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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1225/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20.10.25
È presente, per il ricorrente, l'Avv. Francesco Russo, il quale nel riportarsi al ricor- so introduttivo, ne chiede l'integrale accoglimento, previo il rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. Conclude per l'illegittimità, nullità e/o la revoca del- la cartella di pagamento, in uno a tutti gli atti a essa presupposti o consequenziali, per assoluta carenza dei requisiti, in fatto e diritto, giustificativi della stessa, e, per l'effetto, per caducare in capo al ricorrente ogni e qualsiasi obbligo di pagamento di qualunque somma agli Enti resistenti, in uno a ogni sanzione amministrativa ac- cessoria. Vinte le spese di lite, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge, con condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Il giudice, a seguito di discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il giudice, a seguito della camera di consiglio, in assenza delle parti pronuncia sen- tenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice dott.ssa MA DE TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa MA DE TE, all'udienza del 20.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2025, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Russo (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato in Riardo (CE) alla Via Aldo Moro n. 15, in virtù di procura alle liti in atti ricorrente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., quale subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art.
1. D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Leg- Controparte_5 ge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in G.U 282 del 2/12/2016 - in persona del Procu- ratore pro tempore dell' - in virtù Parte_2 dei poteri conferitigli con atto notarile rep. n. 181515 racc. n. 12772 del
25/07/2024 – rappresentata e difesa dall'avv. Ugo De Simone (Cod. Fisc.
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre C.F._3 del Greco alla via Mons. Felice Romano 1, in virtù di procura in atti resistente nonché
in persona del Prefetto p.t. Controparte_6
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto di opposizione e verbale odierno.
Per la resistente : come da comparsa di costituzione. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesssa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il ricorrente ha spiegato con ricorso ex art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. opposi-
2
zione avverso cartella di pagamento 02820240040889083 000, notificatagli in data
08.02.2025, relativa al mancato pagamento di violazioni al CdS in relazioni ai ver- bali di accertamento n. 854444228 e n. 854444326 per l'importo complessivo di €
25.624,07.
Il ha chiesto sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dell'atto impugnato, nullo ed illegittimo lo stesso in ragione dell'intervenuto annullamento, con sentenza non appellata depositata dal giudice di pace di Carinola, dei menzionati verbali di infrazione al Codice della Strada;
con vittoria delle spese di lite.
Il ha, dunque, concluso, per l'accoglimento del ricorso in opposi- Parte_1 zione promosso.
Con decreto del 27.02.2025 questo giudice fissava udienza al 23.06.2025 onerando l'istante alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alle parti resistenti.
Dunque, si è costituita l' in giudizio contestando l'opposizione promossa e CP_7 deducendo, in particolare, di essere stata incaricata di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative dalla e, dunque, di aver Controparte_6 provveduto a porre in essere quanto di sua competenza, nei modi e nei termini normativamente previsti. In aggiunta, l' ha precisato che in relazione alla fa- CP_7 se antecedente la riscossione del credito, unico contraddittore legittimato ed onera- to a confutare le avverse doglianze sarebbe stato solo ed esclusivamente la
[...]
. L'agente della Riscossione ha concluso, in via principale, pertanto Controparte_8 per il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi denegata di accoglimento del ricorso, per la manleva dell' medesima in ordine all'eventuale condanna alla refu- CP_7 sione delle spese di lite. La resistente, invece, non si è costi- Controparte_6 tuita in giudizio restando pertanto contumace nonostante la regolarità del procedi- mento di notificazione pec. Così, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartola- re del 23.06.2025, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ag- giornato l'udienza al 20.10.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
Il merito
In primo luogo, va valutata l'ammissibilità della domanda.
A tal fine risulta necessario procedere alla qualificazione dei motivi di doglianza dedotti nell'atto introduttivo del giudizio in uno dei rimedi astrattamente esperibili avverso la cartella esattoriale. DE resto, è noto che la qualificazione giuridica della domanda e delle censure ad essa sottese compete esclusivamente al Giudice adito,
3
previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dalle parti. Tanto premesso, osserva anzitut- to questo giudice che parte ricorrente, con la domanda in esame, ha contestato la cartella di pagamento notificata in data 08.02.2025, deducendo essenzialmente l'annullamento, in virtù della sentenza del giudice di pace di Carinola n. 352/2022, dei verbali n. 854444228 e n. 854444326 per l'importo complessivo di €
25.624,07, che sono stati posti a fonte del credito erariale.
Dunque, si osserva che il ricorrente contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali l'avvenuto acco- glimento del ricorso proposto e/o la mancata o tardiva notificazione e quindi l'inefficacia della pretesa azionata.
Tale azione va correttamente qualificata come quella di cui all'art. 615 c.p.c.
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella di pagamento, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a ti- tolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, (pagamento o prescri- zione), o una sentenza di annullamento della multa (come nel caso di specie), deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzio- natorio.
Ora, passando al vaglio del merito della proposta opposizione, va considerato che il ricorrente ha allegato in sede di costituzione la sentenza del giudice di pace di
Carinola n. 352/2022 deposita in data 03.03.2022 di annullamento integrale dei verbali n. 854444228 e n. 854444326 del 13.10.2020 per l'importo complessivo di
€ 25.624,07, con accluso certificato attestante che avverso detta sentenza non è sta- to proposto appello nei termini di legge.
Ne deriva che, essendo intervenuta quale fatto estintivo del preteso credito presup- posto della cartella azionata dalla resistente la sentenza sopra emarginata di CP_7 annullamento dei verbali de quibus, la pretesa avanzata dall' su richiesta CP_7 della va annullata. Controparte_6
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che, a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estin- tivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, (pagamento o prescrizione),
4
o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Con la sen- tenza del 25 febbraio 2016, n. 3751, la Suprema Corte ha finalmente risolto, dopo oltre dieci anni di contrasti giurisprudenziali, la vexata quaestio in tema di opposi- zione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Per completezza, in ordine alle contestazioni svolte dall' circa l'omessa co- CP_7 municazione da parte del titolare del credito dell'intervenuto annullamento dei verbali de quibus, sul tema va osservato che si è affermata in giurisprudenza, con orientamento consolidato, una responsabilità solidale fra amministrazione (ente impositore) ed esattore.
Difatti, per la Cassazione, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazione ed esattore. Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessiona- rio della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente. La
Cassazione ha, infatti, enucleato tale principio di diritto: “Anche quando l'impu- gnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispon- dere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione
e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legitti- mazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”. (Cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018)
In conclusione, entrambi i resistenti – e - vanno con- CP_7 Controparte_6 dannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n°
02820240040889083000;
5
• condanna i resistenti e , in solido tra loro, alla CP_7 Controparte_6 rifusione, in favore del ricorrente, delle competenze e degli onorari di causa, che liquida, in complessivi € 2.540,00 oltre € 265,50 per spese, nonché rimborso for- fettario del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Russo dichiaratosi anticipatario.
Santa MA Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
MA DE TE
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20.10.25
È presente, per il ricorrente, l'Avv. Francesco Russo, il quale nel riportarsi al ricor- so introduttivo, ne chiede l'integrale accoglimento, previo il rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. Conclude per l'illegittimità, nullità e/o la revoca del- la cartella di pagamento, in uno a tutti gli atti a essa presupposti o consequenziali, per assoluta carenza dei requisiti, in fatto e diritto, giustificativi della stessa, e, per l'effetto, per caducare in capo al ricorrente ogni e qualsiasi obbligo di pagamento di qualunque somma agli Enti resistenti, in uno a ogni sanzione amministrativa ac- cessoria. Vinte le spese di lite, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge, con condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Il giudice, a seguito di discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il giudice, a seguito della camera di consiglio, in assenza delle parti pronuncia sen- tenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice dott.ssa MA DE TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa MA DE TE, all'udienza del 20.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2025, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Russo (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato in Riardo (CE) alla Via Aldo Moro n. 15, in virtù di procura alle liti in atti ricorrente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., quale subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art.
1. D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Leg- Controparte_5 ge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in G.U 282 del 2/12/2016 - in persona del Procu- ratore pro tempore dell' - in virtù Parte_2 dei poteri conferitigli con atto notarile rep. n. 181515 racc. n. 12772 del
25/07/2024 – rappresentata e difesa dall'avv. Ugo De Simone (Cod. Fisc.
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre C.F._3 del Greco alla via Mons. Felice Romano 1, in virtù di procura in atti resistente nonché
in persona del Prefetto p.t. Controparte_6
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto di opposizione e verbale odierno.
Per la resistente : come da comparsa di costituzione. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesssa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il ricorrente ha spiegato con ricorso ex art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. opposi-
2
zione avverso cartella di pagamento 02820240040889083 000, notificatagli in data
08.02.2025, relativa al mancato pagamento di violazioni al CdS in relazioni ai ver- bali di accertamento n. 854444228 e n. 854444326 per l'importo complessivo di €
25.624,07.
Il ha chiesto sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva dell'atto impugnato, nullo ed illegittimo lo stesso in ragione dell'intervenuto annullamento, con sentenza non appellata depositata dal giudice di pace di Carinola, dei menzionati verbali di infrazione al Codice della Strada;
con vittoria delle spese di lite.
