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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
AN IS (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
Roberta Nabissi, presso il cui studio in Segrate (MI), Via Roma n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
EN SA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco IM
Papotto, presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 10, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
SC GA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra
Ruggiero e Guido Luigi Sergio RI Rinaldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Cerva n. 20.
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
per AN IS
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta,
In via preliminare
Accertato che i signori IA EN e GA SC non hanno impugnato la sentenza n. 740/2024 del Tribunale di Monza;
che i capi
4, 5 e 6 di detta sentenza non sono stati impugnati e sono passati in giudicato;
che il contratto di compravendita del 28.10.2015, Rep. n.
pagina 1 di 18 33297 Racc. n. 24013, intercorso tra il signor IA EN ed il signor ST ND avente ad oggetto la quota del 50% del box pertinenziale all'appartamento sito in DR, Via Olgettina n. 9 è quindi pienamente valido ed efficace,per l'effetto:
- dichiarare il signor IA EN decaduto dalla facoltà di proporre le domande formulate nel giudizio di primo grado, assorbite dalla sentenza, e dallo stesso non riproposte in appello;
- dichiarare inammissibili/improponibili le domande formulate dalla IG GA SC nella comparsa di costituzione in appello, essendo la stessa decaduta per intervenuta prescrizione dell'azione dalla relativa facoltà, come statuito in sentenza.
- In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 740/2024 del Tribunale di Monza del 29 febbraio 2024, pubblicata il 1 marzo 2024, Giudice Dott. Rossato SA, R.G.N. 12679/2018, notificata il 26.03.2024, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via preliminare
- Accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore e della terza chiamata per i motivi in atti, dichiarare inammissibile/improcedibile
l'azione proposta con il presente giudizio dalle controparti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda formulata dall'attore per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c. del 3-4 ottobre 2019 diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità ovvero di annullare o risolvere per inadempimento “ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica inclusa la donazione di cui al rep. n. 33296, racc. 24012 del
28/10/15 a rogito dott.ssa AN” stipulata tra la IG FE LV e il signor IA EN, trattandosi di mutatio libelli, avente petitum, causa petendi e soggetti diversi dal presente giudizio, per le ragioni esposte in atti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda nuova dell'attore di nullità della donazione di cui al rep. n. 33296, racc. 24012 del
28/10/15 a rogito dott.ssa AN, per carenza di legittimazione passiva del convenuto signor ND ST, per i motivi evidenziati in atti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda formulata dall'attore per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c. del 3-4 ottobre 2019 diretta ad ottenere la condanna del signor ND ST “al pagamento dell'importo – illo tempore non versato e/o accreditato alla parte venditrice di € 70.000,00 oltre gli interessi nelle more maturati in favore del signor EN SA”, trattandosi di mutatio libelli;
In via principale
- Accertata e dichiarata la validità dell'atto pubblico di compravendita Rep. n. 33297 Racc. n. 24013 del 28.10.2015 notaio dott.ssa AN, rigettare tutte le domande formulate dall'attore signor IA EN e dalla terza chiamata IG GA SC nei confronti del convenuto ST ND in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, con piena liberazione di quest'ultimo da ogni avversa pretesa e, conseguentemente, ordinare al Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale di nullità degli atti trascritta il
15.01.2019 ai numeri Registro Generale 4258, Registro Particolare 2829, Presentazione 33;
- Accertata la temerarietà della presente azione, alla luce anche del comportamento processuale dell'attore e della terza chiamata, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del convenuto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge e spese di CTP e di C.T.U..
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge e spese di CTP e di C.T.U..
In via istruttoria
- Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli qui indicati:
1) “Vero che la IG RI TA (madre del signor ST ND) ha conosciuto i coniugi IA EN e FE LV nel 2012 presso il Bar Gino, sito in DR (MI) Via Padana Superiore n. 22, ove la medesima lavorava”;
2) “Vero che la IG RI sin dal 2001 svolgeva attività lavorativa presso il Bar Gino per quattro ore al giorno”;
3) “Vero che i coniugi IA-FE si erano lamentati di essere soli, di non avere alcuna assistenza dai nipoti e di aver la necessità di un aiuto in casa”;
4) “Vero che nel gennaio 2013 la IG RI ha iniziato a svolgere per tre ore giornaliere l'attività lavorativa di colf-badante per i coniugi IA-FE”;
5) “Vero che nel 2014 la IG RI ha lavorato per i coniugi IA-FE quattro ore al giorno e dal 2015 al 30 giugno 2017 sei ore al giorno”;
6) “Vero che nel corso degli anni la IG RI è stata una presenza costante nella vita dei signori IA-FE”;
7) “Vero che il signor ST ND in molte occasioni ha accompagnato in macchina i coniugi IA-FE all'Ospedale e alle visite mediche”;
8) “Vero che i signori IA-FE si lamentavano dei costi di manutenzione dell'appartamento e del box”;
9) “Vero che i signori IA-FE si dolevano del fatto che alcun nipote si prendeva cura di loro”;
pagina 2 di 18 10) “Vero che nel 2015 i signori IA-FE decidevano di vendere la nuda proprietà dell'appartamento (di proprietà della IG FE) e del box (di proprietà di entrambi i coniugi) al signor ST ND al prezzo di € 70.000,00, riservandosi l'usufrutto”;
11) “Vero che a causa delle difficoltà motorie della IG FE i coniugi convocavano presso l'abitazione in DR (MI), Via Olgettina n. 9 il notaio dott.ssa AN Paola per la redazione degli atti pubblici”;
12) “Vero che il 28.10.2015 alle ore 14.30 il notaio dott.ssa Paola AN si recava presso l'appartamento dei signori FE LV e IA EN in DR Via Olgettina n 9 per redigere gli atti pubblici di donazione dell'usufrutto dell'abitazione in favore del marito signor IA e di compravendita della nuda proprietà dell'abitazione e del box al signor ST”;
13) “Vero che alla redazione degli atti pubblici presenziavano in qualità di testimoni i signori TA RI e SA AR;
14) “Vero che il notaio dott.ssa AN si era trattenuta presso l'abitazione dei coniugi per diverso tempo in attesa della consegna da parte della propria segretaria IG VI Re degli atti pubblici corretti da errori materiali”;
15) “Vero che durante la presenza del notaio nell'abitazione, i signori IA FE le avevano dichiarato di essere senza figli e parenti che si prendessero cura di loro e di voler favorire per riconoscenza la colf IG RI che con affetto si prendeva cura di loro”;
16) “Vero che la IG FE durante la conversazione con il notaio rispondeva alle domande confermando di aver compreso cosa stava sottoscrivendo e quali erano le sue volontà”;
17) “Vero che le competenze del Notaio dott.ssa AN per la redazione dell'atto di compravendita della nuda proprietà venivano corrisposte alla stessa dal signor ST, di cui ai documenti n. 5 e n. 13 fascicolo convenuto che si rammostrano al teste”;
18) “Vero che le competenze del Notaio dott.ssa AN per la redazione dell'atto di donazione venivano corrisposte alla stessa dai signori
IA-FE”;
19) “Vero che al funerale della IG FE LV presenziavano il signor IA EN, la IG RI TA e la IG FA ID;
20) “Vero che la documentazione medica depositata in atti dall'attore è inidonea a stabilire se al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita la IG FE LV era incapace di intendere e volere, come precisato nella relazione medico legale (doc.
n. 11 fascicolo convenuto) che si rammostra al teste”.
Si indicano quali testi:
❖ Notaio dott.ssa Paola AN, Via Milano n. 3/A Saronno (VA);
❖ signor SA IN, Via Lavezzari n. 148 Cermenate (CO);
❖ IG VI Re, Via Trento Trieste n. 64 Lazzate (MB);
❖ IG TA RI, Via Padana Superiore n. 177 DR (MI);
❖ IG ID FA, Via Della Resistenza n. 89 DR (MI);
❖ IG IZ BI, Via Padana Superiore n. 24 DR (MI);
❖ IG HI NA, Via Padana Superiore n. 30/B DR (MI);
❖ signor CH SA, in qualità di titolare di O.F. San Raffaele, Via Padana Superiore n. 6 DR (MI);
❖ Dottor MA Massimo Mantero, Via Lamarmora n. 6 Milano.
- Accertata la nullità/invalidità/inefficacia della C.T.U. redatta dal Consulente Dott. Aldo Sicaro in forza dell'ordinanza del 1 dicembre 2022 con cui il Giudice ha accolto tutte le istanze svolte dal convenuto ST disponendo altresì la rinnovazione della C.T.U. e la nomina di altro Consulente nella persona della Dott.ssa Marina Verga;
- Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia anche della nuova consulenza a firma della Dott.ssa Marina Verga e, comunque,
l'infondatezza nel merito delle conclusioni cui la stessa è pervenuta per tutti i motivi di cui alle note del convenuto ST depositate il 25 settembre 2023 e il 20 ottobre 2023.
Per EN SA
“Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti e requisiti normativi, in forza di quanto complessivamente rappresentato e documentato in atti;
NEL MERITO:
1. Rigettare in toto le domande dell'appellante Sig. ND IS ([...]) in quanto erronee, illegittime ed infondate, sia in fatto, che in diritto, per quanto complessivamente esposto e documentato in atti e, quindi, in punto, confermare la sentenza n.740/2024, resa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 01/03/2024;
IN OGNI CASO:Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre maggiorazione di Legge 15%, C.p.a.
4% ed I.v.a. 22% se dovuta da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ed anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per quanto l'accertamento della fattispecie de qua e la conseguente composizione dell'odierno contendere, a modesto parere dell'esponente patrocinio, appaia, anche in questa sede, di natura prettamente e sostanzialmente documentale e, come tale, di pronta ed immediata soluzione, specie in seguito all'esito della - duplice - C.T.U. medicolegale in toto confermativa dell'eccepito vizio mentale della Sig.ra LV FE, per mero tuziorismo difensivo, qualora l'On.le Corte adita dovesse ritenere opportuno procedersi ad pagina 3 di 18 una supplementare attività istruttoria, si chiede, sin da ora, Volersi ammettere ed autorizzare la prova per testi, come di seguito individuati, e
l'interrogatorio formale dell'odierno convenuto, sui seguenti
CAPITOLI DI PROVA:
1) Vero che l'odierno attore, a seguito del decesso della rispettiva GL, Sig.ra LV FE, intervenuto in data 14/02/2017, subentrava - a titolo universale - in qualità di erede, nel complessivo patrimonio lasciato vacante dal coniuge, comprensivo, in particolare, dell'unità immobiliare sita in DR (MI), alla via Olgettina n.9, ove il Sig. SA ancora risiede sin dal 1981 (Si rammostrino al teste i docc.1-3);
2) Vero che, nel corso dell'anno 2015, stante la condizione di precaria salute della Sig.ra LV FE, nonché, talvolta, del medesimo attore, i due coniugi decidevamo di avvalersi della collaborazione domestica della Sig.ra TA TO, la quale, oltre che come colf, all'occorrenza, si dichiarava disponibile ad offrire ai due anziani la necessaria assistenza sanitaria anche presso le strutture ospedaliere ove, periodicamente venivano ricoverati i due coniugi (ndr. Ospedale San Raffaele e Clinica Golgi-Redaelli di DR, in particolare);
3) Vero che, già da prima dell'anno 2015, la Sig.ra LV FE aveva manifestato evidenti problemi di deambulazione, che le rendevano impossibile uscire dalla propria abitazione;
4) Vero che la Sig.ra FE, a causa di una sindrome depressiva, conseguita alla prematura scomparsa del figlio, era solita usare ed abusare di farmaci oppiacei (ndr. tra cui tale “depalgos”), che la rendevano non autosufficiente nella gestione delle più basilari attività quotidiane (Si rammostrino al teste i docc.4-6);
5) Vero che, in data 24/10/2015, la D.ssa Liana Berishvili dell'Istituto Geriatrico Redaelli di DR, dopo aver sottoposto a visita medica la Sig.ra LV FE, sullo stato psico-fisico della stessa aveva modo di relazionare quanto segue: <<… madre di un figlio deceduto circa 7 anni fa. Da allora depressione reattiva … abuso di FANS e di oppiacei (depalgos) da anni … abuso di psicofarmaci dopo lutto del figlio … eseguita di recente la visita neurologica che documenta decadimento di tutte le performance cognitive … Emerge AOCP di grado severo, decadimento cognitivo su base degenerativa. Estrema fragilità clinica generale, sindrome depressiva … >> (Si rammostri al teste il doc.4) ed è vero che cotali patologie venivano ulteriormente confermate anche in epoca successiva (Si rammostri al teste il doc.5);
6) Vero che, tra il mese di ottobre e quello di novembre 2015, nonchè nel corso del successivo anno 2016, la Sig.ra FE veniva ricoverata, in più occasioni, presso l'istituto geriatrico Golgi – Redaelli di DR, ove, in sede di anamnesi funzionale della paziente, si dava letteralmente atto della sua << totale incapacità a provvedere coscientemente alle proprie finanze >>, ivi comprese quelle più basilari, quali la spesa e/o gli acquisti di quotidiana routine, in forza di un grave e manifesto deterioramento cognitivo (Si rammostri al teste il doc.6);
7) Vero che, nel corso dell'anno 2015, la Sig.ra TA TO prese a frequentare abitualmente la dimora attorea, con costanza fino al mese di novembre e, viceversa, in seguito, con apparizioni sempre più discontinue e sporadiche, fino alla totale cessazione delle rispettive visite nel corso del 2016;
8) Vero che, dopo alcuni mesi dalla morte della Sig.ra FE, il Sig. SA, su sollecitazione del rispettivo nipote, Sig. PA RN, nel corso del mese di ottobre dell'anno 2018, decise di far valutare l'appartamento di DR;
9) Vero che, in data 08/10/2018, il Sig. SA decise di affidare l'incarico estimativo, ai fini di un'eventuale vendita dell'appartamento e del pertinente box, ad un agente immobiliare di propria fiducia e, in detta occasione, a seguito di visura storica effettuata dal professionista, apprese, per la prima volta, di non essere il titolare della proprietà dell'appartamento sito in DR (MI), via Olgettina n.9, rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box (Si rammostri al teste il doc.8);
10) Vero che, dalla visura catastale dell'immobile de quo risultava che la Sig.ra LV FE - in data 28/10/2015 - avesse compravenduto la nuda proprietà dell'abitazione famigliare, ubicata in DR (MI), alla via Olgettina n.9, sita al piano secondo (terzo fuori terra), nonché la nuda proprietà dell'autorimessa pertinenziale del succitato appartamento, con riserva di usufrutto vitalizio in favore degli anziani coniugi a favore di tale Sig. ND IS, soggetto ignoto ai coniugi SA - FE (Si rammostri al teste il doc.8);
11) Vero che il Sig. SA, solo dopo alcune verifiche anagrafiche, nel corso del mese di ottobre del 2018, apprendeva che tale Sig. ND
IS risultasse essere il figlio della succitata colf, Sig.ra TA TO;
12) Vero che, in particolare, dalla documentazione consegnata al Sig. SA a cura dell'agente immobiliare risultava che l'appartamento e le relative pertinenze fossero state vendute, a rogito notarile dell'Avv. Paola CIANCI di Saronno (Si rammostri al teste il doc.10);
