Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1858/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. IDA MENDICINO, Parte_1
IC AM, WA IC, VA NA e BI GA
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla dott.ssa ROBERTA TRAVIA, funzionari delegati resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.04.2025 e ritualmente notificato la docente conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, deducendo di aver lavorato a tempo determinato, presso istituti siti
[...] nella provincia di Cosenza, fino al termine delle attività didattiche, nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 per 24 ore settimanali come docente della scuola primaria. Lamentava che nei suddetti anni scolastici il Controparte_1
non aveva provveduto al pagamento delle ferie maturate, né a
[...] sollecitarlo ai fini della fruizione delle ferie maturate, senza, quindi, informarlo che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita. Il
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in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...] suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”. Il si costituiva tempestivamente e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza. Rappresentava che nel periodo 23.09.2020/30.06.2021 la ricorrente ha fruito di n. 16 giorni di ferie, instando, in caso di accoglimento del ricorso, per una decurtazione di tali giorni dal computo complessivo dei giorni di congedo spettanti.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 25.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 24.06.2025.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto, in base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, comma 54, 55 e 56, L. n. 228/2012. La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n. 3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
2 La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la AZ si è già pronunciata, da ultimo con sentenza n. 16715 del 17.06.2024. Con tale pronuncia la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso CP_1 avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva. In particolare secondo la AZ : deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l' illegittimità dell' automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
➢ il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva. Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso. tali principi, infatti, sono perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal 3 CGCE, dunque, con fonte sovranazionale che, come tale, prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti
- stabilito dal D.L. n. 95/2012 (art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012) - di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977. Ci si riferisce all'art 7 della Direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi ed incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talché - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un' informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento. Più precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C- 569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016
[...]
; in causa C-684/2016 - è univoca CP_3 CP_4 nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie. Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che “54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità 4 finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla AZ (compiutamente Cass. 16715/2024) deriva l' accoglimento del ricorso poiché: ➢ è pacifico e documentale che i giorni indicati in ricorso corrispondono a giorni di ferie maturate per i quali la ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
➢ il , da un lato, non CP_1 ha provato di avere informato la ricorrente stessa in modo accurato e tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandola a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita…” (così Tribunale di Venezia sentenza del 13.9.2024 est. in RG 46/2024; Tribunale di Venezia, Per_1 sentenza n. 227/2025, est. Bortolaso). Ciò posto, il Tribunale rileva che la parte ricorrente, prendendo atto della documentata fruizione di 16 giorni di congedo nel periodo 23.09.2020/30.06.2021 (di cui in verità avrebbe dovuto avere contezza indipendentemente dalla prova offerta dal Controparte_1
) ha ridotto la domanda (cfr. le note scritte in sostituzione
[...] dell'udienza) chiedendo una condanna della convenuta Amministrazione al minor importo di euro 3.469,67, correttamente calcolato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e condanna il , Controparte_1 in persona del p.t., a corrisponderle l'importo di euro 3.469,67, CP_2 oltre interessi legali. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario per competenze, con distrazione. Cosenza, 26/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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