Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2630/2022 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2630/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 05/01/1960, rappresentata e difesa dall'avv. DE SIMONE FRANCESCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 27/01/1972, rappresentata e difesa dall'avv. MUNDO FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa Con ricorso depositato in data 16/11/2022 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Heilbronn (Germania) in data 14/06/2003 (atto poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano). Dalla loro unione sono nati:
1. , il 7.4.1996; Controparte_2
2. , il 21.2.2000; Controparte_3
3. , l'1.7.2003; Controparte_4
4. , il 24.9.2004. CP_5
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza resa all'udienza di comparizione dei coniugi del 28 febbraio 2023, ha stabilito:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, tenuto conto della capacità lavorativa della sig. e dell'età dei figli maggiorenni ma non autosufficienti Parte_1 dispone che corrisponda un assegno mensile di € 750 quale contributo per il Controparte_1 mantenimento della moglie e dei figli di cui € 250 per la moglie ed € 500 per i figli maggiorenni ma
non autosufficienti, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
. 3) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche”
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere, essendo state rigettate, con ordinanza del 1 luglio 2024, le richieste di prova formulata dalla ricorrente, non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 28 gennaio 2025, il difensore del resistente ha esibito il decreto della Corte di appello che aveva deciso il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, riducendo, entro i limiti delle domande formulate dalla ricorrente – e cioè € 120,00 ed € 400,00, - l'assegno di mantenimento rispettivamente previsto in favore del coniuge e dei figli e;
alla CP_4 CP_5 medesima udienza i difensori hanno poi precisato le conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le domande di addebito della separazione Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione. La ricorrente ha fondato la propria domanda sull'abbandono “da più anni” della casa coniugale da parte del coniuge, il quale si sarebbe trasferito in Germania, dove intrattiene una relazione sentimentale con altra persona.
Il resistente, invece, ha fondato la propria domanda “per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, avendo la stessa violato la fiducia”. Entrambe le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Ed infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n° 14840). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale R.G. n.° 2630/2022 - Pag. 3 di 6
incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162). Orbene, nel caso di specie, quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, occorre osservare che il resistente, nella prima difesa utile (Comparsa di costituzione depositata il
26/5/23), ha tempestivamente contestato la circostanza dedotta da controparte, chiarendo di essere stato costretto a trasferirsi in Germania, da più decenni, per far fronte alle innumerevoli esigenze della propria famiglia numerosa, al cui mantenimento ha sempre contribuito. È evidente, dunque, che lo non abbia abbandonato la casa familiare generando così CP_1 la crisi coniugale, essendosi allontanato dall'abitazione coniugale durante la vita matrimoniale (il resistente ha specificato di essersi trasferito in Germania “da più decenni”) per far fronte alle esigenze della famiglia. In altri termini, deve ritenersi che la scelta del marito di vivere in Germania per offrire una condizione economica migliore alla propria famiglia sia stata condivisa da coniugi, per essere avvenuta molti anni addietro, durante i quali il nucleo familiare, dunque, ha vissuto a distanza.
A ben vedere, infatti, la ricorrente, nel porre a sostengo della domanda di addebito la circostanza dell'abbandono della casa familiare, ha solo genericamente allegato la circostanza, senza alcun riferimento temporale;
conseguentemente, la prova testimoniale richiesta, avendo ad oggetto tale circostanza generica, priva di alcuna indicazione della data del trasferimento del coniuge, non è stata ammessa dal giudice istruttore, con ordinanza condivisa dal Collegio. Del pari, non è stata ammessa la prova testimoniale diretta a provare l'instaurazione di una relazione sentimentale da parte del marito in Germania, atteso che anche tale circostanza, pure posta a fondamento della domanda di addebito, è stata solo genericamente allegata, senza alcun riferimento alla data di presunto inizio della relazione (influente ai fini dell'accertamento dell'efficacia eziologica rispetto alla crisi coniugale) o ad altri elementi circostanziati.
Ne deriva, in definitiva, che non può ritenersi accertato alcun abbandono della casa familiare da parte di né violato il dovere di fedeltà, con conseguente rigetto della Controparte_1 domanda di addebito. La domanda di addebito a va parimenti rigettata. Parte_1
Ed infatti, il resistente ha formulato tale domanda limitandosi ad indicare le seguenti ragioni:
“per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, avendo la stessa violato la fiducia”. È evidente il vuoto assertivo della domanda formulata, non essendo stati indicati i fatti concretizzanti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Alla genericità della domanda, discendente dal mancato assolvimento dell'onere di allegazione, consegue il rigetto della stessa.
In conclusione, le reciproche domande di addebito debbono essere rigettate.