13) Vero che, dalla medesima documentazione catastale di cui al precedente capitolo di prova, il Sig. SA, per la prima volta, apprendeva, altresì, che, sia il summenzionato notaio, che tale Sig. ND IS, avrebbero stipulato la relativa compravendita proprio presso
l'abitazione coniugale di DR, in data 28/10/2015 (Si rammostri al teste il doc.10);
14) Vero che il Sig. SA, appresa la notizia di cui al precedente capitolo di prova, nel corso del mese di ottobre del 2018 riferiva ad amici e congiunti che, alla data del 28/10/2015, alcun notaio si fosse presentato nella rispettiva dimora al fine di redigere il predetto rogito;
15) Vero che, nel corso del mese di ottobre del 2018, il Sig. SA riferiva ad amici e congiunti di ricordare unicamente che, verso la fine dell'anno 2015, la Sig.ra TA TO si era recata presso la rispettiva dimora, in compagnia di una donna, che la colf presentò come sua amica, all'asserito fine di regolarizzare il vigente rapporto assistenziale, sancendo altresì l'impegno, per via del quale la Sig.ra TA TO, oltre all'abituale collaborazione domestica, avrebbe accudito gli anziani coniugi fino alla loro morte, assistendoli a casa e/o in ospedale, in qualsiasi caso di necessità e, richiedendo, a tal fine, alcune firme;
pagina 4 di 18 16) Vero che, a decorrere dal momento indicato nel precedente capitolo di prova, la presenza della Sig.ra TO presso l'abitazione dei coniugi FE – SA si fece sempre più rada ed incostante, fino a cessare del tutto durante l'anno 2016;
17) Vero che la Sig.ra LV FE, già nel corso dell'anno 2015, in più occasioni si era dimostrata incapace di riconoscere gli amici
e persino i propri famigliari (Si rammostri al teste il doc.13);
18) Vero che, con propria relazione del 08/02/2019, il Dott. Francesco Somajni, consultate le cartelle cliniche e le certificazioni mediche afferenti la Sig.ra FE, aveva modo di dichiarare letteralmente che << … si può scientificamente sostenere che nell'anno 2015 la Sig.ra FE fosse incapace di intendere e di volere …>> (Si rammostri al teste il doc.14);
19) Vero che la Sig.ra FE e/o chi per essa ebbe effettivamente a ricevere ed incassare dal Sig. IS e/o da chi per esso
l'assegno bancario n.5.025.292.053-02 tratto su Banca Popolare Commercio e Industria filiale di Segrate di Euro 70'000,00 ed emesso a favore di FE LV in adempimento dell'asserito contratto di compravendita immobiliare (Si rammostri al teste il doc.10);
20) Vero che, in riferimento alla circostanza riferita nel precedente capitolo di prova, contattata la Banca Popolare Commercio e Industria – oggi UBI – in persona dell'impiegato Sig. MAGLIOLI della Filiale di LT, in data 23/10/2018, ore 11.56, il Sig. SA riceveva conferma che “… l'assegno in questione risulta << in circolazione >> e quindi mai incassato…” (Si rammostri al teste il doc.11);
21) Vero che, in data 21/11/2018, il Sig. SA provvedeva a far stimare il valore del rispettivo appartamento a cura di un perito, il quale, in riferimento al periodo oggetto dell'asserita compravendita, attribuiva alla nuda proprietà dello stesso (ndr. cantina e box inclusi) un importo di €.176'000 ed un valore patrimoniale complessivo dell'immobile compreso tra €.190'000 ed €.230'000 (Si rammostri al teste il doc.12);
22) Vero che, nel corso del 2015, i coniugi SA – FE avevano espresso la propria volontà di alienare il proprio appartamento ed il relativo box a causa delle precarie condizioni economiche, ovvero degli elevati costi di manutenzione e amministrazione;
23) Vero che, alla data del 31/12/2015, il saldo dell'estratto conto comune dei coniugi SA – FE riportava un attivo di €.88'583,86 media dell'anno solare 2015 di €.90'838,28 (Si rammostri al teste il doc.15); SI INDICANO A TESTI:
Sui capitoli nn. 4, 5, e 18 :
1) Dott. Francesco SOMAJINI, con studio in Milano (MI);
2) D.ssa Liana BERISHVILI, domiciliata c/o Ist. Redaelli di DR (MI);
Su tutti i capitoli di prova:
3) D.ssa RI Gabriella RIZZI di Cernusco S/N (MI);
4) Sig. PA RN di Cogorno (GE);
5) Sig. AT RN di Cogorno (GE);
6) Sig.ra LA OS OD di DR (MI), via Olgettina n.9;
7) Sig.ra RI GR CA di Fornovo di TA (PR);
8) Sig. NO OL di Fornovo di TA (PR);
9) Sig. MA CI di Traversetolo, fraz. ZZ (PR)
Sui capitoli nn. 9,10,11,12,13, 21:
10) Sig. IM RI AC, domiciliato c/o Immobiliare Pero (MI);
Sul cap. n.20:
11) Sig. Direttore pro tempore Banca Popolare Commercio e Industria – oggi UBI – Filiale di LT (MI)”
SC GA
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'appello proposto da ST ND e così
G I U D I C A R E NEL MERITO:
1) dichiarare e accertare che la Sig.ra SC GA è erede della Sig.ra FE per rappresentazione del padre UR GA, premorto alla de cuius in data 10.06.2006
2) accertare e dichiarare, per le stesse ragioni esposte da parte attrice e per ogni altra eventualmente risultante in corso di causa e/o per ogni miglior valutazione della Corte Ill.ma, la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore o o intervenuta tra la de cuius Sig.ra LV FE ed il Sig. ND IS, poiché lesiva della quota ereditaria della erede SC GA;
3) condannare il Sig. ND IS al ripristino dello status quo ante e al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente nei confronti dell'odierna esponente oltre al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi, che verranno meglio computati in corso di causa;
4) nella denegata ipotesi in cui la compravendita risultasse valida, condannare il Sig. ND IS al pagamento dell'importo di €
70.000,00 da suddividere pro quota fra i due eredi IA e GA, con il riconoscimento di € 35.000,00 in favore della Sig.na SC
GA, oltre gli interessi nelle more maturati, in favore di per la quota di spettanza oltre al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi, che verranno meglio computati in corso di causa.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
pagina 5 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, EN IA conveniva in giudizio ND ST, domandando dichiararsi la nullità, ovvero, in subordine, l'annullamento, ovvero, in via di ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento ex art.1453 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare, intervenuto tra LV FE e il convenuto in data 28.10.2015, in ragione della condizione di incapacità d'intendere e/o volere dell'alienante e/o, comunque, dell'assenza di animus alienandi in favore del convenuto e/o, infine, a causa del grave inadempimento di ND ST in ragione dell' omesso pagamento del prezzo di vendita indicato in atti. Conseguentemente, l'attore chiedeva altresì che ND
ST venisse condannato al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente e/o conseguenda al naturale ripristino dello status quo ante dell'impugnata compravendita, nonché al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore EN IA, nel premettere che a seguito del decesso della GL, LV FE, intervenuto in data 14.02.2017, egli era subentrato, a titolo universale, in qualità di unico erede, nel complessivo patrimonio lasciato vacante dal coniuge, comprensivo, in particolare, dell'unità immobiliare sita in DR (MI), alla via Olgettina n. 9, ove egli risiede sin dal 1981 – esponeva che:
- nel corso del 2018, a seguito del decesso della GL, egli decideva di far valutare l'appartamento di
DR, apprendendo per la prima volta in quella sede di non esserne proprietario rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box;
- dalla visura catastale dell'immobile risultava, invero, che, in data 28.10.2015, la GL LV FE aveva venduto la nuda proprietà dell'abitazione familiare, nonché la nuda proprietà dell'autorimessa pertinenziale del medesimo appartamento, con mera riserva di usufrutto vitalizio in favore di ambedue gli anziani coniugi;
- dalla documentazione catastale si evinceva, inoltre, che l'acquirente fosse tale ND ST, soggetto inizialmente ignoto a EN IA, che solo in un secondo momento avrebbe appreso si trattasse del figlio di TA RI, la quale, a far data dall'anno 2015 e fino al 2016, aveva frequentato l'abitazione dei coniugi IA-FE in qualità di collaboratrice domestica, prestando altresì assistenza a favore di LV
FE, da tempo affetta da molteplici patologie, fisiche e psichiche, che l'avrebbero costretta in una condizione di non autosufficienza;
- dalle copie conformi dell'atto si apprendeva che la compravendita sarebbe stata stipulata, alla presenza del notaio e di tale ND ST, proprio presso l'abitazione coniugale di DR;
- tuttavia, l'attore non ricordava assolutamente di aver ricevuto, nel corso dell'anno 2015, presso la propria abitazione ed in presenza della GL, né alcun notaio, né tale ND ST, ricordando, semmai, come, proprio verso la fine dell'anno 2015, TA RI si fosse presentata presso la rispettiva dimora, in compagnia di una donna, che la colf riferiva essere sua amica, all'asserito fine di regolarizzare il vigente rapporto assistenziale, sancendo altresì l'impegno, per via del quale la RI, oltre all'abituale collaborazione domestica, avrebbe accudito gli anziani coniugi fino alla loro morte, assistendoli a casa e/o in ospedale, in qualsiasi caso di necessità, cosa che invece non avvenne, in quanto, da quel momento, pagina 6 di 18 viceversa, la presenza della RI presso l'abitazione dei due anziani coniugi si faceva, sempre più rada e incostante, fino a cessare del tutto durante l'anno 2016;
- pertanto, la sottoscrizione dell'atto di compravendita, qualora genuina, sarebbe stata comunque carpita, con una dinamica tutt'altro che limpida, peraltro in danno a una persona incapace di intendere e di volere, con inevitabile difetto totale di una piena e legittima voluntas alienandi e, dunque, in assenza di un valido consenso contrattuale;
- in ogni caso, oltre a non aver mai avuto alcuna intenzione e/o necessità di vendere la nuda proprietà dell'appartamento, nessuno dei due coniugi risultasse aver mai ricevuto né tantomeno incassato l'assegno bancario citato nell'atto di compravendita, ovvero un'equivalente somma di denaro, da parte del ST
e/o di chi per esso;
- dunque, non solo non sarebbe intervenuta alcuna regolare compravendita tra le parti, ma neppure il prezzo di essa, peraltro di gran lunga inferiore ai valori di mercato correnti, sarebbe stato pagato a beneficio dell'asserita venditrice, con conseguente indebito accaparramento, da parte del ST, e/o di chi per esso, sia della titolarità della nuda proprietà dell'unità immobiliare de qua e delle relative pertinenze, sia dei proventi della vendita, astrattamente spettanti a LV FE e/o ai di lei eredi;
- di conseguenza l'intervenuta compravendita immobiliare sarebbe da ritenersi nulla, stante l'assoluta carenza di un valido e legittimo accordo tra le parti, in ragione del totale vizio della volontà della parte venditrice di alienare coscientemente a terzi i beni di sua titolarità, non essendo ella capace di intendere e volere, con adeguata autosufficienza e lucidità, all'epoca dei fatti;
- nell'ipotesi in cui non fosse stata ravvisabile una nullità dell'atto di compravendita de quo, lo stesso avrebbe comunque dovuto essere annullato e/o privato di qualsiasi efficacia, in virtù del palese vizio del consenso di parte venditrice ad alienare l'unità immobiliare de qua, giacché, trovandosi l'anziana donna in evidente stato di bisogno assistenziale e personale e di cronica confusione mentale, questa non poteva che essere stata manifestamente indotta in errore, sia nella valutazione delle conseguenze della propria azione, sia nella stima della medesima;
- in ogni caso, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, a seguito dell'omesso pagamento ad opera dell'asserito acquirente dell'importo di € 70.000,00, esso avrebbe dovuto essere risolto ex art.1453 c.c.
Si costituiva in giudizio ND ST con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.3.2019, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che prima di procedere alla stipula dell'atto di compravendita della nuda proprietà, la IG FE aveva provveduto a donare al marito la quota del
50% del diritto di usufrutto dell'appartamento, e dunque nella contestualità, alla presenza di LV
FE, EN IA e dello stesso ST, veniva altresì stipulato l'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà del citato appartamento e del box pertinenziale.
In sede di sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c, depositata il 3.10.2019, IA modificava la domanda integrandola con la richiesta che la nullità, annullamento, risoluzione avessero ad oggetto oltre il contratto di compravendita del 28.10.2015 anche “ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica (ndr. inclusa la donazione di cui al rep. n.33296, racc.24012 del
28/10/15, a rogito notaio D.ssa AN)”. pagina 7 di 18 All'udienza del 09.01.2020, il Giudice disponeva la chiamata in causa di SC GA a carico dell'attore, in qualità di altra coerede della IG FE.
Costituitasi in giudizio, in data 13.1.2021 la terza chiamata, nel premettere di non essere mai stata informata da alcuno della stipula degli atti impugnati, venendone a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, assumendo la propria qualità di erede ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c., avendo la stessa diritto, per rappresentazione, alla quota di eredità, ovvero al 50%, che sarebbe spettata al padre UR GA figlio della de cuius, deceduto nel 2006, chiedeva, previo accertamento della propria qualità di erede, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica) intervenuta tra LV FE e ND ST, poiché lesiva della quota ereditaria di sua spettanza.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024, sulla base della documentazione versata in atti e delle risultanze della relazione medico-legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di FE al momento della sottoscrizione dell'atto in data 28.10.2015, che aveva fatto seguito al conferimento di incarico ad un diverso consulente, così statuiva : “accertato e dichiarato lo stato di incapacità d'intendere e di volere ex art. 428 codice civile di FE LV al momento del compimento dell'atto:
1) annulla il contratto di compravendita a rogito notaio Paola AN n. 33297 di repertorio e n. 24013 della raccolta intervenuto tra FE LV e ST ND, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà gravata dall' usufrutto vitalizio a favore dei signori FE LV e IA EN, con diritto di accrescimento reciproco dell'appartamento sito al piano secondo ( terzo fuori terra) in DR, via Olgettina n. 9 meglio descritto nell'atto. 2) Annulla altresì lo stesso contratto per la parte riguardante FE LV avente ad oggetto la compravendita in favore di ST ND della nuda proprietà gravata dall'usufrutto vitalizio a favore dei signori FE
LV e IA EN con diritto di accrescimento reciproco dell'autorimessa pertinenziale all'appartamento in
DR, via Olgettina, n. 9 di cui alla statuizione che precede.
3) Dichiara tenuto e condanna ST ND alla rifusione delle spese di trascrizione sostenute dall'attore in ragione della domanda.
4) Dispone la restituzione in favore di ST ND dell'assegno n. 5.025.292.053-02 UBI Banca.
5) Dichiara prescritta l'azione di annullamento del contratto di cui sopra nei confronti di GA SC.
6) Rigetta ogni ulteriore domanda di parte.
7) Pone a carico solidale delle parti le spese del C.T.U. dott. Sicaro.
8) Pone a carico esclusivo del convenuto ST ND le spese del C.T.U. dott.ssa Verga, con diritto di controparte al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
9) Compensa tra le parti le spese di lite.
10) Rigetta ogni diversa eccezione e richiesta di parte.”
