Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 137 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c. vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
con sede in Palagonia in via Circonvallazione n. 30, P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio giusta procura in atti,
attore-opponente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede CP_1 Controparte_2
in Mazara del Vallo, via Toniolo n.44 (PI ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni P.IVA_2
Lentini, convenuta - opposta
E di
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Spatafora, giusta procura in atti, convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi formulate da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte, alle memorie e ai verbali di causa”; la convenuta a precisato le conclusioni chiedendo “ Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa CP_1
- Rigettare con ogni e qual si voglia statuizione le domande avanzate dall'attrice”, il convenuto
ogni e qual si voglia statuizione le domande avanzate dall'attrice”.
All'udienza del dì 11.02.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta ha Parte_1
proposto formale opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo n. 506/2023 con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore di la CP_1 Controparte_3
complessiva somma di € 27.025,00 oltre interessi ed accessori in forza di due fatture nel ricorso monitorio pure specificamente indicate.
Allegava parte attrice che detto decreto fosse frutto di dolo e collusione tra la di cui CP_1
essa società attrice era creditrice ed il in tesi anch'egli creditore della stessa CP_3 CP_1
Riteneva invero improbabile che a fronte di fatture emesse nel 2008 e nel 2012 il si CP_3
fosse attivato per il riconoscimento giudiziale del proprio credito solo dopo che la ditta
[...]
avesse agito in executivis per il recupero del credito vantato come Parte_1
portato dalla Sentenza della Corte di Appello di Catania del 30.9.2021.
Allegava invero che nell'ambito del pignoramento presso terzi iscritto al n. 250/2023 REM di questo Tribunale promossa dall'odierna attrice nei confronti della era intervenuto quale CP_1
creditore non titolato il il cui credito non era stato tuttavia oggetto di accertamento CP_3
giudiziale per essere stata l'esecuzione definita in via anticipata in rito con dichiarazione di estinzione;
evidenziava poi che nella diversa esecuzione presso terzi iscritta al n. 507/2023 tra le medesime parti, il era intervenuto in forza di un decreto ingiuntivo nelle more ottenuto CP_3
per il pagamento delle suddette fatture.
Chiedeva pertanto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n. 1588/2023 RGAC
Tribunale di Marsala, per le ragione esposte, stante l'estrema urgenza inaudita altera parte, ai sensi del disposto di cui all'art. 373 co. 2 ultima parte c.p.c. Con sentenza esecutiva per legge a) accertare e dichiarare la dolosa collusione tra la e la ditta ed indi CP_1 Controparte_3
annullare il decreto ingiuntivo emesso in seno al proc. n. 1588/2023 RGAC Tribunale di Marsala b)
In subordine dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ovvero l'inesistenza del credito vantato da e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo;
c) in ogni caso Controparte_3
accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo all'odierno deducente di cui all'art. 2939 c.c. ed indi accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito vantato da e portato dalla fatture poste a fondamento del ricorso e del decreto ingiuntivo Controparte_3
emesso nel proc. n. 1588/2023 RGAC Tribunale di Marsala”.
Si costituivano i convenuti i quali sviluppando di fatto le medesime argomentazioni difensive, negavano quanto dedotto dall'attrice.
In particolare, la eccepiva: la inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1
decadenza non avendo l'attrice promosso l'azione nel termine di legge da far decorrere dal deposito dell'atto di intervento del nella esecuzione mobiliare 250/2023; la “infondatezza CP_3
della domanda” per non esservi alcuna collusione con il al quale “in due occasioni …. ha CP_3
affidato in subappalto lavori …., una volta con contratto sottoscritto il 2/02/2007 ha affidato parte dei lavori per la realizzazione dell'Hotel Visir della società Oasi Mare s.r.l. (all. n.2); una seconda volta con contratto sottoscritto l'8/07/2011, ha affidato parte dei lavori per la realizzazione di un esercizio commerciale da adibire a panificio”; perché le fatture sottese al decreto ingiuntivo erano state emesse a conclusione di detti lavori;
perché il credito del Putaggio era da sempre stato indicato nei bilanci di essa debitrice;
perché il era stato reso edotto – anche in quanto CP_3
socio della medesima he il credito da lui vantato sarebbe stato soddisfatto allorquando la CP_1
debitrice avrebbe incassato la somma dovutale dal Comune di Mazara del Vallo poi pignorata nelle esecuzioni mobiliari indicare dall'attore.
