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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3296 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Goddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Stabilire che la casa coniugale, sita in Uta (CA) nella Via IV novembre n. 17, di proprietà di verrà assegnata al sig. il quale vi vivrà CP_2 CP_1 Per_ unitamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, al cui mantenimento integrale provvederà egli stesso.
3) Stabilire che entrambi i coniugi pagheranno in parti uguali le spese mediche, di istruzione e straordinarie che dovessero risultare necessarie nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, previamente concordate e documentate ad eccezione di quelle urgenti.
4) Stabilire che l'autovettura marca Mercedes modello Classe B targa EB807AJ acquistata in regime di comunione dei beni dalla famiglia ma intestata alla sig.ra
rimanga in uso alla medesima e che in caso di vendita il suo Parte_1 valore sarà riscosso dalla ricorrente.
5) Stabilire che l'autovettura marca Renault modello Twingo targa EV526PM acquistata in regime di comunione dei beni dalla famiglia ma intestata al sig. rimanga in uso al medesimo e che in caso di vendita il suo valore CP_1 sarà riscosso dal ricorrente.
Pag. 2 di 3 6) Stabilire che il conto corrente acceso da entrambi i coniugi presso il Banco di
Sardegna di Uta (CA) avente n. 0070167526 venga estinto e che le somme ivi rimanenti vengano suddivise in parti uguali fra i coniugi.
7) I ricorrenti dichiarano di aver in tal modo regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra gli stessi e conseguentemente di non avere nulla a pretendere per alcun titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
8) I ricorrenti dichiarano di aver compreso le predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si dichiarano entrambi soddisfatti dando atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente
a pretendere.
9) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3296 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Goddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Stabilire che la casa coniugale, sita in Uta (CA) nella Via IV novembre n. 17, di proprietà di verrà assegnata al sig. il quale vi vivrà CP_2 CP_1 Per_ unitamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, al cui mantenimento integrale provvederà egli stesso.
3) Stabilire che entrambi i coniugi pagheranno in parti uguali le spese mediche, di istruzione e straordinarie che dovessero risultare necessarie nell'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, previamente concordate e documentate ad eccezione di quelle urgenti.
4) Stabilire che l'autovettura marca Mercedes modello Classe B targa EB807AJ acquistata in regime di comunione dei beni dalla famiglia ma intestata alla sig.ra
rimanga in uso alla medesima e che in caso di vendita il suo Parte_1 valore sarà riscosso dalla ricorrente.
5) Stabilire che l'autovettura marca Renault modello Twingo targa EV526PM acquistata in regime di comunione dei beni dalla famiglia ma intestata al sig. rimanga in uso al medesimo e che in caso di vendita il suo valore CP_1 sarà riscosso dal ricorrente.
Pag. 2 di 3 6) Stabilire che il conto corrente acceso da entrambi i coniugi presso il Banco di
Sardegna di Uta (CA) avente n. 0070167526 venga estinto e che le somme ivi rimanenti vengano suddivise in parti uguali fra i coniugi.
7) I ricorrenti dichiarano di aver in tal modo regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra gli stessi e conseguentemente di non avere nulla a pretendere per alcun titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro.
8) I ricorrenti dichiarano di aver compreso le predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si dichiarano entrambi soddisfatti dando atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente
a pretendere.
9) Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3