Art. 12.
In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.
Nel procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa e' confiscata in caso di accertata infrazione.
Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all' articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, in 283, e successive modificazioni, purche' la confezione non presenti segni di alterazione.
In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.
Nel procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa e' confiscata in caso di accertata infrazione.
Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all' articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, in 283, e successive modificazioni, purche' la confezione non presenti segni di alterazione.