Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1367
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 gennaio 1966
Art. 2.
Presso ogni ufficio del medico provinciale e del veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli ispettori sanitari, previsti dagli articoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , uno o piu' funzionari appartenenti alle carriere direttiva dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanita'.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1966