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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6372 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 18.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13220/2025 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Federica Barbuto Parte_1
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Renzullo e Federica Pinto Controparte_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2025, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.569,00,97 a titolo di differenze Controparte_1 retributive, oltre accessori e spese di lite. In particolare, contestando la sussistenza del credito vantato (le somme richieste non sono state corrisposte in quanto “oggetto di prestito intercorso tra le parti”), ha concluso per il rigetto della domanda proposta in via monitoria e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio che, contestando il fondamento della Controparte_1 opposizione ed insistendo per la sussistenza del credito vantato in via monitoria, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
***
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, infatti, i procuratori delle parti hanno dedotto di aver conciliato la lite, così come da transazione stragiudiziale depositata dall'opponente in data 12.9.2025.
In tale transazione, in cui si fa specifico riferimento al giudizio in esame, tra l'altro, si legge:
1 Orbene, alla luce del suindicato accordo transattivo, non vi è dubbio che non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, dunque, come chiesto dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Da tanto consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, come chiesto dai procuratori delle parti all'udienza odierna, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
In Napoli, il 18.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 18.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13220/2025 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Federica Barbuto Parte_1
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Renzullo e Federica Pinto Controparte_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2025, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.569,00,97 a titolo di differenze Controparte_1 retributive, oltre accessori e spese di lite. In particolare, contestando la sussistenza del credito vantato (le somme richieste non sono state corrisposte in quanto “oggetto di prestito intercorso tra le parti”), ha concluso per il rigetto della domanda proposta in via monitoria e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio che, contestando il fondamento della Controparte_1 opposizione ed insistendo per la sussistenza del credito vantato in via monitoria, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
***
Nel corso del giudizio è emerso un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, infatti, i procuratori delle parti hanno dedotto di aver conciliato la lite, così come da transazione stragiudiziale depositata dall'opponente in data 12.9.2025.
In tale transazione, in cui si fa specifico riferimento al giudizio in esame, tra l'altro, si legge:
1 Orbene, alla luce del suindicato accordo transattivo, non vi è dubbio che non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, dunque, come chiesto dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Da tanto consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, come chiesto dai procuratori delle parti all'udienza odierna, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
In Napoli, il 18.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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