TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2523/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2021 promossa da:
(Codice Parte_1 Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. DONNINO DONNINI, presso il cui Studio sito in P._1
Pesaro, Via G. Branca n. 38, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
ARCH. (Codice Fiscale , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti ANTONELLA STORONI e NICOLA SELVA VERZICA presso il cui Studio sito in Fano, Via Einaudi n. 24, è elettivamente domiciliato;
GEOM. (Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GIOVANNI SOLAZZI presso il cui Studio sito in Fano, Via Paleotta n. 21/C, è elettivamente domiciliato
PARTI CONVENUTE
Nonché nei confronti di
RAPPRESENTANZA GENERALE (Codice Fiscale Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio degli Avv.ti SILVIA GUSSETTI e GIOVANNA GHIELMETTI P.IVA_2 presso il cui Studio sito in Milano, Via G. Carducci è elettivamente domiciliata;
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_4 P.IVA_3
COLELLA presso il cui Studio sito in Rimini, Via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, per tutto quanto esposto negli scritti dell'attrice società Parte_1
pagina 1 di 22 -accertare l'inadempimento da parte dei tecnici EO. e Arch. Parte_2 CP_1 dei propri obblighi professionali assunti nei confronti della in
[...] Parte_1 relazione ad i tre contratti di appalto stipulati dalla con le soc. e Parte_1 CP_5
riferiti al complesso denominato “Palazzina Luisa” sito in Controparte_6 OL (PU), Piazza dell'Unificazione, in particolare modo in relazione al contratto del 28/05/2018 da dichiararsi in conseguenza risolto per inadempimento, e, per l'effetto, condannare i predetti tecnici, in via solidale, ovvero, in via subordinata, secondo le accertande rispettive responsabilità, al pagamento, in favore della della somma di € 1.500.000,00 (euro Parte_1 unmilionecinquecentomila/00), a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima società subiti e subendi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo per la mancata riscossione ad oggi del compenso per i lavori edili svolti (circa € 1.000.000,00 ancora da incassare); per il coinvolgimento, altrimenti evitabile, in tutta una serie di lunghe e costose controversie giudiziarie nei confronti delle committenti, a causa dell'impossibilità di recupero di gran parte delle somme, specie nei confronti della poiché le omissioni ed i ritardi dei due tecnici hanno consentito alle committenti di CP_5 ultimare i lavori e di disfarsi del loro patrimonio, vendendo le unità immobiliari e rendendosi incapienti;
per le transazioni e decurtazioni ingiuste e penalizzanti per cui Parte_1 quest'ultima si è dovuta già piegare (segnatamente con la soc. Controparte_6 perché in sofferenza, a causa del mancato incasso dei lavori edili eseguiti, avendo i tecnici in indirizzo emesso elaborati che si sono rivelati, anche giudizialmente, oltremodo faziosi e lesivi (ben oltre l'ultra dimidium) dell'accordo del 28/05/2018; per tutti gli oneri ed interessi bancari che i mancati incassi hanno comportato avendo dovuto supplire ai “buchi di cassa”, dovuti alle Parte_1 inadempienze dei due tecnici e di conseguenza delle due committenti, mediante forzoso accesso al credito ecc.; ovvero al pagamento della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o quantificata di giustizia o secondo equità.
Al di là della necessariamente riassuntiva elencazione dei danni e della loro entità monetaria, deve risultare chiaro che in questo giudizio intende chiedere e chiede il Parte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, sia di natura economico/patrimoniale che di immagine e quant'altro, ecc. quale conseguenza dei lamentati inadempimenti e risoluzioni invocate;
-In via subordinata, accertare l'inadempimento da parte dei tecnici EO. e Arch. Parte_2 dei propri obblighi professionali assunti nei confronti della Controparte_1 Parte_1 in relazione ai tre contratti di appalto stipulati dalla con le soc.
[...] Parte_1 CP_5 e riferiti al complesso denominato “Palazzina Luisa” sito in
[...] Controparte_6 OL (PU), Piazza dell'Unificazione, in particolare in relazione all'accordo del 28/05/2018, e, per l'effetto, previa conseguente risoluzione di quest'ultimo contratto, condannare in virtù dell'art. 2043 c.c. i predetti tecnici, in via solidale, ovvero, in via subordinata, secondo le accertande rispettive responsabilità, al pagamento, in favore della della somma Parte_1 di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima società subiti e subendi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo per la mancata riscossione ad oggi del compenso per i lavori edili svolti (circa € 1.000.000,00 ancora da incassare); per il coinvolgimento, altrimenti evitabile, in tutta una serie di lunghe e costose controversie giudiziarie nei confronti delle committenti, a causa dell'impossibilità di recupero di gran parte delle somme, specie nei confronti della poiché le omissioni ed i ritardi dei due tecnici hanno CP_5 consentito alle committenti di ultimare i lavori e di disfarsi del loro patrimonio, vendendo le unità immobiliari e rendendosi incapienti;
per le transazioni e decurtazioni ingiuste e penalizzanti per
Edilizia
pagina 2 di 22 cui quest'ultima si è dovuta già piegare (segnatamente con la soc. Parte_1 [...]
perché in sofferenza, a causa del mancato incasso dei lavori edili eseguiti, Controparte_6 avendo i tecnici in indirizzo emesso elaborati che si sono rivelati, anche giudizialmente, oltremodo faziosi e lesivi (ben oltre l'ultra dimidium) dell'accordo del 28/05/2018; per tutti gli oneri ed interessi bancari che i mancati incassi hanno comportato avendo dovuto supplire ai Parte_1
“buchi di cassa”, dovuti alle inadempienze dei due tecnici e di conseguenza delle due committenti, mediante forzoso accesso al credito ecc.; ovvero al pagamento della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o quantificata di giustizia o secondo equità.
Al di là della necessariamente riassuntiva elencazione dei danni e della loro entità monetaria, deve risultare chiaro che in questo giudizio intende chiedere e chiede il Parte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, sia di natura economico/patrimoniale che di immagine e quant'altro, ecc. quale conseguenza dei lamentati inadempimenti e risoluzioni invocate;
In ogni caso, sia per la principale che per la subordinata, con vittoria di spese, compensi professionali,
15% rimborso forfettario, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22 % come per legge.
E con rigetto integrale delle domande formulate dai convenuti sia in via preliminare/pregiudiziale che in via principale e/o subordinata, nonché con rigetto delle domande formulate dalle compagnie assicurative terze chiamate in causa laddove contrastanti con le difese e le richieste dell'attrice.”.
Per parte convenuta Arch. (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 27/11/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro ex adverso adito, ogni contraria istanza e domanda disattesa:
- In via pregiudiziale di rito: accertare la tardività del deposito del fascicolo documenti elencati all'atto di citazione da parte della società , (c.f. e p. iva Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, e per l'effetto ordinare l'immediata espunzione del predetto fascicolo dal presente procedimento e/o l'inammissibilità dei documenti in esso contenuto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione per carenza delle allegazioni di petitum e della causa petendi e violazioni di cui agli articoli art. 163 e 164 c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- In via pregiudiziale e/o preliminare: ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate nell'atto di citazione da parte della società e Controparte_7 Controparte_8
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P._1
, con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7 nei confronti dell'Arch. Controparte_8 CP_1
e, conseguentemente, condannare la società dei Controparte_1 Parte_1 CP_7
e , (c.f. e p. iva ), in persona del legale Controparte_8 Parte_1 P._1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. Controparte_8 7, al pagamento in favore dell'Arch. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, a CodiceFiscale_3
pagina 3 di 22 titolo di risarcimento, di una somma determinata secondo equità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito:
a. In via principale, rigettare tutte le domande svolte dalla società Parte_3
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale
[...] Parte_1 P._1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. Controparte_8 7 nei confronti dell'Arch. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, in quanto C.F._3 infondate in fatto e diritto e comunque non provate carenti dei presupposti e non provate né in ordine all'an né in ordine al quantum, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b. subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e Parte_1 Controparte_8 Parte_1
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] P._1 CP_8
, con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, accertare e ripartire il grado di
[...] responsabilità rispettivamente da attribuire al EO. C.F. Parte_2 C.F._4
, nato A Fano (PU) il 17.12.1968 con Studio in OL alla Via Luigi Rizzo n. 31 ed
[...] all'Arch. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, condannandoli
[...] proporzionalmente secondo il rispettivo grado di responsabilità ritenuto;
c. in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e , (c.f. e p. iva Parte_1 Controparte_8 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7 nei confronti dell'Arch. nato a [...]
OL (PU) il 22.09.1957 (C.F. ), con Studio in RO di OL CodiceFiscale_3
(PU) alla Via Illica n. 3/a, accertare e condannare la compagnia di assicurazione Società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro RT tempore, con sede in Milano (MI) Piazza Vetra n. 17, C.F. – Partita IVA - P.IVA_2 P.IVA_4 REA Milano n. 2530954, a manlevare, garantire e tenere indenne l'Arch. da Controparte_1 ogni somma che lo stesso dovesse essere condannato a pagare in favore della società attrice all'esito del presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese funzioni ed onorari, da liquidarsi in applicazione del D.M. n. 55/2014”.
Per parte convenuta EO. (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Parte_2 l'udienza del 27/11/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più ampia declaratoria del caso, contrariis reiectis,
NEL MERITO in via preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva in capo al geom. e, comunque, l'inammissibilità di ogni domanda attorea Parte_2 rivolta nei confronti del geom. Parte_2 in via principale,
- respingere le domande di parte attrice nei confronti del geom. perché infondate Parte_2 in fatto ed in diritto;
pagina 4 di 22 - accertare e dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale od extracontrattuale è ascrivibile al geom. Parte_2
- accertare e dichiarare il geom. estraneo da ogni pretesa di parte attrice. Parte_2
in via subordinata,
- e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e , (c.f. e p. Parte_1 Controparte_8 Parte_1 iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, accertare e ripartire il grado di responsabilità rispettivamente da attribuire all'Arch. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a e al CodiceFiscale_3
EO. C.F. , nato A Fano (PU) il 17.12.1968 con Parte_2 CodiceFiscale_4
Studio in OL alla Via Luigi Rizzo n. 31, condannandoli proporzionalmente secondo il rispettivo grado di responsabilità ritenuto;
- in ogni caso e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che le domanda di parte attrice siano accolte anche solo in parte, condannare la compagnia di assicurazioni in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato geom. da ogni somma che dovesse essere tenuto a versare alla parte attrice Parte_2
Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche con riferimento alla necessitata chiamata di terzo”.
Per parte terza chiamata (come da note di RT trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia il Tribunale di Pesaro
In via principale
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non provate;
In via subordinata
2. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. dichiarare che nulla è dovuto da per Controparte_1 Controparte_2 l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. IPD0001844;
In ulteriore subordine
3. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. determinare, ai sensi degli Artt. 2055 e 1299 Codice Civile, la Controparte_1 ripartizione delle responsabilità tra lo stesso e il EO. e condannare Parte_2 quest'ultimo, e le eventuali compagnie di assicurazione tenute alla sua manleva, a rifondere ad
[...] le somme che questa fosse tenuta a versare per effetto del vincolo di solidarietà fra CP_2 Convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità dell'Arch. fermi in Controparte_1 ogni caso i limiti di cui alla Polizza Assicurativa n. IPD0001844, e così con limitazione dell'indennizzo al massimale di Euro 500.000 e con deduzione dell'importo convenuto a titolo di franchigia;
In via di ulteriore subordine
4. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza Assicurativa Controparte_1
pagina 5 di 22 n.IPD0001844, determinare, ai sensi degli Artt.2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle responsabilità tra i Convenuti in funzione dell'esercizio del diritto di regresso.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per parte terza chiamata (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Controparte_4 l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte esposte da questa difesa:
- nel merito, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva in capo al geom. e, comunque, l'inammissibilità di Pt_2 ogni domanda attorea rivolta nei confronti dell'Assicurato; mandare conseguentemente assolta
da ogni pretesa, con vittoria di spese come per legge;
Controparte_4
- sempre nel merito, in via principale, respingere integralmente le pretese attoree poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum. Rigettare, dunque, le domande da chiunque rivolte nei confronti del geom. accertando e dichiarando che quest'ultimo va esente Pt_2 da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente ai fatti ex adverso lamentati.
Con equivalenza di effetti, accertare e dichiarare che l'evento occorso – ove dimostrato - è causalmente riconducibile integralmente a terzi e/o a parte attrice ex art. 1227 co 1 e/o 2 c.c. e che nessuna responsabilità contrattuale od extracontrattuale è ascrivibile all'Assicurato, da mandare assolto da ogni pretesa.
Per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda da chiunque rivolta nei confronti di , Controparte_4 con vittoria di spese di lite come per legge;
- in via subordinata, ma salvo gravame: nella non creduta ipotesi in cui venissero accolte le pretese formulate nei confronti dell' - e lo stesso desse prova dell'operatività della garanzia Parte_4 assicurativa (che presuppone una condotta colposa, giammai dolosa) - respingere sempre e comunque la domanda di garanzia e manleva così come proposta. Dichiarato previamente che Controparte_4
è tenuta a indennizzare unicamente il proprio assicurato in riferimento alla quota di sua diretta responsabilità colposa, accertare, ai fini del riparto interno ex art. 2055 c.c., la eventuale concausazione del danno e dichiarare il minimo grado di (cor)responsabilità nel determinismo delle conseguenze dannose risentite dalla danneggiata – laddove provate – in capo all'assicurato. Graduate così le colpe nella misura che si riterrà provata e di giustizia ai sensi dell'art. 2055 c.c. e determinato ai fini del regresso il grado in percentuale di effettiva e diretta responsabilità dell'assicurato a prescindere da qualsiasi vincolo solidale, quantificare il minor danno subito dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o 2 c.c., nei limiti del giusto e del provato. Dichiarare Controparte_4 tenuta a manlevare l'Assicurato per le sole somme, comunque inferiori al domandato, che saranno accertate e ritenute dovute in favore dell'attrice siccome provate e di giustizia e corrispondenti al solo grado di accertanda responsabilità diretta del Chiamante.
