Art. 2.
Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , uno o piu' funzionari appartenenti alle carriere direttiva dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanita'.
Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , uno o piu' funzionari appartenenti alle carriere direttiva dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanita'.