Articolo 5 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 4Articolo 6
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5 settembre 1897
Art. 5.

Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce e' spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897