Art. 1. Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1970, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1970, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.