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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
672 /2025 R.G.
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti conclude e discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi alle note conclusive. Vinte le spese. L'Avv. Bonomo conclude e discute rilevando come il ricorrente solo in sede giudiziaria faccia riferimento all'indebito a lui riferito affermando di aver avuto incertezza sul fatto che la trattenuta in essere sulla sua pensione si riferisse al proprio indebito personale su assegno sociale o ad altro debito a lui non riferibile, tale per cui l'incertezza aveva indotto il ricorrente ad agire in giudizio. Nel CP_ ricorso controparte avrebbe dovuto dedurre di essere convinto che l' avesse interrotto o non avviato le trattenute sulla sua pensione e relative al suo debito per assegno sociale, avviando ed effettuando invece trattenute relative ad un indebito di altra persona. Ritiene l'istituto che non si fosse affatto incertezza e che il diritto di agire in giudizio non va usato come mero sostituto della semplice richiesta di chiarimenti. Insiste per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.13, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 672 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.232,94
CP_ CP_ (€3.020,59 + € 212,35), nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
condannare l' alla restituzione delle somme recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso inammissibile ovvero rigettarlo nel merito;
con vittoria di spese di lite ex art. 96 co.1 152 disp. att.cpc
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, richiamando le comunicazioni notificategli nel 2024, lamenta il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva poichè non è titolare della pensione n. 044-820002739757, sulla quale sarebbe stato accertato il contestato indebito.
Ritenendo pertanto di non essere tenuto ad alcuna restituzione di somme afferenti al trattamento pensionistico n. 044-820002739757, chiede l'accertamento dell'insussistenza del debito e la condanna dell'ente alla restituzione di quanto trattenuto.
L' costituendosi riconosce che le comunicazioni di indebito e conseguenziale recupero, pur CP_1
formalmente indirizzate al ricorrente, riguardano la prestazione assistenziale percepita dalla figlia del
Pt_1
Evidenzia che tali dati emergono anche dalle suddette comunicazioni e, conseguentemente, il ricorso risulterebbe inammissibile o comunque infondato, riguardando posizione afferenti ad altro soggetto beneficiario.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va subito precisato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito contestato con note del 04/07/2024 e del 19/11/2024 nei confronti dell'odierno ricorrente
[...]
. Parte_1 Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, è incontrovertibile l'interesse ad agire del ricorrente , destinatario delle comunicazioni di rideterminazione della Parte_1
prestazione assistenziale n. 044-820001739757 Cat. INVCIV.
Infatti, nonostante dal corpo di tali comunicazioni risulti in maniera inequivocabile che le prestazioni ed i conseguenziali indebiti riguardino altro soggetto, tuttavia, l'avviso del recupero degli importi indebitamente liquidati (mediante rate mensili) sulle pensioni in godimento, unitamente alle effettive trattenute subite sulle proprie prestazioni assistenziali senza modifica alcuna del complessivo importo del debito afferente alla propria posizione, hanno legittimamente indotto il ricorrente a temere una condotta illegittima da parte dell' CP_1
Non è dunque giustificabile, neppure alla luce delle numerose comunicazioni inviate al ricorrente e relative a posizioni assistenziali della figlia, la reiterata condotta dell' che, senza alcuna valida CP_1
motivazione, ha comunicato/contestato al ricorrente (soggetto estraneo alle vicende, per come riconosciuto dallo stesso Ente) circostanze afferenti ad altri soggetti (soprassedendo in questa sede da ogni valutazione in ordine alla violazione del diritto alla privacy), provvedendo ad applicare, sin dal 2021, la trattenuta di € 52,00 sulla prestazione di cui il ricorrente è titolare e, contestualmente, comunicando, sempre al ricorrente, la sussistenza di un indebito a lui riferibile, il cui importo, nonostante le numerose trattenute applicate, non ha mai subito alcuna decurtazione negli anni (cfr. tutta la documentazione in atti).
