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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9853/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9853/2024
Oggi 16 Gennaio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. FRATTA PASINI CARLO e l'avv. VANTI GIOVANNI Parte_1 per l'avv. AGOSTINELLI PIERPAOLO e l'avv. QUARNETI GIACOMO CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9853/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRATTA PASINI CARLO e dell'avv. VANTI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI PIERPAOLO e dell'avv. QUARNETI GIACOMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. citava in giudizio la per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“In via preliminare: annullarsi o comunque dichiararsi invalida e in ogni caso inefficace l'ordinanza- ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 Decr. n. 597 del 12.12.2023 della perché CP_1
emessa in difetto dei presupposti di legge e comunque illegittima per la sussistenza di uno o più dei vizi precedentemente dedotti;
In via principale: previe le declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi che
l'attore opponente nulla deve alla in relazione alle ragioni ed alle pretese da essa CP_1 dedotte nell'ordinanza ingiunzione opposta, sia per capitale, sia per interessi, anche per intervenuta prescrizione di ogni relativa pretesa;
In via subordinata e salvo gravame: ridursi l'importo del presunto credito azionato dalla sia per sorte capitale che per interessi, al minimo che CP_1 risulterà di giustizia;
In ogni caso: spese e compensi di giudizio, oltre accessori, interamente rifusi”.
pagina 2 di 6 L'attore esponeva in fatto:
- che in data 20.12.2023 con decreto n. 597 del 12.12.2023 la in persona del direttore CP_1
della Direzione gli aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento di € 130.962,65 (di cui euro 86.872,71 a titolo di capitale, ed euro 44.090,04 a titolo di interessi) quale somma da restituire alla in virtù della sentenza della Corte di CP_1
Cassazione n. 457 del 15.1.2004;
- che tale ingiunzione fiscale, preceduta da un atto di diffida del 16.10.2023, gli veniva notificata in qualità di erede del sig. , già titolare dell'Azienda Faunistico venatoria “La Starna”; Persona_1
- riferiva in fatto che il suo dante causa sarebbe stato percettore di un rimborso di €. 130.962,75, a titolo di tasse di concessione regionale per le riserve di caccia dall'anno 1980 all'anno 1986, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 c. 4 della L. R. Veneto n. 30/1978;
- tale rimborso sarebbe stato ottenuto in forza della sentenza del 7.6.1994 del Tribunale di Venezia, sostanzialmente confermata dalla sentenza del 23.1.1998 della Corte di appello di Venezia, nel giudizio promosso da ed altri contro la;
Persona_1 CP_1
- tuttavia, instauratosi giudizio di cassazione in seguito al ricorso promosso dalla il processo CP_1
si sarebbe estinto, per omessa riassunzione da parte di quest'ultima del giudizio di rinvio;
la Corte di
Cassazione, con la sentenza di rinvio, si sarebbe pronunciata nel senso della non debenza dei rimborsi ai contribuenti, per l'operare del termine decandenziale di tre anni dal relativo pagamento (ex art. 13 dpr 641/1972).
L'attore lamentava che, a distanza di quasi venti anni dalla detta pronuncia, la CP_1 pretendesse la restituzione di tali somme, nonostante fosse palese l'illegittimità della richiesta, poiché formulata oltre il termine prescrizionale ordinario, non essendovi stati medio tempore dei validi atti interruttivi della prescrizione provenienti dall'Ente. Infatti, l'unico atto interruttivo sarebbe stato indirizzato ad un soggetto non obbligato, ovvero al cessionario dell'azienda “La Starna”, sig. CP_3
, come da comunicazione prodotta.
[...]
L'attore impugnava la menzionata ordinanza n. 597 del 12.12.2023 sulla base dei seguenti motivi:
1- Illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione in quanto la non poteva CP_1
“pretendere il pagamento ex novo di una tassa sicuramente non dovuta” e in quanto non poteva pretenderlo se non in base ad una legge che nel caso in oggetto era stata caducata ad opera della pronuncia del Giudice delle Leggi. Invocava a tal fine, il principio di irripetibilità di quanto pagato in adempimento di un dovere morale, il principio di legalità e quello di buona fede.
2 - Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione: inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per essere la stessa fondata su un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, anche alla luce degli pagina 3 di 6 effetti conseguenti alla mancata instaurazione del giudizio di rinvio in esito alla sentenza della Corte di cassazione del 2004.
