Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 842/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2023 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Caterina Trav. Priv. 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tuscano (p.e.c.:
- fax 0965/651826), che lo rappresentata e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. (già AR P.IVA_1
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Mons. Giovanni Ferro
n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. Antonio Miceli (pec:
t – fax: 0965/365888), che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il
25.09.2018 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G. 2958/2017.
CONCLUSIONI
“…Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
- rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'ordinanza appellata;
- condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio in favore della
[...]
.”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nell'ordinanza impugnata: <il presente ricorso ha ad oggetto la richiesta di rimborso che il ricorrente>Parte_1 vanterebbe nei confronti della Città metropolitana di Reggio Calabria, ex Provincia di Reggio Calabria, delle spese di viaggio sostenute nel 2015 allorquando lo stesso era assessore provinciale. Tale richiesta si fonda sulla previsione di cui all'art. 84, I° comma, D. Lgs 267/2000 secondo cui “gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del com une ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute [nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese], nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
Il ricorrente riferiva, poi, che con due determinazioni del 2016 la aveva liquidato in suo CP_2 favore la somma richiesta, pari ad Euro 12.664,08, salvo poi non riuscire ad ottenere il parere favorevole del Settore Economico – Finanziario a causa della non disponibilità in termini di bilancio.
La contestava la suesposta richiesta ritenendo che le spese richieste da parte ricorrente CP_2 rientrassero nella previsione di cui al 3° comma dell'art. 84 del D.lgs. 267/2000: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”. Proprio su tale base l'ente resistente contestava che i viaggi di cui veniva chiesto il rimborso fossero riconducibili ad una presenza effettiva e necessaria dell'assessore presso la sede degli uffici dell'ente provinciale.>>.
Il procedimento veniva istruito sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, così decideva: “ - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in Euro 1.250,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario.”.
Avverso tale ordinanza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente il 12.10.2018, nel quale veniva esposto un lungo ed articolato motivo di gravame. In via preliminare precisava che solo per un mero errore materiale nell'originario ricorso si era fatto cenno al comma 1 dell'art. 84 TUEL, anziché al comma 3 - per come sarebbe stato corretto fare - trattandosi comunque di spese che erano già state autorizzate, rendicontate e liquidate dal Dirigente del Settore I, e che il giudizio non atteneva alla natura del rimborso ma era finalizzato unicamente ad accertare l'inadempimento della a tale onere, ed inoltre che le due determinazioni di CP_2 pagamento a firma del Dirigente del Settore I, Dott. del 07.03.2016 e Persona_1 del 12.12.2016 (aventi ad oggetto in ogni caso la medesima liquidazione di spese), facevano espresso riferimento al comma 3 del citato testo unico.
Ciò precisava in quanto nell'ordinanza impugnata il Tribunale, anziché ritenerla pacifica, aveva affrontato precipuamente la questione afferente la natura delle spese.
Effettuando, poi, un breve excursus sulla distinzione tra “deliberazione” e “determina”, deduceva l'errore asseritamente commesso dal Tribunale laddove - avendo considerato non valide, ai fini del riconoscimento ed approvazione delle spese (e quindi del sostanziale riconoscimento del debito), le due determinazioni di spesa di cui trattasi, essendo partito dal fallace presupposto che i citati atti fossero deliberazioni e che, per produrre effetti necessitassero del parere di regolarità contabile (quando, di contro, sarebbe stata sufficiente l'apposizione di un mero visto di regolarità contabile) - aveva infine rigettato la domanda.
Stante la ritenuta sostanziale ammissione del proprio debito, da parte dell'ex
[...]
, rappresentata dalle due determinazioni di pagamento, entrambe Controparte_2 corredate dal visto di regolarità contabile, il aveva proposto ricorso Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione) teso “…ad accertare e dichiarare l'avvenuta approvazione delle spese di viaggio sostenute dal ricorrente da parte della il riconoscimento del relativo debito nei Controparte_2 confronti del dott. ed il conseguente onere di corresponsione del dovuto Pt_1 attraverso un nuovo impegno di spesa, un rifinanziamento de l capitolo, la previsione nel bilancio del successivo anno etc..).”.
E comunque la decisione assunta dal Tribunale sarebbe errata poiché la ritenuta assenza del visto non sarebbe stata idonea a giustificare la tesi della non validità delle determinazioni a configurarsi quali strumento di ammissione dell'accettazione delle spese, in ogni caso debitamente rendicontate dal ricorrente.
In aggiunta, l'appellante contestava il provvedimento impugnato anche nella parte in cui il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che il mancato rimborso delle spese da egli richieste fosse da imputare ad una presunta non riconducibilità delle stesse ad una presenza effettiva e necessaria dell'assessore presso la sede degli uffici dell'
[...]
ai sensi del 3° comma dell'art. 84 del D.lgs. 267/2000. Parte_2 Deduceva, inoltre, che le somme di cui alle due diverse determinazioni di pagamento del 09.03.2016 e del 12.12.2016, (entrambe riportanti il medesimo importo di €.
12.664,08), fossero dovute - una volta accertata la regolarità dell'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 TUEL da parte del Dirigente preposto - non potendosi attribuire il mancato pagamento alla pretesa inesistenza dei presupposti di cui all'art. 84, comma
3, D. Lgs. 267/2000.
Ed infatti il mancato pagamento si sarebbe verificato, la prima volta, solo per la mancanza di fondi in quanto la somma da liquidare avrebbe superato la disponibilità dell'impegno e, la seconda volta, per impossibilità di imputare una spesa del 2015 sul bilancio del 2016.
Peraltro, prima ancora che venisse introdotto il giudizio di primo grado, la
[...]
mai aveva messo in discussione la AR natura delle spese di cui il chiedeva il rimborso, sollevando, di Parte_1 contro, solo nella comparsa di costituzione spiegata in prime cure, il diniego di pagamento con motivazioni “…nuove, differenti, aggiuntive e difformi da quelle contenute nei propri provvedimenti da cui ha tratto genesi il giudizio”, giungendo a contestare che i viaggi di cui veniva chiesto il rimborso fossero riconducibili ad una presenza effettiva e necessaria dell'assessore presso la sede degli uffici dell'ente provinciale.
Il Tribunale avrebbe pertanto errato nello statuire che l'iter amministrativo normativamente richiesto non si sarebbe correttamente concluso, laddove, di contro, la ragioni per le quali il pagamento non è stato effettuato sarebbero altre, ovvero del tutto differenti da quelle sostenute dall'Ente appellato ed erroneamente fatte proprie dal
Giudice di prime cure.
Aggiungeva, infine, l'appellante che la domanda fosse ancor di più fondata in quanto, dopo avere chiesto ed ottenuto la possibilità di visionare e di estrarre copia della documentazione contabile della Provincia convenuta in sede di accesso agli atti, aveva potuto constatare che, in situazioni analoghe alla sua, il predetto Ente aveva regolarmente provveduto al pagamento dei rimborsi nei confronti di altri amministratori attribuendoli in parte all'Esercizio 2015 (fino all'esaurimento delle risorse disponibili in bilancio per quell'anno) ed in parte all'esercizio 2016, ovvero sia alla Gestione competenza 2016 che alla Gestione Residui 2015.
Concludeva, quindi, chiedendo, la totale riforma del provvedimento impugnato, nel senso di riconoscere la tenutezza dell'Ente appellato al pagamento della somma di €.
12.664,08, già liquidata nelle due determinazioni di pagamento de quibus, nonché la sua condanna alle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 26.02.2019, la AR
[... [...]
, la quale resisteva all'appello, eccependo in via preliminare
[...]
l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dall'appellante solo nella presente fase e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame nonché chiedendo la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado.
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.11.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta della sola parte appellata, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata solo nella presente fase poiché tardiva e comunque non consentita dall'art. 345, comma 3, c.p.c., anche perché l'appellante non ha altrimenti dimostrato di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Va, innanzitutto, ritenuto plausibile l'errore materiale commesso dall'appellante nel corpo dell'originario ricorso introduttivo, laddove, anziché fare riferimento al comma
3 dell'art. 84 TUEL (rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi), ha invocato il comma 1, che, di contro, fa riferimento all'ipotesi di rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.
Tale dato pacifico è invero ricavabile non solo dal contenuto delle due determi ne citate dal ricorrente a supporto della propria domanda, che fanno espressamente riferimento al comma 3 dell'art. 184, ma anche dalla circostanza inequivocabile per la quale lo stesso risulta essere residente in [...], ovvero un comune posto fuori dal capoluogo ove ha sede l'Ente appellato, sicché le spese di viaggio per recarsi con la propria autovettura nella città di Reggio Calabria per assolvere ai propri compiti istituzionali sono del tutto verosimili e giustificabili in virtù della carica di assessore provinciale, che richiede una presenza assidua o comunque molto frequente presso il corrispondente ufficio, anche in ragione delle numerose deleghe inerenti alla sua funzione (Trasporti,
Programmazione, opere Pubbliche, Protezione Civile, Università e Ricerca, Minoranze
Linguistiche - Valorizzazione e Tutela dei Borghi Storici) .
Coglie altrettanto nel segno la doglianza con la quale si fa riferimento al presunto errore commesso dal Tribunale laddove, confondendo la deliberazione con la determinazione, ha ritenuto che le determine in parola, affinché potessero produrre effetti nella sfera economica dell'Ente convenuto, necessitassero del preventivo parere di regolarità contabile, anziché del semplice visto di regolarità contabile.
In proposito va chiarito che il visto di regolarità contabile è reso dal Responsabile del servizio finanziario e si appone sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, del TUEL, ovvero D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Esso va posto sulle determinazioni (o determine) dei responsabili dei servizi (dirigenti e funzionari), poiché spetta a questi ultimi l'assunzione degli atti di impegno delle spese, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. d), del TUEL.
Di contro, il visto di regolarità contabile non va posto sulle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta sulle quali va reso, in alternativa, il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
In merito ai contenuti, l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della comprende (e quindi presuppone la verifica) l'attestazione della copertura CP_4 finanziaria della determina, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL, e rende esecutiva la stessa, ai sensi del medesimo art. 183, comma 7.
Va infine sottolineato che il visto di regolarità contabile è obbligatorio solo sulle determinazioni che comportano impegni di spesa e costituisce un elemento conclusivo del procedimento che rende efficace un atto già perfezionato con l'app osizione della firma da parte del responsabile del servizio competente e che la mancata apposizione del visto deve essere adeguatamente motivata da parte del responsabile del servizio finanziario.
Si aggiunga inoltre che le norme indicate nell'art. 183, co mma 7, del TUEL vanno comunque considerate alla luce del successivo art. 191, comma 1, che prevede che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'atte stazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5...”.
In sintesi, le condizioni per poter effettuare spese (ferma restando l'approvazione del bilancio preventivo che autorizza le spese stesse) sono l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile da parte della e l'esistenza dell'attestazione della CP_4 copertura finanziaria che viene rilevata tramite l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.
Sempre riguardo ai contenuti, il visto di regolarità contabile implica sia il controllo della regolarità contabile, sia la verifica della copertura finanziaria. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può stabilire ulteriori modalità di rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come indicato all'art. 153, comma 5, del TUEL.
Anche il successivo art. 183, comma 9, del TUEL, dispone che “il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno…”.
Da ultimo, si rammenta che il visto di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio finanziario (o Ragioniere) sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa (art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, del
TUEL) rappresenta, altresì, uno dei controlli fondamentali di regolarità amministrativa e contabile della gestione di un ente locale.
Infatti, l'art. 147 bis del TUEL, contempla il suddetto visto tra i controlli - obbligatori - nella fase preventiva della formazione degli atti amministrativi.
Ciò posto, nella fattispecie in esame va rilevato che entrambe le determine dedotte in giudizio (rispettivamente, la Funzione/servizio 145/00 – Progressivo Servizio 75 del
07.03.2016 e la Funzione/servizio 145/00 – Progressivo Servizio 238 del 14.12.2016), non erano munite del visto di regolarità contabile da apporre a carico del corrispondente Dirigente del Settore Economico Finanziario, poiché, quanto alla prima, era stato osservato che “…la somma da liquidare supera la disponibilità dell'impegno” e, quanto alla seconda, non vi aveva dato seguito poiché “…non è possibile l'imputazione della spesa relativa all'esercizio 2015 sul bilancio 2016”.
In entrambe, comunque, la mancata apposizione del visto era stata adeguatamente motivata da parte del responsabile del servizio finanziario.
Pur non essendo divenuto esecutivo l'impegno di spesa contenuto in entrambe le determine in discussione - non avendo ricevuto l'attestazione, da parte del responsabile del servizio economico-finanziario, circa la copertura finanziaria dell'impegno stesso - è da ritenere, tuttavia, per quanto sin qui argomentato, che entrambe le determine si siano comunque perfezionate con l'apposizione della firma da parte del responsabile del servizio competente che le ha adottate e che debbano considerarsi alla stregua di una sorta di riconoscimento di debito, non fosse altro perché in entrambe si dà atto della adeguatezza del rendiconto delle spese di viaggio presentate dal Pt_1
e, per ben due volte (citando in premessa l'impegno 6085, Bilancio 2015,
[...]
Capitolo 301, di €. 24.175,11, adottato con determinazione del Settore 1 n. 5056/RGD del 30.12.2015), si determina di impegnare e liquidare la somma di €. 12.664,08 a titolo di rimborso spese, individuando anche il corrispondente capitolo di bilancio a cui imputarle.
Per tali ragioni l'appello va accolto e va conseguentemente dichiarata la tenutezza della
(già AR [...]
[... [...]
), in persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, a Controparte_2 corrispondere a la complessiva somma di €. 12.664,08 a titolo di Parte_1 rimborso spese di viaggio, ai sensi dell'art. 84, comma 3, D. Lgs 267/2000, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Ogni ulteriore motivo è da ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€. 12.664,08), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 5.947,00, di cui €.
2.685,50 per il primo grado (così specificati: €. 460,00 per la fase di studio, €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 851,00 per la fase decisionale ed €. 145,50 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €.
3.261,50, per il presente grado, (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €.
461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale ed €. 355,50 esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della (già AR
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Controparte_2 tempore, con atto di citazione notificato telematicamente il 25.09.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza appellata,
2) dichiara la tenutezza della AR
(già ), in persona del Sindaco
[...] Controparte_2 metropolitano pro-tempore, a corrispondere la complessiva somma di €. 12.664,08 a titolo di rimborso spese di viaggio, ai sensi dell'art. 84, comma 3, D. Lgs 267/2000, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
3) Condanna la (già AR
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Controparte_2 tempore, alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 2.685,50, oltre IVA e CAP ed oltre Parte_1 accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procurat ore anticipatario richiedente;
4) Condanna la (già AR
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Controparte_2 tempore, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di Pt_1
, che liquida in complessivi €. 3.261,50, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che
[...] distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario richiedente;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)