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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GE GE NI, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 785/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219002776936000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 30200400028534473 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta. Resistente/Appellato: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata n. 785/2023, emessa in data 20.2.2023 e depositata il successivo 15.3.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di
Catanzaro:
Resistente_1“ ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento, di cui in epigrafe, contenente, tra l'altro la cartella di pagamento n. 030-2004-00028534-73-000 EF anno 1997 €
22.267,72, di cui limita l'impugnazione.
A sostegno del ricorso ha addotto i seguenti motivi:
Omessa notifica degli atti presupposti. Nullità del credito per avvenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che ha contestato le argomentazioni svolte dalla ricorrente, rilevando che le eccezioni sono da riferire al concessionario.
Ha concluso per il rigetto del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione Spa che ha contestato le argomentazioni svolte dal ricorrente, producendo relate di notifica della cartella di pagamento e del disposto fermo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.”
Con la sentenza sopra indicata la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella presupposta non poteva ritenersi correttamente notificata, in quando – ricevuta da familiare convivente – non risultava spedita la raccomandata informativa.
Condannava l'Ufficio Finanziario al pagamento delle spese del giudizio.
La sentenza era notificata in data 15.3.2023.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Catanzaro, deducendo l'erroneità della decisione, atteso che la notifica non era avvenuta tramite messo, ma direttamente attraverso il servizio postale, sicché non era necessaria la raccomandata informativa.
Chiedeva la riforma della sentenza, il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese del doppio grado.
Si costituiva Resistente_1, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore costituito.
Riproponeva il motivo assorbito relativo alla prescrizione del credito. All'udienza pubblica del 21.2.2025, era presente l'appellante che si riportava alle richieste di cui all'atto di impugnazione.
La decisione era riservata e la riserva era sciolta in data 12.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale quando l'Ufficio finanziario utilizza la notifica “diretta” semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (Cassazione n. 20700 del 30/09/2020). E ciò perché tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La contribuente ha poi riproposto l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo, deve evidenziarsi: che i crediti azionati riguardano EF sicché la prescrizione è decennale;
che l'intimazione è notificata il 15.2.2022; che la cartella risulta notificata, come detto, regolarmente, il 10.4.2004; tra il 10 aprile 2004 e il 15.2.2022 non sono, evidentemente, trascorsi 10 anni;
a parte la produzione di atti interruttivi precedenti, la prescrizione precedente alla notifica della cartella andava proposta impugnando la cartella medesima.
Consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto del ricorso proposto dalla contribuente.
Stante la esistenza di discipline differenti, appare equa la compensazione delle spese del giudizio anche del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
Resistente_1;
b) Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Catanzaro 12.9.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa francesca Garofalo dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GE GE NI, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 785/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219002776936000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 30200400028534473 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta. Resistente/Appellato: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata n. 785/2023, emessa in data 20.2.2023 e depositata il successivo 15.3.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di
Catanzaro:
Resistente_1“ ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento, di cui in epigrafe, contenente, tra l'altro la cartella di pagamento n. 030-2004-00028534-73-000 EF anno 1997 €
22.267,72, di cui limita l'impugnazione.
A sostegno del ricorso ha addotto i seguenti motivi:
Omessa notifica degli atti presupposti. Nullità del credito per avvenuta prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Catanzaro che ha contestato le argomentazioni svolte dalla ricorrente, rilevando che le eccezioni sono da riferire al concessionario.
Ha concluso per il rigetto del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione Spa che ha contestato le argomentazioni svolte dal ricorrente, producendo relate di notifica della cartella di pagamento e del disposto fermo.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.”
Con la sentenza sopra indicata la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella presupposta non poteva ritenersi correttamente notificata, in quando – ricevuta da familiare convivente – non risultava spedita la raccomandata informativa.
Condannava l'Ufficio Finanziario al pagamento delle spese del giudizio.
La sentenza era notificata in data 15.3.2023.
Avverso la predetta decisione, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Catanzaro, deducendo l'erroneità della decisione, atteso che la notifica non era avvenuta tramite messo, ma direttamente attraverso il servizio postale, sicché non era necessaria la raccomandata informativa.
Chiedeva la riforma della sentenza, il rigetto del ricorso, e la condanna alle spese del doppio grado.
Si costituiva Resistente_1, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore costituito.
Riproponeva il motivo assorbito relativo alla prescrizione del credito. All'udienza pubblica del 21.2.2025, era presente l'appellante che si riportava alle richieste di cui all'atto di impugnazione.
La decisione era riservata e la riserva era sciolta in data 12.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale quando l'Ufficio finanziario utilizza la notifica “diretta” semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982 (Cassazione n. 20700 del 30/09/2020). E ciò perché tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
La contribuente ha poi riproposto l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo, deve evidenziarsi: che i crediti azionati riguardano EF sicché la prescrizione è decennale;
che l'intimazione è notificata il 15.2.2022; che la cartella risulta notificata, come detto, regolarmente, il 10.4.2004; tra il 10 aprile 2004 e il 15.2.2022 non sono, evidentemente, trascorsi 10 anni;
a parte la produzione di atti interruttivi precedenti, la prescrizione precedente alla notifica della cartella andava proposta impugnando la cartella medesima.
Consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto del ricorso proposto dalla contribuente.
Stante la esistenza di discipline differenti, appare equa la compensazione delle spese del giudizio anche del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
Resistente_1;
b) Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Catanzaro 12.9.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa francesca Garofalo dott. Angelo Antonio Genise