3 - Prescrizione della pretesa creditoria, in quanto l'ultima diffida della risaliva al 16.10.2023, CP_1
ossia ben oltre il termine decennale di prescrizione del credito dal momento in cui esso poteva esser fatto valere. Non avendo la Regione coltivato il giudizio di rinvio, ne sarebbero derivate le conseguenze descritte dall'art. 393 c.p.c., e, quindi, l'estinzione dell'intero giudizio ed il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
4 - Parte attrice lamentava ancora l'abuso del diritto da parte della che, rimasta inerte molto a CP_1
lungo, a distanza di 24 anni dalla vicenda, pretendeva il pagamento di un tributo non dovuto agli aventi causa dell'originario debitore.
Si costituiva in giudizio la , non contestando l'eccezione di prescrizione del CP_1
credito sollevata da parte attrice, ma asserendo che, con un successivo decreto n. 265 del 20.8.2023, il direttore della sezione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria della aveva annullato in via di autotutela l'ingiunzione fiscale n. 597 del 12.12.2023 Controparte_4
impugnata. Ella, pertanto, instava per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La prima udienza del 18.11.2024 si svolgeva in modalità cartolare. Le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. All'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. del 16.1.2025, le parti concludevano concordemente nel richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Procuratore del sig. insisteva nella chiesta condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese di lite in aderenza al principio della soccombenza virtuale.
Trattenuta, dunque, la causa, in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che è venuto meno l'interesse, in corso di causa, di parte ricorrente ad una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, in quanto, come pacifico, la resistente ha annullato in via di autotutela l'ingiunzione fiscale, con decreto n. 265 del 20.8.2023 (doc. n. 2 comparsa di risposta della convenuta).
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che parte attrice ha insistito nella relativa condanna della , in aderenza al principio della “soccombenza virtuale”. La CP_1
convenuta chiede, invece, una pronuncia di compensazione delle spese stesse. Va osservato che la
, già in limine litis, prima della formale costituzione, ha annullato in via di CP_1 CP_4 autotutela l'atto impugnato, riconoscendo con ciò l'erroneità della propria pretesa nei confronti del sig.
. L'attività processuale, inoltre, è stata assai esigua, essendosi il processo snodato in due sole Pt_1
udienze.
pagina 4 di 6 Pertanto, data la tempestiva resipiscenza della convenuta, coerente con un comportamento improntato alla lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il Giudicante che tale sopravvenienza giustifichi le gravi ed eccezionali ragioni di una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore in seguito alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale la quale, come è noto, ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite rispetto all'intervento restrittivo operato dal legislatore nel 2014.
Infatti, il provvedimento di annullamento di ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, pur intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione, denota un comportamento di responsabilità della convenuta, nella presente, come in fattispecie analoghe a quella oggetto di lite (doc. n. 9, 13, 16 di cui alle memorie ex art. 171 ter cpc di parte attrice).
Non va poi ignorato che, seppure la convenuta sia stata all'epoca dei fatti inerte nel coltivare il CP_1
giudizio di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. del 2004, il principio di diritto statuito nella menzionata sentenza sarebbe rimasto valido ed il tributo in questione avrebbe dovuto essere restituito all'Ente regionale.
E' opportuno richiamare, in proposito, alcuni precedenti giurisprudenziali della giurisdizione tributaria, relativi a casi analoghi a quello che ci occupa, in cui l'annullamento in via di autotutela da parte della
Amministrazione finanziaria dell'atto impugnato ha costituito elemento valutato ai fini della compensazione delle spese giudiziali. Infatti, l'oggetto dell'odierno giudizio concerne la debenza o meno di tributi regionali di cui all'ordinanza di ingiunzione fiscale impugnata.
“Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione”. (Cassazione civile sez. trib., 31/01/2024, n.2947).
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere, per auto-annullamento dell'atto impugnato, non si concreta necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui le specifiche circostanze della controversia denotino un comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88
c.p.c. (Cassazione civile sez. trib., 29/11/2023, n.33157). In senso conforme, Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XV, 01/10/2024, n.5864.
