Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1889/2023 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Iannello.
ATTORE
CONTRO
, nata a [...], il giorno 11 giugno 1967. CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 4 febbraio 2024 la difesa del ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendo la conferma dell'ordinanza del 25 ottobre 2025. In ricorso aveva così concluso:
A) Pronunciare, anche separatamente dalle eventuali questioni economico- patrimoniali tra i coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a S. Caterina Villarmosa il 16/06/1990 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di S. Caterina CP_1
Villarmosa (anno 1990, Parte II, Serie A, n° 9), e conseguentemente ordinare all'ufficiale
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dello stato civile del Comune di S. Caterina Villarmosa di procedere all'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile;
B) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
A seguito del definitivo trasferimento in Francia sia della sig.ra CP_1
che delle due figlie e ormai maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente indipendenti si chiede che nulla venga disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale sita a S. Caterina Villarmosa via Ruggero Settimo 69 e che la destinazione dell'immobile segua il dominio;
C)MANTENIMENTO FIGLI e MANTENIMENTO CONIUGE
(…) si chiede che non venga disposto alcuna somma a carico del ricorrente per il mantenimento a favore della ex moglie e delle figlie e vengano, di conseguenza, confermate sul punto le statuizioni della sentenza di separazione coniugi indicata in premessa”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 4 dicembre 2023, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con a Santa Caterina Villarmosa il CP_1
16 giugno 1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Caterina
Villarmosa dell'anno 1990, parte II, n. 9;
- che dal matrimonio erano nate due figlie, (Caltanissetta, Persona_1
15/3/1991) e (Caltanissetta, 27/2/2001), entrambe maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti;
-che circa undici anni addietro la moglie e le figlie si erano trasferite in Francia, senza più ritornare a Santa Caterina Villarmosa;
-che la figlia aveva contrato matrimonio costituendo un proprio Persona_1
nucleo familiare, mentre la moglie e la figlia vivano insieme ed erano Per_2
economicamente autosufficienti;
- che, con sentenza n. 182/2023 del 17/03/2023 (passata in giudicato), nella contumacia della sig.ra , il Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la CP_1
separazione personale dei coniugi.
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Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate.
Con decreto del 7 dicembre 2023, il presidente fissava l'udienza del 9 aprile 2024 per la comparizione delle parti.
Su istanza della difesa, la suddetta udienza veniva rinviata per consentire la rinnovazione della notificazione, non andata a buon fine.
Alla successiva udienza, del 15 ottobre 2025, la convenuta non compariva e, sentito il ricorrente e dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il presidente fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Alla detta udienza, la difesa concludeva come in epigrafe ed il presidente si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. nulla osservava.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, che non si è costituita, nonostante la rituale notificazione nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Al riguardo, si richiamano le considerazioni svolte con l'ordinanza del 25 ottobre 2025, ove si evidenzia come la notifica sia stata effettuata mediante consegna al Pubblico Ministero, che vi ha provveduto avvalendosi dell'autorità consolare in Francia, la quale, a sua volta, ha fatto pervenire a mezzo PEC attestazione di avvenuta notifica in data 7 giugno 2024, entro il termine concesso per la notifica, allegando il relativo atto, ossia l'avviso postale di ricevimento in cui risulta apposta, su apposito timbro, la sottoscrizione della destinataria ). CP_1
Prima di passare all'esame della domanda, è opportuno rilevare che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto emerge che il suddetto atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Caterina Villarmosa dell'anno 1990, parte
II, n. 4.
Nel merito, il collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, ed essendo evidente che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale. Ciò, come si evince dalle allegazioni del ricorrente - suffragate dalla produzione documentale relativa alla residenza all'estero della moglie sin dal 28 gennaio
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2013 (v. il certificato di residenza AIRE allegato al ricorso) - ma anche dalla mancata comparizione della convenuta, neppure costituitasi.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nessun'altra statuizione va adottata, in mancanza di ulteriori domande.
In forza del principio legale della soccombenza, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Erario, essendo stato il predetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della convenuta, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Santa Caterina Parte_1 CP_1
Villarmosa il 16 giugno 1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa
Caterina Villarmosa dell'anno 1990, parte II, n. 4; condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
in euro 2.905,00, da versare in favore dello Stato.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Caterina Villarmosa di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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