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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 8467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8467 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9585 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24/02/2025.
TRA
(P.I. , in qualità di rappresentante sostanziale dei sig.ri: - Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) , ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2 Parte_2
), ); C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_3
), in persona dell'amministratore unico dott. , C.F._5 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mastracci (C.F. ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (00192) Via Germanico, 172, giusta procura.
- Ricorrente -
E
e partita IVA in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata al presente atto ex art.10 del DPR 10/02/2001 n. 123 (doc. 1), dall'Avv. Luisa Maresca
(C.F.: ) del foro di Milano, con domicilio eletto presso l'Avvocato Elena C.F._7
Di EO (C.F. , con studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, n. 2, giusta C.F._8
procura.
-resistente
All'udienza del 24/02/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702-bic c.p.c. ha agito in giudizio per sentir accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito: A) NEL MERITO:
1. ACCERTARE E
DICHIARARE nulle, ex art. 1418 c.c., o annullabili, le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante ai Clienti delle spese sostenute in sede di stipula;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che gli Assistiti hanno anticipatamente estinto il finanziamento per il quale agiscono;
e conseguentemente 3. CONDANNARE il convenuto a rimborsare agli Assistiti tutti gli oneri da questi non goduti per effetto dell'anticipato rimborso del finanziamento, al netto di quanto già eventualmente riconosciuto, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale o pro rata temporis, pari a complessivi Euro 13.127,74 (da ripartire singolarmente come dettagliato nella precedente Tabella 4) - o quella diversa somma quantificata in corso, con interessi e rivalutazione, in ogni caso entro la competenza per valore del giudice adito, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a mani di 4. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei Clienti al Parte_1
rimborso delle spese di perizia, e conseguentemente 5. CONDANNARE il convenuto al pagamento della parcella del consulente tecnico di parte, da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario 6. CONDANNARE controparte al rimborso dei costi relativi alla
C.T.U. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
15% di spese forfettarie, oltre spese accessorie come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha agito quale rappresentante sostanziale e processuale, ex art. 77 c.p.c., dei signori , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di ottenere la restituzione, da parte di degli oneri contrattuali CP_3 Controparte_5
non goduti in seguito all'estinzione anticipata di plurimi contratti di finanziamento con cessione del quinto sottoscritti dai mandanti.
Parte attrice ha dedotto la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali che limitavano o escludevano il diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, in quanto contrastanti con l'art. 125-sexies T.U.B., norma imperativa di derivazione comunitaria, nonché con i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(Lexitor, causa C-383/18). Ha quindi chiesto il rimborso pro rata temporis di tutte le spese sostenute alla stipula dei contratti, ivi incluse le spese di istruttoria, intermediazione e premi assicurativi, indipendentemente dalla loro qualificazione contrattuale.
Inoltre, ha domandato la condanna della banca: i) alla restituzione delle somme corrispondenti alla quota parte non goduta degli oneri contrattuali;
ii) al risarcimento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
iii) al pagamento delle spese di lite.
Ha infine richiesto che la quantificazione delle somme dovute fosse effettuata secondo il criterio di calcolo proporzionale basato sul tempo residuo del contratto (pro rata temporis), ritenuto conforme al dettato normativo e giurisprudenziale europeo e nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio per sentir Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per Pt_1
le causali esposte, rigettando, pertanto, il ricorso avversario. In via subordinata, nel merito, 2) rigettare tutte le domande di parte ricorrente, per i motivi esposti in atto;
3) dichiarare che la commissione di intermediazione non debba essere rimborsata da , accertata la sua carenza di legittimazione passiva;
4) In via riconvenzionale, accertata la non rimborsabilità – tra le altre - delle commissioni bancarie, di attivazione, oltre che degli oneri assicurativi e di quota parte delle commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio del pro rata temporis, commissioni che ha corrisposto ai Signori e in CP_2 Pt_2 Pt_3 CP_3
adempimento delle decisioni dell' dichiarare ripetibile tale pagamento e condannare
in qualità di rappresentante sostanziale dei signor Signori e Pt_1 CP_2 Pt_2 Pt_3
alla restituzione in favore di in persona del suo legale CP_3 Controparte_5
rappresentante, della stessa somma di € 8.132,43 oltre interessi legali sino al saldo, o in quella minore misura accertata in corso di causa;
5) in via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere parzialmente la domanda avversaria di condanna, accertando per quanto sopra esposto la ripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento delle decisioni ABF con riferimento alle posizioni CP_2
e disporre la compensazione delle rispettive partite dare-avere tra le Pt_2 Pt_3 CP_3
parti per ciascuna singola posizione cui essi si riferiscono. In ogni caso, 4) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge, 5) con ogni più ampia riserva istruttoria e facoltà di legge”. Preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e processuale della Pt_1
in quanto le procure sostanziali rilasciate dai ricorrenti risultaerebbero prive dei
[...]