Tutto ciò sempre entro i limiti di cui al contratto assicurativo, nonché del massimale e dei sotto- massimali, dedotte le franchigie e gli scoperti applicabili in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni generali e particolari di polizza.
A spese di lite compensate tra il chiamante e per effetto della espressa previsione Controparte_4 contrattuale di cui alla polizza che esclude la ripetibilità delle spese sostenute per legali non designati dalla compagnia”.
pagina 6 di 22 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro il EO.
[...] Parte_2
e l'Arch. chiedendo, in via principale, l'accertamento
[...] Controparte_1 dell'inadempimento dei predetti convenuti agli obblighi professionali assunti nei confronti della società
[.. attrice in relazione ai tre contratti di appalto stipulati da quest'ultima con le società e CP_5
in particolar modo con riferimento alla scrittura del 28/5/2018, con Controparte_6
conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro o, in via subordinata, secondo le rispettive gradate responsabilità, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla società In Parte_1 via subordinata, parte attrice ha poi domandato l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
EO. e dell'Arch. sempre in via solidale o, subordinatamente, secondo le Pt_2 CP_1
rispettive accertande responsabilità, con conseguente condanna, anche in questo caso, al ristoro di tutti i danni subiti e subendi.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che il rapporto tra le parti traeva origine dalla stipula, da parte della in qualità di Parte_1
[.. appaltatrice, di tre contratti di appalto risalenti alla data del 3/2/2016 con le società e CP_5
quali committenti, per la realizzazione, di un complesso residenziale Controparte_6 con negozi nel Comune di OL, frazione RO, denominato “Palazzina Luisa”, previa demolizione e smaltimento delle macerie, con affidamento, da parte delle medesime committenti, dell'incarico di Redattore dei documenti contrattuali, Contabilizzatore e Coordinatore per la sicurezza al EO. e dell'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori generale e architettonico, nonché Pt_2
Co-redattore dei documenti contrattuali e Responsabile della sicurezza all'Arch. Controparte_1
, mentre il ruolo di progettista e Direttore dei lavori strutturali veniva invece assunto dall'Ing.
[...]
. La società attrice ha rappresentato che, nel corso del rapporto contrattuale, CP_10
precisamente agli inizi del mese di maggio 2018, sono insorte problematiche tra le parti degli stipulati contratti di appalto consistenti in dissidi con le committenti e in mancati pagamenti da parte di quest'ultime, che parte attrice ha dedotto essere conseguenti a responsabilità del Contabilizzatore e del
D.L. nominati per avere questi ultimi omesso di seguire i cantieri in commento e redigere, nei modi e nei tempi pattuiti con le committenti, la contabilità delle opere e i relativi SAL. Tali circostanze, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa attorea, hanno quindi indotto l'impresa appaltatrice a sospendere, in data 23/5/2018, i lavori ex art. 1460 c.c.; successivamente, a seguito di trattative tra le parti contrattuali, è stata stipulata scrittura privata del 28/5/2018 con la quale è stato conferito incarico pagina 7 di 22 al Contabilizzatore EO. e al D.L. Arch. di contabilizzare tutti i lavori eseguiti e Pt_2 CP_1
di redigere tre quadri comparativi delle lavorazioni eseguite in rappresentazione del confronto tra gli importi delle lavorazioni previste nei contratti e quelli realizzati a consuntivo finale anche a seguito delle varianti in corso d'opera. Tuttavia, la società attrice ha dedotto l'inadempimento dei due tecnici a quanto convenuto nella precitata scrittura;
inadempimento che, secondo la ricostruzione offerta dall' ha costretto quest'ultima a redigere la contabilità in commento Parte_1
autonomamente, mediante incarico a un proprio tecnico di fiducia, EO. nonché facendo Per_1
ricorso alle vie giudiziarie al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per le opere de quibus e per “fotografare” lo stato dei luoghi. Inoltre, la società attrice ha dedotto che la contabilità predisposta ed inoltrata dai tecnici incaricati in data 27/2/2019, a suo dire tardivamente rispetto agli accordi contenuti nella scrittura privata di maggio 2018, era comunque da reputarsi iniqua e che, in ogni caso, i ritardi e le inadempienze imputabili ai professionisti convenuti, avevano provocato ingenti danni all' consistenti nel mancato e ritardato incasso dei compensi per i lavori Parte_1 svolti e nell'annoso e defatigante coinvolgimento giudiziario che ne è scaturito. Parte attrice ha con ciò dedotto la mala fede dei convenuti per avere redatto, a suo dire, conteggi iniqui, tardivi e di natura strumentale, nonché per aver assunto l'incarico del 28/5/2018 in conflitto di interessi con
[...]
rivestendo essi l'incarico di tecnici di fiducia delle committenti. Parte_1
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto EO. , contestando la domanda Controparte_11
attorea e la ricostruzione fattuale offerta dalla controparte, instando, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, per l'integrale rigetto delle domande attoree, ritenendo la correttezza dell'operato del precitato tecnico nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di Coordinatore della sicurezza ricoperto nel caso de quo e nell'assistenza al
Direttore dei Lavori per la contabilizzazione delle opere. Inoltre, il professionista convenuto ha dedotto, quanto all'accordo del 28/5/2018 redatto tra le ditte committenti e l'appaltatrice Parte_1
sottoscritto anche dal medesimo EO. e dal D.L. Arch. quali incaricati di
[...] Pt_2 CP_1
eseguire la contabilità finale, che esso aveva ad oggetto la definitiva quantificazione del corrispettivo maturato dalla società attrice in relazione a tutti tre gli stipulati contratti di appalto del 3/2/2016, in ragione delle varianti eseguite in corso d'opera e, quindi, delle opere effettivamente realizzate alla fine dei lavori e che, rispetto a tale scrittura, l'unica parte inadempiente fosse esclusivamente la ditta attrice per mancata ultimazione dei lavori residui convenuti tra le parti. Parte convenuta ha inoltre dedotto la correttezza degli elaborati e delle risultanze della contabilizzazione eseguite con l'Arch. in CP_1
esecuzione della precitata scrittura, ritenuta avente natura giuridica di arbitraggio, di contro eccependo la mancanza di disponibilità della società attrice nel condividere e accettare la stessa e, al contempo, la pagina 8 di 22 non affidabilità della contabilità redatta dal tecnico di fiducia attoreo, EO. in quanto adottata Per_1
in violazione dei criteri fissati nella scrittura di maggio 2018 e nei contratti di appalto de quibus, anche all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di accertamento tecnico preventivo in corso di causa che hanno visto contrapposti la società e la committente Parte_1 CP_5
innanzi al Tribunale civile di Pesaro (R.G. 76/2019). Da ultimo, la difesa del EO. ha
[...] Pt_2
formulato domanda di chiamata in garanzia e manleva della compagnia assicurativa Controparte_4
con la quale aveva stipulato polizza a copertura della propria responsabilità professionale,
[...]
avanzando correlativa domanda in via subordinata volta a tenere indenne il convenuto nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituito in giudizio anche l'Arch. , contestando anch'egli la Controparte_1
ricostruzione dei fatti per come operata da parte attrice e le domande avanzate nei propri confronti, eccependo la diligenza e professionalità nell'espletamento del proprio incarico di Direttore dei Lavori delle opere architettoniche rispetto ai contratti di appalto del 3/2/2016. In via pregiudiziale di rito, la difesa del predetto convenuto ha eccepito la tardività del deposito da parte dell'attrice del fascicolo documenti elencati nell'atto di citazione, in quanto non effettuato contestualmente all'iscrizione a ruolo del 15/11/2021, ma il giorno successivo mediante depositi complementari e, quindi, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo previsto ex lege;
in via preliminare e/o pregiudiziale, il convenuto Arch. ha poi dedotto la nullità della domanda attorea per indeterminatezza del CP_1
petitum e della causa petendi e, inoltre, ha richiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni contenute nel libello introduttivo attoreo e utilizzate nei confronti dell'Arch. ritenute CP_1 offensive e sconvenienti, oltre all'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante da siffatta condotta processuale. Quanto al merito della controversia, parte convenuta ha poi esposto circa la ritenuta infondatezza e/o inammissibilità e/o insussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria attorea sia sotto il profilo contrattuale - in ragione dell'assenza di rapporti contrattuali diretti con la società Edilizia Artigiana, essendo l'incarico di D.L. delle opere
[.. architettoniche stato conferito ab origine all'Arch. dalle committenti e CP_1 CP_5
oltre che svolto in maniera diligente e puntuale, non potendo ritenersi Controparte_6 che la scrittura del 28/5/2018 avesse comportato l'insorgere di alcuna obbligazione del convenuto nei confronti della società attrice – sia entro l'alveo della responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, la difesa di parte convenuta ha formulato anch'essa richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa , con cui l'Arch. aveva RT CP_1 stipulato polizza di responsabilità civile professionale, all'uopo chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione del terzo. pagina 9 di 22 All'esito della prima udienza del 16/3/2022, svoltasi in forma cartolare, l'intestato Tribunale ha autorizzato la richiesta di chiamata in causa di terzi, ex artt. 106 e 269 c.p.c., formulata da entrambi i convenuti, rinviando all'udienza del 12/10/2022, prevedendone lo svolgimento parimenti in forma cartolare.
Si è costituita quindi in giudizio la compagnia assicurativa RT
, quale terza chiamata in manleva e garanzia da parte del convenuto Arch.
[...] CP_1
eccependo in primis, quanto al rapporto prettamente assicurativo, esclusioni/limitazioni di copertura assicurativa, con ciò invocando l'inoperatività della garanzia per i fatti oggetto di causa;
ferme dette eccezioni, la compagnia terza chiamata ha poi eccepito anch'essa la nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, associandosi alle difese già svolte in merito dalla difesa del professionista convenuto. Nel merito, la difesa della ha contestato le Controparte_2
difese e domande attoree avanzate nei confronti del proprio assicurato, rappresentando l'insussistenza degli addebiti avanzati dalla società nei confronti dell'Arch. sia con Parte_1 CP_1
riguardo alle prestazioni da questi rese nel corso del rapporto contrattuale, sia in riferimento alla scrittura privata del 28/5/2018, ritenendo legittimo e rituale il ricorso all'arbitraggio dei due tecnici mediante detta stipula.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa contestando la domanda di parte attrice in fatto e in diritto, nell'an e nel Controparte_4
quantum, in ragione del diligente adempimento da parte del proprio assicurato, EO. Pt_2 dell'incarico a questi conferito dalle committenti con i contratti di appalto di cui trattasi, formulando eccezione di difetto di titolarità/legittimazione passiva in capo al precitato convenuto, non avendo egli assunto alcun obbligo nei confronti della società attrice neppure con la scrittura del 28/5/2018. La compagnia terza chiamata ha poi dedotto, per l'eventuale ipotesi di accertamento di responsabilità del
EO. la sussistenza di limiti di operatività della copertura di cui all'invocata polizza Pt_2
assicurativa.
All'udienza del 12/10/2022, svoltasi nelle forme della “trattazione scritta”, all'esito del deposito delle relative note, l'intestato Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 15/2/2023, per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
invero, l'intestato Tribunale, ritenendo che, alla luce della sentenza n. 933/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nell'ambito del contenzioso tra l' e la originatosi dal contratto di appalto del Parte_1 CP_5
pagina 10 di 22 3/2/2016 di cui si è già detto (pronuncia allegata in atti dalla difesa del convenuto a corredo della propria istanza del 16/6/2023), seppur non definitiva ma provvisoriamente esecutiva, la causa poteva essere posta in decisione con riserva all'esito di ogni valutazione nel merito, con provvedimento del
20/7/2023 ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva della Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dalla difesa attorea, in precedenza ammessa con ordinanza del 27/2/2023, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 27/11/2024. All'esito di tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa era quindi posta in decisione con ordinanza del 10/12/2024 con la quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente, stante la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024, va confermato il provvedimento di sospensione delle operazioni peritali del 19/6/2023 e, per l'effetto, l'ordinanza del 20/7/2023 con cui è stata disposta la revoca del provvedimento ammissivo di CTU e, contestualmente, ritenuto che la causa dovesse essere posta in decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce della pronuncia della precitata sentenza n. 933/2023 della Corte di Appello di Ancona, allegata in atti (v. produzione documentale effettuata dalla difesa del convenuto EO. in allegato all'istanza del Pt_2
16/6/2023), di cui si dirà più opportunamente nel prosieguo;
è parimenti da confermarsi l'ordinanza del
27/2/2023 nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di ammissione delle prove formulate dalla difesa della e dell'Arch. ribadendosi le argomentazioni esposte in Parte_1 CP_1
quella sede circa la non ammissibilità di siffatte richieste istruttorie.
*******
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione avanzata con comparsa di costituzione e risposta dal convenuto Arch. e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nonché CP_1
sollevata nei rispettivi atti introduttivi anche dal convenuto EO. e dalla terza chiamata Pt_2 [...]
di nullità della domanda attorea per indeterminatezza della causa petendi e del petitum: il CP_2 tenore dell'atto introduttivo lascia invero intendere chiaramente le doglianze e le ragioni poste a fondamento delle domande attoree.
Sotto tale aspetto, si osserva che “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata pagina 11 di 22 avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ., Sez. I, 12/11/2003, n. 17023). Sulla scorta di tali affermazioni, al di là della fondatezza o meno degli assunti attorei, si ritiene che nell'atto di citazione sono stati sufficientemente delineati i fatti costitutivi della pretesa ivi fatta valere, in via principale sotto il profilo contrattuale e in via subordinata sotto quello extracontrattuale, e che, quindi, parte attrice abbia offerto ed allegato debita prospettazione del petitum e della causa petendi, anche in considerazione della specifica e copiosa presa di posizione dei convenuti e della precitata compagnia terza chiamata sui fatti e sulle domande attoree.