Eccepiva anche la “insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione surrogatoria per far dichiarare la prescrizione” atteso che essa “poteva essere fatta valere fin tanto che non sussisteva il riconoscimento del debito da parte dell'odierna deducente, che è avvenuto, prima con l'annotazione del debito nei bilanci della società e poi con il riconoscimento espresso da parte”.
Concludeva chiedendo “Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa - Voglia rigettare con ogni e qual si voglia statuizione le domande avanzate dall'attrice”
Si costituiva anche il il quale deduceva di aver effettuato i lavori indiati nelle CP_3
fatture sottese al decreto ingiuntivo del cui cantiere allegava ritrazioni fotografiche;
evidenziava che la aveva inserito dette fatture nei bilanci annuali nel tempo succedutisi, che la stessa CP_1
debitrice aveva riconosciuto il debito esistente nei confronti di esso deducente. Eccepiva poi la inammissibilità della domanda, la “infondatezza della domanda di opposizione di terzo avverso il decreto ingiuntivo emesso – insussistenza della rinuncia al credito e del complotto”, la
“insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione surrogatoria per far dichiarare la prescrizione”.
Chiedeva quindi “rigettare con ogni e qual si voglia statuizione le domande avanzate dall'attrice”.
Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie di cui all'art 171 ter cpc, si è proceduto alla istruzione della causa mediante il deposito di documenti e l'escussione dei testi indicati dal convenuto . CP_3
Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha inteso esercitare l'opposizione prevista dall'art 404 comma 2 cpc a mente del quale per quel che in questa sede rileva “i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno”.
L'ammissibilità dell'azione de qua avverso il decreto ingiuntivo esecutivo a norma dell'art
647 cpc, deriva dall'art 656 cpc che espressamente dichiara detto decreto impugnabile per revocazione ai sensi anche dell'art 404 comma 2 cpc.
L'azione è soggetta al termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, data che unitamente alla relativa prova deve esser rispettivamente indicata ed allegata nella citazione introduttiva del giudizio (cfr. art. 405 cpc).
Ritengono i convenuti che l'azione sia inammissibile in quanto tardiva dovendo detto termine farsi decorrente dal deposito dell'intervento da parte del nella esecuzione CP_3
mobiliare 250/2023 nella quale l'odierna attrice allora creditore procedente, contestò l'intervento in considerazione delle medesime deduzioni allegate nel presente giudizio.
Ritiene sul punto la suprema Corte di Cassazione che “il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 4008 del 27/02/2004, Rv. 570639 – 01 e più di recente Cass.
Sez. 1, Sent. n. 2989 del 16/02/2016, Rv. 638575 - 01)
Tenuto conto di tali principi, l'assunto dei convenuti non appare condivisibile.
Avendo l'azione de qua evidente natura oppositoria con effetti revocatori, essa presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale (sentenza ovvero decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art 647 cpc secondo il codice di rito) che sia frutto di dolo o collusione tra le parti, con la conseguenza che la notizia effettiva e completa del dolo o collusione non può farsi risalire al deposito del ricorso per intervento nella procedura esecutiva non essendo esso di per sé idoneo alla costituzione di un giudicato a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, detto intervento non fosse titolato e non si è proceduto all'accertamento del credito azionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 499 cpc essendo stata la procedura definita in via anticipata con dichiarazione di estinzione in rito.
Correttamente, pertanto, il termine deve farsi decorrere dalla data dell'intervento -questa volta titolato- eseguito dal Putaggio nella seconda delle esecuzioni mobiliari incardinate dalla odierna attrice (proc. n. 530/2023 REM dell'intestato Tribunale) in forza del decreto ingiuntivo il quale si assume frutto di collusione tra le parti, depositato unitamente al ricorso per intervento.
