Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Decreto collegiale 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, proposto da
Associazione Earth, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bolognola;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 46 del 27/11/2023 nella parte in cui vieta di alimentare cani e gatti randagi, fornendo alimenti e scarti alimentari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con cui il Sindaco di Bolognola disponeva “il divieto di somministrare alimenti di qualsiasi natura in forma diretta o indiretta, ai gatti e cani, anche randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico, centro abitato (case di civile abitazione e attività economiche), con espresso divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti /avanzi alimentari”.
Il Comune non si è costituito per resistere al gravame ma ha assolto i propri oneri istruttori, ex art. 46, comma 2, del c.p.a., in adempimento all’ordinanza di questo Tribunale 24/1/2024 n. 76.
2. Con ordinanza 6/11/2025 n. 895, l’odierno Collegio riteneva “opportuno dare avviso, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., di una possibile causa di inammissibilità del gravame per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente (ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva), pur potendosi riconoscere la sussistenza della legittimazione attiva come recentemente affermato anche dal giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29/8/2025 n. 7137)”.
In particolare veniva osservato che “il gravame si limita ad affermare che questo muove dall’interesse <affinchè i cani e gatti presenti nel Comune di Bolognola possano essere nutriti dai cittadini e dai volontari appartenenti alle associazioni animaliste> (pag. 1), ma senza offrire dimostrazione dell’effettivo collegamento con questa specifica realtà del territorio marchigiano e del danno diretto che la ricorrente riceverebbe dal provvedimento impugnato, risultando quindi dubbia la possibilità di esperire un’azione volta al mero controllo della legalità o di estendere le azioni popolari oltre i limiti di legge”.
Con memoria depositata in data 17/11/2025 la ricorrente si limita ad argomentare sulla propria legittimazione attiva ma, con riguardo all’oggetto dell’avviso ex art. 73, comma 3, nulla chiarisce salvo allegare che: “A seguito delle segnalazioni con cui alcuni cittadini di Bolognola, non potendo in prima persona presentare impugnazione, hanno chiesto all’associazione di intervenire, la stessa ha ritenuto opportuno procedere all’impugnazione, essendovi legittimata in quanto associazione riconosciuta a livello nazionale ed inserita nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dell’Ambiente”.
Poiché la questione in rito non riguarda la legittimazione (recentemente ribadita anche dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 7137/2025), ma l’interesse ad agire, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non è ancora dato comprendere quale sia la concreta e diretta lesione che il provvedimento comporti alla sfera giuridica della ricorrente che non ha dimostrato alcun collegamento con la realtà di Bolognola.
3. Per ragioni di completezza della trattazione il Collegio ritiene comunque opportuno svolgere anche sintetiche osservazioni di merito sulle censure dedotte.
Tenendo conto dei chiarimenti offerti dall’amministrazione con la ricordata istruttoria, va preliminarmente osservato che l’ordinanza non può essere certo interpretata come divieto assoluto di alimentare cani e gatti (anche all’interno delle proprietà private), ma di farlo, sugli spazi pubblici, evitando una “alimentazione incontrollata” che “richiama un gran numero di esemplari anche nelle zone più centrali del paese fino ad arrivare in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano” garantendo così “l'igiene e il decoro del suolo pubblico e dell'abitato, nonché la tranquillità dei cittadini”.
L’ordinanza non comporta quindi solo un mero divieto (non fare), ma anche un obbligo di fare e di adoperarsi per evitare le conseguenze descritte.
Ciò ridimensiona quindi la portata delle censure di irragionevolezza e sproporzione di cui al primo motivo di gravame, poiché va escluso che l’intenzione del Sindaco fosse quella di lasciar morire di fame cani e gatti randagi
Al riguardo il Collegio ritiene anche di ribadire quanto già osservato in sede cautelare, ovvero che, date le caratteristiche del centro abitato di Bolognola e il suo modestissimo sviluppo, come documentato attraverso la citata istruttoria, ci sarebbe la possibilità di nutrire gli animali randagi negli spazi verdi immediatamente esterni all’abitato, analogamente a quanto avviene per i gatti presenti nell’esistente colonia felina, accudita da un responsabile che provvede anche a tenere puliti i relativi spazi.
Va ulteriormente osservato che il problema non sembrerebbe essere facilmente risolvibile attraverso appositi contenitori rimovibili (come suggerisce parte ricorrente), poiché il Comune allega che la somministrazione di cibo avviene perlopiù ad opera di persone non residenti e che transitano per Bolognola in via occasionale essendo un importante centro turistico (nella relazione istruttoria si parla della piazza principale del paese estremamente transitata nei fine settimana - anche da oltre 5000 auto); cioè una popolazione di riferimento più difficile da controllare e responsabilizzare per la corretta attuazione del provvedimento qui gravato.
Riguardo al secondo motivo va osservato che gli strumenti ordinari di cui alla Legge n. 281/1991 che, secondo parte ricorrente, avrebbero consentito di risolvere facilmente il problema, in realtà presuppongono interventi complessi di programmazione delle attività (cattura e sterilizzazione di animali randagi) e allestimento di infrastrutture (ricoveri per risolvere il problema del randagismo), obiettivamente incompatibili con l’esigenza di arginare il problema in tempi celeri.
Nella relazione istruttoria depositata in data 12/2/2024, illustrativa dei fatti di causa e non integrativa delle motivazioni di cui all’ordinanza n. 46/2023, il Sindaco spiega l’entità del problema (fornendo numeri e cifre), descrivendo anche la realtà locale che sembra invece essere ignorata dalla ricorrente, la quale deduce censure di carattere generico e non contestualizzate, ripetibili sostanzialmente per ogni comune con ricorsi seriali e stereotipati, dal piccolo centro abitato, alla città metropolitana, dal piccolo giardino in periferia, al grande parco urbano in zona centrale, astraendo così l’applicazione delle norme dal necessario substrato fattuale che diverrebbe praticamente irrilevante.
Il ricorso va pertanto anche respinto nel merito.
3. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di controparti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e comunque lo respinge anche nel merito.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
AN RR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RR | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO