Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12502 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 12 502 /03 IN NOME LE POLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 15059/00 Rel. Consigliere Cron.26384 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 20/02/03 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DA ER elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ER MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2003 1121 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 3207/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/02/00 - R.G. N. 62587/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BARILLARI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 24 luglio 1991 RT CA, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato inquadrato nel III IV livello, sostenendo di avere svolto mansioni di verificatore, corrispondenti al V VI livello, dal 1° ― luglio 1987 e di avere ricevuto la relativa retribuzione, chiese che il Pretore di Roma gli riconoscesse il diritto all'inquadramento nel superiore livello. Il Pretore accolse la domanda. Аносо Il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto dalla società. Afferma in primo luogo il giudicante che la doglianza dell'appellante è priva generica, in quanto priva di riferimenti specifici all'istruttoria eseguita. D'altro canto, da questa istruttoria emergeva che il CA, sostituendo il collega AL collocato in quiescenza, aveva svolto mansioni di verificatore per 275 giorni nel 1988 e per 182 giorni nel 1989, ed aveva percepito la relativa retribuzione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
RT CA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2103 cod. civ. in relazione al D.M. n. 1085 del 1985, dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 1987 e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché illogica ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che 3 1. l'utilizzazione del CA nelle mansioni di verificatore era stata discontinua, e non aveva raggiunto il tempo necessario (90 giorni consecutivi o 180 discontinui nell'arco d'un anno solare), come emergeva dal mod. P 46 (pp. 3, 4);
2. il CA aveva svolto mansioni superiori solo per sostituire ого lavoratori assenti per congedo, ferie od altra motivazione, e con diritto alla Жн conservazione del posto (pp. 5, 6);
3. non basta accertare le operazioni materiali della prestazione, essendo necessario verificare che esse siano svolte con il livello di responsabilità ed autonomia della qualifica rivendicata (pp. 4, 5; e similmente, p. 12); e le mansioni del verificatore sono caratterizzate da autonomia decisionale, iniziativa e discrezionalità (p. 9);
4. non è sufficiente l'estrapolazione d'una singola delle mansioni svolte dal dipendente, poiché è necessario valutare il complesso delle mansioni che egli ha espletato;
5. "nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento d'un lavoratore non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856); e, poiché la regolamentazione collettiva è contemperamento di conflittuali interessi, il giudice non può sostituirsi all'equilibrio raggiunto dalle parti sociali, sostituendosi ad esse e così svolgendo un ruolo che non spetta alla funzione giurisdizionale (pp. 10, 11). 4 Il ricorso è infondato. Le argomentazioni precedentemente indicate sub "3.", "4." e "5" si esauriscono in affermazioni di carattere generale, che, non avendo concreti riferimenti ai fatti in controversia, non integrano оло una censura specifica agli argomenti della sentenza (ciò è a dirsi anche per il ек mero pur ripetuto richiamo di decisioni della giurisprudenza di legittimità. privo di deduzioni); anche in considerazione dei motivi dedotti con l'appello e richiamati dal Tribunale, queste argomentazioni sono prive di rilievo. Sulla base degli elementi dell'istruttoria (specificati nelle testimonianze testi NI e OS e nei dati delle buste paga), il Tribunale afferma che "il CA aveva sostituito nelle mansioni di verificatore AL Lorenzo, collocato in quiescenza, espletando la relativa attività per complessivi 275 giorni nell'anno 1988 e 182 nel 1989, e ricevendo la relativa retribuzione": e da ciò deduce l'affermazione del diritto contenuta nella decisione. Alcuni di questi elementi (il fatto che il lavoratore sostituito dal CA era stato collocato in quiescenza, e la protrazione di questa sostituzione) sono contestati (le censure precedentemente indicate sub “1.” e "2.") con un mero assunto, che non è idoneo ad inficiare l'affermazione del giudicante. Altri, che assumono rilievo determinante (ed in particolare il fatto che il CA, sostituendo il verificatore, aveva svolto l'attività di verificatore;
ed il fatto che egli, per questa sostituzione, aveva percepito la relativa retribuzione), non sono in alcun modo contestati. In particolare, la ricorrente non fornisce alcun argomento per escludere il valore d'un fatto (il CA, per il periodo esattamente indicato in sentenza, sostituendo dipendente di più elevato livello, aveva percepito la relativa retribuzione) che la sentenza afferma e che egli non contesta in alcun modo, e che, nella logica del giudicante, è idoneo ad assumere determinante funzione probatoria. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 21.soft oltre ad EURO 2.500 per onorario, con attribuzione all'avv. RT Muggia, antistatario. Così deciso in Roma, il 207 febbraio 2003. блёво скою Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE melle Re чене CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 26 AGO. 2003 CANCELLIERE Cuore 6