requisiti formali e sostanziali richiesti per legge. In particolare, tali procure non sarebbero state redatte nella forma dell'atto pubblico notarile, né recherebbero un contenuto idoneo a conferire una valida rappresentanza sostanziale, limitandosi invece ad attribuire meri poteri processuali in relazione al singolo affare. Pertanto, secondo la resistente, avrebbe Pt_1
agito quale falsus procurator, senza un effettivo potere rappresentativo in capo ai ricorrenti, con la conseguenza che anche la procura alle liti rilasciata sarebbe invalida. Sulla base di tali motivazioni, ha chiesto che venga dichiarata l'invalidità delle procure prodotte e la nullità dell'intero giudizio per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
In secondo luogo, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario
(T.U.B.) ai contratti di finanziamento stipulati dai sigg. e negli anni CP_2 Parte_2
2007 e 2008, in quanto tale disposizione è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE. Secondo quanto previsto dal successivo D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010, l'efficacia delle nuove norme, incluso l'art. 125-sexies, decorre solo dai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione. Di conseguenza, i contratti in oggetto — essendo stati stipulati anteriormente al
2010 — non sono soggetti alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B., né al principio del rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata, ivi previsto (la disciplina applicabile ratione temporis è quella vigente al momento della sottoscrizione dei contratti, la quale prevedeva esclusivamente una riduzione equitativa degli interessi non maturati, ma non un obbligo generalizzato di rimborso dei costi up-front).
Inoltre, ha rilevato l'inapplicabilità dei principi derivanti dalla sentenza con CP_7
conseguente impossibilità di rimborso dei costi up-front affermando che solo ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 debbano essere applicati i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia europea, mentre per i contratti stipulati in precedenza, come quelli in esame, le estinzioni anticipate sono regolate dal testo previgente dell'art. 125 sexies TUB, nonché dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti stessi. Infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande di rimborso delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, sostenendo che tali oneri non siano di propria competenza. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, la banca ha evidenziato che esse derivano da contratti autonomi stipulati direttamente tra i clienti e i mediatori creditizi, nei quali non riveste alcun ruolo negoziale.
La banca si è limitata ad eseguire, in forza di espressa autorizzazione contenuta nei contratti, il pagamento delle provvigioni agli intermediari, trattenendo i relativi importi dal capitale erogato, in attuazione di una delegazione di pagamento. Pertanto, non può essere chiamata a rispondere per obbligazioni sorte in un rapporto contrattuale al quale è estranea.
Analogamente, con riferimento ai premi assicurativi, ha sostenuto di aver agito esclusivamente quale soggetto esecutore del versamento dei premi alle compagnie assicurative, in conformità a quanto previsto dai contratti di finanziamento. I rapporti assicurativi si sono instaurati direttamente tra i clienti e le compagnie, restando estranea alla relativa dinamica contrattuale. In tal senso, la banca ha precisato che eventuali obblighi restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento non possono gravare su di essa, bensì semmai sui soggetti assicuratori.