Avverso la sentenza ND ST ha interposto gravame con cui, domandando preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha svolto censure articolate in tre motivi di appello che possono sintetizzarsi come segue.
pagina 8 di 18 A) “Omessa motivazione in violazione degli artt. 132 c.p.c. - 118 disp. att. c.p.c. - 111 cost. capi 1 – 2 – 3 della sentenza impugnata”: l'appellante lamenta che nel provvedimento impugnato sarebbe totalmente assente il percorso logico/argomentativo che avrebbe condotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. in assenza di alcuna motivazione in ordine all'accertamento dei fatti e alla loro rilevanza rispetto ai diritti azionati;
la sentenza impugnata si sostanzierebbe in un collage degli atti delle parti e della relazione della C.T.U., dott.ssa Verga e da ciò deriverebbe la nullità dei capi 1,
2, 3 della sentenza impugnata con la conseguenza che la decisione della controversia nel merito sarebbe da intendersi integralmente rimessa alla Corte;
B) “Omessa applicazione del principio dispositivo in violazione dell'art. 115 c.p.c. capi 1 – 2 – 3 della sentenza impugnata”: il Giudice di prime cure non avrebbe posto a fondamento della stessa decisione i fatti incontroversi e le prove in atti, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; avrebbe anzitutto omesso di considerare come pacifici e quindi non bisognosi di prova i fatti, essenzialmente volti a smentire la ricostruzione della vicenda de qua formulata da EN IA nel proprio atto di citazione, allegati da
ND ST nella propria comparsa di costituzione e risposta e non tempestivamente contestati dall'attore nella prima difesa utile, con ciò peraltro errando anche nella individuazione del corretto thema probandum; inoltre il primo Giudice non avrebbe verificato la fondatezza della prospettazione attorea attraverso l'esame delle prove documentali offerte dall'odierno appellante, che attesterebbero la preservata capacità di intendere e di volere della IG FE al momento del compimento dell'atto di cui è causa;
la sentenza gravata sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere la domanda di annullamento formulata dall'attore, nonostante né EN IA, il quale sarebbe incorso in contraddizioni, né la terza chiamata SC GA, avessero raggiunto la prova rigorosa ex art. 428
c.c. dell'asserita incapacità della de cuius al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita atteso, inoltre, che ha inteso riconoscere rilevanza dirimente alla risultanza della C.T.U., tra l'altro affetta da gravi e insanabili vizi procedurali, inidonea a sanare le deficienze probatorie dei fatti costitutivi delle pretese attoree poiché, nel tentativo di rispondere ai quesiti pur in assenza di documentazione medica specifica sulla capacità della de cuius, la dott.ssa Verga si sarebbe limitata a fare propria la relazione del dott. Sicaro, da considerarsi nulla, tanto che il primo Giudice aveva ritenuto necessario disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico;
C) “Illogicità e contraddittorietà della sentenza in violazione dell'art. 132 c.p.c. capi 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9
– 10”: l'affermazione che la rinnovazione della C.T.U. con sostituzione del perito sia stata disposta a causa delle contestazioni del signor ST sulla scarsità di documentazione medica e sull'assenza di quella specifica riguardante l'asserita incapacità della de cuius per consentire al convenuto di reperire tale materiale – e non già a causa della nullità della C.T.U. del dott. Sicaro, come emergerebbe dall'ordinanza
1 dicembre 2022 – sarebbe illogica e contraddittoria considerato che l'onere della prova dell'asserita incapacità della de cuius incombeva alle controparti che avevano inteso far valere in giudizio l'azione di annullamento ex art. 428 c.c., e non già al convenuto;
la sentenza sarebbe illogica altresì nella parte in cui, pur avendo il Giudice affermato l'avvenuta consegna dell'assegno ai venditori, tanto da averne ordinata la restituzione, anziché sanzionarli per l'omesso incasso ha viceversa ricondotto detto negligente comportamento dei creditori ad un'asserita incapacità della IG FE, senza tenere in considerazione che il marito, pienamente capace al pari della GL, avrebbe ricevuto detto assegno dell'importo di € 70.000,00, contenente altresì il prezzo della nuda proprietà del box;
, sarebbe dato pagina 9 di 18 rinvenire profili di illogicità anche nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di poter accogliere la domanda di annullamento, in ragione della prevalenza attribuibile ai documenti prodotti da parte attrice rispetto ad elementi di valutazione, quali sarebbero quelli dedotti da ND ST, idonei a prospettare considerevoli dubbi;
l'illogicità investirebbe anche la determinazione delle spese, avendo posto quelle della dott.ssa Verga ad esclusivo carico del signor ST, per avere quest'ultimo chiesto la rinnovazione a fronte dell'opposizione delle controparti, ponendo, di contro, le spese del dott. Sicaro a carico solidale di tutte le parti sull'errato presupposto che tale consulenza fosse stata richiesta da tutti, sebbene il signor ST si fosse opposto, contestando la non sussistenza degli elementi per il suo esperimento.
Si è costituito EN IA con comparsa di costituzione e risposta con cui, nel contraddire le avverse deduzioni ha chiesto il rigetto della istanza di sospensiva nonchè, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è altresì costituita altresì SC GA la quale, nel chiedere di dichiarare e accertare che la qualità di erede della Sig.ra FE per rappresentazione del padre UR GA, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore o disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica) intervenuta tra la de cuius ed ND ST, poiché lesiva della quota ereditaria, con condanna al ripristino dello status quo ante e al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente;
in subordine qualora la compravendita fosse ritenuta valida, condannare ST al pagamento dell'importo di € 70.000,00 da suddividere pro quota fra i due eredi IA e GA, con il riconoscimento di € 35.000,00 in favore di
GA.
All'udienza del 26.09.2024, il Consigliere istruttore si è riservato sull'istanza di sospensiva formulata da
ND ST. Con ordinanza del 26.09.2024, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e fissato l'udienza del 16.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza del 16.01.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento. Va da sé che le doglianze dell'appellante in ordine all'esaustività del percorso motivazionale del primo
Giudice trovano una compiuta risposta nel successivo argomentare, che consente di entrare nel merito delle valutazioni del Tribunale sicchè, proprio in quanto intellegibili, si prestano a censura da parte dell'appellante che ha potuto sviluppare specifiche censure.
L'appello s'impernia essenzialmente sulla critica agli elementi probatori assunti dal primo Giudice a fondamento della decisione di accoglimento della domanda di annullamento e, segnatamente, da un canto, pagina 10 di 18 sulla valenza attribuita alla c.t.u.. (p.18 e ss. appello) e al mancato incasso dell'assegno consegnato in corrispettivo del prezzo della compravendita ( p.26 appello), dall'altro sul mancato apprezzamento di elementi di fatto incontestati, idonei a contribuire a delineare il complessivo quadro probatorio e ad escludere che parte attrice in primo grado abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare l'incapacità di intendere e di volere della disponente ( p.10 e ss appello).
Merita di essere affrontata prioritariamente la questione che investe la valenza da attribuire alla consulenza tecnica di ufficio, stante il rilievo preminente che il giudice di prime cure mostra di avere assegnato a tale elemento di prova.
Giova anzitutto premettere che la c.t.u. appare tecnicamente adeguata, sotto il profilo procedurale, nonché priva di vizi suscettibili di inficiarla dal punto di vista logico-giuridico, caratterizzandosi per autonomia rispetto alla precedente consulenza redatta dal dott. Sicaro che, in ogni caso, non presenta profili di nullità, atteso che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante sul punto, dall'ordinanza del
01.12.2022, con cui il primo Giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u., non emerge alcun profilo che possa comportare una invalidità della precedente consulenza, bensì solo l'opportunità di un ulteriore approfondimento, anche in funzione della preventiva valutazione in merito alla idoneità della documentazione acquisita a potere fondare un responso. La circostanza che la relazione della dott.ssa
Verga giunga a conclusioni omogenee a quelle rese dal precedente consulente, di cui possa anche avere apprezzato le considerazioni precedentemente spese, nulla dice in ordine all'adeguatezza e completezza delle valutazioni tecniche rese dalla professionista, che, in ogni caso, ha potuto esaminare la medesima documentazione presa in considerazione dal precedente perito, per come oggetto di allegazione da parte di IA.
L'assenza di alcuna invalidità o vizio che possa avere interessato la consulenza del Dott. Sicaro comporta che anch'essa è entrata a fare parte del materiale esaminato dalla dott.ssa Verga.
Ciò premesso, non viene tanto in rilievo la nullità o l'utilizzabilità della consulenza, quanto la pregnanza da assegnare a tale elemento di prova, ciò in quanto il giudice di prime cure si è espresso nel senso che
“nel bilanciamento tra gli elementi di valutazione proposti dalle parti si deve ritenere che alla documentazione medica vada attribuito maggiore valore probatorio …. accertamenti medici, da considerare obiettivo riscontro di dati di fatto e di considerazioni mediche, fatte da terze persone, in epoche ravvicinate rispetto ai fatti ed autonomi rispetto alla consapevolezza della lite” (p.16 sentenza impugnata).Invero, quand'anche l'operato del consulente tecnico d'ufficio sia – come nel caso di specie – esente da vizi logici e/o procedurali, esso non può che fornire delle mere indicazioni cliniche, senza poter all'opposto attestare uno stato d'incapacità, la cui valutazione è, per costante giurisprudenza, rimessa al giudice di merito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 30.05.2017, n. 13659; Cass. civ., sez. II, 30.08.2017, n.
20545).
Occorre considerare che, sebbene il consulente Dott.ssa Verga sia stata prioritariamente investita del quesito inerente la possibilità che il materiale messo a sua disposizione fosse idoneo a consentirle di pervenire ad un responso, nondimeno la stessa consulente si è espressa nel senso che “per quanto riguarda la possibilità di formulare una diagnosi precisa a fronte di quanto descritto, il compito non è pagina 11 di 18 semplice, seppur vi siano i requisiti minimi per soddisfare i criteri per il Disturbo Neurocognitivo”, avendo ritenuto che, seppure la documentazione fosse limitata, essa potesse essere integrata da “diverse fonti” ( p.2 c.t.u.), individuate nelle valutazioni cliniche rese dagli specialisti in geriatria, dagli esami strumentali TAC, e da valutazione attraverso scale ( p.3 c.t.u.).
Nondimeno il c.t.u. ha ritenuto di dovere supportare le proprie valutazioni dando risalto alla natura dell'operazione negoziale (vendita della nuda proprietà da un canto, donazione dell'usufrutto dall'altro), svolgendo considerazioni sulla “non semplice comprensione” che, in quanto pure prescindono propriamente da una intatta, o meno, capacità di intendere e volere, non appaiono pertinenti rispetto al perimetro assegnato all'ausiliario tecnico.
Deve in proposito osservarsicome, seppure ai fini dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le sue facoltà psichiche, ma sia sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente ( tra le altre Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019), nel caso di specie, a fronte della assenza di una evidenza patologica, non è stata raggiunta la prova che le condizioni psichiche di FE fossero compromesse in termini tali da inficiare una piena e volontaria adesione agli atti giuridici da lei perfezionati.
Viene pertanto in rilievo come le risultanze della c.t.u. si sono potute inevitabilmente fondare su una valutazione indiretta e risentano dell'apprezzamento, in via esclusiva, di documentazione medica relativa ad accertamenti svolti con finalità distinte e autonome rispetto all'accertamento della sussistenza o meno della capacità naturale della disponente, in particolare la presentazione di domanda di invalidità, sicchè tale diversa finalità ha anche orientato l'approccio diagnostico reso dai sanitari che hanno esaminato
FE.
La documentazione esaminata dal c.t.u. consiste infatti in referti redatti presso la medesima struttura geriatrica, segnalando al primo ingresso, in data 24.10.2015, a ridosso degli atti dispositivi perfezionati il
28.10.2015, patologie organiche varie cagionanti un significativo grado di disabilità motoria, sicché la paziente non era del tutto autonoma per gli atti della vita quotidiana, ed un decadimento cognitivo su base degenerativa1, del tutto in linea con quanto riscontrato nei mesi immediatamente successivi, per come riportato nella cartella clinica redatta presso la medesima struttura geriatrica ove FE è stata ricoverata a seguito di caduta2.
pagina 12 di 18 Come segnalato dal primo consulente dott. Sicaro le evidenti patologie di cui era affetta FE non sono di per sé univocamente indicative considerato che “a volte alcune patologie organiche quali gli stati tossiinfettivi, epilessia, stati febbrili, intossicazioni acute da sostanze eccetera, possono provocare sindromi confusionali o anche annullare lo stato di coscienza, ma nel caso che si dibatte non vi sono evidenze, cliniche o documentali, che nella sig.ra FE sul piano organico si sia verificato acutamente qualcosa di simile, alla data della stipula della compravendita per cui è causa o nelle sue immediate vicinanze temporali”.
Va da subito segnalato come il richiamo, quale elemento di supporto in funzione integrativa, alle
“valutazioni cliniche eseguite da specialisti in geriatria” appare ridondante, atteso che la documentazione esaminata consiste proprio nelle relazioni rese dalla Dott.ssa Berishvili, in assenza, invero, del supporto e del referto degli esami strumentali, nonché delle schede dei test a cui FE è stata sottoposta.
Non possono poi assumere alcuna efficacia dirimente le richiamate risultanze dei questionari sottoposti alla FE, in quanto gli stessi sono stati evidentemente somministrati a scopi diversi rispetto a quello dell'accertamento della capacità d'intendere e di volere. A fronte della diagnosticata “ sindrome dolore cronico e riduzione delle performance motorie in AOCP di grado severo,[non leggibile] bilaterale, vasculopatia cerebrale cronica, deterioramento cognitivo, sindrome depressiva, BPCO di grado severo con riacutizzazioni FAC”, la somministrazione dei test di IADL e BADL, che rispondono all'esigenza di saggiare il livello di attività di cui la persona anziana è capace, non hanno fatto che suggellare la mancanza di autonomia della FE a provvedere anche alle elementari esigenze di vita, dove anche le risposte negative ai test “provvedere alle proprie finanze”, “ fare spesa o acquisti”, o affermativa, con assistenza per “gestire i propri farmaci”, non possono assumere una valenza univoca,segnalati d'altra parte dallo stesso c.t.u. come meri “elementi di interesse”, in mancanza di una cornice in cui inserire dati sullo stato psichico di FE, la sua espressività e le sue verbalizzazioni.
Non può poi tacersi come a fronte di una “sindrome dolorosa cronica”, a cui è stato correlato l'uso di farmaci FANS e oppiacei, con rilievo più specificatamente psichiatrico l'uso eccessivo di farmaci è riferibile solo ad ansiolitici ed ipnotici, non antidepressivi.In tal senso seppure la anamnesi redatta in data 24.10.2018 riporti “… abuso di FANS e di oppiacei (depalgos) da anni … abuso di psicofarmaci dopo lutto del figlio”, viene in rilievo la maggiore precisione con cui il dott.Sicari riporta la terapia “gli unici farmaci che risultano in anamnesi come prescritti sono CI 0,25 mg (un ansiolitico usato prevalentemente per indurre il sonno) e NO (un ipnotico puro, non ansiolitico). Non sono riportate altre terapie psicofarmacologiche assunte all'epoca del fatto per cui si procede o nel periodo antecedente: nonostante la segnalazione di un “tono dell'umore fortemente deflesso” da parte della geriatra dott.ssa L. Berishvili, non risultano prescritti psicofarmaci antidepressivi, né vi sono evidenze di visite specialistiche psichiatriche effettuate sulla persona della sig.ra FE;
per la diagnosi di “epilessia”, citata nella relazione della dott.ssa L. Berishvili del 14/01/2017, risulta prescritta una terapia neurologica antiepilettica a base di DE “due compresse/die” (senza specifica di quanti milligrammi/die), farmaco che viene utilizzato anche dagli psichiatri come stabilizzante del tono dell'umore”.
Per quanto la relazione conclusiva depositata dalla c.t.u. dott.ssa Verga infine affermi “Posto che la documentazione appare sufficiente per poterne trarre delle valutazioni, le stesse depongono per la presenza di un
Disturbo Neurocognitivo Non Altrimenti Specificato a carico della sig.ra LV FE al momento dell'atto di compravendita. Sia la complessità del medesimo che l'insufficiente capacità di comprensione, autodeterminazione e
pagina 13 di 18 in particolare capacità di provvedere al proprio interesse patrimoniale in modo adeguato configurava una riduzione significativa delle capacità della perizianda sì da definirne una incapacità”, tale valutazione non può essere apprezzata in termini confortanti quale elemento pregnante dell'incapacità d'intendere e di volere in capo a FE, avendo lo stesso consulente avuto cura di precisare che “nel caso di specie infatti appaiono soddisfatti i criteri minimi per la presenza di un disturbo cognitivo ma appare difficile affermare con certezza se sia trattato di un Disturbo Neurocognitivo Lieve, grave o Maggiore”.
In definitiva, al fine di fondare l'accertamento in odine alla sussistenza dell'incapacità d'intendere e di volere in capo alla IG FE al momento della stipula dell'atto di compravendita, le conclusioni cui
è pervenuta la c.t.u non risultano appaganti.
A supporto degli esiti della consulenza tecnica, che costituisce un indice di una situazione di difficoltà grave, ma non specificatamente tale da inibire e compromettere le facoltà intellettive in maniera determinante, non soccorre, la circostanza relativa al mancato incasso dell'assegno relativo al prezzo della compravendita.
E' stato infatti accertato che l'assegno menzionato nell'atto di compravendita quale strumento utilizzato per il pagamento del corrispettivo è stato emesso ed è circolante. Deve quindi ritenersi che è rimasta nella disponibilità della parte venditrice la messa all'incasso del titolo, senza che da tale manchevole incasso possa trarsi elemento di giudizio a supporto dell'azione intentata, essendo peraltro emerso che l'operazione negoziale posta in essere, che, come sopra esposto, ha avuto realizzazione mediante due diversi atti, non è stata ispirata da alcuna esigenza economica della coppia.
Ciò a tacere del fatto che pacificamente l'assegno è stato intestato alla sola FE che, come sopra esposto, non aveva facoltà di deambulazione che le consentisse di recarsi presso un istituto per versare l'assegno.
Quanto al valore dell'immobile, al netto della contestazione che investe l'apprezzamento proveniente in via unilaterale dall'agenzia immobiliare incaricata della vendita, non è stato contraddetto che il prezzo convenuto abbia risentito del rapporto intrattenuto con la madre di ST, RI TA, definita in atti
“colf” svolgente prestazioni lavorative quotidiane dal 2013 al 2017, sulla scorta di un rapporto non regolarizzato, nonché come persona che forniva “supporto assistenza sanitaria anche presso le strutture ospedaliere “ ( v. atti difensivi IA), o infine “ badante” ( v scritti difensivi GA), il tutto al fine di inferire come l'atto dispositivo possa avere risentito di un approccio benevolo tale per cui, il sinallagma contrattuale, pur esistente, è stato calibrato in ragione di un interesse più articolato rispetto al conseguimento di un profittevole ricavo economico.
A fronte degli elementi probatori offerti dall'attore odierno appellato non possono non essere presi in considerazione i plurimi dati, non adeguatamente valorizzati dal primo Giudice, che devono, all'opposto, essere attentamente vagliati al fine di consentire un approccio globale al complessivo quadro probatorio laddove, come nel caso di specie, gli elementi di prova allegati dalla parte attrice non consentano di potere ritenere raggiunta la prova piena della incapacità della disponente.
pagina 14 di 18 Viene in primo luogo in rilievo che lo stesso appellante IA, coniuge della FE, è stato presente ed ha partecipato alla redazione dell'atto impugnato, senza che in quella sede sia stato minimamente adombrato qualche deficit di FE.
Non può quindi essere sottaciuta la macroscopica divergenza nella ricostruzione dei fatti proposta dall'attore EN IA nei propri atti processuali, e che pure il giudice ha definito “clamorosa” (p.15 sentenza impugnata),che, al di là del profilo inerente una mutatio libelli, costituisce un dato che fornisce un apporto che milita in senso sfavorevole alla ricostruzione della prova dell'incapacità di FE. Invero, IA, dopo aver inizialmente affermato di aver appreso “con immenso stupore” per la prima volta a istanza di anni dalla compravendita, in data 08.10.2018, “di non essere il titolare della proprietà dell'appartamento sito in DR (MI), via Olgettina n.9, rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box” (atto di citazione I grado IA, p. 4), con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., ha affermato di essere venuto a conoscenza dell'intervenuta donazione, da parte della GL a suo beneficio, del 50% del diritto di usufrutto vitalizio dell'appartamento “unicamente all'atto della costituzione avversaria” ( memoria ex art. 183, c. 6, n. 1,
c.p.c. IA, p. 5), per poi introdurre contraddittoriamente, con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., la versione secondo cui la sottoscrizione degli atti sarebbe “stata carpita ai due anziani in maniera presumibilmente truffaldina”, così ammettendo, per la prima volta, di essere stato presente al momento della stipula, come del resto risulta chiaramente dagli atti notarili (docc. nn. 3 e 4 fascicolo I grado IA) e come peraltro sembrerebbe postulare la dichiarazione, per quanto inverosimile nei suoi aspetti di dettaglio, resa dallo stesso IA nel corso dell'udienza del 09.01.2020: “non ho mai ricevuto alcun assegno e neanche mia GL. C'erano due bestioni sulla porta che non facevano entrare nessuno, Mia GL non voleva vendere, l'hanno obbligata. Ho firmato perché mi hanno fatto firmare, io non capivo niente dopo sono andato anche in Ospedale;
io ero in ospedale di qua lei era in ospedale di la. Quando la RI veniva io la pagavo. Non ci ha fatto particolarmente del bene. Mi ha portato via tutto, i collier, gli anelli, tutta la roba più importante, c'era anche la roba della suocera. Aveva una chiave ed entrava quando io non c'ero. Si era intestata anche le pensioni” (verbale udienza del 09.01.2020). Ne deriva che, anche a voler provare a seguire le ondivaghe allegazioni di
EN IA, non si comprende per quali ragioni una persona consapevole dell'incapacità d'intendere e di volere del coniuge non solo sarebbe rimasta inerte davanti all'incursione, asseritamente non preventivata di un notaio, e alle operazioni dallo stesso compiute, ma addirittura avrebbe accettato di divenire parte degli atti. L'allegazione secondo cui EN IA non fosse a conoscenza dell'intervenuta donazione e della contestuale compravendita è quindi integralmente smentita non solo da quanto attestato dal notaio (docc. nn. 3 e 4 fascicolo I grado ST) ma è stato ammesso dallo stesso IA, il quale rivestiva nell'ambito dei due negozi le vesti, rispettivamente, di beneficiario e di disponente.
E' infine da osservare, che, ove anche fosse stato possibile adombrare qualche difficoltà anche in capo a
IA, è stato proprio costui a fugare qualsiasi dubbio sulla propria piena e totale capacità (doc.16 fasc.I grado IA relazione neuropsichiatrica dott.Imbriano dep. 27.5.20).
A smentire definitivamente l'originaria prospettazione offerta dal IA, e parimenti quella di GA, è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data 03.05.2017 e relativa alla successione di LV
FE, prodotta dalla terza chiamata SC GA, con la quale EN IA e la stessa GA
pagina 15 di 18 dichiaravano che “l'asse ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari” e che lo stesso
“ha un valore non superiore ad Euro 100.000 (centomila)” (cfr. doc. n. 2 fascicolo I grado GA), confermando di essere dunque perfettamente a conoscenza, in data antecedente rispetto al momento indicato dagli appellati, che l'immobile di DR non faceva più parte del patrimonio della de cuius.
Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio si pone poi in aperta contraddizione con l'affermazione di
IA, resa in sede introduttiva del giudizio di primo grado, di essere unico erede della FE.
Tali dati, che vanno a sminuire ulteriormente la portata probatoria degli elementi a supporto della domanda attorea, si saldano con la dichiarazione testimoniale resa nel processo penale RG 4346/21
Tribunale la Monza da parte del notaio redigente Paola AN.
La deposizione testimoniale è stata resa in data 13.10.22, quindi il verbale, formatosi dopo le preclusioni istruttorie, è stato depositato nella prima occasione utile ( Cass.civ. sez. III, n.15879 del
13/06/2019).Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi anche delle risultanze acquisite in sede penale, non solo i verbali aventi ad oggetto l'l'escussione di testi, ma anche dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. sez VI n.2947 del 1.2.2023; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 1593 del
20/01/2017).
Nel caso di specie il verbale contenente la deposizione del notaio si apprezza per essere stata resa proprio nel processo penale intentato da IA
contro
ST, conclusosi con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, sicchè le dichiarazioni sono state rese dal teste nel contraddittorio tra le parti e con un crisma di genuinità, essendo state acquisite a seguito di impegno ex art. 494 c.p.p., a differenza della dichiarazione unilaterale di cui al doc.10 fasc.I grado ST. Il rilievo che può essere assegnato alle dichiarazioni del teste AN fa leva, in particolare, sulla circostanza che il notaio abbia avuto modo di intrattenersi con i coniugi FE- IA per un tempo e con modalità che avrebbero potuto consentire di fare emergere qualche indice di anomalia, circostanza non verificatasi.3
Complessivamente considerati, tutti questi elementi concorrono a inficiare ulteriormente il già precario quadro probatorio offerto dall'odierna parte appellata, con la conseguenza che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo Giudice, l'onere della prova relativo alla domanda di annullamento dell'atto di compravendita per incapacità d'intendere e di volere della disponente non è stata assolto e la domanda non può trovare accoglimento.
Per le ragioni suesposte, l'appello deve ritenersi fondato e merita pertanto accoglimento.
Dall'integrale accoglimento del gravame discende la revoca del capo n. 4 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il primo Giudice aveva disposto la restituzione in favore di ST ND dell'assegno 5.025.292.053-02 UBI Banca.
L'esito del presente giudizio giustifica altresì la riforma della pronuncia impugnata per quanto concerne le spese di c.t.u. della Dott.ssa Verga. Deve essere richiamato che “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020). La natura di mezzo istruttorio della c.t.u, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, fonda l'assegnazione paritaria di tali spese, in termini tali che la percentuale del 50% rimanga a carico della parte appellante ST e la restante percentuale a carico della parte appellata, attore e della terza intervenuta in primo grado.
Non è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese per la consulenza di parte in favore della parte appellante vittoriosa, richiesta formalizzata in primo grado e reiterata in appello in sede di precisazione delle conclusioni, non essendone provato l'esborso (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
All'accoglimento dell'appello non può che conseguire anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Esse pertanto gravano, in via solidale per ambedue i gradi di giudizio, in capo a EN IA e SC GA e vanno liquidate ex D.M. n. 147 del 2022 facendo applicazione dei valori medi in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da AN
IS avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande proposte da EN SA e, per l'effetto, ordina la cancellazione della domanda giudiziale;
2. revoca la disposizione di cui al capo n. 4 del dispositivo della sentenza Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024;
pagina 17 di 18 3. in riforma del capo n. 8 del dispositivo della sentenza Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data
01.03.2024, dispone che le spese della consulenza tecnica resa dalla dott.ssa Verga rimangano a carico dell'appellante AN IS nella misura del 50% e la restante parte a carico di EN
SA e SC GA;
4. condanna in via solidale EN SA e SC GA a rifondere a favore di
AN IS le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in complessivi euro 14.103, per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa se dovuti, quanto al secondo grado in complessivi euro 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa e se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Roberta Nunnari
La Presidente dott.ssa Anna Mantovani
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta la relazione dott.ssa Liana Berishvili, del 24/10/2015 per come riportata in “Motivo della visita: visita geriatrica per valutazione clinica generale e funzionale, e domanda di invalidità” “Eseguita di recente la visita neurologica che documenta un decadimento di tutte le performance cognitive” “Tac encefalo del 23/06/2015 mostra ampi spazi sub aracnoidei sovratentoriali da atrofia corticale, maggiore in sede frontale” “Frequenti episodi di cadute al domicilio con conseguente traumi vari e trauma cranico. Decadimento cognitivo su base degenerativa, sindrome depressiva” “La valutazione cognitiva: MMSE (Mini Mental State Examination) punteggio grezzo 19/30: Punteggio corretto per l'età e scolarità della paziente 18/30” 2 “Vasculopatia cerebrale cronica, deterioramento cognitivo, sindrome depressiva” “Sonno regolare ma con ipnotici” “Non autonoma nel provvedere alle proprie finanze, nel fare la spesa o gli acquisti” “Necessita di aiuto per lavarsi, fare il bagno/doccia, vestirsi.“Paziente proveniente dal domicilio per peggioramento della performance motoria e cognitiva. Disorientata, collaborante” 3 Le circostanze riferite dal teste corrispondono all'articolato della memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. avanzata in primo grado da ST (n.14) reiterata in sede di precisazione conclusioni e riproposta in appello. In particolare AN ha affermato “In effetti ho avuto modo di parlare bene, a lungo, perché poiché la mia impiegata aveva sbagliato l'atto è dovuta venire da Saronno a DR in macchina a portarmi il secondo atto, quindi io sono stata lì seduta al tavolo con i signori tanto tempo insomma, un po' …Loro si raccomandavano molto, in particolare la IG, che ci fosse l'usufrutto di tutti e due, cioè che loro potessero - anche il marito - vivere nella casa Firmato finché moriva il più anziano, su questo si raccomandavano molto…..La IG stava bene, era al tavolo, non era allettata o chissà che. Insomma, a me capita spesso di andare in casa dove ci sono persone che sono a letto, che bisogna raccogliere procure o addirittura fare atti con persone che magari sono a letto, ma la IG era lì. Io non ho mai cambiato stanza, ero in soggiorno, al tavolo da pranzo con la IG, il signore,
l'acquirente, la IG RI che ci portava il caffè e conversavamo amabilmente, quindi non avevo alcun motivo di pensare che la IG non fosse in grado di intendere e di volere. Tanto più che a me capita veramente spesso di andare in casa di riposo o in ospedali ma spesso purtroppo me ne vado perché rilevo che le persone non sono capaci, ecco. Cioè non avevo nessun motivo per andarmene in quella circostanza. Tra l'altro c'era anche un mio impiegato come Testimone….” pagina 16 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
AN IS (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
Roberta Nabissi, presso il cui studio in Segrate (MI), Via Roma n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
EN SA (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco IM
Papotto, presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 10, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
SC GA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra
Ruggiero e Guido Luigi Sergio RI Rinaldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Cerva n. 20.
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
per AN IS
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta,
In via preliminare
Accertato che i signori IA EN e GA SC non hanno impugnato la sentenza n. 740/2024 del Tribunale di Monza;
che i capi
4, 5 e 6 di detta sentenza non sono stati impugnati e sono passati in giudicato;
che il contratto di compravendita del 28.10.2015, Rep. n.
pagina 1 di 18 33297 Racc. n. 24013, intercorso tra il signor IA EN ed il signor ST ND avente ad oggetto la quota del 50% del box pertinenziale all'appartamento sito in DR, Via Olgettina n. 9 è quindi pienamente valido ed efficace,per l'effetto:
- dichiarare il signor IA EN decaduto dalla facoltà di proporre le domande formulate nel giudizio di primo grado, assorbite dalla sentenza, e dallo stesso non riproposte in appello;
- dichiarare inammissibili/improponibili le domande formulate dalla IG GA SC nella comparsa di costituzione in appello, essendo la stessa decaduta per intervenuta prescrizione dell'azione dalla relativa facoltà, come statuito in sentenza.
- In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 740/2024 del Tribunale di Monza del 29 febbraio 2024, pubblicata il 1 marzo 2024, Giudice Dott. Rossato SA, R.G.N. 12679/2018, notificata il 26.03.2024, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via preliminare
- Accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore e della terza chiamata per i motivi in atti, dichiarare inammissibile/improcedibile
l'azione proposta con il presente giudizio dalle controparti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda formulata dall'attore per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c. del 3-4 ottobre 2019 diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità ovvero di annullare o risolvere per inadempimento “ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica inclusa la donazione di cui al rep. n. 33296, racc. 24012 del
28/10/15 a rogito dott.ssa AN” stipulata tra la IG FE LV e il signor IA EN, trattandosi di mutatio libelli, avente petitum, causa petendi e soggetti diversi dal presente giudizio, per le ragioni esposte in atti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda nuova dell'attore di nullità della donazione di cui al rep. n. 33296, racc. 24012 del
28/10/15 a rogito dott.ssa AN, per carenza di legittimazione passiva del convenuto signor ND ST, per i motivi evidenziati in atti;
- Dichiarare inammissibile/improponibile la domanda formulata dall'attore per la prima volta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c. del 3-4 ottobre 2019 diretta ad ottenere la condanna del signor ND ST “al pagamento dell'importo – illo tempore non versato e/o accreditato alla parte venditrice di € 70.000,00 oltre gli interessi nelle more maturati in favore del signor EN SA”, trattandosi di mutatio libelli;
In via principale
- Accertata e dichiarata la validità dell'atto pubblico di compravendita Rep. n. 33297 Racc. n. 24013 del 28.10.2015 notaio dott.ssa AN, rigettare tutte le domande formulate dall'attore signor IA EN e dalla terza chiamata IG GA SC nei confronti del convenuto ST ND in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti, con piena liberazione di quest'ultimo da ogni avversa pretesa e, conseguentemente, ordinare al Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale di nullità degli atti trascritta il
15.01.2019 ai numeri Registro Generale 4258, Registro Particolare 2829, Presentazione 33;
- Accertata la temerarietà della presente azione, alla luce anche del comportamento processuale dell'attore e della terza chiamata, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del convenuto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge e spese di CTP e di C.T.U..
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze oltre rimborso spese generali e accessori di legge e spese di CTP e di C.T.U..
In via istruttoria
- Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli qui indicati:
1) “Vero che la IG RI TA (madre del signor ST ND) ha conosciuto i coniugi IA EN e FE LV nel 2012 presso il Bar Gino, sito in DR (MI) Via Padana Superiore n. 22, ove la medesima lavorava”;
2) “Vero che la IG RI sin dal 2001 svolgeva attività lavorativa presso il Bar Gino per quattro ore al giorno”;
3) “Vero che i coniugi IA-FE si erano lamentati di essere soli, di non avere alcuna assistenza dai nipoti e di aver la necessità di un aiuto in casa”;
4) “Vero che nel gennaio 2013 la IG RI ha iniziato a svolgere per tre ore giornaliere l'attività lavorativa di colf-badante per i coniugi IA-FE”;
5) “Vero che nel 2014 la IG RI ha lavorato per i coniugi IA-FE quattro ore al giorno e dal 2015 al 30 giugno 2017 sei ore al giorno”;
6) “Vero che nel corso degli anni la IG RI è stata una presenza costante nella vita dei signori IA-FE”;
7) “Vero che il signor ST ND in molte occasioni ha accompagnato in macchina i coniugi IA-FE all'Ospedale e alle visite mediche”;
8) “Vero che i signori IA-FE si lamentavano dei costi di manutenzione dell'appartamento e del box”;
9) “Vero che i signori IA-FE si dolevano del fatto che alcun nipote si prendeva cura di loro”;
pagina 2 di 18 10) “Vero che nel 2015 i signori IA-FE decidevano di vendere la nuda proprietà dell'appartamento (di proprietà della IG FE) e del box (di proprietà di entrambi i coniugi) al signor ST ND al prezzo di € 70.000,00, riservandosi l'usufrutto”;
11) “Vero che a causa delle difficoltà motorie della IG FE i coniugi convocavano presso l'abitazione in DR (MI), Via Olgettina n. 9 il notaio dott.ssa AN Paola per la redazione degli atti pubblici”;
12) “Vero che il 28.10.2015 alle ore 14.30 il notaio dott.ssa Paola AN si recava presso l'appartamento dei signori FE LV e IA EN in DR Via Olgettina n 9 per redigere gli atti pubblici di donazione dell'usufrutto dell'abitazione in favore del marito signor IA e di compravendita della nuda proprietà dell'abitazione e del box al signor ST”;
13) “Vero che alla redazione degli atti pubblici presenziavano in qualità di testimoni i signori TA RI e SA AR;
14) “Vero che il notaio dott.ssa AN si era trattenuta presso l'abitazione dei coniugi per diverso tempo in attesa della consegna da parte della propria segretaria IG VI Re degli atti pubblici corretti da errori materiali”;
15) “Vero che durante la presenza del notaio nell'abitazione, i signori IA FE le avevano dichiarato di essere senza figli e parenti che si prendessero cura di loro e di voler favorire per riconoscenza la colf IG RI che con affetto si prendeva cura di loro”;
16) “Vero che la IG FE durante la conversazione con il notaio rispondeva alle domande confermando di aver compreso cosa stava sottoscrivendo e quali erano le sue volontà”;
17) “Vero che le competenze del Notaio dott.ssa AN per la redazione dell'atto di compravendita della nuda proprietà venivano corrisposte alla stessa dal signor ST, di cui ai documenti n. 5 e n. 13 fascicolo convenuto che si rammostrano al teste”;
18) “Vero che le competenze del Notaio dott.ssa AN per la redazione dell'atto di donazione venivano corrisposte alla stessa dai signori
IA-FE”;
19) “Vero che al funerale della IG FE LV presenziavano il signor IA EN, la IG RI TA e la IG FA ID;
20) “Vero che la documentazione medica depositata in atti dall'attore è inidonea a stabilire se al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita la IG FE LV era incapace di intendere e volere, come precisato nella relazione medico legale (doc.
n. 11 fascicolo convenuto) che si rammostra al teste”.
Si indicano quali testi:
❖ Notaio dott.ssa Paola AN, Via Milano n. 3/A Saronno (VA);
❖ signor SA IN, Via Lavezzari n. 148 Cermenate (CO);
❖ IG VI Re, Via Trento Trieste n. 64 Lazzate (MB);
❖ IG TA RI, Via Padana Superiore n. 177 DR (MI);
❖ IG ID FA, Via Della Resistenza n. 89 DR (MI);
❖ IG IZ BI, Via Padana Superiore n. 24 DR (MI);
❖ IG HI NA, Via Padana Superiore n. 30/B DR (MI);
❖ signor CH SA, in qualità di titolare di O.F. San Raffaele, Via Padana Superiore n. 6 DR (MI);
❖ Dottor MA Massimo Mantero, Via Lamarmora n. 6 Milano.
- Accertata la nullità/invalidità/inefficacia della C.T.U. redatta dal Consulente Dott. Aldo Sicaro in forza dell'ordinanza del 1 dicembre 2022 con cui il Giudice ha accolto tutte le istanze svolte dal convenuto ST disponendo altresì la rinnovazione della C.T.U. e la nomina di altro Consulente nella persona della Dott.ssa Marina Verga;
- Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia anche della nuova consulenza a firma della Dott.ssa Marina Verga e, comunque,
l'infondatezza nel merito delle conclusioni cui la stessa è pervenuta per tutti i motivi di cui alle note del convenuto ST depositate il 25 settembre 2023 e il 20 ottobre 2023.
Per EN SA
“Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti e requisiti normativi, in forza di quanto complessivamente rappresentato e documentato in atti;
NEL MERITO:
1. Rigettare in toto le domande dell'appellante Sig. ND IS ([...]) in quanto erronee, illegittime ed infondate, sia in fatto, che in diritto, per quanto complessivamente esposto e documentato in atti e, quindi, in punto, confermare la sentenza n.740/2024, resa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 01/03/2024;
IN OGNI CASO:Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio, oltre maggiorazione di Legge 15%, C.p.a.
4% ed I.v.a. 22% se dovuta da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ed anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: Per quanto l'accertamento della fattispecie de qua e la conseguente composizione dell'odierno contendere, a modesto parere dell'esponente patrocinio, appaia, anche in questa sede, di natura prettamente e sostanzialmente documentale e, come tale, di pronta ed immediata soluzione, specie in seguito all'esito della - duplice - C.T.U. medicolegale in toto confermativa dell'eccepito vizio mentale della Sig.ra LV FE, per mero tuziorismo difensivo, qualora l'On.le Corte adita dovesse ritenere opportuno procedersi ad pagina 3 di 18 una supplementare attività istruttoria, si chiede, sin da ora, Volersi ammettere ed autorizzare la prova per testi, come di seguito individuati, e
l'interrogatorio formale dell'odierno convenuto, sui seguenti
CAPITOLI DI PROVA:
1) Vero che l'odierno attore, a seguito del decesso della rispettiva GL, Sig.ra LV FE, intervenuto in data 14/02/2017, subentrava - a titolo universale - in qualità di erede, nel complessivo patrimonio lasciato vacante dal coniuge, comprensivo, in particolare, dell'unità immobiliare sita in DR (MI), alla via Olgettina n.9, ove il Sig. SA ancora risiede sin dal 1981 (Si rammostrino al teste i docc.1-3);
2) Vero che, nel corso dell'anno 2015, stante la condizione di precaria salute della Sig.ra LV FE, nonché, talvolta, del medesimo attore, i due coniugi decidevamo di avvalersi della collaborazione domestica della Sig.ra TA TO, la quale, oltre che come colf, all'occorrenza, si dichiarava disponibile ad offrire ai due anziani la necessaria assistenza sanitaria anche presso le strutture ospedaliere ove, periodicamente venivano ricoverati i due coniugi (ndr. Ospedale San Raffaele e Clinica Golgi-Redaelli di DR, in particolare);
3) Vero che, già da prima dell'anno 2015, la Sig.ra LV FE aveva manifestato evidenti problemi di deambulazione, che le rendevano impossibile uscire dalla propria abitazione;
4) Vero che la Sig.ra FE, a causa di una sindrome depressiva, conseguita alla prematura scomparsa del figlio, era solita usare ed abusare di farmaci oppiacei (ndr. tra cui tale “depalgos”), che la rendevano non autosufficiente nella gestione delle più basilari attività quotidiane (Si rammostrino al teste i docc.4-6);
5) Vero che, in data 24/10/2015, la D.ssa Liana Berishvili dell'Istituto Geriatrico Redaelli di DR, dopo aver sottoposto a visita medica la Sig.ra LV FE, sullo stato psico-fisico della stessa aveva modo di relazionare quanto segue: <<… madre di un figlio deceduto circa 7 anni fa. Da allora depressione reattiva … abuso di FANS e di oppiacei (depalgos) da anni … abuso di psicofarmaci dopo lutto del figlio … eseguita di recente la visita neurologica che documenta decadimento di tutte le performance cognitive … Emerge AOCP di grado severo, decadimento cognitivo su base degenerativa. Estrema fragilità clinica generale, sindrome depressiva … >> (Si rammostri al teste il doc.4) ed è vero che cotali patologie venivano ulteriormente confermate anche in epoca successiva (Si rammostri al teste il doc.5);
6) Vero che, tra il mese di ottobre e quello di novembre 2015, nonchè nel corso del successivo anno 2016, la Sig.ra FE veniva ricoverata, in più occasioni, presso l'istituto geriatrico Golgi – Redaelli di DR, ove, in sede di anamnesi funzionale della paziente, si dava letteralmente atto della sua << totale incapacità a provvedere coscientemente alle proprie finanze >>, ivi comprese quelle più basilari, quali la spesa e/o gli acquisti di quotidiana routine, in forza di un grave e manifesto deterioramento cognitivo (Si rammostri al teste il doc.6);
7) Vero che, nel corso dell'anno 2015, la Sig.ra TA TO prese a frequentare abitualmente la dimora attorea, con costanza fino al mese di novembre e, viceversa, in seguito, con apparizioni sempre più discontinue e sporadiche, fino alla totale cessazione delle rispettive visite nel corso del 2016;
8) Vero che, dopo alcuni mesi dalla morte della Sig.ra FE, il Sig. SA, su sollecitazione del rispettivo nipote, Sig. PA RN, nel corso del mese di ottobre dell'anno 2018, decise di far valutare l'appartamento di DR;
9) Vero che, in data 08/10/2018, il Sig. SA decise di affidare l'incarico estimativo, ai fini di un'eventuale vendita dell'appartamento e del pertinente box, ad un agente immobiliare di propria fiducia e, in detta occasione, a seguito di visura storica effettuata dal professionista, apprese, per la prima volta, di non essere il titolare della proprietà dell'appartamento sito in DR (MI), via Olgettina n.9, rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box (Si rammostri al teste il doc.8);
10) Vero che, dalla visura catastale dell'immobile de quo risultava che la Sig.ra LV FE - in data 28/10/2015 - avesse compravenduto la nuda proprietà dell'abitazione famigliare, ubicata in DR (MI), alla via Olgettina n.9, sita al piano secondo (terzo fuori terra), nonché la nuda proprietà dell'autorimessa pertinenziale del succitato appartamento, con riserva di usufrutto vitalizio in favore degli anziani coniugi a favore di tale Sig. ND IS, soggetto ignoto ai coniugi SA - FE (Si rammostri al teste il doc.8);
11) Vero che il Sig. SA, solo dopo alcune verifiche anagrafiche, nel corso del mese di ottobre del 2018, apprendeva che tale Sig. ND
IS risultasse essere il figlio della succitata colf, Sig.ra TA TO;
12) Vero che, in particolare, dalla documentazione consegnata al Sig. SA a cura dell'agente immobiliare risultava che l'appartamento e le relative pertinenze fossero state vendute, a rogito notarile dell'Avv. Paola CIANCI di Saronno (Si rammostri al teste il doc.10);
13) Vero che, dalla medesima documentazione catastale di cui al precedente capitolo di prova, il Sig. SA, per la prima volta, apprendeva, altresì, che, sia il summenzionato notaio, che tale Sig. ND IS, avrebbero stipulato la relativa compravendita proprio presso