Il ha, dunque, concluso, per l'accoglimento del ricorso in opposi- Parte_1 zione promosso.
Con decreto del 27.02.2025 questo giudice fissava udienza al 23.06.2025 onerando l'istante alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza alle parti resistenti.
Dunque, si è costituita l' in giudizio contestando l'opposizione promossa e CP_7 deducendo, in particolare, di essere stata incaricata di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative dalla e, dunque, di aver Controparte_6 provveduto a porre in essere quanto di sua competenza, nei modi e nei termini normativamente previsti. In aggiunta, l' ha precisato che in relazione alla fa- CP_7 se antecedente la riscossione del credito, unico contraddittore legittimato ed onera- to a confutare le avverse doglianze sarebbe stato solo ed esclusivamente la
[...]
. L'agente della Riscossione ha concluso, in via principale, pertanto Controparte_8 per il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi denegata di accoglimento del ricorso, per la manleva dell' medesima in ordine all'eventuale condanna alla refu- CP_7 sione delle spese di lite. La resistente, invece, non si è costi- Controparte_6 tuita in giudizio restando pertanto contumace nonostante la regolarità del procedi- mento di notificazione pec. Così, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartola- re del 23.06.2025, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ag- giornato l'udienza al 20.10.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
Il merito
In primo luogo, va valutata l'ammissibilità della domanda.
A tal fine risulta necessario procedere alla qualificazione dei motivi di doglianza dedotti nell'atto introduttivo del giudizio in uno dei rimedi astrattamente esperibili avverso la cartella esattoriale. DE resto, è noto che la qualificazione giuridica della domanda e delle censure ad essa sottese compete esclusivamente al Giudice adito,
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previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dalle parti. Tanto premesso, osserva anzitut- to questo giudice che parte ricorrente, con la domanda in esame, ha contestato la cartella di pagamento notificata in data 08.02.2025, deducendo essenzialmente l'annullamento, in virtù della sentenza del giudice di pace di Carinola n. 352/2022, dei verbali n. 854444228 e n. 854444326 per l'importo complessivo di €
25.624,07, che sono stati posti a fonte del credito erariale.
Dunque, si osserva che il ricorrente contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali l'avvenuto acco- glimento del ricorso proposto e/o la mancata o tardiva notificazione e quindi l'inefficacia della pretesa azionata.
Tale azione va correttamente qualificata come quella di cui all'art. 615 c.p.c.
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella di pagamento, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a ti- tolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, (pagamento o prescri- zione), o una sentenza di annullamento della multa (come nel caso di specie), deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzio- natorio.
Ora, passando al vaglio del merito della proposta opposizione, va considerato che il ricorrente ha allegato in sede di costituzione la sentenza del giudice di pace di
Carinola n. 352/2022 deposita in data 03.03.2022 di annullamento integrale dei verbali n. 854444228 e n. 854444326 del 13.10.2020 per l'importo complessivo di
€ 25.624,07, con accluso certificato attestante che avverso detta sentenza non è sta- to proposto appello nei termini di legge.
Ne deriva che, essendo intervenuta quale fatto estintivo del preteso credito presup- posto della cartella azionata dalla resistente la sentenza sopra emarginata di CP_7 annullamento dei verbali de quibus, la pretesa avanzata dall' su richiesta CP_7 della va annullata. Controparte_6
La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che, a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estin- tivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, (pagamento o prescrizione),
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o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Con la sen- tenza del 25 febbraio 2016, n. 3751, la Suprema Corte ha finalmente risolto, dopo oltre dieci anni di contrasti giurisprudenziali, la vexata quaestio in tema di opposi- zione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D.Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Per completezza, in ordine alle contestazioni svolte dall' circa l'omessa co- CP_7 municazione da parte del titolare del credito dell'intervenuto annullamento dei verbali de quibus, sul tema va osservato che si è affermata in giurisprudenza, con orientamento consolidato, una responsabilità solidale fra amministrazione (ente impositore) ed esattore.
Difatti, per la Cassazione, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazione ed esattore. Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessiona- rio della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente. La
Cassazione ha, infatti, enucleato tale principio di diritto: “Anche quando l'impu- gnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispon- dere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione
e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legitti- mazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”. (Cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018)
In conclusione, entrambi i resistenti – e - vanno con- CP_7 Controparte_6 dannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n°
02820240040889083000;
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• condanna i resistenti e , in solido tra loro, alla CP_7 Controparte_6 rifusione, in favore del ricorrente, delle competenze e degli onorari di causa, che liquida, in complessivi € 2.540,00 oltre € 265,50 per spese, nonché rimborso for- fettario del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Russo dichiaratosi anticipatario.
Santa MA Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
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