*******
Si ritiene inoltre di rigettare l'ulteriore eccezione preliminare avanzata dalla difesa dell'Arch.
riproposta all'atto del deposito delle note contenenti precisazione delle conclusioni, avente CP_1 ad oggetto la dedotta tardività del deposito del fascicolo documenti elencati all'atto di citazione da parte della società e, per l'effetto, si ritiene di non accogliere la correlativa Parte_1
richiesta di espunzione di tali allegati: infatti, a ben vedere, si osserva che detta eccezione non ha ragion d'essere considerato che la difesa attorea ha depositato nuovamente e tempestivamente la documentazione in commento quale allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., pertanto nel rispetto del termine ultimo di preclusione per le produzioni documentali in giudizio.
*******
Si passa ora ad esaminare il merito della domanda attorea, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità professionale dei convenuti, Arch. e EO. nella vicenda originatasi dalla CP_1 Pt_2 commessa affidata all' per la realizzazione di un complesso immobiliare Parte_1
residenziale e commerciale sito in RO di OL (PU), denominato “Palazzina Luisa”.
pagina 12 di 22 È documentato, oltre che incontestato, che in data 3/2/2016 la predetta società attrice ha stipulato, in qualità di appaltatrice, tre distinti contratti di appalto con le committenti e CP_5 [...]
per la realizzazione di dette opere (uno con la menzionata per la Controparte_6 CP_5
porzione di proprietà di tale società, uno con la ridetta società per la Controparte_6
porzione di proprietà di quest'ultima e uno avente ad oggetto le parti comuni ai due corpi di fabbrica), oltre a un ulteriore contratto di appalto stipulato in data 15/11/2017 con entrambe le committenti per l'effettuazione di lavori di spostamento della rampa di accesso all'autorimessa privata dell'erigendo fabbricato. Come emergente per tabulas e dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, ai fini dell'esecuzione delle opere, le committenti hanno nominato l'Arch. e il Controparte_1
EO. , odierni convenuti, rispettivamente quali Direttore dei Lavori delle opere Parte_2
architettoniche e Contabilizzatore e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Successivamente, nel maggio 2018, precisamente il 28/5/2018, le parti contraenti gli originari contratti di appalto, sorte reciproche contestazioni circa l'esecuzione dello stesso, sono addivenute alla stipula di un accordo titolato “Dichiarazione congiunta concordata di fissazione dei criteri di valutazione dei lavori da adottarsi a cura del D.L. e del Contabilizzatore in contraddittorio con la ditta appaltatrice, previsti dai tre contratti ed in variazione positiva o negativa ai contratti stessi”, tenuto altresì conto delle varianti intervenute in corso d'opera che avevano reso necessario apportare modifiche e variazioni al progetto, in positivo e in negativo, con la precipua finalità, condivisa tra tutte le parti, di addivenire ad una esatta e definitiva quantificazione del corrispettivo per le lavorazioni in commento
(v. doc. 10 fasc. att. e doc. 5 fasc. conv. Arch. . Detto documento è stato quindi sottoscritto CP_1
[.. dall'appaltatrice odierna attrice, da entrambe le committenti, e Parte_1 CP_5
e dai tecnici odierni convenuti nelle ridette qualità, espressamente Controparte_6 indicate, di Direttore dei Lavori (per le opere architettoniche) quanto all'Arch. e di CP_1
quanto al EO. Controparte_12 Pt_2
Le parti hanno ivi così stabilito: rispetto alle “lavorazioni previste nei tre contratti d'appalto non eseguite”, esse venivano depennate dagli importi contrattuali;
rispetto alle “lavorazioni previste nei tre contratti d'appalto eseguite in maniera parzialmente diversa”, esse sarebbero state “indicate a discrezione dal D.L., quantificate dal Contabilizzatore e dal medesimo misurate in sito o dagli elaborati progettuali” e “stimate, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, dal D.L., dietro quantificazioni effettuate dal Contabilizzatore, in modifica alle lavorazioni inizialmente previste nei tre Computi
Metrici Estimativi”; rispetto alle “lavorazioni non previste nei tre Capitolati speciali d'appalto”, esse pagina 13 di 22 sarebbero state “indicate a discrezione dal D.L., quantificate dal Contabilizzatore e dal medesimo misurate in sito o dagli elaborati progettuali” e “stimate, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, dal
D.L., dietro quantificazioni effettuate dal Contabilizzatore, in aggiunta alle lavorazioni inizialmente previste … determinando aumento o diminuzione degli importi contrattuali”. Inoltre, in scrittura si prevedeva che il D.L. Arch. sulla scorta dei calcoli effettuati dal Contabilizzatore EO. CP_1
sempre nel contraddittorio con la società attrice, avrebbe redatto “tre quadri comparativi Pt_2
delle lavorazioni eseguite” ai fini del raffronto tra gli importi delle lavorazioni previste nei contratti e quelli realizzati a consuntivo finale. Le società committente e appaltatrice si impegnavano, espressamente, “ad accettare, senza riserva” le risultanze derivanti dei precitati quadri comparativi, frutto dell'attività del Direttore dei lavori e del Contabilizzatore, impegnandosi ulteriormente la ditta appaltatrice “a non accampare riserva alcuna” e ad “accettare” le risultanze di Parte_1
cui trattasi in quanto redatte nel contraddittorio con i nominati professionisti nei ruoli anzidetti, dichiarando inoltre di impegnarsi a dare ultimazione ai lavori residui entro il mese di giugno 2018. Da ultimo, veniva precisato che la scrittura de qua avrebbe avuto validità dopo la materiale consegna al laboratorio indicato dei cubetti in calcestruzzo e degli spezzoni di acciaio necessari per le prove di carico sulle strutture e dopo l'ultimazione dei sottofondi e delle impermeabilizzazioni sottostanti le pavimentazioni esterne in pietra del piano terreno.
In estrema sintesi, quindi, da un lato, i tecnici nominati dalla committente avrebbero dovuto redigere, ciascuno per la parte di propria competenza e nel contraddittorio con l'appaltatrice, attività di contabilizzazione definitiva e integrale delle opere e, dall'altro, la medesima ditta appaltatrice
[...] avrebbe dovuto accettare dette risultanze, poiché, per l'appunto, redatte in Parte_1
contraddittorio, nonché ultimare le lavorazioni entro il mese di giugno 2018 e consegnare i materiali per le prove di laboratorio del calcestruzzo e del ferro.
A seguito di detta stipula, la società attrice ha esposto che gli odierni convenuti erano risultati inadempienti alla redazione della contabilità in commento, avendo con ciò determinato l'avvio da parte della di azioni volte a sollecitare detto adempimento, dapprima a mezzo diffida Parte_1
del 27/9/2018 (v. doc. 11 fasc. att.) e, successivamente, mediante avvio di azione volta al recupero coattivo del credito nei confronti della committente e di accertamento tecnico preventivo CP_5
nei confronti della committente il tutto sulla scorta della contabilità Controparte_6
unilateralmente redatta da tecnico di fiducia della ditta appaltatrice, EO. . CP_13
Ciò precisato dal punto di vista prettamente fattuale, l'odierno Tribunale ritiene le domande attoree non meritevoli di accoglimento, dovendo quindi essere integralmente rigettate.
pagina 14 di 22 Quanto, nello specifico, alla domanda formulata in via principale, volta all'accertamento di una responsabilità dei convenuti di natura contrattuale derivante dal ritenuto inadempimento ai contratti di appalto stipulati con la e e, in particolare, alla scrittura CP_5 Controparte_6
del 28/5/2018, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
Fermo il fatto che il Contabilizzatore EO. e il D.L. Arch. sono stati nominati Pt_2 CP_1
dalle precitate società committenti e non hanno quindi assunto rapporti contrattuali diretti con la in forza dei contratti di appalto di cui si è già opportunamente trattato, occorre Parte_1
analizzare il denunciato profilo di inadempimento inerente alla scrittura del maggio 2018, la quale è già stata oggetto di contestazione nel contenzioso giudiziario avviato dalla nei Parte_1
confronti della Invero, come anzidetto, a seguito di tale stipula, la società attrice ha CP_5
dedotto che, non avendo gli odierni convenuti provveduto alla redazione della contabilità in commento, previa diffida ad adempiere del 27/9/2018, si è attivata al fine di ottenere il recupero forzoso del corrispettivo per le lavorazioni di cui trattasi, richiedendo e ottenendo l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della da cui è scaturito il giudizio di opposizione R.G. n. 76/2019 introdotto CP_5 innanzi all'intestato ufficio giudiziario e conclusosi con l'emissione della sentenza n. 464/2020 (v. doc.
20 fasc. att.); detta pronuncia, per quanto qui di interesse, ha affermato la natura di “arbitraggio” dell'accordo di maggio 2018, revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una quantificazione della contabilità unilateralmente predisposta dalla in violazione della scrittura Parte_1 del 28/5/2018 e anche del contratto di appalto del 3/2/2016, infine accertando comunque l'esistenza di un credito dell'appaltatrice opposta di minor ammontare rispetto a quello richiesto in via monitoria.
Interposto gravame avverso tale provvedimento giudiziale, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di prima cure, con sentenza n. 933/2023 del 30/5/2023 (già sopra citata e agli atti del presente giudizio a seguito di deposito in data 16/6/2023 da parte della difesa del EO. , ha Pt_2 innanzitutto riqualificato l'accordo in commento sancendone la natura di “perizia contrattuale”, poiché
“dalla lettura del contratto in esame non vi è alcun riferimento a una ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma si prevede una quantificazione vincolante per i sottoscrittori compiuta sulla scorta di norme tecniche e criteri scientifici”; sulla scorta di tale qualificazione e del fatto che la fattispecie “perizia contrattuale” è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, i.e. con l'azione di annullamento o di risoluzione se vi è inadempimento, non avendo l'appaltatrice impugnato, neppure in via incidentale, gli esiti dell'elaborato, la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che il Giudice a quo non avrebbe potuto rimodulare gli esiti della perizia, così ritenendo che il credito complessivo dell'appaltatrice era da quantificarsi nella minor somma di € 4.794,50 (v. sentenza di impugnazione cit.). Avverso detta pagina 15 di 22 sentenza di secondo grado, provvisoriamente esecutiva, ha dedotto l'appellante di aver proposto ricorso per Cassazione e di essere allo stato in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.
Ciò posto, indipendentemente per quanto qui di interesse dalla qualificazione giuridica di tale scrittura, occorre soffermarsi sul contenuto di tale pattuizione, essendo dirimente il fatto che essa, come espressamente suggerito dal titolo, è stata stipulata tra le parti al fine di addivenire a una concorde individuazione dei criteri di contabilizzazione delle opere nel contraddittorio tra tutte le parti e, quindi, all'esatta e definitiva determinazione del corrispettivo spettante all'appaltatrice (v. doc. 10 fasc. att.).
Essendo questi i presupposti e i termini dell'accordo intercorso, ciò che è emerso all'esito dell'odierno giudizio è l'assenza di profili di inadempimento in capo ai tecnici convenuti a fronte, invece, di una condotta della ditta appaltatrice non conforme a quanto oggetto di pattuizione tra le parti.
Invero, è documentato che, nel successivo mese di settembre 2018, sono sorte contestazioni da parte della ditta appaltatrice tali da averla condotta a formulare diffida ad adempiere nei confronti dei tecnici convenuti rispetto all'adempimento di quanto convenuto con scrittura di maggio 2018 (v. comunicazione pec del 27/9/2018 sub docc. 11 fasc. att. e 6 fasc. conv. Arch. e a CP_1
comunicare la sospensione delle lavorazioni in cantiere (v. missiva pec del 29/9/2018 richiamata nel doc. 8 fasc. conv. Arch. ; a seguito di ciò, il D.L. Arch. riteneva di fissare un CP_1 CP_1
incontro di sopralluogo tra le parti per il giorno 5/10/2018 (v. doc. 8 fasc. conv. Arch. , nel CP_1
corso del quale, come emerge per tabulas dal relativo verbale agli atti, stilato in data 25/10/2018 (v. docc. 9 fasc. conv. Arch. e 17 fasc. conv. EO. , veniva verificato lo stato di CP_1 Pt_2
avanzamento lavori ed evidenziate le opere compiute, quelle non ultimate e quelle rispetto alle quali si riteneva non corretta l'esecuzione, come da relativo corredo fotografico. Di seguito, in data
11/10/2018, si svolgeva un incontro tra il D.L. e il Contabilizzatore convenuti, insieme al EO. CP_13
per la ditta attrice, “per illustrare e discutere i criteri e le modalità di redazione della contabilità”
[...] relativi al cantiere de quo, ove gli stessi dichiaravano di “concordare” sulle modalità di esecuzione delle verifiche contabili indicate nella scrittura del maggio 2018 (v. doc. 7 fasc. conv. EO.
. In successiva data 5/11/2018 si svolgeva un ulteriore incontro tra tutti tre i precitati tecnici Pt_2
volto ad esaminare le risultanze delle elaborazioni svolte dal Contabilizzatore EO. in via Pt_2
propedeutica al contraddittorio con la società attrice (v. docc. 10 fasc. conv. Arch. e 8 fasc. CP_1 conv. EO. ; detto contraddittorio, che si svolgeva l'8/11/2018, si concludeva tuttavia con la Pt_2 dichiarazione da parte di , legale rappresentante p.t. dell'impresa appaltatrice, di Controparte_8
non voler prendere atto né della documentazione né delle risultanze della contabilità riferita al contratto d'appalto tra la e la ma solo quella riguardante la commessa con Parte_1 CP_5
pagina 16 di 22 la società e le parti comuni (v. docc. 11 fasc. conv. Arch. Controparte_6 CP_1
e 9 fasc. conv. EO. . Preso atto di ciò, il 9/11/2018, il EO. provvedeva a Pt_2 Pt_2 trasmettere a mezzo pec all'appaltatrice tutta la contabilità afferente alle opere realizzate dell'intervento edilizio de quo (v. docc. 12 fasc. conv. Arch. e 10 fasc. conv. EO. , CP_1 Pt_2 comunicazione a cui faceva seguito analoga missiva pec a firma dell'Arch. rivolta alla ditta CP_1
appaltatrice, con la quale dichiarava di concordare, per quanto di propria competenza, con le risultanze della contabilità inviata dal EO. (v. doc. 26 fasc. conv. Arch. . Pt_2 CP_1
Dal canto suo, l' in via del tutto unilaterale, ritenendo la risoluzione Parte_1 dell'accordo del 28/5/2018 in conseguenza dello spirare, a suo dire senza esito, del termine di dieci giorni concesso con la precitata diffida del 27/9/2018, si attivava di propria iniziativa dando incarico al proprio tecnico, EO. , di predisporre una contabilità finale dei lavori attinenti al contratto CP_13
d'appalto sulla base della quale chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo ut supra CP_5
citato con ricorso monitorio datato 16/11/2018 e depositato in data 19/11/2018 (v. doc. 13 fasc. att.).
