Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1982, n. 559
CASS
Sentenza 28 gennaio 1982

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Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.*

Nell'ipotesi in cui, nel corso della procedura di separazione giudiziale, sia sopravvenuta una separazione consensuale, o viceversa, il termine di durata della separazione richiesto dalla legge per proporre domanda di divorzio decorre dalla data della prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale, sempre che non si dimostri che in detto periodo vi sia stata ripresa della convivenza.*

Commentario1

  • 1La riconciliazione dei coniugiAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 29 agosto 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1982, n. 559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 559
Data del deposito : 28 gennaio 1982

Testo completo