Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Maggi giusta C.F._2
procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in file PDF ed elettivamente domiciliati sulla pec: con studio in Email_1
Anagni (FR) via Osteria della Fontana n. 18;
APPELLANTI
E
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso dall'avv. Cristina Ciaravalle unitamente e disgiuntamente all'avv.to
1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
720/2020 pubblicata in data 27.10.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Frosinone pronunciando sulle domande proposte e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
così statuiva: <<1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) condanna e - in solido tra loro - al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore di liquidandole in Controparte_1
complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%; 3) pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di Parte_1
e , in solido tra loro.>> Parte_2
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
e si è costituito per resistere al gravame.
[...] Controparte_1
La Corte all'udienza di prima comparizione rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza del 2 maggio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che
2 contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Frosinone n. 720/2020 pubblicata in data 27.10.2020., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 09/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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