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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/12/2024, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5253/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5253/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BRESSANI AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via
Mazzini n. 33;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ZANOTTI LORENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Ricotti n. 42;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Rivanazzano Terme (PV), Via Marco Polo 2, di proprietà di entrambi i coniugi con mutuo acceso con Banca Meliorbanca, intestato ad entrambi, resta assegnata alla moglie, con tutte le pertinenze, mobili, arredi ed elettrodomestici ivi presenti, che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia. Il IG. ha già rinvenuto Pt_1
una nuova soluzione abitativa ed ha già provveduto a trasferirsi altrove.
pag. 1 di 4 3) Entrambi i genitori condividono l'affidamento della figlia che avrà permanenza prevalente presso la casa coniugale. I genitori si occuperanno della gestione ordinaria della minore autonomamente e senza interferenze tra loro mentre concorderanno ogni decisione inerente le questioni di straordinaria importanza (scuola, salute, istruzione e residenza) riguardanti . Parte_2
4) In considerazione dell'età della figlia minore e della volontà della stessa manifestata, la minore potrà incontrare il padre durante la settimana accordandosi direttamente con lui sia per il suo recupero dalla scuola, che per le attività extrascolastiche, che per i pasti
(pranzo e cena). Tali accordi dovranno tenere in considerazione gli impegni della minore e gli impegni lavorativi ed anche non lavorativi del padre. Inoltre la figlia potrà trattenersi per il pernotto dal padre qualora manifesti tale volontà. Il padre e la madre prestano massima collaborazione tra loro al fine di ascoltare ed assecondare la volontà della figlia in tal senso.
5) Il padre e la figlia potranno trascorrere insieme a settimane alterne i week end dal venerdì sera alla domenica sera. Durante il periodo scolastico il padre ha facoltà di accompagnare la figlia direttamente a scuola i lunedì mattina, salvo impedimenti per motivi di lavoro.
6) Per le vacanze estive, padre e figlia potranno trascorrere insieme due o tre settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno alternativamente con la figlia o il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre compreso o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. Per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì di Pasqua con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza.
7) Il IG. corrisponderà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 in favore della figlia, la somma di € 270,00 (duecentosettanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla IG.ra Pt_1
8) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al sostentamento di tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia di cui i coniugi hanno preso visione.
pag. 2 di 4 9) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con l'inserimento in ciascuno della figlia.
10) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al mantenimento del cane regalato dai medesimi alla bambina e che rimarrà in custodia alla stessa.
11) Le parti dichiarano di rinunciare alle ulteriori e diverse domande e/o conclusioni da ciascuna di essa formulate nei rispettivi scritti difensivi con contestuale e reciproca accettazione. E dichiarano altresì di rinunciare al deposito degli atti difensivi finali.
12) Spese legali compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13
LPF”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, essendosi il IG. trasferito altrove, e non vi è mai stata alcuna Pt_1
riconciliazione.
Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della figlia minore
Parte_2
Stante l'intervenuto accordo, le spese legali del presente procedimento vengono compensate, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi in Roșiori de Vede (Romania) il 19.08.2007 (atto CP_1
di matrimonio non trascritto in Italia);
pag. 3 di 4 - recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali compensate.
Pavia, Camera di Consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5253/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5253/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BRESSANI AR e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via
Mazzini n. 33;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ZANOTTI LORENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Ricotti n. 42;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Rivanazzano Terme (PV), Via Marco Polo 2, di proprietà di entrambi i coniugi con mutuo acceso con Banca Meliorbanca, intestato ad entrambi, resta assegnata alla moglie, con tutte le pertinenze, mobili, arredi ed elettrodomestici ivi presenti, che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia. Il IG. ha già rinvenuto Pt_1
una nuova soluzione abitativa ed ha già provveduto a trasferirsi altrove.
pag. 1 di 4 3) Entrambi i genitori condividono l'affidamento della figlia che avrà permanenza prevalente presso la casa coniugale. I genitori si occuperanno della gestione ordinaria della minore autonomamente e senza interferenze tra loro mentre concorderanno ogni decisione inerente le questioni di straordinaria importanza (scuola, salute, istruzione e residenza) riguardanti . Parte_2
4) In considerazione dell'età della figlia minore e della volontà della stessa manifestata, la minore potrà incontrare il padre durante la settimana accordandosi direttamente con lui sia per il suo recupero dalla scuola, che per le attività extrascolastiche, che per i pasti
(pranzo e cena). Tali accordi dovranno tenere in considerazione gli impegni della minore e gli impegni lavorativi ed anche non lavorativi del padre. Inoltre la figlia potrà trattenersi per il pernotto dal padre qualora manifesti tale volontà. Il padre e la madre prestano massima collaborazione tra loro al fine di ascoltare ed assecondare la volontà della figlia in tal senso.
5) Il padre e la figlia potranno trascorrere insieme a settimane alterne i week end dal venerdì sera alla domenica sera. Durante il periodo scolastico il padre ha facoltà di accompagnare la figlia direttamente a scuola i lunedì mattina, salvo impedimenti per motivi di lavoro.
6) Per le vacanze estive, padre e figlia potranno trascorrere insieme due o tre settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Per le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno alternativamente con la figlia o il periodo dal 22 dicembre al 30 dicembre compreso o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso. Per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì di Pasqua con l'altro, sempre con il criterio dell'alternanza.
7) Il IG. corrisponderà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 in favore della figlia, la somma di € 270,00 (duecentosettanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla IG.ra Pt_1
8) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al sostentamento di tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pavia di cui i coniugi hanno preso visione.
pag. 2 di 4 9) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con l'inserimento in ciascuno della figlia.
10) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al mantenimento del cane regalato dai medesimi alla bambina e che rimarrà in custodia alla stessa.
11) Le parti dichiarano di rinunciare alle ulteriori e diverse domande e/o conclusioni da ciascuna di essa formulate nei rispettivi scritti difensivi con contestuale e reciproca accettazione. E dichiarano altresì di rinunciare al deposito degli atti difensivi finali.
12) Spese legali compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13
LPF”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, essendosi il IG. trasferito altrove, e non vi è mai stata alcuna Pt_1
riconciliazione.
Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse della figlia minore
Parte_2
Stante l'intervenuto accordo, le spese legali del presente procedimento vengono compensate, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi in Roșiori de Vede (Romania) il 19.08.2007 (atto CP_1
di matrimonio non trascritto in Italia);
pag. 3 di 4 - recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese legali compensate.
Pavia, Camera di Consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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