All'udienza del 24/02/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e processuale sollevata dalla convenuta nei confronti della società è infondata e deve Controparte_5 Parte_1
essere rigettata.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso che ha agito in giudizio in Parte_1
qualità di rappresentante sostanziale e processuale dei soggetti indicati nel ricorso introduttivo, in forza di appositi atti di procura regolarmente conferiti per iscritto, datati, sottoscritti e corredati dalla copia del documento di identità dei deleganti. Tali procure hanno conferito alla società non soltanto la rappresentanza processuale per la gestione del contenzioso giudiziale, ma anche il potere rappresentativo con riguardo ai rapporti sostanziali di natura bancaria e finanziaria oggetto di causa, ai sensi dell'art. 77 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il potere di agire in giudizio per conto di terzi, anche mediante rilascio di procura alle liti, presuppone il conferimento per iscritto del potere rappresentativo in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non richiede formalità ulteriori, né l'autenticazione notarile dell'atto (cfr. Cass., Sez. Un., 8 maggio 1998, n. 4666; Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2004, n. 9893). Il principio di cui all'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve essere conferita nella forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica infatti alla rappresentanza processuale derivante da un mandato a gestire una lite.
Ne consegue che, nel caso di specie, la società attrice ha pienamente soddisfatto i requisiti previsti dall'ordinamento per agire in giudizio per conto dei propri rappresentati, sicché
l'eccezione sollevata dalla convenuta è da ritenere infondata. Controparte_5
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, escludono o limitano il diritto del consumatore alla restituzione delle spese sostenute alla stipula del contratto. La domanda è fondata.
L'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, ha previsto che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi, ad eccezione di quelli notarili. Tale norma si è rivelata sin dall'origine formalmente e sostanzialmente conforme al diritto unionale, come successivamente interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019 (causa
C-383/18).
La Corte europea ha chiarito che la riduzione deve comprendere tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi “recurring” e “up front”, e che qualsiasi limitazione pattizia di tale diritto risulterebbe contraria all'effettività della tutela prevista dalla direttiva.
La giurisprudenza nazionale ha fatto applicazione immediata di tali principi, riconoscendo la nullità delle clausole limitative contenute nei contratti bancari e di finanziamento, anche anteriori alla legge di conversione n. 106/2021, che ha solo formalizzato l'orientamento comunitario già vigente. In particolare, il Tribunale di Roma (sentenza n. 12470/2020) ha affermato che l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato in conformità con la direttiva europea e con la sentenza dichiarando nulla la clausola contrattuale che escludeva il CP_7
rimborso delle spese up front.
Alla luce di ciò, sono nulle per contrasto con norme imperative (artt. 125-sexies e 127 TUB) le clausole contrattuali inserite da che escludono, in caso di estinzione Controparte_5
anticipata, la ripetizione delle spese iniziali sostenute dal consumatore.
Sull'eccezione di inapplicabilità della sentenza ai contratti anteriori alla legge n. CP_7
106/2021, la convenuta ha eccepito che la portata della sentenza sarebbe circoscritta CP_7
ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e che, per quelli anteriori, troverebbe applicazione il testo previgente dell'art. 125-sexies TUB nonché le disposizioni secondarie della Banca d'Italia in materia di trasparenza e vigilanza.
Tale eccezione è da respingere. La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva 2008/48/CE in modo vincolante per il giudice nazionale, anche con riguardo a rapporti giuridici anteriori alla pronuncia (cfr. Cass. 11 settembre 2015, n. 17993; Cass. 30 settembre 2021, n. 26558). Ne consegue che la disposizione interna (art. 125-sexies TUB), in quanto norma già recettiva della direttiva, doveva essere interpretata, sin dalla sua introduzione, secondo i principi espressi dalla CGUE.
La modifica legislativa introdotta dalla legge n. 106/2021 ha avuto carattere chiarificatore, e non innovativo: essa ha semplicemente reso esplicita una disciplina già ricavabile dalla lettura sistematica del testo vigente e della normativa europea. Di conseguenza, il diritto alla riduzione proporzionale ha trovato applicazione anche per i contratti stipulati anteriormente al luglio 2021, senza necessità di interventi normativi ulteriori.
La giurisprudenza di merito ha già adottato tale interpretazione, ritenendo che l'art. 125- sexies TUB, anche nel testo previgente, fosse suscettibile di applicazione conforme alla direttiva e alla Lexitor.