Detto termine risulta quindi rispettato avendo parte attrice avuto notizia del decreto ingiuntivo impugnato per revocazione in 9.01.2024 (data del deposto dell'intervento con allegato il decreto ingiuntivo) e instaurato il presente giudizio con atto di citazione notificato il 23.01.2024 ed iscritto al ruolo il successivo 24 gennaio.
Accertata in rito la ammissibilità dell'opposizione nel merito si rileva quanto segue.
In punto di onere probatorio la prova degli intenti collusivi o dolosi delle parti deve evidentemente ricadere sull'opponente, che, anche presuntivamente, è tenuto a fornire elementi da cui sia possibile desumere un'intesa fraudolenta intercorsa tra le controparti. A tal fine il dolo e la collusione sono concetti distinti. Mentre il primo, che non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi anche in omissioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite (né è necessario che la decisione sia interamente effetto della collusione, essendo invece sufficiente l'accertamento che, senza la collusione, la decisione sarebbe stata diversa, ossia non pregiudizievole, o pregiudizievole in misura minore, per il terzo;
Cass. 3243/1980): dunque, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione de qua è richiesto sempre che l'atto doloso o collusivo sia stato posto in essere proprio per pregiudicare i diritti del terzo.
Nel merito della controversia parte attrice ha quindi dedotto “la falsità della documentazione depositata a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo frutto anch'essa di dolo collusivo tra la e ed indi delle fatture ed eventuale ulteriore CP_1 Controparte_3
documentazione, che è stata prodotta solo in fotocopia e di cui si contesta la corrispondenza a documento originale ed esistente” mentre a sostegno della collusione tra le parti, ha allegato: “la qualità di , di socio al 50% della;
che la “la ditta non solo Controparte_3 CP_1 CP_1
non ha eccepito la prescrizione ampiamente maturata stante che le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo sono del 2008 e del 2012, ma …, ha addirittura riconosciuto il credito della ditta individuale ”; “che il legale della esercita nello stesso studio Controparte_3 Controparte_3
del legale della . CP_1
Nel corso del presente giudizio il ha fornito la prova della esistenza del credito CP_3
azionato.
In particolare il convenuto ha depositato copia conforme dalle fatture 1/2008 e 5/2012 regolarmente annotate nel “registro iva vendita” del 2008 e del 2012 del quale il Notaio al quale detto registro è stato esibito ha attestato la tenuta “con le modalità previste dall'art. 8 legge 18 ottobre 2001 n. 383, numerato e regolarmente tenuto a norma degli articoli 2215 e 2219 del codice civile”, non essendone tra l'altro dal 2001 più obbligatoria la vidimazione;
i testimoni escussi hanno confermato deponendo sotto il vincolo del giuramento, l'effettiva esecuzione dei lavori indicati in dette fatture (il teste invero, con riferimento ai soli lavori di cui alla fattura Tes_1 1/2008 essendo egli successivamente passato alle dipendenze della;
il teste con CP_1 Tes_2
riferimento ai lavori indicati in entrambe le fatture).
Il credito vantato dalla ditta risulta inoltre specificamente indicato almeno dal CP_3
2019 (mancando in atti documentazione contabile della società debitrice più risalente) tra le passività specificate nello stato patrimoniale della nel quale oltre il nominativo del CP_1
creditore, è indicato anche l'esatto importo del credito vantato.
Accertata incidentalmente ed ai fini del presente giudizio, l'effettività del credito del nei confronti della occorre accertare se il ricorso monitorio e la consequenziale CP_3 CP_1
mancata opposizione al fine di eccepire la maturata prescrizione del suddetto credito, siano frutto di collusione tra dette parti in danno dell'odierna attrice.
A tal proposito appare opportuno evidenziare che “il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione, ordinanza 8 agosto
2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
Rilevante ai fini della decisione appare accertare se alle risultanze delle scritture contabili della società debitrice possa riconoscersi efficacia di riconoscimento del suddetto credito ai fini della interruzione del termine di prescrizione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione (art. 2944 cod. civ.), non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità. Pertanto, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione” (Cass. 6203/1991).
La Corte ha tuttavia precisato che “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza”
(cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 8248 del 16/6/2000 Rv. 537707 - 01).