I sopra richiamati elementi testuali hanno così consentito di comprovare:
- da un lato, che a fine settembre/inizio ottobre 2018 le lavorazioni affidate alla Parte_1
non erano ancora terminate (e ciò, nonostante la previsione della scrittura redatta tra le parti che fissava al giugno 2018 il termine di completamento delle opere);
- dall'altro, che, effettivamente, il D.L. e il Contabilizzatore si erano adoperati in contraddittorio con l'appaltatrice al fine di ottemperare a quanto convenuto con scrittura del maggio 2018, condividendo con la società attrice, in persona del suo tecnico, nel successivo mese di ottobre, le modalità di esecuzione delle verifiche contabili, sino ad arrivare all'elaborazione della contabilità definitiva di cantiere nel novembre 2018, la quale veniva quindi messa da tale momento formalmente a disposizione della società attrice.
Ciò posto, non può ravvisarsi un profilo di inadempimento imputabile ai convenuti rispetto alla scrittura del maggio 2018, avendo il D.L. e il Contabilizzatore redatto e completato la contabilità inerente ai contratti di appalto stipulati dall' con le ditte committenti nel Parte_1
novembre 2018.
Neppure può ritenersi sussistente il conflitto di interessi paventato dalla difesa attorea quanto alla posizione dei due tecnici odierni convenuti in occasione della scrittura del maggio 2018 per essere, questi ultimi, professionisti nominati dalle committenti, alla luce della qualificazione fornita dalla Corte di Appello in riferimento a tale accordo come “perizia contrattuale” (v. sent. cit.), fattispecie che ricorre pagina 17 di 22 allorquando, come nel caso di specie, le parti deferiscono a uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse si impegnano preventivamente ad accettare come espressione della loro volontà contrattuale (cfr., in tal senso, Cass.
Civ., Sez. III, 9/11/2022, n. 33057). Ad abundantiam, si osserva ulteriormente che, espressamente, nella scrittura in esame la si è “impegnata a non accampare riserva alcuna” in Parte_1
punto alle risultanze finali dei calcoli di contabilità proprio in ragione del fatto che essi sarebbero stati redatti in contraddittorio: ne deriva che, seppur i tecnici siano stati “a monte” nominati dalle committenti, alla società appaltatrice era stata comunque riservata la possibilità di espletare un controllo sulle attività.
Sotto altro profilo, in relazione alle modalità di redazione della contabilità in commento, ciò che è emerso, in particolare all'esito dei procedimenti giudiziari instaurati dalla in Parte_1
riferimento ai contratti di appalto già più volte citati, è la correttezza e congruità dei conteggi ivi contenuti, in ossequio ai criteri stabiliti dalla parti con scrittura del 23/5/2018; così come è emerso che, detta attività, sia stata svolta dai tecnici nel contraddittorio con la ditta appaltatrice, a partire da tale stipula fino alla condivisione delle relative risultanze. Dall'altro lato è, invece, emerso che la contabilità unilateralmente redatta dalla società appaltatrice per il tramite del proprio tecnico – sulla cui base, tra l'altro, l' ha fondato la propria pretesa al corrispettivo in via monitoria Parte_1 nei confronti della – non ha rispettato né i criteri convenuti con scrittura del maggio 2018, CP_5 né il contratto d'appalto del 3/2/2016. Invero, in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla società attrice nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già citato, in relazione al contratto di appalto stipulato con (Trib. Pesaro, R.G. n. 76-1/2019), CP_5 il CTU nominato EO. ha evidenziato “grossolani errori” e “limiti di attendibilità” nella Persona_2
contabilità redatta dal Consulente attoreo (v. doc. 25 fasc. conv. Arch. , ragion per cui, CP_1 dapprima, in sede di giudizio di primo grado, si è ritenuto di ridurre l'importo richiesto a titolo di corrispettivo finale delle opere in questione rispetto a quello richiesto in via monitoria da € 830.940,48
a € 391.641,15 e, successivamente, in sede di appello, di quantificare il credito complessivo dell'appaltatrice nella minor somma di € 4.794,90.
Alle medesime considerazioni si addiviene anche analizzando il rapporto contrattuale riferito all'appalto intercorso con la committente con la quale l' Controparte_6 [...]
ha affermato di aver stipulato accordo transattivo in data 13/4/2024 avente ad oggetto il Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per le lavorazioni (v. doc. 28 fasc. conv. Arch. . CP_1
pagina 18 di 22 Ciò posto e precisato in punto all'invocata responsabilità contrattuale dei convenuti Arch. e CP_1
EO. stante la domanda formulata in via subordinata dalla difesa attorea di accertamento Pt_2
della condotta illecita ex art. 2043 c.c. dei precitati convenuti sempre in relazione ai fatti per cui è causa, deve osservarsi parimenti la non ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'integrazione di siffatta responsabilità di natura extracontrattuale, dovendo quindi concludersi per il rigetto anche della stessa e della correlativa domanda risarcitoria.
Orbene, all'esito del presente giudizio, si ritiene che parte attrice non abbia offerto la prova dei presupposti integranti detta responsabilità: le risultanze documentali agli atti, come sopra specificamente richiamate, non hanno offerto compiuta e sufficiente prova del denunciato comportamento doloso o colposo che l'Arch. e il EO. avrebbero tenuto nella CP_1 Pt_2
fattispecie de qua, consistente, secondo la prospettazione attorea, nel ritardo nella redazione della contabilità di cantiere e nella non correttezza della stessa, condotta che, sempre secondo la difesa attorea, avrebbe condotto alla produzione delle varie voci di danno di cui ha domandato il risarcimento.
In particolare, rispetto alla componente del nesso causale e del danno di cui chiede il ristoro, la società attrice ha sostenuto che il danno dalla medesima subito per effetto delle Parte_1 condotte contestate all'Arch. e al EO. quantificato in complessivi € CP_1 Pt_2
1.500.000,00, consisterebbe nella mancata riscossione del corrispettivo per i lavori svolti (per €
1.000.000,00), nelle somme non incassate nei confronti della committente Controparte_6 per effetto dell'intervenuta transazione, nelle spese legali sostenute per tutti i contenziosi
[...]
avviati, negli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, nelle spese tecniche di CTU e CTP affrontate, negli interessi passivi di mora versati dall'attrice alla propria banca a fronte della fornitura di liquidità, nelle somme per tasse e imposte connesse ai giudizi intrapresi, nel danno morale, discredito commerciale e imprenditoriale patito dall'appaltatrice in conseguenza del ritenuto incolpevole coinvolgimento nella vicenda de qua e, infine, nel danno patito per effetto del coinvolgimento dell'appaltatrice in controversie giudiziarie derivanti dalla ritenuta presunta incapienza delle committenti che, una volta ultimati i lavori, avrebbero disperso il proprio patrimonio.
Si ritiene detta richiesta risarcitoria sfornita di adeguato riscontro probatorio e documentale, anche in punto al relativo nesso causale, oltre che priva di una specifica e dettagliata disamina dell'ammontare delle singole voci e dei criteri di determinazione del quantum.
Inoltre, considerato quanto dedotto circa il corretto adempimento contrattuale da parte dei convenuti in ordine alla redazione della contabilità di cantiere secondo gli accordi assunti, nonché richiamate le statuizioni della sentenza di gravame da ultimo emessa nel contenzioso avviato con la e la CP_5
pagina 19 di 22 transazione intervenuta con la committente è palese che Controparte_6
l'accoglimento della pretesa attorea, allo stato, si porrebbe inammissibilmente in contrasto con dette risultanze. È evidente, peraltro, che nessuna attinenza né riferibilità causale all'operato dei convenuti possono avere le condotte eventualmente tenute dalle committenti nei rapporti con l' Parte_1
e finanche con gli acquirenti gli immobili realizzati, alle quali sono rimasti del tutto estranei i
[...]
tecnici Arch. e EO. CP_1 Pt_2
Del tutto irrilevante si appalesa, infine, la documentazione depositata il 27/1/2025 dalla società attrice – sopravvenuta rispetto all'ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione - contenente la corrispondenza intercorsa tra l' e la in relazione a paventati vizi Parte_1 CP_5
e/o difetti che sarebbero stati riscontrati in una delle palazzine realizzate dalla ditta attrice, in quanto estranea al titolo della responsabilità fatta valere nel presente giudizio nei soli confronti del D.L. Arch.
e del CP_1 Controparte_14 Pt_2
In ragione di quanto dedotto, ritiene il giudicante che la società attrice non abbia offerto prova adeguata e concreta del dolo o della colpa dei tecnici Arch. e EO. e, quindi, della CP_1 Pt_2
sussistenza del fatto illecito reputato ascrivibile agli stessi, non avendo allegato né dimostrato gli elementi descrittivi utili e necessari a fondare una responsabilità ex art. 2043 c.c., così come del danno che ritiene di aver patito e del relativo nesso di causalità.
Le domande risarcitorie attoree vanno, pertanto, rigettate.
Mentre, con riguardo alla domanda attorea di risoluzione dell'accordo del 28/5/2018 quale conseguenza dell'inadempimento ritenuto imputabile ai convenuti, essa è da reputarsi inammissibile in quanto si profila come domanda nuova, essendo stata avanzata dalla difesa attorea soltanto in sede di precisazione delle conclusioni a fronte della sola domanda risarcitoria articolata con atto di citazione per i danni subiti per le articolate voci di danno ivi rappresentate.
*******
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta formulata dalla difesa del convenuto Arch. di CP_1 cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni, contenute alle pagg. 6, 8, 10 e 11 dell'atto di citazione, ritenute offensive e sconvenienti, e di correlativa emissione di condanna dalla società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, sempre ai sensi del Parte_1
menzionato articolo, si rileva quanto segue.
È opinione giurisprudenziale prevalente che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, contenute negli scritti difensivi, disciplinata dall'art. 89 c.p.c., va esclusa nel caso in cui pagina 20 di 22 le espressioni usate non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte o dell'ufficio, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 29/4/2015, n. 8724; Cass. Civ., Sez. III, 26/7/2002, n. 11063), ciò in quanto la disposizione normativa in esame offre una tutela contro l'abuso del diritto di difesa ed è posta a garanzia della correttezza formale del contraddittorio.
Nell'ipotesi che qui ci occupa e nel contesto della vicenda che rappresenta la cornice dell'atto processuale introduttivo attoreo, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, ritiene questo giudice che le sopra elencate espressioni inserite nell'atto di citazione oggetto dell'istanza di ordine di cancellazione siano inerenti alla materia del contendere in quanto finalizzate, sebbene in modo deciso,
a sostenere l'invocata responsabilità professionale dei convenuti per inadempimento contrattuale o, in subordine, per fatto illecito e in relazione alla loro forma e contenuto non appaiono integrare un abuso del diritto di difesa, essendo volte a illustrare, nella prospettiva attorea, la ritenuta scarsa attendibilità delle tesi sostenute dalla controparte.
Per tale motivo, si ritiene di rigettare anche la conseguente richiesta di condanna al risarcimento previsto dal menzionato art. 89 c.p.c., la quale, secondo gli orientamenti giurisprudenziali registratisi sul punto, è ammissibile, indipendentemente dalla sanzione della cancellazione, allorquando le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi sono prive di nesso funzionale con l'oggetto della causa e con l'esercizio del diritto di difesa (v. Cass. Civ., n. 14552/2009 secondo cui “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice”; cfr. in senso conforme anche Cass. Civ., n. 11063/2002; Cass. Civ., n. 10916/2001; Cass.
Civ., n. 9946/2001).
*******
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
Quanto alle spese processuali sostenute dalle parti terze chiamate, anch'esse vanno poste a carico della società attrice, risultata integralmente soccombente.
pagina 21 di 22 A tale proposito, sotto il profilo giuridico, è opportuno richiamare il seguente principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6/12/2019, n. 31889).
In concreto, deve rilevarsi che la chiamata in causa delle compagnie assicurative Controparte_2
, e rispettivamente da parte dell'Arch. RT Controparte_4
e del EO. si è resa necessaria in relazione alla domanda risarcitoria formulata CP_1 Pt_2
dalla società attrice nei confronti di entrambi i precitati convenuti, rispetto alla quale è stata formulata domanda di garanzia e manleva in forza delle polizze assicurative stipulate dai professionisti convenuti: ne deriva che entrambe le chiamate in manleva non possono ritenersi manifestamente infondate, rendendo con ciò giustificata, alla luce del menzionato principio di causazione e dell'integrale rigetto della domanda attorea, la condanna alle spese di parte attrice in favore delle terze chiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2523/2021, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla rifusione Parte_5 delle spese di lite per il presente giudizio in favore delle parti convenute e delle terze chiamate, liquidate in € 37.951,00 per ciascuna parte a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA, come per legge.
Pesaro, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2523/2021 promossa da:
(Codice Parte_1 Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. DONNINO DONNINI, presso il cui Studio sito in P._1
Pesaro, Via G. Branca n. 38, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
Nei confronti di
ARCH. (Codice Fiscale , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti ANTONELLA STORONI e NICOLA SELVA VERZICA presso il cui Studio sito in Fano, Via Einaudi n. 24, è elettivamente domiciliato;
GEOM. (Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GIOVANNI SOLAZZI presso il cui Studio sito in Fano, Via Paleotta n. 21/C, è elettivamente domiciliato
PARTI CONVENUTE
Nonché nei confronti di
RAPPRESENTANZA GENERALE (Codice Fiscale Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio degli Avv.ti SILVIA GUSSETTI e GIOVANNA GHIELMETTI P.IVA_2 presso il cui Studio sito in Milano, Via G. Carducci è elettivamente domiciliata;
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_4 P.IVA_3
COLELLA presso il cui Studio sito in Rimini, Via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, per tutto quanto esposto negli scritti dell'attrice società Parte_1
pagina 1 di 22 -accertare l'inadempimento da parte dei tecnici EO. e Arch. Parte_2 CP_1 dei propri obblighi professionali assunti nei confronti della in
[...] Parte_1 relazione ad i tre contratti di appalto stipulati dalla con le soc. e Parte_1 CP_5
riferiti al complesso denominato “Palazzina Luisa” sito in Controparte_6 OL (PU), Piazza dell'Unificazione, in particolare modo in relazione al contratto del 28/05/2018 da dichiararsi in conseguenza risolto per inadempimento, e, per l'effetto, condannare i predetti tecnici, in via solidale, ovvero, in via subordinata, secondo le accertande rispettive responsabilità, al pagamento, in favore della della somma di € 1.500.000,00 (euro Parte_1 unmilionecinquecentomila/00), a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima società subiti e subendi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo per la mancata riscossione ad oggi del compenso per i lavori edili svolti (circa € 1.000.000,00 ancora da incassare); per il coinvolgimento, altrimenti evitabile, in tutta una serie di lunghe e costose controversie giudiziarie nei confronti delle committenti, a causa dell'impossibilità di recupero di gran parte delle somme, specie nei confronti della poiché le omissioni ed i ritardi dei due tecnici hanno consentito alle committenti di CP_5 ultimare i lavori e di disfarsi del loro patrimonio, vendendo le unità immobiliari e rendendosi incapienti;
per le transazioni e decurtazioni ingiuste e penalizzanti per cui Parte_1 quest'ultima si è dovuta già piegare (segnatamente con la soc. Controparte_6 perché in sofferenza, a causa del mancato incasso dei lavori edili eseguiti, avendo i tecnici in indirizzo emesso elaborati che si sono rivelati, anche giudizialmente, oltremodo faziosi e lesivi (ben oltre l'ultra dimidium) dell'accordo del 28/05/2018; per tutti gli oneri ed interessi bancari che i mancati incassi hanno comportato avendo dovuto supplire ai “buchi di cassa”, dovuti alle Parte_1 inadempienze dei due tecnici e di conseguenza delle due committenti, mediante forzoso accesso al credito ecc.; ovvero al pagamento della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o quantificata di giustizia o secondo equità.
Al di là della necessariamente riassuntiva elencazione dei danni e della loro entità monetaria, deve risultare chiaro che in questo giudizio intende chiedere e chiede il Parte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, sia di natura economico/patrimoniale che di immagine e quant'altro, ecc. quale conseguenza dei lamentati inadempimenti e risoluzioni invocate;
-In via subordinata, accertare l'inadempimento da parte dei tecnici EO. e Arch. Parte_2 dei propri obblighi professionali assunti nei confronti della Controparte_1 Parte_1 in relazione ai tre contratti di appalto stipulati dalla con le soc.
[...] Parte_1 CP_5 e riferiti al complesso denominato “Palazzina Luisa” sito in
[...] Controparte_6 OL (PU), Piazza dell'Unificazione, in particolare in relazione all'accordo del 28/05/2018, e, per l'effetto, previa conseguente risoluzione di quest'ultimo contratto, condannare in virtù dell'art. 2043 c.c. i predetti tecnici, in via solidale, ovvero, in via subordinata, secondo le accertande rispettive responsabilità, al pagamento, in favore della della somma Parte_1 di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima società subiti e subendi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo per la mancata riscossione ad oggi del compenso per i lavori edili svolti (circa € 1.000.000,00 ancora da incassare); per il coinvolgimento, altrimenti evitabile, in tutta una serie di lunghe e costose controversie giudiziarie nei confronti delle committenti, a causa dell'impossibilità di recupero di gran parte delle somme, specie nei confronti della poiché le omissioni ed i ritardi dei due tecnici hanno CP_5 consentito alle committenti di ultimare i lavori e di disfarsi del loro patrimonio, vendendo le unità immobiliari e rendendosi incapienti;
per le transazioni e decurtazioni ingiuste e penalizzanti per
Edilizia
pagina 2 di 22 cui quest'ultima si è dovuta già piegare (segnatamente con la soc. Parte_1 [...]
perché in sofferenza, a causa del mancato incasso dei lavori edili eseguiti, Controparte_6 avendo i tecnici in indirizzo emesso elaborati che si sono rivelati, anche giudizialmente, oltremodo faziosi e lesivi (ben oltre l'ultra dimidium) dell'accordo del 28/05/2018; per tutti gli oneri ed interessi bancari che i mancati incassi hanno comportato avendo dovuto supplire ai Parte_1
“buchi di cassa”, dovuti alle inadempienze dei due tecnici e di conseguenza delle due committenti, mediante forzoso accesso al credito ecc.; ovvero al pagamento della minore o maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio o quantificata di giustizia o secondo equità.
Al di là della necessariamente riassuntiva elencazione dei danni e della loro entità monetaria, deve risultare chiaro che in questo giudizio intende chiedere e chiede il Parte_1 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nessuno escluso e/o eccettuato, sia di natura economico/patrimoniale che di immagine e quant'altro, ecc. quale conseguenza dei lamentati inadempimenti e risoluzioni invocate;
In ogni caso, sia per la principale che per la subordinata, con vittoria di spese, compensi professionali,
15% rimborso forfettario, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22 % come per legge.
E con rigetto integrale delle domande formulate dai convenuti sia in via preliminare/pregiudiziale che in via principale e/o subordinata, nonché con rigetto delle domande formulate dalle compagnie assicurative terze chiamate in causa laddove contrastanti con le difese e le richieste dell'attrice.”.
Per parte convenuta Arch. (come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 27/11/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro ex adverso adito, ogni contraria istanza e domanda disattesa:
- In via pregiudiziale di rito: accertare la tardività del deposito del fascicolo documenti elencati all'atto di citazione da parte della società , (c.f. e p. iva Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, e per l'effetto ordinare l'immediata espunzione del predetto fascicolo dal presente procedimento e/o l'inammissibilità dei documenti in esso contenuto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- In via pregiudiziale e/o preliminare: accertare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione per carenza delle allegazioni di petitum e della causa petendi e violazioni di cui agli articoli art. 163 e 164 c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- In via pregiudiziale e/o preliminare: ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate nell'atto di citazione da parte della società e Controparte_7 Controparte_8
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P._1
, con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7 nei confronti dell'Arch. Controparte_8 CP_1
e, conseguentemente, condannare la società dei Controparte_1 Parte_1 CP_7
e , (c.f. e p. iva ), in persona del legale Controparte_8 Parte_1 P._1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. Controparte_8 7, al pagamento in favore dell'Arch. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, a CodiceFiscale_3
pagina 3 di 22 titolo di risarcimento, di una somma determinata secondo equità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito:
a. In via principale, rigettare tutte le domande svolte dalla società Parte_3
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale
[...] Parte_1 P._1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. Controparte_8 7 nei confronti dell'Arch. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, in quanto C.F._3 infondate in fatto e diritto e comunque non provate carenti dei presupposti e non provate né in ordine all'an né in ordine al quantum, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b. subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e Parte_1 Controparte_8 Parte_1
, (c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] P._1 CP_8
, con sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, accertare e ripartire il grado di
[...] responsabilità rispettivamente da attribuire al EO. C.F. Parte_2 C.F._4
, nato A Fano (PU) il 17.12.1968 con Studio in OL alla Via Luigi Rizzo n. 31 ed
[...] all'Arch. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a, condannandoli
[...] proporzionalmente secondo il rispettivo grado di responsabilità ritenuto;
c. in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e , (c.f. e p. iva Parte_1 Controparte_8 Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7 nei confronti dell'Arch. nato a [...]
OL (PU) il 22.09.1957 (C.F. ), con Studio in RO di OL CodiceFiscale_3
(PU) alla Via Illica n. 3/a, accertare e condannare la compagnia di assicurazione Società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro RT tempore, con sede in Milano (MI) Piazza Vetra n. 17, C.F. – Partita IVA - P.IVA_2 P.IVA_4 REA Milano n. 2530954, a manlevare, garantire e tenere indenne l'Arch. da Controparte_1 ogni somma che lo stesso dovesse essere condannato a pagare in favore della società attrice all'esito del presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese funzioni ed onorari, da liquidarsi in applicazione del D.M. n. 55/2014”.
Per parte convenuta EO. (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Parte_2 l'udienza del 27/11/2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più ampia declaratoria del caso, contrariis reiectis,
NEL MERITO in via preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva in capo al geom. e, comunque, l'inammissibilità di ogni domanda attorea Parte_2 rivolta nei confronti del geom. Parte_2 in via principale,
- respingere le domande di parte attrice nei confronti del geom. perché infondate Parte_2 in fatto ed in diritto;
pagina 4 di 22 - accertare e dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale od extracontrattuale è ascrivibile al geom. Parte_2
- accertare e dichiarare il geom. estraneo da ogni pretesa di parte attrice. Parte_2
in via subordinata,
- e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto od in parte della domanda svolta dalla società dei fratelli e , (c.f. e p. Parte_1 Controparte_8 Parte_1 iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con P._1 Controparte_8 sede in DO (AN) Via Garibaldi n. 7, accertare e ripartire il grado di responsabilità rispettivamente da attribuire all'Arch. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con Studio in RO di OL (PU) alla Via Illica n. 3/a e al CodiceFiscale_3
EO. C.F. , nato A Fano (PU) il 17.12.1968 con Parte_2 CodiceFiscale_4
Studio in OL alla Via Luigi Rizzo n. 31, condannandoli proporzionalmente secondo il rispettivo grado di responsabilità ritenuto;
- in ogni caso e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che le domanda di parte attrice siano accolte anche solo in parte, condannare la compagnia di assicurazioni in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato geom. da ogni somma che dovesse essere tenuto a versare alla parte attrice Parte_2
Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche con riferimento alla necessitata chiamata di terzo”.
Per parte terza chiamata (come da note di RT trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia il Tribunale di Pesaro
In via principale
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non provate;
In via subordinata
2. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. dichiarare che nulla è dovuto da per Controparte_1 Controparte_2 l'inoperatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. IPD0001844;
In ulteriore subordine
3. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. determinare, ai sensi degli Artt. 2055 e 1299 Codice Civile, la Controparte_1 ripartizione delle responsabilità tra lo stesso e il EO. e condannare Parte_2 quest'ultimo, e le eventuali compagnie di assicurazione tenute alla sua manleva, a rifondere ad
[...] le somme che questa fosse tenuta a versare per effetto del vincolo di solidarietà fra CP_2 Convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità dell'Arch. fermi in Controparte_1 ogni caso i limiti di cui alla Polizza Assicurativa n. IPD0001844, e così con limitazione dell'indennizzo al massimale di Euro 500.000 e con deduzione dell'importo convenuto a titolo di franchigia;
In via di ulteriore subordine
4. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attrice nei confronti dell'Arch. fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza Assicurativa Controparte_1
pagina 5 di 22 n.IPD0001844, determinare, ai sensi degli Artt.2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle responsabilità tra i Convenuti in funzione dell'esercizio del diritto di regresso.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per parte terza chiamata (come da foglio di precisazione delle conclusioni per Controparte_4 l'udienza del 27/11/2024):
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte esposte da questa difesa:
- nel merito, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e/o il difetto di legittimazione passiva in capo al geom. e, comunque, l'inammissibilità di Pt_2 ogni domanda attorea rivolta nei confronti dell'Assicurato; mandare conseguentemente assolta
da ogni pretesa, con vittoria di spese come per legge;
Controparte_4
- sempre nel merito, in via principale, respingere integralmente le pretese attoree poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum. Rigettare, dunque, le domande da chiunque rivolte nei confronti del geom. accertando e dichiarando che quest'ultimo va esente Pt_2 da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente ai fatti ex adverso lamentati.
Con equivalenza di effetti, accertare e dichiarare che l'evento occorso – ove dimostrato - è causalmente riconducibile integralmente a terzi e/o a parte attrice ex art. 1227 co 1 e/o 2 c.c. e che nessuna responsabilità contrattuale od extracontrattuale è ascrivibile all'Assicurato, da mandare assolto da ogni pretesa.
Per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda da chiunque rivolta nei confronti di , Controparte_4 con vittoria di spese di lite come per legge;
- in via subordinata, ma salvo gravame: nella non creduta ipotesi in cui venissero accolte le pretese formulate nei confronti dell' - e lo stesso desse prova dell'operatività della garanzia Parte_4 assicurativa (che presuppone una condotta colposa, giammai dolosa) - respingere sempre e comunque la domanda di garanzia e manleva così come proposta. Dichiarato previamente che Controparte_4
è tenuta a indennizzare unicamente il proprio assicurato in riferimento alla quota di sua diretta responsabilità colposa, accertare, ai fini del riparto interno ex art. 2055 c.c., la eventuale concausazione del danno e dichiarare il minimo grado di (cor)responsabilità nel determinismo delle conseguenze dannose risentite dalla danneggiata – laddove provate – in capo all'assicurato. Graduate così le colpe nella misura che si riterrà provata e di giustizia ai sensi dell'art. 2055 c.c. e determinato ai fini del regresso il grado in percentuale di effettiva e diretta responsabilità dell'assicurato a prescindere da qualsiasi vincolo solidale, quantificare il minor danno subito dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o 2 c.c., nei limiti del giusto e del provato. Dichiarare Controparte_4 tenuta a manlevare l'Assicurato per le sole somme, comunque inferiori al domandato, che saranno accertate e ritenute dovute in favore dell'attrice siccome provate e di giustizia e corrispondenti al solo grado di accertanda responsabilità diretta del Chiamante.
Tutto ciò sempre entro i limiti di cui al contratto assicurativo, nonché del massimale e dei sotto- massimali, dedotte le franchigie e gli scoperti applicabili in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni generali e particolari di polizza.
A spese di lite compensate tra il chiamante e per effetto della espressa previsione Controparte_4 contrattuale di cui alla polizza che esclude la ripetibilità delle spese sostenute per legali non designati dalla compagnia”.
pagina 6 di 22 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro il EO.
[...] Parte_2
e l'Arch. chiedendo, in via principale, l'accertamento
[...] Controparte_1 dell'inadempimento dei predetti convenuti agli obblighi professionali assunti nei confronti della società
[.. attrice in relazione ai tre contratti di appalto stipulati da quest'ultima con le società e CP_5
in particolar modo con riferimento alla scrittura del 28/5/2018, con Controparte_6
conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro o, in via subordinata, secondo le rispettive gradate responsabilità, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla società In Parte_1 via subordinata, parte attrice ha poi domandato l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
EO. e dell'Arch. sempre in via solidale o, subordinatamente, secondo le Pt_2 CP_1
rispettive accertande responsabilità, con conseguente condanna, anche in questo caso, al ristoro di tutti i danni subiti e subendi.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che il rapporto tra le parti traeva origine dalla stipula, da parte della in qualità di Parte_1
[.. appaltatrice, di tre contratti di appalto risalenti alla data del 3/2/2016 con le società e CP_5
quali committenti, per la realizzazione, di un complesso residenziale Controparte_6 con negozi nel Comune di OL, frazione RO, denominato “Palazzina Luisa”, previa demolizione e smaltimento delle macerie, con affidamento, da parte delle medesime committenti, dell'incarico di Redattore dei documenti contrattuali, Contabilizzatore e Coordinatore per la sicurezza al EO. e dell'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori generale e architettonico, nonché Pt_2
Co-redattore dei documenti contrattuali e Responsabile della sicurezza all'Arch. Controparte_1
, mentre il ruolo di progettista e Direttore dei lavori strutturali veniva invece assunto dall'Ing.
[...]
. La società attrice ha rappresentato che, nel corso del rapporto contrattuale, CP_10
precisamente agli inizi del mese di maggio 2018, sono insorte problematiche tra le parti degli stipulati contratti di appalto consistenti in dissidi con le committenti e in mancati pagamenti da parte di quest'ultime, che parte attrice ha dedotto essere conseguenti a responsabilità del Contabilizzatore e del
D.L. nominati per avere questi ultimi omesso di seguire i cantieri in commento e redigere, nei modi e nei tempi pattuiti con le committenti, la contabilità delle opere e i relativi SAL. Tali circostanze, secondo la ricostruzione offerta dalla difesa attorea, hanno quindi indotto l'impresa appaltatrice a sospendere, in data 23/5/2018, i lavori ex art. 1460 c.c.; successivamente, a seguito di trattative tra le parti contrattuali, è stata stipulata scrittura privata del 28/5/2018 con la quale è stato conferito incarico pagina 7 di 22 al Contabilizzatore EO. e al D.L. Arch. di contabilizzare tutti i lavori eseguiti e Pt_2 CP_1
di redigere tre quadri comparativi delle lavorazioni eseguite in rappresentazione del confronto tra gli importi delle lavorazioni previste nei contratti e quelli realizzati a consuntivo finale anche a seguito delle varianti in corso d'opera. Tuttavia, la società attrice ha dedotto l'inadempimento dei due tecnici a quanto convenuto nella precitata scrittura;
inadempimento che, secondo la ricostruzione offerta dall' ha costretto quest'ultima a redigere la contabilità in commento Parte_1
autonomamente, mediante incarico a un proprio tecnico di fiducia, EO. nonché facendo Per_1
ricorso alle vie giudiziarie al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per le opere de quibus e per “fotografare” lo stato dei luoghi. Inoltre, la società attrice ha dedotto che la contabilità predisposta ed inoltrata dai tecnici incaricati in data 27/2/2019, a suo dire tardivamente rispetto agli accordi contenuti nella scrittura privata di maggio 2018, era comunque da reputarsi iniqua e che, in ogni caso, i ritardi e le inadempienze imputabili ai professionisti convenuti, avevano provocato ingenti danni all' consistenti nel mancato e ritardato incasso dei compensi per i lavori Parte_1 svolti e nell'annoso e defatigante coinvolgimento giudiziario che ne è scaturito. Parte attrice ha con ciò dedotto la mala fede dei convenuti per avere redatto, a suo dire, conteggi iniqui, tardivi e di natura strumentale, nonché per aver assunto l'incarico del 28/5/2018 in conflitto di interessi con
[...]
rivestendo essi l'incarico di tecnici di fiducia delle committenti. Parte_1
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto EO. , contestando la domanda Controparte_11
attorea e la ricostruzione fattuale offerta dalla controparte, instando, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, per l'integrale rigetto delle domande attoree, ritenendo la correttezza dell'operato del precitato tecnico nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di Coordinatore della sicurezza ricoperto nel caso de quo e nell'assistenza al
Direttore dei Lavori per la contabilizzazione delle opere. Inoltre, il professionista convenuto ha dedotto, quanto all'accordo del 28/5/2018 redatto tra le ditte committenti e l'appaltatrice Parte_1
sottoscritto anche dal medesimo EO. e dal D.L. Arch. quali incaricati di
[...] Pt_2 CP_1
eseguire la contabilità finale, che esso aveva ad oggetto la definitiva quantificazione del corrispettivo maturato dalla società attrice in relazione a tutti tre gli stipulati contratti di appalto del 3/2/2016, in ragione delle varianti eseguite in corso d'opera e, quindi, delle opere effettivamente realizzate alla fine dei lavori e che, rispetto a tale scrittura, l'unica parte inadempiente fosse esclusivamente la ditta attrice per mancata ultimazione dei lavori residui convenuti tra le parti. Parte convenuta ha inoltre dedotto la correttezza degli elaborati e delle risultanze della contabilizzazione eseguite con l'Arch. in CP_1
esecuzione della precitata scrittura, ritenuta avente natura giuridica di arbitraggio, di contro eccependo la mancanza di disponibilità della società attrice nel condividere e accettare la stessa e, al contempo, la pagina 8 di 22 non affidabilità della contabilità redatta dal tecnico di fiducia attoreo, EO. in quanto adottata Per_1
in violazione dei criteri fissati nella scrittura di maggio 2018 e nei contratti di appalto de quibus, anche all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di accertamento tecnico preventivo in corso di causa che hanno visto contrapposti la società e la committente Parte_1 CP_5
innanzi al Tribunale civile di Pesaro (R.G. 76/2019). Da ultimo, la difesa del EO. ha
[...] Pt_2
formulato domanda di chiamata in garanzia e manleva della compagnia assicurativa Controparte_4
con la quale aveva stipulato polizza a copertura della propria responsabilità professionale,
[...]
avanzando correlativa domanda in via subordinata volta a tenere indenne il convenuto nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituito in giudizio anche l'Arch. , contestando anch'egli la Controparte_1
ricostruzione dei fatti per come operata da parte attrice e le domande avanzate nei propri confronti, eccependo la diligenza e professionalità nell'espletamento del proprio incarico di Direttore dei Lavori delle opere architettoniche rispetto ai contratti di appalto del 3/2/2016. In via pregiudiziale di rito, la difesa del predetto convenuto ha eccepito la tardività del deposito da parte dell'attrice del fascicolo documenti elencati nell'atto di citazione, in quanto non effettuato contestualmente all'iscrizione a ruolo del 15/11/2021, ma il giorno successivo mediante depositi complementari e, quindi, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo previsto ex lege;
in via preliminare e/o pregiudiziale, il convenuto Arch. ha poi dedotto la nullità della domanda attorea per indeterminatezza del CP_1
petitum e della causa petendi e, inoltre, ha richiesto la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni contenute nel libello introduttivo attoreo e utilizzate nei confronti dell'Arch. ritenute CP_1 offensive e sconvenienti, oltre all'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, derivante da siffatta condotta processuale. Quanto al merito della controversia, parte convenuta ha poi esposto circa la ritenuta infondatezza e/o inammissibilità e/o insussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria attorea sia sotto il profilo contrattuale - in ragione dell'assenza di rapporti contrattuali diretti con la società Edilizia Artigiana, essendo l'incarico di D.L. delle opere
[.. architettoniche stato conferito ab origine all'Arch. dalle committenti e CP_1 CP_5
oltre che svolto in maniera diligente e puntuale, non potendo ritenersi Controparte_6 che la scrittura del 28/5/2018 avesse comportato l'insorgere di alcuna obbligazione del convenuto nei confronti della società attrice – sia entro l'alveo della responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, la difesa di parte convenuta ha formulato anch'essa richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa , con cui l'Arch. aveva RT CP_1 stipulato polizza di responsabilità civile professionale, all'uopo chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione del terzo. pagina 9 di 22 All'esito della prima udienza del 16/3/2022, svoltasi in forma cartolare, l'intestato Tribunale ha autorizzato la richiesta di chiamata in causa di terzi, ex artt. 106 e 269 c.p.c., formulata da entrambi i convenuti, rinviando all'udienza del 12/10/2022, prevedendone lo svolgimento parimenti in forma cartolare.
Si è costituita quindi in giudizio la compagnia assicurativa RT
, quale terza chiamata in manleva e garanzia da parte del convenuto Arch.
[...] CP_1
eccependo in primis, quanto al rapporto prettamente assicurativo, esclusioni/limitazioni di copertura assicurativa, con ciò invocando l'inoperatività della garanzia per i fatti oggetto di causa;
ferme dette eccezioni, la compagnia terza chiamata ha poi eccepito anch'essa la nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, associandosi alle difese già svolte in merito dalla difesa del professionista convenuto. Nel merito, la difesa della ha contestato le Controparte_2
difese e domande attoree avanzate nei confronti del proprio assicurato, rappresentando l'insussistenza degli addebiti avanzati dalla società nei confronti dell'Arch. sia con Parte_1 CP_1
riguardo alle prestazioni da questi rese nel corso del rapporto contrattuale, sia in riferimento alla scrittura privata del 28/5/2018, ritenendo legittimo e rituale il ricorso all'arbitraggio dei due tecnici mediante detta stipula.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa contestando la domanda di parte attrice in fatto e in diritto, nell'an e nel Controparte_4
quantum, in ragione del diligente adempimento da parte del proprio assicurato, EO. Pt_2 dell'incarico a questi conferito dalle committenti con i contratti di appalto di cui trattasi, formulando eccezione di difetto di titolarità/legittimazione passiva in capo al precitato convenuto, non avendo egli assunto alcun obbligo nei confronti della società attrice neppure con la scrittura del 28/5/2018. La compagnia terza chiamata ha poi dedotto, per l'eventuale ipotesi di accertamento di responsabilità del
EO. la sussistenza di limiti di operatività della copertura di cui all'invocata polizza Pt_2
assicurativa.
All'udienza del 12/10/2022, svoltasi nelle forme della “trattazione scritta”, all'esito del deposito delle relative note, l'intestato Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 15/2/2023, per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
invero, l'intestato Tribunale, ritenendo che, alla luce della sentenza n. 933/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona nell'ambito del contenzioso tra l' e la originatosi dal contratto di appalto del Parte_1 CP_5
pagina 10 di 22 3/2/2016 di cui si è già detto (pronuncia allegata in atti dalla difesa del convenuto a corredo della propria istanza del 16/6/2023), seppur non definitiva ma provvisoriamente esecutiva, la causa poteva essere posta in decisione con riserva all'esito di ogni valutazione nel merito, con provvedimento del
20/7/2023 ha disposto la revoca dell'ordinanza ammissiva della Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta dalla difesa attorea, in precedenza ammessa con ordinanza del 27/2/2023, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 27/11/2024. All'esito di tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa era quindi posta in decisione con ordinanza del 10/12/2024 con la quale venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
Preliminarmente, stante la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza del 27/11/2024, va confermato il provvedimento di sospensione delle operazioni peritali del 19/6/2023 e, per l'effetto, l'ordinanza del 20/7/2023 con cui è stata disposta la revoca del provvedimento ammissivo di CTU e, contestualmente, ritenuto che la causa dovesse essere posta in decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, alla luce della pronuncia della precitata sentenza n. 933/2023 della Corte di Appello di Ancona, allegata in atti (v. produzione documentale effettuata dalla difesa del convenuto EO. in allegato all'istanza del Pt_2
16/6/2023), di cui si dirà più opportunamente nel prosieguo;
è parimenti da confermarsi l'ordinanza del
27/2/2023 nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di ammissione delle prove formulate dalla difesa della e dell'Arch. ribadendosi le argomentazioni esposte in Parte_1 CP_1
quella sede circa la non ammissibilità di siffatte richieste istruttorie.
*******
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione avanzata con comparsa di costituzione e risposta dal convenuto Arch. e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nonché CP_1
sollevata nei rispettivi atti introduttivi anche dal convenuto EO. e dalla terza chiamata Pt_2 [...]
di nullità della domanda attorea per indeterminatezza della causa petendi e del petitum: il CP_2 tenore dell'atto introduttivo lascia invero intendere chiaramente le doglianze e le ragioni poste a fondamento delle domande attoree.
Sotto tale aspetto, si osserva che “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata pagina 11 di 22 avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. civ., Sez. I, 12/11/2003, n. 17023). Sulla scorta di tali affermazioni, al di là della fondatezza o meno degli assunti attorei, si ritiene che nell'atto di citazione sono stati sufficientemente delineati i fatti costitutivi della pretesa ivi fatta valere, in via principale sotto il profilo contrattuale e in via subordinata sotto quello extracontrattuale, e che, quindi, parte attrice abbia offerto ed allegato debita prospettazione del petitum e della causa petendi, anche in considerazione della specifica e copiosa presa di posizione dei convenuti e della precitata compagnia terza chiamata sui fatti e sulle domande attoree.
*******
Si ritiene inoltre di rigettare l'ulteriore eccezione preliminare avanzata dalla difesa dell'Arch.
riproposta all'atto del deposito delle note contenenti precisazione delle conclusioni, avente CP_1 ad oggetto la dedotta tardività del deposito del fascicolo documenti elencati all'atto di citazione da parte della società e, per l'effetto, si ritiene di non accogliere la correlativa Parte_1
richiesta di espunzione di tali allegati: infatti, a ben vedere, si osserva che detta eccezione non ha ragion d'essere considerato che la difesa attorea ha depositato nuovamente e tempestivamente la documentazione in commento quale allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., pertanto nel rispetto del termine ultimo di preclusione per le produzioni documentali in giudizio.
*******
Si passa ora ad esaminare il merito della domanda attorea, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità professionale dei convenuti, Arch. e EO. nella vicenda originatasi dalla CP_1 Pt_2 commessa affidata all' per la realizzazione di un complesso immobiliare Parte_1
residenziale e commerciale sito in RO di OL (PU), denominato “Palazzina Luisa”.
pagina 12 di 22 È documentato, oltre che incontestato, che in data 3/2/2016 la predetta società attrice ha stipulato, in qualità di appaltatrice, tre distinti contratti di appalto con le committenti e CP_5 [...]
per la realizzazione di dette opere (uno con la menzionata per la Controparte_6 CP_5
porzione di proprietà di tale società, uno con la ridetta società per la Controparte_6
porzione di proprietà di quest'ultima e uno avente ad oggetto le parti comuni ai due corpi di fabbrica), oltre a un ulteriore contratto di appalto stipulato in data 15/11/2017 con entrambe le committenti per l'effettuazione di lavori di spostamento della rampa di accesso all'autorimessa privata dell'erigendo fabbricato. Come emergente per tabulas e dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi, ai fini dell'esecuzione delle opere, le committenti hanno nominato l'Arch. e il Controparte_1
EO. , odierni convenuti, rispettivamente quali Direttore dei Lavori delle opere Parte_2
architettoniche e Contabilizzatore e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Successivamente, nel maggio 2018, precisamente il 28/5/2018, le parti contraenti gli originari contratti di appalto, sorte reciproche contestazioni circa l'esecuzione dello stesso, sono addivenute alla stipula di un accordo titolato “Dichiarazione congiunta concordata di fissazione dei criteri di valutazione dei lavori da adottarsi a cura del D.L. e del Contabilizzatore in contraddittorio con la ditta appaltatrice, previsti dai tre contratti ed in variazione positiva o negativa ai contratti stessi”, tenuto altresì conto delle varianti intervenute in corso d'opera che avevano reso necessario apportare modifiche e variazioni al progetto, in positivo e in negativo, con la precipua finalità, condivisa tra tutte le parti, di addivenire ad una esatta e definitiva quantificazione del corrispettivo per le lavorazioni in commento
(v. doc. 10 fasc. att. e doc. 5 fasc. conv. Arch. . Detto documento è stato quindi sottoscritto CP_1
[.. dall'appaltatrice odierna attrice, da entrambe le committenti, e Parte_1 CP_5
e dai tecnici odierni convenuti nelle ridette qualità, espressamente Controparte_6 indicate, di Direttore dei Lavori (per le opere architettoniche) quanto all'Arch. e di CP_1
quanto al EO. Controparte_12 Pt_2
Le parti hanno ivi così stabilito: rispetto alle “lavorazioni previste nei tre contratti d'appalto non eseguite”, esse venivano depennate dagli importi contrattuali;
rispetto alle “lavorazioni previste nei tre contratti d'appalto eseguite in maniera parzialmente diversa”, esse sarebbero state “indicate a discrezione dal D.L., quantificate dal Contabilizzatore e dal medesimo misurate in sito o dagli elaborati progettuali” e “stimate, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, dal D.L., dietro quantificazioni effettuate dal Contabilizzatore, in modifica alle lavorazioni inizialmente previste nei tre Computi
Metrici Estimativi”; rispetto alle “lavorazioni non previste nei tre Capitolati speciali d'appalto”, esse pagina 13 di 22 sarebbero state “indicate a discrezione dal D.L., quantificate dal Contabilizzatore e dal medesimo misurate in sito o dagli elaborati progettuali” e “stimate, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, dal
D.L., dietro quantificazioni effettuate dal Contabilizzatore, in aggiunta alle lavorazioni inizialmente previste … determinando aumento o diminuzione degli importi contrattuali”. Inoltre, in scrittura si prevedeva che il D.L. Arch. sulla scorta dei calcoli effettuati dal Contabilizzatore EO. CP_1
sempre nel contraddittorio con la società attrice, avrebbe redatto “tre quadri comparativi Pt_2
delle lavorazioni eseguite” ai fini del raffronto tra gli importi delle lavorazioni previste nei contratti e quelli realizzati a consuntivo finale. Le società committente e appaltatrice si impegnavano, espressamente, “ad accettare, senza riserva” le risultanze derivanti dei precitati quadri comparativi, frutto dell'attività del Direttore dei lavori e del Contabilizzatore, impegnandosi ulteriormente la ditta appaltatrice “a non accampare riserva alcuna” e ad “accettare” le risultanze di Parte_1
cui trattasi in quanto redatte nel contraddittorio con i nominati professionisti nei ruoli anzidetti, dichiarando inoltre di impegnarsi a dare ultimazione ai lavori residui entro il mese di giugno 2018. Da ultimo, veniva precisato che la scrittura de qua avrebbe avuto validità dopo la materiale consegna al laboratorio indicato dei cubetti in calcestruzzo e degli spezzoni di acciaio necessari per le prove di carico sulle strutture e dopo l'ultimazione dei sottofondi e delle impermeabilizzazioni sottostanti le pavimentazioni esterne in pietra del piano terreno.
In estrema sintesi, quindi, da un lato, i tecnici nominati dalla committente avrebbero dovuto redigere, ciascuno per la parte di propria competenza e nel contraddittorio con l'appaltatrice, attività di contabilizzazione definitiva e integrale delle opere e, dall'altro, la medesima ditta appaltatrice
[...] avrebbe dovuto accettare dette risultanze, poiché, per l'appunto, redatte in Parte_1
contraddittorio, nonché ultimare le lavorazioni entro il mese di giugno 2018 e consegnare i materiali per le prove di laboratorio del calcestruzzo e del ferro.
A seguito di detta stipula, la società attrice ha esposto che gli odierni convenuti erano risultati inadempienti alla redazione della contabilità in commento, avendo con ciò determinato l'avvio da parte della di azioni volte a sollecitare detto adempimento, dapprima a mezzo diffida Parte_1
del 27/9/2018 (v. doc. 11 fasc. att.) e, successivamente, mediante avvio di azione volta al recupero coattivo del credito nei confronti della committente e di accertamento tecnico preventivo CP_5
nei confronti della committente il tutto sulla scorta della contabilità Controparte_6
unilateralmente redatta da tecnico di fiducia della ditta appaltatrice, EO. . CP_13
Ciò precisato dal punto di vista prettamente fattuale, l'odierno Tribunale ritiene le domande attoree non meritevoli di accoglimento, dovendo quindi essere integralmente rigettate.
pagina 14 di 22 Quanto, nello specifico, alla domanda formulata in via principale, volta all'accertamento di una responsabilità dei convenuti di natura contrattuale derivante dal ritenuto inadempimento ai contratti di appalto stipulati con la e e, in particolare, alla scrittura CP_5 Controparte_6
del 28/5/2018, occorre effettuare le seguenti considerazioni.
Fermo il fatto che il Contabilizzatore EO. e il D.L. Arch. sono stati nominati Pt_2 CP_1
dalle precitate società committenti e non hanno quindi assunto rapporti contrattuali diretti con la in forza dei contratti di appalto di cui si è già opportunamente trattato, occorre Parte_1
analizzare il denunciato profilo di inadempimento inerente alla scrittura del maggio 2018, la quale è già stata oggetto di contestazione nel contenzioso giudiziario avviato dalla nei Parte_1
confronti della Invero, come anzidetto, a seguito di tale stipula, la società attrice ha CP_5
dedotto che, non avendo gli odierni convenuti provveduto alla redazione della contabilità in commento, previa diffida ad adempiere del 27/9/2018, si è attivata al fine di ottenere il recupero forzoso del corrispettivo per le lavorazioni di cui trattasi, richiedendo e ottenendo l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della da cui è scaturito il giudizio di opposizione R.G. n. 76/2019 introdotto CP_5 innanzi all'intestato ufficio giudiziario e conclusosi con l'emissione della sentenza n. 464/2020 (v. doc.
20 fasc. att.); detta pronuncia, per quanto qui di interesse, ha affermato la natura di “arbitraggio” dell'accordo di maggio 2018, revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una quantificazione della contabilità unilateralmente predisposta dalla in violazione della scrittura Parte_1 del 28/5/2018 e anche del contratto di appalto del 3/2/2016, infine accertando comunque l'esistenza di un credito dell'appaltatrice opposta di minor ammontare rispetto a quello richiesto in via monitoria.
Interposto gravame avverso tale provvedimento giudiziale, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione di prima cure, con sentenza n. 933/2023 del 30/5/2023 (già sopra citata e agli atti del presente giudizio a seguito di deposito in data 16/6/2023 da parte della difesa del EO. , ha Pt_2 innanzitutto riqualificato l'accordo in commento sancendone la natura di “perizia contrattuale”, poiché
“dalla lettura del contratto in esame non vi è alcun riferimento a una ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma si prevede una quantificazione vincolante per i sottoscrittori compiuta sulla scorta di norme tecniche e criteri scientifici”; sulla scorta di tale qualificazione e del fatto che la fattispecie “perizia contrattuale” è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, i.e. con l'azione di annullamento o di risoluzione se vi è inadempimento, non avendo l'appaltatrice impugnato, neppure in via incidentale, gli esiti dell'elaborato, la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che il Giudice a quo non avrebbe potuto rimodulare gli esiti della perizia, così ritenendo che il credito complessivo dell'appaltatrice era da quantificarsi nella minor somma di € 4.794,50 (v. sentenza di impugnazione cit.). Avverso detta pagina 15 di 22 sentenza di secondo grado, provvisoriamente esecutiva, ha dedotto l'appellante di aver proposto ricorso per Cassazione e di essere allo stato in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.
Ciò posto, indipendentemente per quanto qui di interesse dalla qualificazione giuridica di tale scrittura, occorre soffermarsi sul contenuto di tale pattuizione, essendo dirimente il fatto che essa, come espressamente suggerito dal titolo, è stata stipulata tra le parti al fine di addivenire a una concorde individuazione dei criteri di contabilizzazione delle opere nel contraddittorio tra tutte le parti e, quindi, all'esatta e definitiva determinazione del corrispettivo spettante all'appaltatrice (v. doc. 10 fasc. att.).
Essendo questi i presupposti e i termini dell'accordo intercorso, ciò che è emerso all'esito dell'odierno giudizio è l'assenza di profili di inadempimento in capo ai tecnici convenuti a fronte, invece, di una condotta della ditta appaltatrice non conforme a quanto oggetto di pattuizione tra le parti.
Invero, è documentato che, nel successivo mese di settembre 2018, sono sorte contestazioni da parte della ditta appaltatrice tali da averla condotta a formulare diffida ad adempiere nei confronti dei tecnici convenuti rispetto all'adempimento di quanto convenuto con scrittura di maggio 2018 (v. comunicazione pec del 27/9/2018 sub docc. 11 fasc. att. e 6 fasc. conv. Arch. e a CP_1
comunicare la sospensione delle lavorazioni in cantiere (v. missiva pec del 29/9/2018 richiamata nel doc. 8 fasc. conv. Arch. ; a seguito di ciò, il D.L. Arch. riteneva di fissare un CP_1 CP_1
incontro di sopralluogo tra le parti per il giorno 5/10/2018 (v. doc. 8 fasc. conv. Arch. , nel CP_1
corso del quale, come emerge per tabulas dal relativo verbale agli atti, stilato in data 25/10/2018 (v. docc. 9 fasc. conv. Arch. e 17 fasc. conv. EO. , veniva verificato lo stato di CP_1 Pt_2
avanzamento lavori ed evidenziate le opere compiute, quelle non ultimate e quelle rispetto alle quali si riteneva non corretta l'esecuzione, come da relativo corredo fotografico. Di seguito, in data
11/10/2018, si svolgeva un incontro tra il D.L. e il Contabilizzatore convenuti, insieme al EO. CP_13
per la ditta attrice, “per illustrare e discutere i criteri e le modalità di redazione della contabilità”
[...] relativi al cantiere de quo, ove gli stessi dichiaravano di “concordare” sulle modalità di esecuzione delle verifiche contabili indicate nella scrittura del maggio 2018 (v. doc. 7 fasc. conv. EO.
. In successiva data 5/11/2018 si svolgeva un ulteriore incontro tra tutti tre i precitati tecnici Pt_2
volto ad esaminare le risultanze delle elaborazioni svolte dal Contabilizzatore EO. in via Pt_2
propedeutica al contraddittorio con la società attrice (v. docc. 10 fasc. conv. Arch. e 8 fasc. CP_1 conv. EO. ; detto contraddittorio, che si svolgeva l'8/11/2018, si concludeva tuttavia con la Pt_2 dichiarazione da parte di , legale rappresentante p.t. dell'impresa appaltatrice, di Controparte_8
non voler prendere atto né della documentazione né delle risultanze della contabilità riferita al contratto d'appalto tra la e la ma solo quella riguardante la commessa con Parte_1 CP_5
pagina 16 di 22 la società e le parti comuni (v. docc. 11 fasc. conv. Arch. Controparte_6 CP_1
e 9 fasc. conv. EO. . Preso atto di ciò, il 9/11/2018, il EO. provvedeva a Pt_2 Pt_2 trasmettere a mezzo pec all'appaltatrice tutta la contabilità afferente alle opere realizzate dell'intervento edilizio de quo (v. docc. 12 fasc. conv. Arch. e 10 fasc. conv. EO. , CP_1 Pt_2 comunicazione a cui faceva seguito analoga missiva pec a firma dell'Arch. rivolta alla ditta CP_1
appaltatrice, con la quale dichiarava di concordare, per quanto di propria competenza, con le risultanze della contabilità inviata dal EO. (v. doc. 26 fasc. conv. Arch. . Pt_2 CP_1
Dal canto suo, l' in via del tutto unilaterale, ritenendo la risoluzione Parte_1 dell'accordo del 28/5/2018 in conseguenza dello spirare, a suo dire senza esito, del termine di dieci giorni concesso con la precitata diffida del 27/9/2018, si attivava di propria iniziativa dando incarico al proprio tecnico, EO. , di predisporre una contabilità finale dei lavori attinenti al contratto CP_13
d'appalto sulla base della quale chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo ut supra CP_5
citato con ricorso monitorio datato 16/11/2018 e depositato in data 19/11/2018 (v. doc. 13 fasc. att.).
I sopra richiamati elementi testuali hanno così consentito di comprovare:
- da un lato, che a fine settembre/inizio ottobre 2018 le lavorazioni affidate alla Parte_1
non erano ancora terminate (e ciò, nonostante la previsione della scrittura redatta tra le parti che fissava al giugno 2018 il termine di completamento delle opere);
- dall'altro, che, effettivamente, il D.L. e il Contabilizzatore si erano adoperati in contraddittorio con l'appaltatrice al fine di ottemperare a quanto convenuto con scrittura del maggio 2018, condividendo con la società attrice, in persona del suo tecnico, nel successivo mese di ottobre, le modalità di esecuzione delle verifiche contabili, sino ad arrivare all'elaborazione della contabilità definitiva di cantiere nel novembre 2018, la quale veniva quindi messa da tale momento formalmente a disposizione della società attrice.
Ciò posto, non può ravvisarsi un profilo di inadempimento imputabile ai convenuti rispetto alla scrittura del maggio 2018, avendo il D.L. e il Contabilizzatore redatto e completato la contabilità inerente ai contratti di appalto stipulati dall' con le ditte committenti nel Parte_1
novembre 2018.
Neppure può ritenersi sussistente il conflitto di interessi paventato dalla difesa attorea quanto alla posizione dei due tecnici odierni convenuti in occasione della scrittura del maggio 2018 per essere, questi ultimi, professionisti nominati dalle committenti, alla luce della qualificazione fornita dalla Corte di Appello in riferimento a tale accordo come “perizia contrattuale” (v. sent. cit.), fattispecie che ricorre pagina 17 di 22 allorquando, come nel caso di specie, le parti deferiscono a uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse si impegnano preventivamente ad accettare come espressione della loro volontà contrattuale (cfr., in tal senso, Cass.
Civ., Sez. III, 9/11/2022, n. 33057). Ad abundantiam, si osserva ulteriormente che, espressamente, nella scrittura in esame la si è “impegnata a non accampare riserva alcuna” in Parte_1
punto alle risultanze finali dei calcoli di contabilità proprio in ragione del fatto che essi sarebbero stati redatti in contraddittorio: ne deriva che, seppur i tecnici siano stati “a monte” nominati dalle committenti, alla società appaltatrice era stata comunque riservata la possibilità di espletare un controllo sulle attività.
Sotto altro profilo, in relazione alle modalità di redazione della contabilità in commento, ciò che è emerso, in particolare all'esito dei procedimenti giudiziari instaurati dalla in Parte_1
riferimento ai contratti di appalto già più volte citati, è la correttezza e congruità dei conteggi ivi contenuti, in ossequio ai criteri stabiliti dalla parti con scrittura del 23/5/2018; così come è emerso che, detta attività, sia stata svolta dai tecnici nel contraddittorio con la ditta appaltatrice, a partire da tale stipula fino alla condivisione delle relative risultanze. Dall'altro lato è, invece, emerso che la contabilità unilateralmente redatta dalla società appaltatrice per il tramite del proprio tecnico – sulla cui base, tra l'altro, l' ha fondato la propria pretesa al corrispettivo in via monitoria Parte_1 nei confronti della – non ha rispettato né i criteri convenuti con scrittura del maggio 2018, CP_5 né il contratto d'appalto del 3/2/2016. Invero, in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla società attrice nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già citato, in relazione al contratto di appalto stipulato con (Trib. Pesaro, R.G. n. 76-1/2019), CP_5 il CTU nominato EO. ha evidenziato “grossolani errori” e “limiti di attendibilità” nella Persona_2
contabilità redatta dal Consulente attoreo (v. doc. 25 fasc. conv. Arch. , ragion per cui, CP_1 dapprima, in sede di giudizio di primo grado, si è ritenuto di ridurre l'importo richiesto a titolo di corrispettivo finale delle opere in questione rispetto a quello richiesto in via monitoria da € 830.940,48
a € 391.641,15 e, successivamente, in sede di appello, di quantificare il credito complessivo dell'appaltatrice nella minor somma di € 4.794,90.
Alle medesime considerazioni si addiviene anche analizzando il rapporto contrattuale riferito all'appalto intercorso con la committente con la quale l' Controparte_6 [...]
ha affermato di aver stipulato accordo transattivo in data 13/4/2024 avente ad oggetto il Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per le lavorazioni (v. doc. 28 fasc. conv. Arch. . CP_1
pagina 18 di 22 Ciò posto e precisato in punto all'invocata responsabilità contrattuale dei convenuti Arch. e CP_1
EO. stante la domanda formulata in via subordinata dalla difesa attorea di accertamento Pt_2
della condotta illecita ex art. 2043 c.c. dei precitati convenuti sempre in relazione ai fatti per cui è causa, deve osservarsi parimenti la non ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'integrazione di siffatta responsabilità di natura extracontrattuale, dovendo quindi concludersi per il rigetto anche della stessa e della correlativa domanda risarcitoria.
Orbene, all'esito del presente giudizio, si ritiene che parte attrice non abbia offerto la prova dei presupposti integranti detta responsabilità: le risultanze documentali agli atti, come sopra specificamente richiamate, non hanno offerto compiuta e sufficiente prova del denunciato comportamento doloso o colposo che l'Arch. e il EO. avrebbero tenuto nella CP_1 Pt_2
fattispecie de qua, consistente, secondo la prospettazione attorea, nel ritardo nella redazione della contabilità di cantiere e nella non correttezza della stessa, condotta che, sempre secondo la difesa attorea, avrebbe condotto alla produzione delle varie voci di danno di cui ha domandato il risarcimento.
In particolare, rispetto alla componente del nesso causale e del danno di cui chiede il ristoro, la società attrice ha sostenuto che il danno dalla medesima subito per effetto delle Parte_1 condotte contestate all'Arch. e al EO. quantificato in complessivi € CP_1 Pt_2
1.500.000,00, consisterebbe nella mancata riscossione del corrispettivo per i lavori svolti (per €
1.000.000,00), nelle somme non incassate nei confronti della committente Controparte_6 per effetto dell'intervenuta transazione, nelle spese legali sostenute per tutti i contenziosi
[...]
avviati, negli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, nelle spese tecniche di CTU e CTP affrontate, negli interessi passivi di mora versati dall'attrice alla propria banca a fronte della fornitura di liquidità, nelle somme per tasse e imposte connesse ai giudizi intrapresi, nel danno morale, discredito commerciale e imprenditoriale patito dall'appaltatrice in conseguenza del ritenuto incolpevole coinvolgimento nella vicenda de qua e, infine, nel danno patito per effetto del coinvolgimento dell'appaltatrice in controversie giudiziarie derivanti dalla ritenuta presunta incapienza delle committenti che, una volta ultimati i lavori, avrebbero disperso il proprio patrimonio.
Si ritiene detta richiesta risarcitoria sfornita di adeguato riscontro probatorio e documentale, anche in punto al relativo nesso causale, oltre che priva di una specifica e dettagliata disamina dell'ammontare delle singole voci e dei criteri di determinazione del quantum.
Inoltre, considerato quanto dedotto circa il corretto adempimento contrattuale da parte dei convenuti in ordine alla redazione della contabilità di cantiere secondo gli accordi assunti, nonché richiamate le statuizioni della sentenza di gravame da ultimo emessa nel contenzioso avviato con la e la CP_5
pagina 19 di 22 transazione intervenuta con la committente è palese che Controparte_6
l'accoglimento della pretesa attorea, allo stato, si porrebbe inammissibilmente in contrasto con dette risultanze. È evidente, peraltro, che nessuna attinenza né riferibilità causale all'operato dei convenuti possono avere le condotte eventualmente tenute dalle committenti nei rapporti con l' Parte_1
e finanche con gli acquirenti gli immobili realizzati, alle quali sono rimasti del tutto estranei i
[...]
tecnici Arch. e EO. CP_1 Pt_2
Del tutto irrilevante si appalesa, infine, la documentazione depositata il 27/1/2025 dalla società attrice – sopravvenuta rispetto all'ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione - contenente la corrispondenza intercorsa tra l' e la in relazione a paventati vizi Parte_1 CP_5
e/o difetti che sarebbero stati riscontrati in una delle palazzine realizzate dalla ditta attrice, in quanto estranea al titolo della responsabilità fatta valere nel presente giudizio nei soli confronti del D.L. Arch.
e del CP_1 Controparte_14 Pt_2
In ragione di quanto dedotto, ritiene il giudicante che la società attrice non abbia offerto prova adeguata e concreta del dolo o della colpa dei tecnici Arch. e EO. e, quindi, della CP_1 Pt_2
sussistenza del fatto illecito reputato ascrivibile agli stessi, non avendo allegato né dimostrato gli elementi descrittivi utili e necessari a fondare una responsabilità ex art. 2043 c.c., così come del danno che ritiene di aver patito e del relativo nesso di causalità.
Le domande risarcitorie attoree vanno, pertanto, rigettate.
Mentre, con riguardo alla domanda attorea di risoluzione dell'accordo del 28/5/2018 quale conseguenza dell'inadempimento ritenuto imputabile ai convenuti, essa è da reputarsi inammissibile in quanto si profila come domanda nuova, essendo stata avanzata dalla difesa attorea soltanto in sede di precisazione delle conclusioni a fronte della sola domanda risarcitoria articolata con atto di citazione per i danni subiti per le articolate voci di danno ivi rappresentate.
*******
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta formulata dalla difesa del convenuto Arch. di CP_1 cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni, contenute alle pagg. 6, 8, 10 e 11 dell'atto di citazione, ritenute offensive e sconvenienti, e di correlativa emissione di condanna dalla società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, sempre ai sensi del Parte_1
menzionato articolo, si rileva quanto segue.
È opinione giurisprudenziale prevalente che “la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, contenute negli scritti difensivi, disciplinata dall'art. 89 c.p.c., va esclusa nel caso in cui pagina 20 di 22 le espressioni usate non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte o dell'ufficio, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 29/4/2015, n. 8724; Cass. Civ., Sez. III, 26/7/2002, n. 11063), ciò in quanto la disposizione normativa in esame offre una tutela contro l'abuso del diritto di difesa ed è posta a garanzia della correttezza formale del contraddittorio.
Nell'ipotesi che qui ci occupa e nel contesto della vicenda che rappresenta la cornice dell'atto processuale introduttivo attoreo, alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, ritiene questo giudice che le sopra elencate espressioni inserite nell'atto di citazione oggetto dell'istanza di ordine di cancellazione siano inerenti alla materia del contendere in quanto finalizzate, sebbene in modo deciso,
a sostenere l'invocata responsabilità professionale dei convenuti per inadempimento contrattuale o, in subordine, per fatto illecito e in relazione alla loro forma e contenuto non appaiono integrare un abuso del diritto di difesa, essendo volte a illustrare, nella prospettiva attorea, la ritenuta scarsa attendibilità delle tesi sostenute dalla controparte.
Per tale motivo, si ritiene di rigettare anche la conseguente richiesta di condanna al risarcimento previsto dal menzionato art. 89 c.p.c., la quale, secondo gli orientamenti giurisprudenziali registratisi sul punto, è ammissibile, indipendentemente dalla sanzione della cancellazione, allorquando le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi sono prive di nesso funzionale con l'oggetto della causa e con l'esercizio del diritto di difesa (v. Cass. Civ., n. 14552/2009 secondo cui “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice”; cfr. in senso conforme anche Cass. Civ., n. 11063/2002; Cass. Civ., n. 10916/2001; Cass.
Civ., n. 9946/2001).
*******
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi.
Quanto alle spese processuali sostenute dalle parti terze chiamate, anch'esse vanno poste a carico della società attrice, risultata integralmente soccombente.
pagina 21 di 22 A tale proposito, sotto il profilo giuridico, è opportuno richiamare il seguente principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6/12/2019, n. 31889).
In concreto, deve rilevarsi che la chiamata in causa delle compagnie assicurative Controparte_2
, e rispettivamente da parte dell'Arch. RT Controparte_4
e del EO. si è resa necessaria in relazione alla domanda risarcitoria formulata CP_1 Pt_2
dalla società attrice nei confronti di entrambi i precitati convenuti, rispetto alla quale è stata formulata domanda di garanzia e manleva in forza delle polizze assicurative stipulate dai professionisti convenuti: ne deriva che entrambe le chiamate in manleva non possono ritenersi manifestamente infondate, rendendo con ciò giustificata, alla luce del menzionato principio di causazione e dell'integrale rigetto della domanda attorea, la condanna alle spese di parte attrice in favore delle terze chiamate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2523/2021, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla rifusione Parte_5 delle spese di lite per il presente giudizio in favore delle parti convenute e delle terze chiamate, liquidate in € 37.951,00 per ciascuna parte a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA, come per legge.
Pesaro, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 22 di 22