Sul criterio di calcolo applicabile (metodo proporzionale), è fondata l'applicazione del criterio di calcolo indicato da parte attrice, basato sul metodo proporzionale (pro rata temporis). Tale metodo risulta conforme alla finalità dell'art. 125-sexies TUB e al principio di equità sancito dalla direttiva 2008/48/CE e dalle norme precedenti (art. 8 della direttiva 87/102/CEE, art. 125 co. 2 TUB previgente).
La giurisprudenza ha riconosciuto che il metodo proporzionale garantisce un parametro oggettivo (la durata residua del contratto), la non manipolabilità del calcolo da parte dell'intermediario e l'equa ripartizione degli oneri tra il finanziatore e il consumatore. Metodi alternativi, come quello basato sulla curva degli interessi, sono stati considerati non idonei a garantire la tutela del consumatore, in quanto suscettibili di essere influenzati da scelte unilaterali del finanziatore, come il livello del TAN o la struttura delle spese up front.
Infine, sulla legittimazione passiva di anche per le spese assicurative, ha eccepito infine di non essere legittimata passiva rispetto alla domanda di rimborso delle spese assicurative, richiamando l'art. 22, comma 15-quater del D.L. 179/2012.
Tale eccezione è da respingere. Secondo l'orientamento consolidato (Collegio di
Coordinamento ABF, decisione n. 4483/2017), il finanziatore è tenuto a restituire le spese assicurative non godute in caso di estinzione anticipata, salvo successivo diritto di rivalsa verso l'assicuratore. L'esistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e copertura assicurativa legittima il consumatore a richiedere direttamente al mutuante la restituzione dell'importo proporzionalmente non maturato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Accerta e dichiara nulle le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante ai Clienti delle spese sostenute in sede di stipula e, per l'effetto, condanna parte resistente al rimborso delle spese indicate per complessivi euro 13.127,74;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in favore della parte ricorrente medesima in complessivi €
4.230,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 8/6/ 2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9585 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24/02/2025.
TRA
(P.I. , in qualità di rappresentante sostanziale dei sig.ri: - Parte_1 P.IVA_1 CP_1
) , ),
[...] C.F._1 CP_2 C.F._2 Parte_2
), ); C.F._3 Parte_3 C.F._4 CP_3
), in persona dell'amministratore unico dott. , C.F._5 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mastracci (C.F. ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (00192) Via Germanico, 172, giusta procura.
- Ricorrente -
E
e partita IVA in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata al presente atto ex art.10 del DPR 10/02/2001 n. 123 (doc. 1), dall'Avv. Luisa Maresca
(C.F.: ) del foro di Milano, con domicilio eletto presso l'Avvocato Elena C.F._7
Di EO (C.F. , con studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, n. 2, giusta C.F._8
procura.
-resistente
All'udienza del 24/02/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702-bic c.p.c. ha agito in giudizio per sentir accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito: A) NEL MERITO:
1. ACCERTARE E
DICHIARARE nulle, ex art. 1418 c.c., o annullabili, le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante ai Clienti delle spese sostenute in sede di stipula;
2. ACCERTARE E DICHIARARE che gli Assistiti hanno anticipatamente estinto il finanziamento per il quale agiscono;
e conseguentemente 3. CONDANNARE il convenuto a rimborsare agli Assistiti tutti gli oneri da questi non goduti per effetto dell'anticipato rimborso del finanziamento, al netto di quanto già eventualmente riconosciuto, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale o pro rata temporis, pari a complessivi Euro 13.127,74 (da ripartire singolarmente come dettagliato nella precedente Tabella 4) - o quella diversa somma quantificata in corso, con interessi e rivalutazione, in ogni caso entro la competenza per valore del giudice adito, disponendo, giusto mandato all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a mani di 4. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei Clienti al Parte_1
rimborso delle spese di perizia, e conseguentemente 5. CONDANNARE il convenuto al pagamento della parcella del consulente tecnico di parte, da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario 6. CONDANNARE controparte al rimborso dei costi relativi alla
C.T.U. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
15% di spese forfettarie, oltre spese accessorie come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha agito quale rappresentante sostanziale e processuale, ex art. 77 c.p.c., dei signori , e CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di ottenere la restituzione, da parte di degli oneri contrattuali CP_3 Controparte_5
non goduti in seguito all'estinzione anticipata di plurimi contratti di finanziamento con cessione del quinto sottoscritti dai mandanti.
