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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/05/2024, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2582 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA nato in [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. ROBBA FRANCESCO PEC: Email_1
appellante
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
appellato-contumace
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20.11.2018
OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“CHIEDE
1 Che l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in riforma dell'ordinanza resa dal
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 8949/15 RG
1. In via preliminare in accoglimento dell'istanza di sospensione sopra formulata disporre la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione;
- in via principale: riconoscere e/o dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari da rilasciarsi con la dicitura per casi speciali ex art
9.1 DL 113/18.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.6.2015 proponeva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento della del 27.1.2015, notificatogli in data Organizzazione_1
20.5.2015, con il quale è stata rigettata l'istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale, nonché del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , Controparte_1
affinché venisse riconosciuto nel merito lo status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ed in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 co. 6 del T.U.
Immigrazione D. Lgs. 286/98.
2. Si costituiva il instando per il rigetto dell'istanza. CP_1
3. Con ordinanza del 20.11.2018, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, respingeva l'opposizione proposta.
4. Con ricorso depositato in data 21.12.2018 il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta decisione, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'istanza volta al riconoscimento della protezione umanitaria.
5. Il non si è costituito, sebbene il ricorso sia stato ritualmente notificato. Controparte_1
6. Sostituita l'udienza del 6 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Deve precisarsi che l'odierno appellante aveva avanzato richiesta di protezione internazionale e la prima e il Tribunale poi hanno respinto la domanda, rilevando l'insussistenza dei Org_1
2 presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria ed umanitaria.
8. chiede la riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha Parte_1
ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, trovandosi l'appellante in una situazione di inserimento nel contesto sociale ed economico italiano, avendo ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
9. Il motivo è fondato.
10. A questo proposito va preliminarmente rilevato che la domanda di protezione è stata presentata dall'appellante in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. 113/18, la cui disciplina non trova quindi applicazione nel caso in esame in base all'indirizzo interpretativo espresso dalle
Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 29459 del 2019.
11. Nel merito della richiesta, si evidenzia come la protezione umanitaria, i cui presupposti, ai sensi dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 286/1998, sono individuati in “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, è una misura atipica e residuale, che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, non possa disporsi l'espulsione del richiedente. La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 29459 del 2019, ha chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. La Suprema Corte prosegue rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
12. Il predetto orientamento è stato ulteriormente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 24413 del 2021, che ha precisato: “fermo restando, quindi, che
l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, deve dunque confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione
3 comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
13. Dalla documentazione prodotta in corso di causa (si vedano Unilav e buste paga) risulta che l'appellante ha intrapreso già nell'ottobre 2018 un'attività lavorativa, dapprima con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente con contratti a tempo determinato nel 2022 e nel
2023.
14. Tutto ciò considerato – e in particolare alla luce della documentazione agli atti appena menzionata e dunque del fatto che l'appellante ha prestato attività lavorativa fino a tempi recenti nella cornice di un contratto di lavoro– può senz'altro individuarsi un percorso di integrazione di in Italia, tanto da ritenersi che un eventuale suo rimpatrio lo esporrebbe ad un Parte_1
significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare o possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio da parte dell'appellante dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale.
15. In definitiva, in accoglimento dell'impugnazione, deve riconoscersi all'appellante il diritto ad usufruire della protezione umanitaria.
16. Tenuto conto del fatto che l'accoglimento è stato determinato da documentazione prodotta nel presente giudizio di appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e sentito il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
• in accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 20.11.2018 da
4 nei confronti del , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1
il21.12.2018, riconosce a favore dell'appellante la protezione umanitaria di cui all'art. 5 del
D.lgs. n. 286/1998;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 3 maggio 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Ivana Francesca Mancuso
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