PQM
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
pagina 5 di 6 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alla conclusione dell'udienza, ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9853/2024
Oggi 16 Gennaio 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. FRATTA PASINI CARLO e l'avv. VANTI GIOVANNI Parte_1 per l'avv. AGOSTINELLI PIERPAOLO e l'avv. QUARNETI GIACOMO CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9853/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRATTA PASINI CARLO e dell'avv. VANTI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI PIERPAOLO e dell'avv. QUARNETI GIACOMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. citava in giudizio la per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_1
conclusioni:
“In via preliminare: annullarsi o comunque dichiararsi invalida e in ogni caso inefficace l'ordinanza- ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 Decr. n. 597 del 12.12.2023 della perché CP_1
emessa in difetto dei presupposti di legge e comunque illegittima per la sussistenza di uno o più dei vizi precedentemente dedotti;
In via principale: previe le declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi che
l'attore opponente nulla deve alla in relazione alle ragioni ed alle pretese da essa CP_1 dedotte nell'ordinanza ingiunzione opposta, sia per capitale, sia per interessi, anche per intervenuta prescrizione di ogni relativa pretesa;
In via subordinata e salvo gravame: ridursi l'importo del presunto credito azionato dalla sia per sorte capitale che per interessi, al minimo che CP_1 risulterà di giustizia;
In ogni caso: spese e compensi di giudizio, oltre accessori, interamente rifusi”.
pagina 2 di 6 L'attore esponeva in fatto:
- che in data 20.12.2023 con decreto n. 597 del 12.12.2023 la in persona del direttore CP_1
della Direzione gli aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento di € 130.962,65 (di cui euro 86.872,71 a titolo di capitale, ed euro 44.090,04 a titolo di interessi) quale somma da restituire alla in virtù della sentenza della Corte di CP_1
Cassazione n. 457 del 15.1.2004;
- che tale ingiunzione fiscale, preceduta da un atto di diffida del 16.10.2023, gli veniva notificata in qualità di erede del sig. , già titolare dell'Azienda Faunistico venatoria “La Starna”; Persona_1
- riferiva in fatto che il suo dante causa sarebbe stato percettore di un rimborso di €. 130.962,75, a titolo di tasse di concessione regionale per le riserve di caccia dall'anno 1980 all'anno 1986, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57 c. 4 della L. R. Veneto n. 30/1978;
- tale rimborso sarebbe stato ottenuto in forza della sentenza del 7.6.1994 del Tribunale di Venezia, sostanzialmente confermata dalla sentenza del 23.1.1998 della Corte di appello di Venezia, nel giudizio promosso da ed altri contro la;
Persona_1 CP_1
- tuttavia, instauratosi giudizio di cassazione in seguito al ricorso promosso dalla il processo CP_1
si sarebbe estinto, per omessa riassunzione da parte di quest'ultima del giudizio di rinvio;
la Corte di
Cassazione, con la sentenza di rinvio, si sarebbe pronunciata nel senso della non debenza dei rimborsi ai contribuenti, per l'operare del termine decandenziale di tre anni dal relativo pagamento (ex art. 13 dpr 641/1972).
L'attore lamentava che, a distanza di quasi venti anni dalla detta pronuncia, la CP_1 pretendesse la restituzione di tali somme, nonostante fosse palese l'illegittimità della richiesta, poiché formulata oltre il termine prescrizionale ordinario, non essendovi stati medio tempore dei validi atti interruttivi della prescrizione provenienti dall'Ente. Infatti, l'unico atto interruttivo sarebbe stato indirizzato ad un soggetto non obbligato, ovvero al cessionario dell'azienda “La Starna”, sig. CP_3
, come da comunicazione prodotta.
[...]
L'attore impugnava la menzionata ordinanza n. 597 del 12.12.2023 sulla base dei seguenti motivi:
1- Illegittimità ed infondatezza dell'ordinanza ingiunzione in quanto la non poteva CP_1
“pretendere il pagamento ex novo di una tassa sicuramente non dovuta” e in quanto non poteva pretenderlo se non in base ad una legge che nel caso in oggetto era stata caducata ad opera della pronuncia del Giudice delle Leggi. Invocava a tal fine, il principio di irripetibilità di quanto pagato in adempimento di un dovere morale, il principio di legalità e quello di buona fede.
2 - Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione: inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per essere la stessa fondata su un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, anche alla luce degli pagina 3 di 6 effetti conseguenti alla mancata instaurazione del giudizio di rinvio in esito alla sentenza della Corte di cassazione del 2004.