Parte attrice ha dedotto la nullità o l'inefficacia delle clausole contrattuali che limitavano o escludevano il diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, in quanto contrastanti con l'art. 125-sexies T.U.B., norma imperativa di derivazione comunitaria, nonché con i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(Lexitor, causa C-383/18). Ha quindi chiesto il rimborso pro rata temporis di tutte le spese sostenute alla stipula dei contratti, ivi incluse le spese di istruttoria, intermediazione e premi assicurativi, indipendentemente dalla loro qualificazione contrattuale.
Inoltre, ha domandato la condanna della banca: i) alla restituzione delle somme corrispondenti alla quota parte non goduta degli oneri contrattuali;
ii) al risarcimento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
iii) al pagamento delle spese di lite.
Ha infine richiesto che la quantificazione delle somme dovute fosse effettuata secondo il criterio di calcolo proporzionale basato sul tempo residuo del contratto (pro rata temporis), ritenuto conforme al dettato normativo e giurisprudenziale europeo e nazionale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio per sentir Controparte_5
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per Pt_1
le causali esposte, rigettando, pertanto, il ricorso avversario. In via subordinata, nel merito, 2) rigettare tutte le domande di parte ricorrente, per i motivi esposti in atto;
3) dichiarare che la commissione di intermediazione non debba essere rimborsata da , accertata la sua carenza di legittimazione passiva;
4) In via riconvenzionale, accertata la non rimborsabilità – tra le altre - delle commissioni bancarie, di attivazione, oltre che degli oneri assicurativi e di quota parte delle commissioni di gestione, calcolate secondo il criterio del pro rata temporis, commissioni che ha corrisposto ai Signori e in CP_2 Pt_2 Pt_3 CP_3
adempimento delle decisioni dell' dichiarare ripetibile tale pagamento e condannare
in qualità di rappresentante sostanziale dei signor Signori e Pt_1 CP_2 Pt_2 Pt_3
alla restituzione in favore di in persona del suo legale CP_3 Controparte_5
rappresentante, della stessa somma di € 8.132,43 oltre interessi legali sino al saldo, o in quella minore misura accertata in corso di causa;
5) in via di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere parzialmente la domanda avversaria di condanna, accertando per quanto sopra esposto la ripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento delle decisioni ABF con riferimento alle posizioni CP_2
e disporre la compensazione delle rispettive partite dare-avere tra le Pt_2 Pt_3 CP_3
parti per ciascuna singola posizione cui essi si riferiscono. In ogni caso, 4) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali, oltre oneri di legge, 5) con ogni più ampia riserva istruttoria e facoltà di legge”. Preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e processuale della Pt_1
in quanto le procure sostanziali rilasciate dai ricorrenti risultaerebbero prive dei
[...]
requisiti formali e sostanziali richiesti per legge. In particolare, tali procure non sarebbero state redatte nella forma dell'atto pubblico notarile, né recherebbero un contenuto idoneo a conferire una valida rappresentanza sostanziale, limitandosi invece ad attribuire meri poteri processuali in relazione al singolo affare. Pertanto, secondo la resistente, avrebbe Pt_1
agito quale falsus procurator, senza un effettivo potere rappresentativo in capo ai ricorrenti, con la conseguenza che anche la procura alle liti rilasciata sarebbe invalida. Sulla base di tali motivazioni, ha chiesto che venga dichiarata l'invalidità delle procure prodotte e la nullità dell'intero giudizio per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
In secondo luogo, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario
(T.U.B.) ai contratti di finanziamento stipulati dai sigg. e negli anni CP_2 Parte_2
2007 e 2008, in quanto tale disposizione è stata introdotta solo con il D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE. Secondo quanto previsto dal successivo D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010, l'efficacia delle nuove norme, incluso l'art. 125-sexies, decorre solo dai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione. Di conseguenza, i contratti in oggetto — essendo stati stipulati anteriormente al
2010 — non sono soggetti alla disciplina dell'art. 125-sexies T.U.B., né al principio del rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata, ivi previsto (la disciplina applicabile ratione temporis è quella vigente al momento della sottoscrizione dei contratti, la quale prevedeva esclusivamente una riduzione equitativa degli interessi non maturati, ma non un obbligo generalizzato di rimborso dei costi up-front).