Insomma, non può negarsi che sia stata proprio la complessiva condotta posta in essere dall' ad CP_1
indurre il ricorrente ad agire al fine di accertare l'effettiva posizione debitoria su di lui gravante e, contemporaneamente, l'estraneità dello stesso alle posizioni debitorie afferenti a prestazioni assistenziali di terzi.
Tali circostanze non appaiono contestate dalle parti e lo stesso riconosce che l'unico debito del CP_1
ricorrente è quello accertato il 3.11.2015 da cui è scaturita la trattenuta mensile di € 52,00 iniziata ad aprile del 2021. Peccato che, ancora nelle comunicazioni datate settembre ed ottobre 2024 venga richiesto al ricorrente l'integrale importo dell'indebito, senza alcuna decurtazione alla luce delle trattenute effettuate da ben tre anni.
Va pertanto accolto il presente ricorso, dichiarando che il ricorrente non ha indebitamente percepito le somme di cui alle comunicazioni del 04/07/2024 e del 19/11/2024 e non è tenuto alla restituzione di tali importi, imputabili ad altro soggetto.
Va invece rigettata la domanda volta alla restituzione delle somme trattenute dall' stante la CP_1
sussistenza, in capo all'Ente, del necessario titolo legittimante siffatte trattenute.
Alla luce della condotta a dir poco equivoca posta in essere dall' nella redazione ed inoltro delle CP_1
varie comunicazioni (sia relative a prestazioni assistenziali di terzi che afferenti alle prestazioni di cui il ricorrente è titolare) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con la precisazione tuttavia che, in considerazione della semplicità delle questioni trattate verranno applicati i minimi tariffari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 672/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.232,94 (€3.020,59 + € Parte_1
CP_ 212,35), nei confronti dell' indicata quale indebito nelle comunicazioni datate 04/07/2024 e
19/11/2024; rigetta la domanda volta alla restituzione delle somme trattenute dall' poiché tali trattenute sono CP_1
riferite ad una posizione debitoria del ricorrente, condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 800,00 per compensi di procuratore, CP_1
oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
672 /2025 R.G.
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Bonomo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti conclude e discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi alle note conclusive. Vinte le spese. L'Avv. Bonomo conclude e discute rilevando come il ricorrente solo in sede giudiziaria faccia riferimento all'indebito a lui riferito affermando di aver avuto incertezza sul fatto che la trattenuta in essere sulla sua pensione si riferisse al proprio indebito personale su assegno sociale o ad altro debito a lui non riferibile, tale per cui l'incertezza aveva indotto il ricorrente ad agire in giudizio. Nel CP_ ricorso controparte avrebbe dovuto dedurre di essere convinto che l' avesse interrotto o non avviato le trattenute sulla sua pensione e relative al suo debito per assegno sociale, avviando ed effettuando invece trattenute relative ad un indebito di altra persona. Ritiene l'istituto che non si fosse affatto incertezza e che il diritto di agire in giudizio non va usato come mero sostituto della semplice richiesta di chiarimenti. Insiste per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.13, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 672 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.232,94
CP_ CP_ (€3.020,59 + € 212,35), nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
condannare l' alla restituzione delle somme recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso inammissibile ovvero rigettarlo nel merito;
con vittoria di spese di lite ex art. 96 co.1 152 disp. att.cpc
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, richiamando le comunicazioni notificategli nel 2024, lamenta il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva poichè non è titolare della pensione n. 044-820002739757, sulla quale sarebbe stato accertato il contestato indebito.
Ritenendo pertanto di non essere tenuto ad alcuna restituzione di somme afferenti al trattamento pensionistico n. 044-820002739757, chiede l'accertamento dell'insussistenza del debito e la condanna dell'ente alla restituzione di quanto trattenuto.
L' costituendosi riconosce che le comunicazioni di indebito e conseguenziale recupero, pur CP_1
formalmente indirizzate al ricorrente, riguardano la prestazione assistenziale percepita dalla figlia del
Pt_1
Evidenzia che tali dati emergono anche dalle suddette comunicazioni e, conseguentemente, il ricorso risulterebbe inammissibile o comunque infondato, riguardando posizione afferenti ad altro soggetto beneficiario.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
Il procedimento, di natura documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va subito precisato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito contestato con note del 04/07/2024 e del 19/11/2024 nei confronti dell'odierno ricorrente
[...]