3 - Prescrizione della pretesa creditoria, in quanto l'ultima diffida della risaliva al 16.10.2023, CP_1
ossia ben oltre il termine decennale di prescrizione del credito dal momento in cui esso poteva esser fatto valere. Non avendo la Regione coltivato il giudizio di rinvio, ne sarebbero derivate le conseguenze descritte dall'art. 393 c.p.c., e, quindi, l'estinzione dell'intero giudizio ed il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
4 - Parte attrice lamentava ancora l'abuso del diritto da parte della che, rimasta inerte molto a CP_1
lungo, a distanza di 24 anni dalla vicenda, pretendeva il pagamento di un tributo non dovuto agli aventi causa dell'originario debitore.
Si costituiva in giudizio la , non contestando l'eccezione di prescrizione del CP_1
credito sollevata da parte attrice, ma asserendo che, con un successivo decreto n. 265 del 20.8.2023, il direttore della sezione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria della aveva annullato in via di autotutela l'ingiunzione fiscale n. 597 del 12.12.2023 Controparte_4
impugnata. Ella, pertanto, instava per la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La prima udienza del 18.11.2024 si svolgeva in modalità cartolare. Le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. All'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. del 16.1.2025, le parti concludevano concordemente nel richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Procuratore del sig. insisteva nella chiesta condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento delle spese di lite in aderenza al principio della soccombenza virtuale.
Trattenuta, dunque, la causa, in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che è venuto meno l'interesse, in corso di causa, di parte ricorrente ad una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, in quanto, come pacifico, la resistente ha annullato in via di autotutela l'ingiunzione fiscale, con decreto n. 265 del 20.8.2023 (doc. n. 2 comparsa di risposta della convenuta).
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che parte attrice ha insistito nella relativa condanna della , in aderenza al principio della “soccombenza virtuale”. La CP_1
convenuta chiede, invece, una pronuncia di compensazione delle spese stesse. Va osservato che la
, già in limine litis, prima della formale costituzione, ha annullato in via di CP_1 CP_4 autotutela l'atto impugnato, riconoscendo con ciò l'erroneità della propria pretesa nei confronti del sig.
. L'attività processuale, inoltre, è stata assai esigua, essendosi il processo snodato in due sole Pt_1
udienze.
pagina 4 di 6 Pertanto, data la tempestiva resipiscenza della convenuta, coerente con un comportamento improntato alla lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il Giudicante che tale sopravvenienza giustifichi le gravi ed eccezionali ragioni di una pronuncia di compensazione delle spese di giudizio, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore in seguito alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale la quale, come è noto, ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite rispetto all'intervento restrittivo operato dal legislatore nel 2014.
Infatti, il provvedimento di annullamento di ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, pur intervenuto successivamente alla notifica dell'atto di opposizione ad ordinanza ingiunzione, denota un comportamento di responsabilità della convenuta, nella presente, come in fattispecie analoghe a quella oggetto di lite (doc. n. 9, 13, 16 di cui alle memorie ex art. 171 ter cpc di parte attrice).
Non va poi ignorato che, seppure la convenuta sia stata all'epoca dei fatti inerte nel coltivare il CP_1
giudizio di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. del 2004, il principio di diritto statuito nella menzionata sentenza sarebbe rimasto valido ed il tributo in questione avrebbe dovuto essere restituito all'Ente regionale.
E' opportuno richiamare, in proposito, alcuni precedenti giurisprudenziali della giurisdizione tributaria, relativi a casi analoghi a quello che ci occupa, in cui l'annullamento in via di autotutela da parte della
Amministrazione finanziaria dell'atto impugnato ha costituito elemento valutato ai fini della compensazione delle spese giudiziali. Infatti, l'oggetto dell'odierno giudizio concerne la debenza o meno di tributi regionali di cui all'ordinanza di ingiunzione fiscale impugnata.
“Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che tale annullamento non derivi da una evidente illegittimità del provvedimento impugnato che era presente fin dal momento della sua emanazione”. (Cassazione civile sez. trib., 31/01/2024, n.2947).
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere, per auto-annullamento dell'atto impugnato, non si concreta necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui le specifiche circostanze della controversia denotino un comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88
c.p.c. (Cassazione civile sez. trib., 29/11/2023, n.33157). In senso conforme, Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XV, 01/10/2024, n.5864.
PQM
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
pagina 5 di 6 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articoli 281 sexies e 127 ter c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alla conclusione dell'udienza, ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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