Inoltre, ha rilevato l'inapplicabilità dei principi derivanti dalla sentenza con CP_7
conseguente impossibilità di rimborso dei costi up-front affermando che solo ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 debbano essere applicati i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia europea, mentre per i contratti stipulati in precedenza, come quelli in esame, le estinzioni anticipate sono regolate dal testo previgente dell'art. 125 sexies TUB, nonché dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti stessi. Infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande di rimborso delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, sostenendo che tali oneri non siano di propria competenza. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, la banca ha evidenziato che esse derivano da contratti autonomi stipulati direttamente tra i clienti e i mediatori creditizi, nei quali non riveste alcun ruolo negoziale.
La banca si è limitata ad eseguire, in forza di espressa autorizzazione contenuta nei contratti, il pagamento delle provvigioni agli intermediari, trattenendo i relativi importi dal capitale erogato, in attuazione di una delegazione di pagamento. Pertanto, non può essere chiamata a rispondere per obbligazioni sorte in un rapporto contrattuale al quale è estranea.
Analogamente, con riferimento ai premi assicurativi, ha sostenuto di aver agito esclusivamente quale soggetto esecutore del versamento dei premi alle compagnie assicurative, in conformità a quanto previsto dai contratti di finanziamento. I rapporti assicurativi si sono instaurati direttamente tra i clienti e le compagnie, restando estranea alla relativa dinamica contrattuale. In tal senso, la banca ha precisato che eventuali obblighi restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento non possono gravare su di essa, bensì semmai sui soggetti assicuratori.
All'udienza del 24/02/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e processuale sollevata dalla convenuta nei confronti della società è infondata e deve Controparte_5 Parte_1
essere rigettata.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso che ha agito in giudizio in Parte_1
qualità di rappresentante sostanziale e processuale dei soggetti indicati nel ricorso introduttivo, in forza di appositi atti di procura regolarmente conferiti per iscritto, datati, sottoscritti e corredati dalla copia del documento di identità dei deleganti. Tali procure hanno conferito alla società non soltanto la rappresentanza processuale per la gestione del contenzioso giudiziale, ma anche il potere rappresentativo con riguardo ai rapporti sostanziali di natura bancaria e finanziaria oggetto di causa, ai sensi dell'art. 77 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il potere di agire in giudizio per conto di terzi, anche mediante rilascio di procura alle liti, presuppone il conferimento per iscritto del potere rappresentativo in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non richiede formalità ulteriori, né l'autenticazione notarile dell'atto (cfr. Cass., Sez. Un., 8 maggio 1998, n. 4666; Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2004, n. 9893). Il principio di cui all'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve essere conferita nella forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica infatti alla rappresentanza processuale derivante da un mandato a gestire una lite.
Ne consegue che, nel caso di specie, la società attrice ha pienamente soddisfatto i requisiti previsti dall'ordinamento per agire in giudizio per conto dei propri rappresentati, sicché
l'eccezione sollevata dalla convenuta è da ritenere infondata. Controparte_5
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, escludono o limitano il diritto del consumatore alla restituzione delle spese sostenute alla stipula del contratto. La domanda è fondata.
L'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, ha previsto che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi, ad eccezione di quelli notarili. Tale norma si è rivelata sin dall'origine formalmente e sostanzialmente conforme al diritto unionale, come successivamente interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019 (causa
C-383/18).
La Corte europea ha chiarito che la riduzione deve comprendere tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi “recurring” e “up front”, e che qualsiasi limitazione pattizia di tale diritto risulterebbe contraria all'effettività della tutela prevista dalla direttiva.
