Art. 5.
Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce e' spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.
Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce e' spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.