Il mantenimento in favore dei figli
, nel ricorso introduttivo, ha formulato domanda di mantenimento dei Parte_1 figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e;
con la memoria CP_4 CP_5 integrativa ha poi formulato domanda di mantenimento anche della figlia , “ragazza madre”, CP_3 specificando di vivere unitamente ai tre figli presso l'abitazione sita in Corigliano Rossano A.U. Corigliano alla Via Tirana, e quantificando in € 700,00 complessivi l'assegno dovuto dal coniuge per il mantenimento della prole. Orbene, l'art. 316 bis c.c., in materia di mantenimento dei figli, dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio. R.G. n.° 2630/2022 - Pag. 4 di 6
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo ai tre figli maggiorenni , e . CP_4 CP_5 CP_3
La ricorrente, genitore convivente con i figli maggiorenni - e, quindi, soggetto legittimato a formulare la domanda di mantenimento - ha, difatti, allegato la condizione di mancanza di indipendenza economica dei figli (“ , ragazza madre, che non è dipendente CP_3 CP_4 economicamente e che ancora frequenta le scuole”) e il resistente non ha contestato tale Per_1 situazione di fatto ed anzi, nel dichiarare nella memoria di costituzione che “versa mensilmente più soldi di quanto richiesti dal coniuge” ha confermato la circostanza, tanto da rendersi disponibile a versare € 400,00 per il mantenimento dei quattro figli. Peraltro, con riferimento ai figli e , trattasi di prole che da poco ha raggiunta la CP_4 CP_5 maggiore età, avendo rispettivamente 21 e 20 anni. Ritenuta fondata l'an della pretesa, per ciò che riguarda l'ammore dell'assegno deve tenersi conto che il resistente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.800,00 ma non ha depositato documentazione reddituale, dovendo quindi ritenersi che la condizione economica dello stesso sia migliore di quella dichiarata;
inoltre, occorre avere riguardo anche a quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla percezione da parte del coniuge di un canone di locazione per immobili, di cui ella è comproprietaria, siti in Germania, atteso che il resistente ha confermato in udienza di percepire circa € 1.100,00 per tali canoni e, pur avendo affermato di pagare una rata mensile di € 1.300,00, non ha dato dimostrazione di tale esborso. Dunque, per le considerazioni che precedono, va posto a carico di l'obbligo Controparte_1 di versare, entro la prima decade di ogni mese, un assegno mensile di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indica in dispositivo.
Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Al riguardo, la ricorrente ha chiesto di porre in capo al resistente l'obbligo di versare in suo favore un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento. Il resistente si è opposto, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento, essendo la “in grado di potersi mantenere dignitosamente in Parte_1 completa autonomia ed essendo la stessa, inoltre, in età lavorativa”. Ebbene, la determinazione dell'assegno di mantenimento passa attraverso un duplice accertamento, in quanto presuppone, in primo luogo, una verifica del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto e, in secondo luogo, una quantificazione in concreto, da compiersi tenendo conto di una serie di fattori, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del R.G. n.° 2630/2022 - Pag. 5 di 6
patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Sulle parti gravano quindi gli oneri probatori atti a dimostrare le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche (Cass., 9 giugno 2015, n. 11870).
Nel caso in esame, premessa la condizione economica dello di cui al paragrafo che CP_1 precede, deve rilevarsi che la ricorrente, allo stato, è priva di risorse economiche e, peraltro, si trova in un'età (65 anni) che non le consentono agevolmente di produrre redditi di lavoro;
il divario economico, dunque, è tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa della ricorrente. In ordine al quantum, tenuto conto, da una parte, della durata della convivenza coniugale (circa 19 anni) e del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli - che hanno, invero, vissuto per anni esclusivamente con la madre in Italia mentre il padre era in Germania -, e, dall'altra, del godimento esclusivo della ex casa familiare da parte della il Tribunale ritiene congrua la somma mensile di € 150,00. Detta somma, da Parte_1 rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, sarà corrisposta da CP_1
a entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
[...] Parte_1
L'assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto disposto al paragrafo precedente in merito alla collocazione dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la casa coniugale non può che essere assegnata a , poiché si tratta di conservare l'habitat domestico che si è ormai Parte_1 consolidato e nel quale i figli vivono ormai da un certo tempo, come previsto dall'art. 337 sexies c.c.; conseguentemente, non può essere accolta la domanda formulata dal resistente di assegnazione a sé del “piano terra” della casa coniugale, non essendo stato specificato e provato, innanzitutto, che trattasi di unità abitativa autonoma ed indipendente rispetto alla casa familiare nella quale vive la madre con la prole ed essendo, in ogni caso, estraneo al presente giudizio la regolamentazione dei beni in comproprietà dei coniugi.
Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. RIGETTA la domanda principale e quella riconvenzionale di addebito;
C. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Coriglliano Rossano A.U. Corigliano alla Via Praga n.
23, a;
Parte_1 D. PONE A CARICO del del resistente l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore della ricorrente , entro il giorno dieci di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e , e di € 150,00 a titolo di mantenimento CP_3 CP_4 CP_5 della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno ordinarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) R.G. n.° 2630/2022 - Pag. 6 di 6
tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno straordinarie: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore;
G. RIGETTA la domanda formulata dal resistente di assegnazione a sé del “piano terra” della casa coniugale;
H. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
I. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396; J. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 22 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni