CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 575/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, sopra rubricata;
promossa da
(CF: ); Parte_1 C.F._1
C.F./P.I. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rocco;
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Ancona, Corso Garibaldi n. 111;
APPELLANTI contro
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Spadaccini;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1763/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 13.12.2023, nel giudizio iscritto al n. 361/2023 R.G. pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la gravata sentenza n. 1763/2023 del 13/13/2023 pubblicata il 13/12/2023 nel procedimento avanti al Tribunale civile di Ancona prima sezione civile - Giudice onorario Dott. Lorenzo Fava - n. 361/2023 RG, Repert. n. 4060/2023 del
14/12/2023, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto: in via preliminare disporre la restituzione della merce confiscata per caducazione del sequestro del 19/05/2022, per il motivo n.
1.3 della presente opposizione;
- nel merito annullare in quanto illegittima, per i motivi n.
1.1. e 1.2 della presente opposizione, la ordinanza-ingiunzione N. 2022 /1877 del 22/12/22
(notificata in pari data) della , al pagamento Controparte_1 di €.11.532,00 per violazione delle sanzioni amministrative ex art. 4 c. 49 bis L.
350/2003 (€.10.000,00) e art. 112 co. 5 Dlgs 206/2005 (€.1500,00 - sanzione massima €.30.000,00 -) oltre le spese (€.32,00) con confisca di n. 1272 Borse portaoggetti (doc. 2), disponendo altresì la restituzione della merce al legittimo proprietario Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del doppio grado”.
Per l'appellata: “L'Ill.ma Corte d'Appello voglia rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
e la società proponevano ricorso in Parte_1 Parte_2 opposizione innanzi al Tribunale di Ancona avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
2022/1877 del 22.12.2022, con cui la Camera di Commercio di Ancona aveva ordinato il pagamento della somma pecuniaria di €.11.532,00, secondo quanto accertato nel verbale di contestazione e sequestro n. 26229.
Al termine dell'espletata istruttoria, l' Parte_3 contestava agli odierni appellanti la violazione dell'art. 112, comma 5, D. Lvo
pagina 2 di 7 206/2005 (immissione sul mercato di prodotti non sicuri), dell'art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003 (uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine) e dell'art. 4, comma
1, D. Lvo 190/2017 (immissione sul mercato da parte del fabbricante o dell'importatore di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione), avendo rinvenuto 1.272 borse portaoggetti con marchio depositato prive CP_2 di indicazione sull'origine extra UE del prodotto e prive, inoltre, dell'indirizzo completo del fabbricante/importatore e di indicazione circa la composizione merceologica.
In particolare, gli opponenti (odierni appellanti) censuravano la qualificazione operata dall'Ente accertatore, che aveva erroneamente considerato il prodotto come “finito”, non essendo destinato al commercio e/o alla vendita al consumatore finale, in quanto il “KIT” in questione rappresenterebbe “una componentistica dell'auto , per la quale non sarebbe richiesta CP_2 un'autonoma etichettatura.
I ricorrenti, nelle proprie conclusioni, chiedevano l'annullamento dell'ordinanza opposta ovvero - in via subordinata - l'applicazione del regime sanzionatorio più mite, al minimo edittale.
Si costituiva la Camera di Commercio delle Marche, contestando l'opposizione ex adverso spiegata ed eccependo come, invero, il prodotto de quo fosse vendibile autonomamente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice osservava come l'istruttoria espletata fosse idonea a sconfessare le asserzioni formulate dai ricorrenti, essendo il verbale di contestazione contraddistinto da fede privilegiata, rispetto alle caratteristiche della merce “trattandosi di fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”.
pagina 3 di 7 Il Giudice di prime cure, in particolare, rigettava l'opposizione sul rilievo che la merce oggetto di accertamento si presentava “come un prodotto idoneo a essere venduto come prodotto finale”, ritenendo non provato e documentato l'iter motivazionale propugnato dal ricorrente, avuto riguardo alla mancata produzione del contratto di licenza, con conseguente impossibilità di conoscerne il relativo contenuto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
chiedendo la riforma della pronuncia gravata, con Parte_2 conseguente restituzione della merce confiscata.
La Camera di Commercio di Ancona, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
In data 22.10.2024, all'esito dello scambio di note difensive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due motivi di gravame - da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi - gli appellanti lamentano che il Tribunale di Ancona avrebbe travisato le prove documentali fornite dalla Difesa attorea e violato, quindi, il disposto di cui all'art. 116 c.p.c., riscontrandosi - nella fattispecie - un'erronea individuazione della natura della merce in oggetto, che - contrariamente a quanto postulato dall'Ente accertatore - non potrebbe considerarsi “prodotto finito”, come tale destinato alla vendita al consumatore;
pertanto, non sarebbe ravvisabile, nel caso Parte di specie, la violazione - da parte del e della società - delle norme Pt_1 contestate.
Parte appellante, poi, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rilevante ai fini del decidere la (asserita) non allegazione agli atti del contratto di autorizzazione all'utilizzo del marchio poiché dalla stessa istruttoria posta CP_2 in essere dall' risulterebbe che la Società appellante è in possesso Controparte_3 del contratto in questione;
tale circostanza, pertanto, rappresenterebbe fatto pacifico e non bisognoso di prova.
pagina 4 di 7 Entrambi i motivi risultano infondati.
In effetti, occorre preliminarmente considerare il compendio probatorio emerso per tabulas, costituito, segnatamente, dal verbale di contestazione e sequestro n.
26229, redatto dall' di Ancona, completo di documentazione Controparte_4 fotografica.
Com'è noto, il verbale redatto dall'Ente accertatore è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale, che certifica essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: in proposito, la S.C. ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (v. Cass., Ord. n. 37764/2021).
Ed invero, dal verbale in oggetto emerge che “la merce è destinata alla vendita al consumatore o comunque messa a disposizione sul mercato all'utilizzatore finale
e non può essere definita come componente di un prodotto più complesso ma è costituita da oggetti autonomi che non necessitano di essere integrati o completati ab esterno per svolgere la propria funzione finale e per essere oggetto di vendita come prodotto finito”.
Al momento del sopralluogo, infatti, gli Agenti accertatori nello specifico hanno contestato la violazione per “l'uso ingannevole del marchio”, ex art. 4, comma 49 bis, Legge 24.12.2003 n. 350 - Uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine - che nello specifico dispone: “Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
pagina 5 di 7 evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto”.
Come correttamente osservato dal primo Giudice, del resto, la mancanza - agli atti - del contratto di autorizzazione all'utilizzo del marchio richiamato CP_2 dalla difesa di parte attrice (e menzionato nel verbale di contestazione) e la conseguente impossibilità di conoscerne il contenuto impedisce di valutare la fondatezza delle allegazioni difensive degli opponenti, odierni appellanti.
La Camera di Commercio di Ancona ha adeguatamente motivato le ragioni per cui merita di essere confermata l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa e, considerato il riparto dell'onere della prova, l'ente ha assolto all'onere probatorio impostogli ex lege, per tutte le ragioni sin qui delineate: va, infatti, evidenziato che, in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, “grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito” (v. Cass., Ord. n. 24691/2018); d'altro canto, parte appellante non ha fornito prova alcuna dei fatti impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi degli appellanti risulta infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti deducibile dalle risultanze istruttorie.
Al rigetto del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti - in solido - alla refusione in favore della controparte delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 1763/2023, emessa in
[...] Parte_2 data 13.12.2023 dal Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 - condanna gli appellanti, in solido, al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, sopra rubricata;
promossa da
(CF: ); Parte_1 C.F._1
C.F./P.I. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rocco;
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Ancona, Corso Garibaldi n. 111;
APPELLANTI contro
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Spadaccini;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1763/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 13.12.2023, nel giudizio iscritto al n. 361/2023 R.G. pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la gravata sentenza n. 1763/2023 del 13/13/2023 pubblicata il 13/12/2023 nel procedimento avanti al Tribunale civile di Ancona prima sezione civile - Giudice onorario Dott. Lorenzo Fava - n. 361/2023 RG, Repert. n. 4060/2023 del
14/12/2023, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e, per l'effetto: in via preliminare disporre la restituzione della merce confiscata per caducazione del sequestro del 19/05/2022, per il motivo n.
1.3 della presente opposizione;
- nel merito annullare in quanto illegittima, per i motivi n.
1.1. e 1.2 della presente opposizione, la ordinanza-ingiunzione N. 2022 /1877 del 22/12/22
(notificata in pari data) della , al pagamento Controparte_1 di €.11.532,00 per violazione delle sanzioni amministrative ex art. 4 c. 49 bis L.
350/2003 (€.10.000,00) e art. 112 co. 5 Dlgs 206/2005 (€.1500,00 - sanzione massima €.30.000,00 -) oltre le spese (€.32,00) con confisca di n. 1272 Borse portaoggetti (doc. 2), disponendo altresì la restituzione della merce al legittimo proprietario Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del doppio grado”.
Per l'appellata: “L'Ill.ma Corte d'Appello voglia rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
e la società proponevano ricorso in Parte_1 Parte_2 opposizione innanzi al Tribunale di Ancona avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
2022/1877 del 22.12.2022, con cui la Camera di Commercio di Ancona aveva ordinato il pagamento della somma pecuniaria di €.11.532,00, secondo quanto accertato nel verbale di contestazione e sequestro n. 26229.
Al termine dell'espletata istruttoria, l' Parte_3 contestava agli odierni appellanti la violazione dell'art. 112, comma 5, D. Lvo
pagina 2 di 7 206/2005 (immissione sul mercato di prodotti non sicuri), dell'art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003 (uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine) e dell'art. 4, comma
1, D. Lvo 190/2017 (immissione sul mercato da parte del fabbricante o dell'importatore di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione), avendo rinvenuto 1.272 borse portaoggetti con marchio depositato prive CP_2 di indicazione sull'origine extra UE del prodotto e prive, inoltre, dell'indirizzo completo del fabbricante/importatore e di indicazione circa la composizione merceologica.
In particolare, gli opponenti (odierni appellanti) censuravano la qualificazione operata dall'Ente accertatore, che aveva erroneamente considerato il prodotto come “finito”, non essendo destinato al commercio e/o alla vendita al consumatore finale, in quanto il “KIT” in questione rappresenterebbe “una componentistica dell'auto , per la quale non sarebbe richiesta CP_2 un'autonoma etichettatura.
I ricorrenti, nelle proprie conclusioni, chiedevano l'annullamento dell'ordinanza opposta ovvero - in via subordinata - l'applicazione del regime sanzionatorio più mite, al minimo edittale.
Si costituiva la Camera di Commercio delle Marche, contestando l'opposizione ex adverso spiegata ed eccependo come, invero, il prodotto de quo fosse vendibile autonomamente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice osservava come l'istruttoria espletata fosse idonea a sconfessare le asserzioni formulate dai ricorrenti, essendo il verbale di contestazione contraddistinto da fede privilegiata, rispetto alle caratteristiche della merce “trattandosi di fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”.
pagina 3 di 7 Il Giudice di prime cure, in particolare, rigettava l'opposizione sul rilievo che la merce oggetto di accertamento si presentava “come un prodotto idoneo a essere venduto come prodotto finale”, ritenendo non provato e documentato l'iter motivazionale propugnato dal ricorrente, avuto riguardo alla mancata produzione del contratto di licenza, con conseguente impossibilità di conoscerne il relativo contenuto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
chiedendo la riforma della pronuncia gravata, con Parte_2 conseguente restituzione della merce confiscata.
La Camera di Commercio di Ancona, ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
In data 22.10.2024, all'esito dello scambio di note difensive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due motivi di gravame - da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi - gli appellanti lamentano che il Tribunale di Ancona avrebbe travisato le prove documentali fornite dalla Difesa attorea e violato, quindi, il disposto di cui all'art. 116 c.p.c., riscontrandosi - nella fattispecie - un'erronea individuazione della natura della merce in oggetto, che - contrariamente a quanto postulato dall'Ente accertatore - non potrebbe considerarsi “prodotto finito”, come tale destinato alla vendita al consumatore;
pertanto, non sarebbe ravvisabile, nel caso Parte di specie, la violazione - da parte del e della società - delle norme Pt_1 contestate.
Parte appellante, poi, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rilevante ai fini del decidere la (asserita) non allegazione agli atti del contratto di autorizzazione all'utilizzo del marchio poiché dalla stessa istruttoria posta CP_2 in essere dall' risulterebbe che la Società appellante è in possesso Controparte_3 del contratto in questione;
tale circostanza, pertanto, rappresenterebbe fatto pacifico e non bisognoso di prova.
pagina 4 di 7 Entrambi i motivi risultano infondati.
In effetti, occorre preliminarmente considerare il compendio probatorio emerso per tabulas, costituito, segnatamente, dal verbale di contestazione e sequestro n.
26229, redatto dall' di Ancona, completo di documentazione Controparte_4 fotografica.
Com'è noto, il verbale redatto dall'Ente accertatore è contraddistinto da fede privilegiata, per quanto concerne i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale, che certifica essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: in proposito, la S.C. ha ribadito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi” (v. Cass., Ord. n. 37764/2021).
Ed invero, dal verbale in oggetto emerge che “la merce è destinata alla vendita al consumatore o comunque messa a disposizione sul mercato all'utilizzatore finale
e non può essere definita come componente di un prodotto più complesso ma è costituita da oggetti autonomi che non necessitano di essere integrati o completati ab esterno per svolgere la propria funzione finale e per essere oggetto di vendita come prodotto finito”.
Al momento del sopralluogo, infatti, gli Agenti accertatori nello specifico hanno contestato la violazione per “l'uso ingannevole del marchio”, ex art. 4, comma 49 bis, Legge 24.12.2003 n. 350 - Uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine - che nello specifico dispone: “Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
pagina 5 di 7 evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto”.
Come correttamente osservato dal primo Giudice, del resto, la mancanza - agli atti - del contratto di autorizzazione all'utilizzo del marchio richiamato CP_2 dalla difesa di parte attrice (e menzionato nel verbale di contestazione) e la conseguente impossibilità di conoscerne il contenuto impedisce di valutare la fondatezza delle allegazioni difensive degli opponenti, odierni appellanti.
La Camera di Commercio di Ancona ha adeguatamente motivato le ragioni per cui merita di essere confermata l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa e, considerato il riparto dell'onere della prova, l'ente ha assolto all'onere probatorio impostogli ex lege, per tutte le ragioni sin qui delineate: va, infatti, evidenziato che, in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, “grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito” (v. Cass., Ord. n. 24691/2018); d'altro canto, parte appellante non ha fornito prova alcuna dei fatti impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la tesi degli appellanti risulta infondata in fatto, prima ancora che in diritto, in quanto sconfessata dalla ricostruzione dei fatti deducibile dalle risultanze istruttorie.
Al rigetto del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna degli appellanti - in solido - alla refusione in favore della controparte delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 1763/2023, emessa in
[...] Parte_2 data 13.12.2023 dal Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 - condanna gli appellanti, in solido, al pagamento - in favore dell'appellata - delle spese del grado, che si liquidano in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte degli appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7