La giurisprudenza nazionale ha fatto applicazione immediata di tali principi, riconoscendo la nullità delle clausole limitative contenute nei contratti bancari e di finanziamento, anche anteriori alla legge di conversione n. 106/2021, che ha solo formalizzato l'orientamento comunitario già vigente. In particolare, il Tribunale di Roma (sentenza n. 12470/2020) ha affermato che l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato in conformità con la direttiva europea e con la sentenza dichiarando nulla la clausola contrattuale che escludeva il CP_7
rimborso delle spese up front.
Alla luce di ciò, sono nulle per contrasto con norme imperative (artt. 125-sexies e 127 TUB) le clausole contrattuali inserite da che escludono, in caso di estinzione Controparte_5
anticipata, la ripetizione delle spese iniziali sostenute dal consumatore.
Sull'eccezione di inapplicabilità della sentenza ai contratti anteriori alla legge n. CP_7
106/2021, la convenuta ha eccepito che la portata della sentenza sarebbe circoscritta CP_7
ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e che, per quelli anteriori, troverebbe applicazione il testo previgente dell'art. 125-sexies TUB nonché le disposizioni secondarie della Banca d'Italia in materia di trasparenza e vigilanza.
Tale eccezione è da respingere. La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva 2008/48/CE in modo vincolante per il giudice nazionale, anche con riguardo a rapporti giuridici anteriori alla pronuncia (cfr. Cass. 11 settembre 2015, n. 17993; Cass. 30 settembre 2021, n. 26558). Ne consegue che la disposizione interna (art. 125-sexies TUB), in quanto norma già recettiva della direttiva, doveva essere interpretata, sin dalla sua introduzione, secondo i principi espressi dalla CGUE.
La modifica legislativa introdotta dalla legge n. 106/2021 ha avuto carattere chiarificatore, e non innovativo: essa ha semplicemente reso esplicita una disciplina già ricavabile dalla lettura sistematica del testo vigente e della normativa europea. Di conseguenza, il diritto alla riduzione proporzionale ha trovato applicazione anche per i contratti stipulati anteriormente al luglio 2021, senza necessità di interventi normativi ulteriori.
La giurisprudenza di merito ha già adottato tale interpretazione, ritenendo che l'art. 125- sexies TUB, anche nel testo previgente, fosse suscettibile di applicazione conforme alla direttiva e alla Lexitor.
Sul criterio di calcolo applicabile (metodo proporzionale), è fondata l'applicazione del criterio di calcolo indicato da parte attrice, basato sul metodo proporzionale (pro rata temporis). Tale metodo risulta conforme alla finalità dell'art. 125-sexies TUB e al principio di equità sancito dalla direttiva 2008/48/CE e dalle norme precedenti (art. 8 della direttiva 87/102/CEE, art. 125 co. 2 TUB previgente).
La giurisprudenza ha riconosciuto che il metodo proporzionale garantisce un parametro oggettivo (la durata residua del contratto), la non manipolabilità del calcolo da parte dell'intermediario e l'equa ripartizione degli oneri tra il finanziatore e il consumatore. Metodi alternativi, come quello basato sulla curva degli interessi, sono stati considerati non idonei a garantire la tutela del consumatore, in quanto suscettibili di essere influenzati da scelte unilaterali del finanziatore, come il livello del TAN o la struttura delle spese up front.
Infine, sulla legittimazione passiva di anche per le spese assicurative, ha eccepito infine di non essere legittimata passiva rispetto alla domanda di rimborso delle spese assicurative, richiamando l'art. 22, comma 15-quater del D.L. 179/2012.
Tale eccezione è da respingere. Secondo l'orientamento consolidato (Collegio di
Coordinamento ABF, decisione n. 4483/2017), il finanziatore è tenuto a restituire le spese assicurative non godute in caso di estinzione anticipata, salvo successivo diritto di rivalsa verso l'assicuratore. L'esistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e copertura assicurativa legittima il consumatore a richiedere direttamente al mutuante la restituzione dell'importo proporzionalmente non maturato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Accerta e dichiara nulle le clausole contrattuali che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante ai Clienti delle spese sostenute in sede di stipula e, per l'effetto, condanna parte resistente al rimborso delle spese indicate per complessivi euro 13.127,74;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in favore della parte ricorrente medesima in complessivi €
4.230,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 8/6/ 2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari