Articolo 1 della Legge 30 luglio 1959, n. 544
Versione
15 agosto 1959
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1970, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 agosto 1959