. Parte_1 Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, è incontrovertibile l'interesse ad agire del ricorrente , destinatario delle comunicazioni di rideterminazione della Parte_1
prestazione assistenziale n. 044-820001739757 Cat. INVCIV.
Infatti, nonostante dal corpo di tali comunicazioni risulti in maniera inequivocabile che le prestazioni ed i conseguenziali indebiti riguardino altro soggetto, tuttavia, l'avviso del recupero degli importi indebitamente liquidati (mediante rate mensili) sulle pensioni in godimento, unitamente alle effettive trattenute subite sulle proprie prestazioni assistenziali senza modifica alcuna del complessivo importo del debito afferente alla propria posizione, hanno legittimamente indotto il ricorrente a temere una condotta illegittima da parte dell' CP_1
Non è dunque giustificabile, neppure alla luce delle numerose comunicazioni inviate al ricorrente e relative a posizioni assistenziali della figlia, la reiterata condotta dell' che, senza alcuna valida CP_1
motivazione, ha comunicato/contestato al ricorrente (soggetto estraneo alle vicende, per come riconosciuto dallo stesso Ente) circostanze afferenti ad altri soggetti (soprassedendo in questa sede da ogni valutazione in ordine alla violazione del diritto alla privacy), provvedendo ad applicare, sin dal 2021, la trattenuta di € 52,00 sulla prestazione di cui il ricorrente è titolare e, contestualmente, comunicando, sempre al ricorrente, la sussistenza di un indebito a lui riferibile, il cui importo, nonostante le numerose trattenute applicate, non ha mai subito alcuna decurtazione negli anni (cfr. tutta la documentazione in atti).
Insomma, non può negarsi che sia stata proprio la complessiva condotta posta in essere dall' ad CP_1
indurre il ricorrente ad agire al fine di accertare l'effettiva posizione debitoria su di lui gravante e, contemporaneamente, l'estraneità dello stesso alle posizioni debitorie afferenti a prestazioni assistenziali di terzi.
Tali circostanze non appaiono contestate dalle parti e lo stesso riconosce che l'unico debito del CP_1
ricorrente è quello accertato il 3.11.2015 da cui è scaturita la trattenuta mensile di € 52,00 iniziata ad aprile del 2021. Peccato che, ancora nelle comunicazioni datate settembre ed ottobre 2024 venga richiesto al ricorrente l'integrale importo dell'indebito, senza alcuna decurtazione alla luce delle trattenute effettuate da ben tre anni.
Va pertanto accolto il presente ricorso, dichiarando che il ricorrente non ha indebitamente percepito le somme di cui alle comunicazioni del 04/07/2024 e del 19/11/2024 e non è tenuto alla restituzione di tali importi, imputabili ad altro soggetto.
Va invece rigettata la domanda volta alla restituzione delle somme trattenute dall' stante la CP_1
sussistenza, in capo all'Ente, del necessario titolo legittimante siffatte trattenute.
Alla luce della condotta a dir poco equivoca posta in essere dall' nella redazione ed inoltro delle CP_1
varie comunicazioni (sia relative a prestazioni assistenziali di terzi che afferenti alle prestazioni di cui il ricorrente è titolare) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con la precisazione tuttavia che, in considerazione della semplicità delle questioni trattate verranno applicati i minimi tariffari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 672/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.232,94 (€3.020,59 + € Parte_1
CP_ 212,35), nei confronti dell' indicata quale indebito nelle comunicazioni datate 04/07/2024 e
19/11/2024; rigetta la domanda volta alla restituzione delle somme trattenute dall' poiché tali trattenute sono CP_1
riferite ad una posizione debitoria del ricorrente, condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 800,00 per compensi di procuratore, CP_1
oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.