l'abitazione coniugale di DR, in data 28/10/2015 (Si rammostri al teste il doc.10);
14) Vero che il Sig. SA, appresa la notizia di cui al precedente capitolo di prova, nel corso del mese di ottobre del 2018 riferiva ad amici e congiunti che, alla data del 28/10/2015, alcun notaio si fosse presentato nella rispettiva dimora al fine di redigere il predetto rogito;
15) Vero che, nel corso del mese di ottobre del 2018, il Sig. SA riferiva ad amici e congiunti di ricordare unicamente che, verso la fine dell'anno 2015, la Sig.ra TA TO si era recata presso la rispettiva dimora, in compagnia di una donna, che la colf presentò come sua amica, all'asserito fine di regolarizzare il vigente rapporto assistenziale, sancendo altresì l'impegno, per via del quale la Sig.ra TA TO, oltre all'abituale collaborazione domestica, avrebbe accudito gli anziani coniugi fino alla loro morte, assistendoli a casa e/o in ospedale, in qualsiasi caso di necessità e, richiedendo, a tal fine, alcune firme;
pagina 4 di 18 16) Vero che, a decorrere dal momento indicato nel precedente capitolo di prova, la presenza della Sig.ra TO presso l'abitazione dei coniugi FE – SA si fece sempre più rada ed incostante, fino a cessare del tutto durante l'anno 2016;
17) Vero che la Sig.ra LV FE, già nel corso dell'anno 2015, in più occasioni si era dimostrata incapace di riconoscere gli amici
e persino i propri famigliari (Si rammostri al teste il doc.13);
18) Vero che, con propria relazione del 08/02/2019, il Dott. Francesco Somajni, consultate le cartelle cliniche e le certificazioni mediche afferenti la Sig.ra FE, aveva modo di dichiarare letteralmente che << … si può scientificamente sostenere che nell'anno 2015 la Sig.ra FE fosse incapace di intendere e di volere …>> (Si rammostri al teste il doc.14);
19) Vero che la Sig.ra FE e/o chi per essa ebbe effettivamente a ricevere ed incassare dal Sig. IS e/o da chi per esso
l'assegno bancario n.5.025.292.053-02 tratto su Banca Popolare Commercio e Industria filiale di Segrate di Euro 70'000,00 ed emesso a favore di FE LV in adempimento dell'asserito contratto di compravendita immobiliare (Si rammostri al teste il doc.10);
20) Vero che, in riferimento alla circostanza riferita nel precedente capitolo di prova, contattata la Banca Popolare Commercio e Industria – oggi UBI – in persona dell'impiegato Sig. MAGLIOLI della Filiale di LT, in data 23/10/2018, ore 11.56, il Sig. SA riceveva conferma che “… l'assegno in questione risulta << in circolazione >> e quindi mai incassato…” (Si rammostri al teste il doc.11);
21) Vero che, in data 21/11/2018, il Sig. SA provvedeva a far stimare il valore del rispettivo appartamento a cura di un perito, il quale, in riferimento al periodo oggetto dell'asserita compravendita, attribuiva alla nuda proprietà dello stesso (ndr. cantina e box inclusi) un importo di €.176'000 ed un valore patrimoniale complessivo dell'immobile compreso tra €.190'000 ed €.230'000 (Si rammostri al teste il doc.12);
22) Vero che, nel corso del 2015, i coniugi SA – FE avevano espresso la propria volontà di alienare il proprio appartamento ed il relativo box a causa delle precarie condizioni economiche, ovvero degli elevati costi di manutenzione e amministrazione;
23) Vero che, alla data del 31/12/2015, il saldo dell'estratto conto comune dei coniugi SA – FE riportava un attivo di €.88'583,86 media dell'anno solare 2015 di €.90'838,28 (Si rammostri al teste il doc.15); SI INDICANO A TESTI:
Sui capitoli nn. 4, 5, e 18 :
1) Dott. Francesco SOMAJINI, con studio in Milano (MI);
2) D.ssa Liana BERISHVILI, domiciliata c/o Ist. Redaelli di DR (MI);
Su tutti i capitoli di prova:
3) D.ssa RI Gabriella RIZZI di Cernusco S/N (MI);
4) Sig. PA RN di Cogorno (GE);
5) Sig. AT RN di Cogorno (GE);
6) Sig.ra LA OS OD di DR (MI), via Olgettina n.9;
7) Sig.ra RI GR CA di Fornovo di TA (PR);
8) Sig. NO OL di Fornovo di TA (PR);
9) Sig. MA CI di Traversetolo, fraz. ZZ (PR)
Sui capitoli nn. 9,10,11,12,13, 21:
10) Sig. IM RI AC, domiciliato c/o Immobiliare Pero (MI);
Sul cap. n.20:
11) Sig. Direttore pro tempore Banca Popolare Commercio e Industria – oggi UBI – Filiale di LT (MI)”
SC GA
“Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'appello proposto da ST ND e così
G I U D I C A R E NEL MERITO:
1) dichiarare e accertare che la Sig.ra SC GA è erede della Sig.ra FE per rappresentazione del padre UR GA, premorto alla de cuius in data 10.06.2006
2) accertare e dichiarare, per le stesse ragioni esposte da parte attrice e per ogni altra eventualmente risultante in corso di causa e/o per ogni miglior valutazione della Corte Ill.ma, la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore o o intervenuta tra la de cuius Sig.ra LV FE ed il Sig. ND IS, poiché lesiva della quota ereditaria della erede SC GA;
3) condannare il Sig. ND IS al ripristino dello status quo ante e al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente nei confronti dell'odierna esponente oltre al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi, che verranno meglio computati in corso di causa;
4) nella denegata ipotesi in cui la compravendita risultasse valida, condannare il Sig. ND IS al pagamento dell'importo di €
70.000,00 da suddividere pro quota fra i due eredi IA e GA, con il riconoscimento di € 35.000,00 in favore della Sig.na SC
GA, oltre gli interessi nelle more maturati, in favore di per la quota di spettanza oltre al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi, che verranno meglio computati in corso di causa.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
pagina 5 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, EN IA conveniva in giudizio ND ST, domandando dichiararsi la nullità, ovvero, in subordine, l'annullamento, ovvero, in via di ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento ex art.1453 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare, intervenuto tra LV FE e il convenuto in data 28.10.2015, in ragione della condizione di incapacità d'intendere e/o volere dell'alienante e/o, comunque, dell'assenza di animus alienandi in favore del convenuto e/o, infine, a causa del grave inadempimento di ND ST in ragione dell' omesso pagamento del prezzo di vendita indicato in atti. Conseguentemente, l'attore chiedeva altresì che ND
ST venisse condannato al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente e/o conseguenda al naturale ripristino dello status quo ante dell'impugnata compravendita, nonché al risarcimento di tutti i danni scaturiti e scaturendi.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore EN IA, nel premettere che a seguito del decesso della GL, LV FE, intervenuto in data 14.02.2017, egli era subentrato, a titolo universale, in qualità di unico erede, nel complessivo patrimonio lasciato vacante dal coniuge, comprensivo, in particolare, dell'unità immobiliare sita in DR (MI), alla via Olgettina n. 9, ove egli risiede sin dal 1981 – esponeva che:
- nel corso del 2018, a seguito del decesso della GL, egli decideva di far valutare l'appartamento di
DR, apprendendo per la prima volta in quella sede di non esserne proprietario rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box;
- dalla visura catastale dell'immobile risultava, invero, che, in data 28.10.2015, la GL LV FE aveva venduto la nuda proprietà dell'abitazione familiare, nonché la nuda proprietà dell'autorimessa pertinenziale del medesimo appartamento, con mera riserva di usufrutto vitalizio in favore di ambedue gli anziani coniugi;
- dalla documentazione catastale si evinceva, inoltre, che l'acquirente fosse tale ND ST, soggetto inizialmente ignoto a EN IA, che solo in un secondo momento avrebbe appreso si trattasse del figlio di TA RI, la quale, a far data dall'anno 2015 e fino al 2016, aveva frequentato l'abitazione dei coniugi IA-FE in qualità di collaboratrice domestica, prestando altresì assistenza a favore di LV
FE, da tempo affetta da molteplici patologie, fisiche e psichiche, che l'avrebbero costretta in una condizione di non autosufficienza;
- dalle copie conformi dell'atto si apprendeva che la compravendita sarebbe stata stipulata, alla presenza del notaio e di tale ND ST, proprio presso l'abitazione coniugale di DR;
- tuttavia, l'attore non ricordava assolutamente di aver ricevuto, nel corso dell'anno 2015, presso la propria abitazione ed in presenza della GL, né alcun notaio, né tale ND ST, ricordando, semmai, come, proprio verso la fine dell'anno 2015, TA RI si fosse presentata presso la rispettiva dimora, in compagnia di una donna, che la colf riferiva essere sua amica, all'asserito fine di regolarizzare il vigente rapporto assistenziale, sancendo altresì l'impegno, per via del quale la RI, oltre all'abituale collaborazione domestica, avrebbe accudito gli anziani coniugi fino alla loro morte, assistendoli a casa e/o in ospedale, in qualsiasi caso di necessità, cosa che invece non avvenne, in quanto, da quel momento, pagina 6 di 18 viceversa, la presenza della RI presso l'abitazione dei due anziani coniugi si faceva, sempre più rada e incostante, fino a cessare del tutto durante l'anno 2016;
- pertanto, la sottoscrizione dell'atto di compravendita, qualora genuina, sarebbe stata comunque carpita, con una dinamica tutt'altro che limpida, peraltro in danno a una persona incapace di intendere e di volere, con inevitabile difetto totale di una piena e legittima voluntas alienandi e, dunque, in assenza di un valido consenso contrattuale;
- in ogni caso, oltre a non aver mai avuto alcuna intenzione e/o necessità di vendere la nuda proprietà dell'appartamento, nessuno dei due coniugi risultasse aver mai ricevuto né tantomeno incassato l'assegno bancario citato nell'atto di compravendita, ovvero un'equivalente somma di denaro, da parte del ST
e/o di chi per esso;
- dunque, non solo non sarebbe intervenuta alcuna regolare compravendita tra le parti, ma neppure il prezzo di essa, peraltro di gran lunga inferiore ai valori di mercato correnti, sarebbe stato pagato a beneficio dell'asserita venditrice, con conseguente indebito accaparramento, da parte del ST, e/o di chi per esso, sia della titolarità della nuda proprietà dell'unità immobiliare de qua e delle relative pertinenze, sia dei proventi della vendita, astrattamente spettanti a LV FE e/o ai di lei eredi;
- di conseguenza l'intervenuta compravendita immobiliare sarebbe da ritenersi nulla, stante l'assoluta carenza di un valido e legittimo accordo tra le parti, in ragione del totale vizio della volontà della parte venditrice di alienare coscientemente a terzi i beni di sua titolarità, non essendo ella capace di intendere e volere, con adeguata autosufficienza e lucidità, all'epoca dei fatti;
- nell'ipotesi in cui non fosse stata ravvisabile una nullità dell'atto di compravendita de quo, lo stesso avrebbe comunque dovuto essere annullato e/o privato di qualsiasi efficacia, in virtù del palese vizio del consenso di parte venditrice ad alienare l'unità immobiliare de qua, giacché, trovandosi l'anziana donna in evidente stato di bisogno assistenziale e personale e di cronica confusione mentale, questa non poteva che essere stata manifestamente indotta in errore, sia nella valutazione delle conseguenze della propria azione, sia nella stima della medesima;
- in ogni caso, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, a seguito dell'omesso pagamento ad opera dell'asserito acquirente dell'importo di € 70.000,00, esso avrebbe dovuto essere risolto ex art.1453 c.c.
Si costituiva in giudizio ND ST con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.3.2019, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che prima di procedere alla stipula dell'atto di compravendita della nuda proprietà, la IG FE aveva provveduto a donare al marito la quota del
50% del diritto di usufrutto dell'appartamento, e dunque nella contestualità, alla presenza di LV
FE, EN IA e dello stesso ST, veniva altresì stipulato l'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà del citato appartamento e del box pertinenziale.
In sede di sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c, depositata il 3.10.2019, IA modificava la domanda integrandola con la richiesta che la nullità, annullamento, risoluzione avessero ad oggetto oltre il contratto di compravendita del 28.10.2015 anche “ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica (ndr. inclusa la donazione di cui al rep. n.33296, racc.24012 del
28/10/15, a rogito notaio D.ssa AN)”. pagina 7 di 18 All'udienza del 09.01.2020, il Giudice disponeva la chiamata in causa di SC GA a carico dell'attore, in qualità di altra coerede della IG FE.
Costituitasi in giudizio, in data 13.1.2021 la terza chiamata, nel premettere di non essere mai stata informata da alcuno della stipula degli atti impugnati, venendone a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, assumendo la propria qualità di erede ai sensi degli artt. 467 e 468 c.c., avendo la stessa diritto, per rappresentazione, alla quota di eredità, ovvero al 50%, che sarebbe spettata al padre UR GA figlio della de cuius, deceduto nel 2006, chiedeva, previo accertamento della propria qualità di erede, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica) intervenuta tra LV FE e ND ST, poiché lesiva della quota ereditaria di sua spettanza.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024, sulla base della documentazione versata in atti e delle risultanze della relazione medico-legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di FE al momento della sottoscrizione dell'atto in data 28.10.2015, che aveva fatto seguito al conferimento di incarico ad un diverso consulente, così statuiva : “accertato e dichiarato lo stato di incapacità d'intendere e di volere ex art. 428 codice civile di FE LV al momento del compimento dell'atto:
1) annulla il contratto di compravendita a rogito notaio Paola AN n. 33297 di repertorio e n. 24013 della raccolta intervenuto tra FE LV e ST ND, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà gravata dall' usufrutto vitalizio a favore dei signori FE LV e IA EN, con diritto di accrescimento reciproco dell'appartamento sito al piano secondo ( terzo fuori terra) in DR, via Olgettina n. 9 meglio descritto nell'atto. 2) Annulla altresì lo stesso contratto per la parte riguardante FE LV avente ad oggetto la compravendita in favore di ST ND della nuda proprietà gravata dall'usufrutto vitalizio a favore dei signori FE
LV e IA EN con diritto di accrescimento reciproco dell'autorimessa pertinenziale all'appartamento in
DR, via Olgettina, n. 9 di cui alla statuizione che precede.
3) Dichiara tenuto e condanna ST ND alla rifusione delle spese di trascrizione sostenute dall'attore in ragione della domanda.
4) Dispone la restituzione in favore di ST ND dell'assegno n. 5.025.292.053-02 UBI Banca.
5) Dichiara prescritta l'azione di annullamento del contratto di cui sopra nei confronti di GA SC.
6) Rigetta ogni ulteriore domanda di parte.
7) Pone a carico solidale delle parti le spese del C.T.U. dott. Sicaro.
8) Pone a carico esclusivo del convenuto ST ND le spese del C.T.U. dott.ssa Verga, con diritto di controparte al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
9) Compensa tra le parti le spese di lite.
10) Rigetta ogni diversa eccezione e richiesta di parte.”