Nel caso di specie la nota integrativa dei bilanci versati in atti della iporta alla CP_1
voce “Debiti” la macroarea omnicomprensiva “Debiti verso fornitori” senza alcuna ulteriore specificazione.
Per conoscere la specifica composizione di tale macroarea, bisogna compulsare altra documentazione contabile quale lo stato patrimoniale per singola annualità della CP_1
anch'esso versato in atti e nel quale sono specificamente indicati i singoli creditori, l'importo del credito vantato ma non anche la relativa causale.
Ebbene in applicazione dei su richiamati principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di
Cassazione, nel caso di specie non è possibile attribuire alle risultanze delle scritture contabili della debitrice, la valenza di riconoscimento del diritto del Putaggio valido ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione.
Pure non utile allo scopo è la espressa dichiarazione di riconoscimento del debito rilasciata dalla il 6.6.2023 in quanto: priva di data certa;
eventualmente vincolante per le sole parti e CP_1
non anche per i terzi quale l'odierna attrice;
resa successivamente non solo alla maturazione del termine di prescrizione ma anche alla notifica da parte della sia Parte_1 del primo atto di precetto eseguita in data 8.11.2021 (all. 4 fascicolo di parte attrice) che del secondo atto di precetto eseguita in data 23.3.2023 (all. 5 fascicolo di parte attrice) che del primo atto di pignoramento avvenuta (secondo quanto dalla dichiarato nella stessa nota del 6.6.2023) il CP_1
17.5.2023, sotteso all'esecuzione mobiliare 250/2023 RE di questo Tribunale.
Manca in atti la prova – ma più a monte anche la semplice allegazione- del fatto che il prima della nota del 6.6.2023 (allorquando, come detto, il credito vantato era già CP_3
prescritto) si fosse in qualche modo attivato per la tutela e/o la riscossione del proprio credito.
Infine ad esito dell'esame delle scritture contabili della effettuato in sede di CP_1
adozione di provvedimento cautelare, il Tribunale ha rilevato che detta società “risulta priva di un patrimonio immobiliare (v. all. 16 nel fascicolo dell'attrice) e la cui situazione contabile, in base ai bilanci dalla stessa prodotti (v. all. 4 nel relativo fascicolo), segna nell'ultimo periodo CP_1
riscontrabile (v. la situazione contabile al 31.12.2022) una consistente riduzione delle attività rispetto al periodo anteriore (v. la situazione contabile al 31.12.2021) e, comunque, una perdita di esercizio non presente nei bilanci contabili precedenti.”
Ebbene così riassunte le emergenze processuali, è possibile affermare che la decisione di procedere al deposito del ricorso monitorio da parte del per il riconoscimento di un CP_3
credito prescritto, in forza di una dichiarazione di debito rilasciata dalla debitrice solo dopo CP_1
la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte della odierna attrice e la consequenziale decisione della debitrice di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto dal , appaia frutto di collusione tra le odierne convenute in danno della CP_3 Parte_1
intento collusivo deducibile anche dalla richiesta di assegnazione delle somme
[...]
pignorate presso il terzo nell'ambito della esecuzione forzata 530/2023 avendo il allegato CP_3
il proprio “diritto, ex art. 2751 bis n. 5 del codice civile, ad essere soddisfatta con priorità rispetto agli altri creditori (sia procedente, che eventuali altri intervenuti)” (cfr. all. 20 fascicolo del convenuto ) a fronte del credito chirografario già azionato da parte della CP_3 [...]
Parte_1
Da quanto fin qui esposto deriva l'accoglimento dell'opposizione la quale non comporta soltanto l'inefficacia della sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente ( Cass. n. 24631/2015).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio (€ 27.025,00), considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in complessivi Euro 5.402,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio;
€ 692,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€
1.452,50 per la fase decisionale e la somma restante per la fase di trattazione e decisione della istanza cautelare), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi, in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, dell'utilità dell'attività svolta nell'interesse della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 137/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 506/2023 emesso da questo Tribunale in data 11/10/2023, nell'ambito del procedimento n. 1588/2023 R.G.;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore e in CP_1 Controparte_3
solido, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro
5.402,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il dì 10 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo