TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17289/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia POGGI e dall'Avv. Elisa SITA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Bologna, Via Nazario Sauro n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 31 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 22 dicembre 2023. I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 agosto 2015, in AS (Romania). Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
Il 17 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 11 aprile 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
AS (Romania) il 15 aprile 1987, e nata a [...] Parte_2
(Romania) il 26 agosto 1992 unitisi in matrimonio il 19 agosto 2015, in AS
(Romania); B) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
2) colloca la minore presso la madre, cui assegna la casa coniugale in San Pietro in Casale (BO) alla Via della Costituzione n. 14. Per espresso accordo tra le parti, il signor vi manterrà la residenza sino al 10 luglio 2024, o diverso termine di Parte_1 legge, per non perdere i benefici fiscali legati all'acquisto prima casa;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé , secondo il seguente Persona_1 calendario:
- la prima e la terza settimana del mese, un pomeriggio alla settimana sino a dopo cena senza pernotto, e, durante il week-end, dal venerdì sera sino alla domenica sera, riportando la bambina dopo cena a casa dalla madre;
pagina 2 di 5 - la seconda e la quarta settimana del mese, due pomeriggi/sera senza pernotto, riaccompagnando la minore a casa dalla signora dopo Parte_2 cena;
- la predetta alternanza in caso di settimana che si accavalla tra due mesi;
4) dispone che fino a quando il signor non avrà reperito un alloggio Parte_1 adeguato, in luogo del calendario del precedente punto 3, il padre tenga con sé la figlia senza pernotto durante il week-end, alternando di settimana in settimana l'intera giornata del sabato e quella della domenica (salvo diversi accordi), riaccompagnando la bambina a casa dopo cena, nonché due pomeriggi/sere alla settimana dal termine della lezione di danza sino a cena compresa per poi riportare la minore a casa dalla madre;
5) sancisce che nei periodi di vacanze scolastiche:
- nelle festività natalizie negli anni pari trascorrerà la Vigilia di Persona_1
Natale, Santo Stefano ed il 1° gennaio con il padre ed il giorno di Natale e l'Epifania con la madre, viceversa negli anni dispari;
- durante le vacanze pasquali negli anni pari la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, e negli anni dispari viceversa;
- in estate la bambina passerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi tra i ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, negli anni pari sceglierà per prima la madre e negli anni dispari sceglierà per primo il padre, comunicando la scelta all'altro genitore entro il 10 Giugno;
i genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente in quale località verranno trascorse le vacanze, fornendo i relativi recapiti;
6) dispone inoltre che:
- in occasione del suo compleanno starà negli anni pari con la madre e Persona_1 negli anni dispari con il padre;
- la figlia trascorrerà inoltre con i genitori il giorno del loro compleanno;
- eventuali viaggi all'estero con la minore con uno dei genitori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'altro; 7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della minore versando mediante bonifico bancario alla signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie -nelle quali per espresso accordo tra i genitori debbono ritenersi comprese anche quelle della mensa scolastica- siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 3 di 5 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto dell'accordo tra le parti a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, dando atto che le parti hanno tenuto conto dell'entità del predetto contributo nella determinazione del mantenimento posto a carico del padre;
10) prende atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia;
pagina 4 di 5 11) prende atto che, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti, il signor e la signora Parte_1 Parte_2 dichiarano quanto segue:
- relativamente alla casa familiare sita in San Pietro in Casale (BO), Via della Costituzione n. 14, le parti si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita l'immobile non appena entrambi avranno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e comunque entro e non oltre 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione del ricorso;
il ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi in ragione del pagamento pro quota delle rate del mutuo. Sino alla vendita, gli stessi si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo ipotecario (così come fatto sino ad ora), le spese condominiali e la tassa dei rifiuti, mentre le spese relative alle utenze rimarranno a carico esclusivamente della signora;
Parte_2
- i ricorrenti si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno i seguenti finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia:
• finanziamento n. 44270181 acceso presso Intesa Sanpaolo S.P.A., con rata mensile di € 200,00= ed ultima rata prevista all'8 novembre 2029;
• finanziamento n. 950548 acceso presso Emilbanca Credito Cooperativo Soc. Coop., con rata mensile di € 138,50= ed ultima rata prevista al 15 novembre 2028;
• finanziamento acceso presso Agos Ducato S.P.A., con rata mensile di € 135,60= ed ultima rata prevista al 25 novembre 2024;
- l'autovettura Mercedes Classe B targata EV128FD rimarrà di proprietà ed intestata alla signora ed in uso esclusivo alla stessa;
Parte_2
12) prende atto che -fatto salvo il corretto adempimento di quanto sopra- le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo interamente regolato i rispettivi rapporti patrimoniali dare-avere; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 5 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia POGGI e dall'Avv. Elisa SITA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Bologna, Via Nazario Sauro n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 31 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 22 dicembre 2023. I coniugi hanno contratto matrimonio il 19 agosto 2015, in AS (Romania). Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
Il 17 aprile 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 11 aprile 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
AS (Romania) il 15 aprile 1987, e nata a [...] Parte_2
(Romania) il 26 agosto 1992 unitisi in matrimonio il 19 agosto 2015, in AS
(Romania); B) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, educazione e salute verranno quindi concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed in ogni caso considerando esclusivamente il suo interesse, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
2) colloca la minore presso la madre, cui assegna la casa coniugale in San Pietro in Casale (BO) alla Via della Costituzione n. 14. Per espresso accordo tra le parti, il signor vi manterrà la residenza sino al 10 luglio 2024, o diverso termine di Parte_1 legge, per non perdere i benefici fiscali legati all'acquisto prima casa;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé , secondo il seguente Persona_1 calendario:
- la prima e la terza settimana del mese, un pomeriggio alla settimana sino a dopo cena senza pernotto, e, durante il week-end, dal venerdì sera sino alla domenica sera, riportando la bambina dopo cena a casa dalla madre;
pagina 2 di 5 - la seconda e la quarta settimana del mese, due pomeriggi/sera senza pernotto, riaccompagnando la minore a casa dalla signora dopo Parte_2 cena;
- la predetta alternanza in caso di settimana che si accavalla tra due mesi;
4) dispone che fino a quando il signor non avrà reperito un alloggio Parte_1 adeguato, in luogo del calendario del precedente punto 3, il padre tenga con sé la figlia senza pernotto durante il week-end, alternando di settimana in settimana l'intera giornata del sabato e quella della domenica (salvo diversi accordi), riaccompagnando la bambina a casa dopo cena, nonché due pomeriggi/sere alla settimana dal termine della lezione di danza sino a cena compresa per poi riportare la minore a casa dalla madre;
5) sancisce che nei periodi di vacanze scolastiche:
- nelle festività natalizie negli anni pari trascorrerà la Vigilia di Persona_1
Natale, Santo Stefano ed il 1° gennaio con il padre ed il giorno di Natale e l'Epifania con la madre, viceversa negli anni dispari;
- durante le vacanze pasquali negli anni pari la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, e negli anni dispari viceversa;
- in estate la bambina passerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodi da concordarsi tra i ricorrenti entro il 30 maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo, negli anni pari sceglierà per prima la madre e negli anni dispari sceglierà per primo il padre, comunicando la scelta all'altro genitore entro il 10 Giugno;
i genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente in quale località verranno trascorse le vacanze, fornendo i relativi recapiti;
6) dispone inoltre che:
- in occasione del suo compleanno starà negli anni pari con la madre e Persona_1 negli anni dispari con il padre;
- la figlia trascorrerà inoltre con i genitori il giorno del loro compleanno;
- eventuali viaggi all'estero con la minore con uno dei genitori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'altro; 7) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della minore versando mediante bonifico bancario alla signora
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che le spese straordinarie -nelle quali per espresso accordo tra i genitori debbono ritenersi comprese anche quelle della mensa scolastica- siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 3 di 5 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto dell'accordo tra le parti a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, dando atto che le parti hanno tenuto conto dell'entità del predetto contributo nella determinazione del mantenimento posto a carico del padre;
10) prende atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia;
pagina 4 di 5 11) prende atto che, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti, il signor e la signora Parte_1 Parte_2 dichiarano quanto segue:
- relativamente alla casa familiare sita in San Pietro in Casale (BO), Via della Costituzione n. 14, le parti si impegnano irrevocabilmente a porre in vendita l'immobile non appena entrambi avranno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e comunque entro e non oltre 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione del ricorso;
il ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi in ragione del pagamento pro quota delle rate del mutuo. Sino alla vendita, gli stessi si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno le rate del mutuo ipotecario (così come fatto sino ad ora), le spese condominiali e la tassa dei rifiuti, mentre le spese relative alle utenze rimarranno a carico esclusivamente della signora;
Parte_2
- i ricorrenti si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno i seguenti finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia:
• finanziamento n. 44270181 acceso presso Intesa Sanpaolo S.P.A., con rata mensile di € 200,00= ed ultima rata prevista all'8 novembre 2029;
• finanziamento n. 950548 acceso presso Emilbanca Credito Cooperativo Soc. Coop., con rata mensile di € 138,50= ed ultima rata prevista al 15 novembre 2028;
• finanziamento acceso presso Agos Ducato S.P.A., con rata mensile di € 135,60= ed ultima rata prevista al 25 novembre 2024;
- l'autovettura Mercedes Classe B targata EV128FD rimarrà di proprietà ed intestata alla signora ed in uso esclusivo alla stessa;
Parte_2
12) prende atto che -fatto salvo il corretto adempimento di quanto sopra- le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo interamente regolato i rispettivi rapporti patrimoniali dare-avere; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 5 novembre 2024
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5