Avverso la sentenza ND ST ha interposto gravame con cui, domandando preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha svolto censure articolate in tre motivi di appello che possono sintetizzarsi come segue.
pagina 8 di 18 A) “Omessa motivazione in violazione degli artt. 132 c.p.c. - 118 disp. att. c.p.c. - 111 cost. capi 1 – 2 – 3 della sentenza impugnata”: l'appellante lamenta che nel provvedimento impugnato sarebbe totalmente assente il percorso logico/argomentativo che avrebbe condotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda di annullamento ex art. 428 c.c. in assenza di alcuna motivazione in ordine all'accertamento dei fatti e alla loro rilevanza rispetto ai diritti azionati;
la sentenza impugnata si sostanzierebbe in un collage degli atti delle parti e della relazione della C.T.U., dott.ssa Verga e da ciò deriverebbe la nullità dei capi 1,
2, 3 della sentenza impugnata con la conseguenza che la decisione della controversia nel merito sarebbe da intendersi integralmente rimessa alla Corte;
B) “Omessa applicazione del principio dispositivo in violazione dell'art. 115 c.p.c. capi 1 – 2 – 3 della sentenza impugnata”: il Giudice di prime cure non avrebbe posto a fondamento della stessa decisione i fatti incontroversi e le prove in atti, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; avrebbe anzitutto omesso di considerare come pacifici e quindi non bisognosi di prova i fatti, essenzialmente volti a smentire la ricostruzione della vicenda de qua formulata da EN IA nel proprio atto di citazione, allegati da
ND ST nella propria comparsa di costituzione e risposta e non tempestivamente contestati dall'attore nella prima difesa utile, con ciò peraltro errando anche nella individuazione del corretto thema probandum; inoltre il primo Giudice non avrebbe verificato la fondatezza della prospettazione attorea attraverso l'esame delle prove documentali offerte dall'odierno appellante, che attesterebbero la preservata capacità di intendere e di volere della IG FE al momento del compimento dell'atto di cui è causa;
la sentenza gravata sarebbe erronea nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter accogliere la domanda di annullamento formulata dall'attore, nonostante né EN IA, il quale sarebbe incorso in contraddizioni, né la terza chiamata SC GA, avessero raggiunto la prova rigorosa ex art. 428
c.c. dell'asserita incapacità della de cuius al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita atteso, inoltre, che ha inteso riconoscere rilevanza dirimente alla risultanza della C.T.U., tra l'altro affetta da gravi e insanabili vizi procedurali, inidonea a sanare le deficienze probatorie dei fatti costitutivi delle pretese attoree poiché, nel tentativo di rispondere ai quesiti pur in assenza di documentazione medica specifica sulla capacità della de cuius, la dott.ssa Verga si sarebbe limitata a fare propria la relazione del dott. Sicaro, da considerarsi nulla, tanto che il primo Giudice aveva ritenuto necessario disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico;
C) “Illogicità e contraddittorietà della sentenza in violazione dell'art. 132 c.p.c. capi 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9
– 10”: l'affermazione che la rinnovazione della C.T.U. con sostituzione del perito sia stata disposta a causa delle contestazioni del signor ST sulla scarsità di documentazione medica e sull'assenza di quella specifica riguardante l'asserita incapacità della de cuius per consentire al convenuto di reperire tale materiale – e non già a causa della nullità della C.T.U. del dott. Sicaro, come emergerebbe dall'ordinanza
1 dicembre 2022 – sarebbe illogica e contraddittoria considerato che l'onere della prova dell'asserita incapacità della de cuius incombeva alle controparti che avevano inteso far valere in giudizio l'azione di annullamento ex art. 428 c.c., e non già al convenuto;
la sentenza sarebbe illogica altresì nella parte in cui, pur avendo il Giudice affermato l'avvenuta consegna dell'assegno ai venditori, tanto da averne ordinata la restituzione, anziché sanzionarli per l'omesso incasso ha viceversa ricondotto detto negligente comportamento dei creditori ad un'asserita incapacità della IG FE, senza tenere in considerazione che il marito, pienamente capace al pari della GL, avrebbe ricevuto detto assegno dell'importo di € 70.000,00, contenente altresì il prezzo della nuda proprietà del box;
, sarebbe dato pagina 9 di 18 rinvenire profili di illogicità anche nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di poter accogliere la domanda di annullamento, in ragione della prevalenza attribuibile ai documenti prodotti da parte attrice rispetto ad elementi di valutazione, quali sarebbero quelli dedotti da ND ST, idonei a prospettare considerevoli dubbi;
l'illogicità investirebbe anche la determinazione delle spese, avendo posto quelle della dott.ssa Verga ad esclusivo carico del signor ST, per avere quest'ultimo chiesto la rinnovazione a fronte dell'opposizione delle controparti, ponendo, di contro, le spese del dott. Sicaro a carico solidale di tutte le parti sull'errato presupposto che tale consulenza fosse stata richiesta da tutti, sebbene il signor ST si fosse opposto, contestando la non sussistenza degli elementi per il suo esperimento.
Si è costituito EN IA con comparsa di costituzione e risposta con cui, nel contraddire le avverse deduzioni ha chiesto il rigetto della istanza di sospensiva nonchè, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è altresì costituita altresì SC GA la quale, nel chiedere di dichiarare e accertare che la qualità di erede della Sig.ra FE per rappresentazione del padre UR GA, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di compravendita immobiliare e della donazione (ed ogni eventuale ed ulteriore o disposizione ad esso preliminare, accessoria e/o prodromica) intervenuta tra la de cuius ed ND ST, poiché lesiva della quota ereditaria, con condanna al ripristino dello status quo ante e al pagamento di ogni e qualsiasi spesa conseguente;
in subordine qualora la compravendita fosse ritenuta valida, condannare ST al pagamento dell'importo di € 70.000,00 da suddividere pro quota fra i due eredi IA e GA, con il riconoscimento di € 35.000,00 in favore di
GA.
All'udienza del 26.09.2024, il Consigliere istruttore si è riservato sull'istanza di sospensiva formulata da
ND ST. Con ordinanza del 26.09.2024, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e fissato l'udienza del 16.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per l'udienza del 16.01.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento. Va da sé che le doglianze dell'appellante in ordine all'esaustività del percorso motivazionale del primo
Giudice trovano una compiuta risposta nel successivo argomentare, che consente di entrare nel merito delle valutazioni del Tribunale sicchè, proprio in quanto intellegibili, si prestano a censura da parte dell'appellante che ha potuto sviluppare specifiche censure.
L'appello s'impernia essenzialmente sulla critica agli elementi probatori assunti dal primo Giudice a fondamento della decisione di accoglimento della domanda di annullamento e, segnatamente, da un canto, pagina 10 di 18 sulla valenza attribuita alla c.t.u.. (p.18 e ss. appello) e al mancato incasso dell'assegno consegnato in corrispettivo del prezzo della compravendita ( p.26 appello), dall'altro sul mancato apprezzamento di elementi di fatto incontestati, idonei a contribuire a delineare il complessivo quadro probatorio e ad escludere che parte attrice in primo grado abbia assolto all'onere su di essa gravante di provare l'incapacità di intendere e di volere della disponente ( p.10 e ss appello).
Merita di essere affrontata prioritariamente la questione che investe la valenza da attribuire alla consulenza tecnica di ufficio, stante il rilievo preminente che il giudice di prime cure mostra di avere assegnato a tale elemento di prova.
Giova anzitutto premettere che la c.t.u. appare tecnicamente adeguata, sotto il profilo procedurale, nonché priva di vizi suscettibili di inficiarla dal punto di vista logico-giuridico, caratterizzandosi per autonomia rispetto alla precedente consulenza redatta dal dott. Sicaro che, in ogni caso, non presenta profili di nullità, atteso che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante sul punto, dall'ordinanza del
01.12.2022, con cui il primo Giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u., non emerge alcun profilo che possa comportare una invalidità della precedente consulenza, bensì solo l'opportunità di un ulteriore approfondimento, anche in funzione della preventiva valutazione in merito alla idoneità della documentazione acquisita a potere fondare un responso. La circostanza che la relazione della dott.ssa
Verga giunga a conclusioni omogenee a quelle rese dal precedente consulente, di cui possa anche avere apprezzato le considerazioni precedentemente spese, nulla dice in ordine all'adeguatezza e completezza delle valutazioni tecniche rese dalla professionista, che, in ogni caso, ha potuto esaminare la medesima documentazione presa in considerazione dal precedente perito, per come oggetto di allegazione da parte di IA.
L'assenza di alcuna invalidità o vizio che possa avere interessato la consulenza del Dott. Sicaro comporta che anch'essa è entrata a fare parte del materiale esaminato dalla dott.ssa Verga.
Ciò premesso, non viene tanto in rilievo la nullità o l'utilizzabilità della consulenza, quanto la pregnanza da assegnare a tale elemento di prova, ciò in quanto il giudice di prime cure si è espresso nel senso che
“nel bilanciamento tra gli elementi di valutazione proposti dalle parti si deve ritenere che alla documentazione medica vada attribuito maggiore valore probatorio …. accertamenti medici, da considerare obiettivo riscontro di dati di fatto e di considerazioni mediche, fatte da terze persone, in epoche ravvicinate rispetto ai fatti ed autonomi rispetto alla consapevolezza della lite” (p.16 sentenza impugnata).Invero, quand'anche l'operato del consulente tecnico d'ufficio sia – come nel caso di specie – esente da vizi logici e/o procedurali, esso non può che fornire delle mere indicazioni cliniche, senza poter all'opposto attestare uno stato d'incapacità, la cui valutazione è, per costante giurisprudenza, rimessa al giudice di merito (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 30.05.2017, n. 13659; Cass. civ., sez. II, 30.08.2017, n.
20545).
Occorre considerare che, sebbene il consulente Dott.ssa Verga sia stata prioritariamente investita del quesito inerente la possibilità che il materiale messo a sua disposizione fosse idoneo a consentirle di pervenire ad un responso, nondimeno la stessa consulente si è espressa nel senso che “per quanto riguarda la possibilità di formulare una diagnosi precisa a fronte di quanto descritto, il compito non è pagina 11 di 18 semplice, seppur vi siano i requisiti minimi per soddisfare i criteri per il Disturbo Neurocognitivo”, avendo ritenuto che, seppure la documentazione fosse limitata, essa potesse essere integrata da “diverse fonti” ( p.2 c.t.u.), individuate nelle valutazioni cliniche rese dagli specialisti in geriatria, dagli esami strumentali TAC, e da valutazione attraverso scale ( p.3 c.t.u.).
Nondimeno il c.t.u. ha ritenuto di dovere supportare le proprie valutazioni dando risalto alla natura dell'operazione negoziale (vendita della nuda proprietà da un canto, donazione dell'usufrutto dall'altro), svolgendo considerazioni sulla “non semplice comprensione” che, in quanto pure prescindono propriamente da una intatta, o meno, capacità di intendere e volere, non appaiono pertinenti rispetto al perimetro assegnato all'ausiliario tecnico.
Deve in proposito osservarsicome, seppure ai fini dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le sue facoltà psichiche, ma sia sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente ( tra le altre Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019), nel caso di specie, a fronte della assenza di una evidenza patologica, non è stata raggiunta la prova che le condizioni psichiche di FE fossero compromesse in termini tali da inficiare una piena e volontaria adesione agli atti giuridici da lei perfezionati.
Viene pertanto in rilievo come le risultanze della c.t.u. si sono potute inevitabilmente fondare su una valutazione indiretta e risentano dell'apprezzamento, in via esclusiva, di documentazione medica relativa ad accertamenti svolti con finalità distinte e autonome rispetto all'accertamento della sussistenza o meno della capacità naturale della disponente, in particolare la presentazione di domanda di invalidità, sicchè tale diversa finalità ha anche orientato l'approccio diagnostico reso dai sanitari che hanno esaminato
FE.
La documentazione esaminata dal c.t.u. consiste infatti in referti redatti presso la medesima struttura geriatrica, segnalando al primo ingresso, in data 24.10.2015, a ridosso degli atti dispositivi perfezionati il
28.10.2015, patologie organiche varie cagionanti un significativo grado di disabilità motoria, sicché la paziente non era del tutto autonoma per gli atti della vita quotidiana, ed un decadimento cognitivo su base degenerativa1, del tutto in linea con quanto riscontrato nei mesi immediatamente successivi, per come riportato nella cartella clinica redatta presso la medesima struttura geriatrica ove FE è stata ricoverata a seguito di caduta2.
pagina 12 di 18 Come segnalato dal primo consulente dott. Sicaro le evidenti patologie di cui era affetta FE non sono di per sé univocamente indicative considerato che “a volte alcune patologie organiche quali gli stati tossiinfettivi, epilessia, stati febbrili, intossicazioni acute da sostanze eccetera, possono provocare sindromi confusionali o anche annullare lo stato di coscienza, ma nel caso che si dibatte non vi sono evidenze, cliniche o documentali, che nella sig.ra FE sul piano organico si sia verificato acutamente qualcosa di simile, alla data della stipula della compravendita per cui è causa o nelle sue immediate vicinanze temporali”.
Va da subito segnalato come il richiamo, quale elemento di supporto in funzione integrativa, alle
“valutazioni cliniche eseguite da specialisti in geriatria” appare ridondante, atteso che la documentazione esaminata consiste proprio nelle relazioni rese dalla Dott.ssa Berishvili, in assenza, invero, del supporto e del referto degli esami strumentali, nonché delle schede dei test a cui FE è stata sottoposta.
Non possono poi assumere alcuna efficacia dirimente le richiamate risultanze dei questionari sottoposti alla FE, in quanto gli stessi sono stati evidentemente somministrati a scopi diversi rispetto a quello dell'accertamento della capacità d'intendere e di volere. A fronte della diagnosticata “ sindrome dolore cronico e riduzione delle performance motorie in AOCP di grado severo,[non leggibile] bilaterale, vasculopatia cerebrale cronica, deterioramento cognitivo, sindrome depressiva, BPCO di grado severo con riacutizzazioni FAC”, la somministrazione dei test di IADL e BADL, che rispondono all'esigenza di saggiare il livello di attività di cui la persona anziana è capace, non hanno fatto che suggellare la mancanza di autonomia della FE a provvedere anche alle elementari esigenze di vita, dove anche le risposte negative ai test “provvedere alle proprie finanze”, “ fare spesa o acquisti”, o affermativa, con assistenza per “gestire i propri farmaci”, non possono assumere una valenza univoca,segnalati d'altra parte dallo stesso c.t.u. come meri “elementi di interesse”, in mancanza di una cornice in cui inserire dati sullo stato psichico di FE, la sua espressività e le sue verbalizzazioni.
Non può poi tacersi come a fronte di una “sindrome dolorosa cronica”, a cui è stato correlato l'uso di farmaci FANS e oppiacei, con rilievo più specificatamente psichiatrico l'uso eccessivo di farmaci è riferibile solo ad ansiolitici ed ipnotici, non antidepressivi.In tal senso seppure la anamnesi redatta in data 24.10.2018 riporti “… abuso di FANS e di oppiacei (depalgos) da anni … abuso di psicofarmaci dopo lutto del figlio”, viene in rilievo la maggiore precisione con cui il dott.Sicari riporta la terapia “gli unici farmaci che risultano in anamnesi come prescritti sono CI 0,25 mg (un ansiolitico usato prevalentemente per indurre il sonno) e NO (un ipnotico puro, non ansiolitico). Non sono riportate altre terapie psicofarmacologiche assunte all'epoca del fatto per cui si procede o nel periodo antecedente: nonostante la segnalazione di un “tono dell'umore fortemente deflesso” da parte della geriatra dott.ssa L. Berishvili, non risultano prescritti psicofarmaci antidepressivi, né vi sono evidenze di visite specialistiche psichiatriche effettuate sulla persona della sig.ra FE;
per la diagnosi di “epilessia”, citata nella relazione della dott.ssa L. Berishvili del 14/01/2017, risulta prescritta una terapia neurologica antiepilettica a base di DE “due compresse/die” (senza specifica di quanti milligrammi/die), farmaco che viene utilizzato anche dagli psichiatri come stabilizzante del tono dell'umore”.
Per quanto la relazione conclusiva depositata dalla c.t.u. dott.ssa Verga infine affermi “Posto che la documentazione appare sufficiente per poterne trarre delle valutazioni, le stesse depongono per la presenza di un
Disturbo Neurocognitivo Non Altrimenti Specificato a carico della sig.ra LV FE al momento dell'atto di compravendita. Sia la complessità del medesimo che l'insufficiente capacità di comprensione, autodeterminazione e
pagina 13 di 18 in particolare capacità di provvedere al proprio interesse patrimoniale in modo adeguato configurava una riduzione significativa delle capacità della perizianda sì da definirne una incapacità”, tale valutazione non può essere apprezzata in termini confortanti quale elemento pregnante dell'incapacità d'intendere e di volere in capo a FE, avendo lo stesso consulente avuto cura di precisare che “nel caso di specie infatti appaiono soddisfatti i criteri minimi per la presenza di un disturbo cognitivo ma appare difficile affermare con certezza se sia trattato di un Disturbo Neurocognitivo Lieve, grave o Maggiore”.
In definitiva, al fine di fondare l'accertamento in odine alla sussistenza dell'incapacità d'intendere e di volere in capo alla IG FE al momento della stipula dell'atto di compravendita, le conclusioni cui
è pervenuta la c.t.u non risultano appaganti.
A supporto degli esiti della consulenza tecnica, che costituisce un indice di una situazione di difficoltà grave, ma non specificatamente tale da inibire e compromettere le facoltà intellettive in maniera determinante, non soccorre, la circostanza relativa al mancato incasso dell'assegno relativo al prezzo della compravendita.
E' stato infatti accertato che l'assegno menzionato nell'atto di compravendita quale strumento utilizzato per il pagamento del corrispettivo è stato emesso ed è circolante. Deve quindi ritenersi che è rimasta nella disponibilità della parte venditrice la messa all'incasso del titolo, senza che da tale manchevole incasso possa trarsi elemento di giudizio a supporto dell'azione intentata, essendo peraltro emerso che l'operazione negoziale posta in essere, che, come sopra esposto, ha avuto realizzazione mediante due diversi atti, non è stata ispirata da alcuna esigenza economica della coppia.
Ciò a tacere del fatto che pacificamente l'assegno è stato intestato alla sola FE che, come sopra esposto, non aveva facoltà di deambulazione che le consentisse di recarsi presso un istituto per versare l'assegno.
Quanto al valore dell'immobile, al netto della contestazione che investe l'apprezzamento proveniente in via unilaterale dall'agenzia immobiliare incaricata della vendita, non è stato contraddetto che il prezzo convenuto abbia risentito del rapporto intrattenuto con la madre di ST, RI TA, definita in atti
“colf” svolgente prestazioni lavorative quotidiane dal 2013 al 2017, sulla scorta di un rapporto non regolarizzato, nonché come persona che forniva “supporto assistenza sanitaria anche presso le strutture ospedaliere “ ( v. atti difensivi IA), o infine “ badante” ( v scritti difensivi GA), il tutto al fine di inferire come l'atto dispositivo possa avere risentito di un approccio benevolo tale per cui, il sinallagma contrattuale, pur esistente, è stato calibrato in ragione di un interesse più articolato rispetto al conseguimento di un profittevole ricavo economico.
A fronte degli elementi probatori offerti dall'attore odierno appellato non possono non essere presi in considerazione i plurimi dati, non adeguatamente valorizzati dal primo Giudice, che devono, all'opposto, essere attentamente vagliati al fine di consentire un approccio globale al complessivo quadro probatorio laddove, come nel caso di specie, gli elementi di prova allegati dalla parte attrice non consentano di potere ritenere raggiunta la prova piena della incapacità della disponente.
pagina 14 di 18 Viene in primo luogo in rilievo che lo stesso appellante IA, coniuge della FE, è stato presente ed ha partecipato alla redazione dell'atto impugnato, senza che in quella sede sia stato minimamente adombrato qualche deficit di FE.
Non può quindi essere sottaciuta la macroscopica divergenza nella ricostruzione dei fatti proposta dall'attore EN IA nei propri atti processuali, e che pure il giudice ha definito “clamorosa” (p.15 sentenza impugnata),che, al di là del profilo inerente una mutatio libelli, costituisce un dato che fornisce un apporto che milita in senso sfavorevole alla ricostruzione della prova dell'incapacità di FE. Invero, IA, dopo aver inizialmente affermato di aver appreso “con immenso stupore” per la prima volta a istanza di anni dalla compravendita, in data 08.10.2018, “di non essere il titolare della proprietà dell'appartamento sito in DR (MI), via Olgettina n.9, rivestendo unicamente il titolo di usufruttuario del medesimo immobile e del pertinente box” (atto di citazione I grado IA, p. 4), con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., ha affermato di essere venuto a conoscenza dell'intervenuta donazione, da parte della GL a suo beneficio, del 50% del diritto di usufrutto vitalizio dell'appartamento “unicamente all'atto della costituzione avversaria” ( memoria ex art. 183, c. 6, n. 1,
c.p.c. IA, p. 5), per poi introdurre contraddittoriamente, con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c., la versione secondo cui la sottoscrizione degli atti sarebbe “stata carpita ai due anziani in maniera presumibilmente truffaldina”, così ammettendo, per la prima volta, di essere stato presente al momento della stipula, come del resto risulta chiaramente dagli atti notarili (docc. nn. 3 e 4 fascicolo I grado IA) e come peraltro sembrerebbe postulare la dichiarazione, per quanto inverosimile nei suoi aspetti di dettaglio, resa dallo stesso IA nel corso dell'udienza del 09.01.2020: “non ho mai ricevuto alcun assegno e neanche mia GL. C'erano due bestioni sulla porta che non facevano entrare nessuno, Mia GL non voleva vendere, l'hanno obbligata. Ho firmato perché mi hanno fatto firmare, io non capivo niente dopo sono andato anche in Ospedale;
io ero in ospedale di qua lei era in ospedale di la. Quando la RI veniva io la pagavo. Non ci ha fatto particolarmente del bene. Mi ha portato via tutto, i collier, gli anelli, tutta la roba più importante, c'era anche la roba della suocera. Aveva una chiave ed entrava quando io non c'ero. Si era intestata anche le pensioni” (verbale udienza del 09.01.2020). Ne deriva che, anche a voler provare a seguire le ondivaghe allegazioni di
EN IA, non si comprende per quali ragioni una persona consapevole dell'incapacità d'intendere e di volere del coniuge non solo sarebbe rimasta inerte davanti all'incursione, asseritamente non preventivata di un notaio, e alle operazioni dallo stesso compiute, ma addirittura avrebbe accettato di divenire parte degli atti. L'allegazione secondo cui EN IA non fosse a conoscenza dell'intervenuta donazione e della contestuale compravendita è quindi integralmente smentita non solo da quanto attestato dal notaio (docc. nn. 3 e 4 fascicolo I grado ST) ma è stato ammesso dallo stesso IA, il quale rivestiva nell'ambito dei due negozi le vesti, rispettivamente, di beneficiario e di disponente.
E' infine da osservare, che, ove anche fosse stato possibile adombrare qualche difficoltà anche in capo a
IA, è stato proprio costui a fugare qualsiasi dubbio sulla propria piena e totale capacità (doc.16 fasc.I grado IA relazione neuropsichiatrica dott.Imbriano dep. 27.5.20).
A smentire definitivamente l'originaria prospettazione offerta dal IA, e parimenti quella di GA, è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data 03.05.2017 e relativa alla successione di LV
FE, prodotta dalla terza chiamata SC GA, con la quale EN IA e la stessa GA
pagina 15 di 18 dichiaravano che “l'asse ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari” e che lo stesso
“ha un valore non superiore ad Euro 100.000 (centomila)” (cfr. doc. n. 2 fascicolo I grado GA), confermando di essere dunque perfettamente a conoscenza, in data antecedente rispetto al momento indicato dagli appellati, che l'immobile di DR non faceva più parte del patrimonio della de cuius.
Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio si pone poi in aperta contraddizione con l'affermazione di
IA, resa in sede introduttiva del giudizio di primo grado, di essere unico erede della FE.
Tali dati, che vanno a sminuire ulteriormente la portata probatoria degli elementi a supporto della domanda attorea, si saldano con la dichiarazione testimoniale resa nel processo penale RG 4346/21
Tribunale la Monza da parte del notaio redigente Paola AN.
La deposizione testimoniale è stata resa in data 13.10.22, quindi il verbale, formatosi dopo le preclusioni istruttorie, è stato depositato nella prima occasione utile ( Cass.civ. sez. III, n.15879 del
13/06/2019).Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi anche delle risultanze acquisite in sede penale, non solo i verbali aventi ad oggetto l'l'escussione di testi, ma anche dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. sez VI n.2947 del 1.2.2023; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 1593 del
20/01/2017).
Nel caso di specie il verbale contenente la deposizione del notaio si apprezza per essere stata resa proprio nel processo penale intentato da IA
contro
ST, conclusosi con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, sicchè le dichiarazioni sono state rese dal teste nel contraddittorio tra le parti e con un crisma di genuinità, essendo state acquisite a seguito di impegno ex art. 494 c.p.p., a differenza della dichiarazione unilaterale di cui al doc.10 fasc.I grado ST. Il rilievo che può essere assegnato alle dichiarazioni del teste AN fa leva, in particolare, sulla circostanza che il notaio abbia avuto modo di intrattenersi con i coniugi FE- IA per un tempo e con modalità che avrebbero potuto consentire di fare emergere qualche indice di anomalia, circostanza non verificatasi.3
Complessivamente considerati, tutti questi elementi concorrono a inficiare ulteriormente il già precario quadro probatorio offerto dall'odierna parte appellata, con la conseguenza che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo Giudice, l'onere della prova relativo alla domanda di annullamento dell'atto di compravendita per incapacità d'intendere e di volere della disponente non è stata assolto e la domanda non può trovare accoglimento.
Per le ragioni suesposte, l'appello deve ritenersi fondato e merita pertanto accoglimento.
Dall'integrale accoglimento del gravame discende la revoca del capo n. 4 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il primo Giudice aveva disposto la restituzione in favore di ST ND dell'assegno 5.025.292.053-02 UBI Banca.
L'esito del presente giudizio giustifica altresì la riforma della pronuncia impugnata per quanto concerne le spese di c.t.u. della Dott.ssa Verga. Deve essere richiamato che “la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020). La natura di mezzo istruttorio della c.t.u, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, fonda l'assegnazione paritaria di tali spese, in termini tali che la percentuale del 50% rimanga a carico della parte appellante ST e la restante percentuale a carico della parte appellata, attore e della terza intervenuta in primo grado.
Non è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese per la consulenza di parte in favore della parte appellante vittoriosa, richiesta formalizzata in primo grado e reiterata in appello in sede di precisazione delle conclusioni, non essendone provato l'esborso (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
All'accoglimento dell'appello non può che conseguire anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Esse pertanto gravano, in via solidale per ambedue i gradi di giudizio, in capo a EN IA e SC GA e vanno liquidate ex D.M. n. 147 del 2022 facendo applicazione dei valori medi in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da AN
IS avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande proposte da EN SA e, per l'effetto, ordina la cancellazione della domanda giudiziale;
2. revoca la disposizione di cui al capo n. 4 del dispositivo della sentenza Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data 01.03.2024;
pagina 17 di 18 3. in riforma del capo n. 8 del dispositivo della sentenza Tribunale di Monza n. 740/2024 pubblicata in data
01.03.2024, dispone che le spese della consulenza tecnica resa dalla dott.ssa Verga rimangano a carico dell'appellante AN IS nella misura del 50% e la restante parte a carico di EN
SA e SC GA;
4. condanna in via solidale EN SA e SC GA a rifondere a favore di
AN IS le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in complessivi euro 14.103, per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa se dovuti, quanto al secondo grado in complessivi euro 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa e se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Roberta Nunnari
La Presidente dott.ssa Anna Mantovani
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta la relazione dott.ssa Liana Berishvili, del 24/10/2015 per come riportata in “Motivo della visita: visita geriatrica per valutazione clinica generale e funzionale, e domanda di invalidità” “Eseguita di recente la visita neurologica che documenta un decadimento di tutte le performance cognitive” “Tac encefalo del 23/06/2015 mostra ampi spazi sub aracnoidei sovratentoriali da atrofia corticale, maggiore in sede frontale” “Frequenti episodi di cadute al domicilio con conseguente traumi vari e trauma cranico. Decadimento cognitivo su base degenerativa, sindrome depressiva” “La valutazione cognitiva: MMSE (Mini Mental State Examination) punteggio grezzo 19/30: Punteggio corretto per l'età e scolarità della paziente 18/30” 2 “Vasculopatia cerebrale cronica, deterioramento cognitivo, sindrome depressiva” “Sonno regolare ma con ipnotici” “Non autonoma nel provvedere alle proprie finanze, nel fare la spesa o gli acquisti” “Necessita di aiuto per lavarsi, fare il bagno/doccia, vestirsi.“Paziente proveniente dal domicilio per peggioramento della performance motoria e cognitiva. Disorientata, collaborante” 3 Le circostanze riferite dal teste corrispondono all'articolato della memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. avanzata in primo grado da ST (n.14) reiterata in sede di precisazione conclusioni e riproposta in appello. In particolare AN ha affermato “In effetti ho avuto modo di parlare bene, a lungo, perché poiché la mia impiegata aveva sbagliato l'atto è dovuta venire da Saronno a DR in macchina a portarmi il secondo atto, quindi io sono stata lì seduta al tavolo con i signori tanto tempo insomma, un po' …Loro si raccomandavano molto, in particolare la IG, che ci fosse l'usufrutto di tutti e due, cioè che loro potessero - anche il marito - vivere nella casa Firmato finché moriva il più anziano, su questo si raccomandavano molto…..La IG stava bene, era al tavolo, non era allettata o chissà che. Insomma, a me capita spesso di andare in casa dove ci sono persone che sono a letto, che bisogna raccogliere procure o addirittura fare atti con persone che magari sono a letto, ma la IG era lì. Io non ho mai cambiato stanza, ero in soggiorno, al tavolo da pranzo con la IG, il signore,
l'acquirente, la IG RI che ci portava il caffè e conversavamo amabilmente, quindi non avevo alcun motivo di pensare che la IG non fosse in grado di intendere e di volere. Tanto più che a me capita veramente spesso di andare in casa di riposo o in ospedali ma spesso purtroppo me ne vado perché rilevo che le persone non sono capaci, ecco. Cioè non avevo nessun motivo per andarmene in quella circostanza. Tra l'altro c'era anche un mio impiegato come Testimone….” pagina 16 di 18