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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/07/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 17.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.708 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 7/5/1948 in POMPEI ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
PONTECAGNANO FAIANO alla via PICENTINO n.27 presso lo studio degli avv.ti Salvatore NADDEO e Raffaella CAPUANO che lo rappresentano e difendono, come da mandato in atti versato RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che, giusta procura generale alle liti per atto notarile, lo rappresenta e difende RESISTENTE
OGGETTO: esatto adempimento sentenza n.4275/2011 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA;
ratei arretrati del trattamento pensionistico cat. VOART n.335 222 88 a decorrenza 1.2.2007.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 6.2.2025 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA rivendicando il diritto alla rivalutazione contributiva delle settimane relative al periodo dal 17 maggio 1976 al 31 dicembre 1981 come da pregresse statuizioni sentenziali assistite da “giudicato” con conseguente maturazione della pensione in data
1 diversa da quella prospettata dall'ente previdenziale e ricalcolo del rateo pensionistico all'1 febbraio 2007 e, per scorrimento algebrico, al 31 dicembre 2024. Concludeva, pertanto, l'istante sollecitando la condanna dell' ad CP_1 aggiornare il valore del rateo pensionistico e ad erogargli, per l'effetto, gli arretrati dovuti nell'ultimo quinquennio, pari ad euro 19.935,22. In subordine, il ormulava istanza risarcitoria nella misura prevista Pt_1 per mancato adempimento dell'obbligazione di rideterminazione effettiva del trattamento pensionistico secondo i parametri legali. Il tutto con beneficio di spese ed onorari e con attribuzione.
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che chiedeva il rigetto della pretesa ex adverso CP_1 azionata per asserita infondatezza della domanda ad essa sottesa, già come tale giudicata in pregressi contesti processuali incentrati sulla medesima questione sostanziale agitata dal ricorrente.
Stante la natura del contenzioso, ad evidenza documentale ed a soluzione giuridico-ermeneutica, lo stesso veniva mandato prontamente in decisione, come peraltro da richiesta di entrambe le parti.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 17 luglio 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso è infondato e le relative domande devono essere rigettate, avuto riguardo alla produzione documentale in scrutinio e alla posizione assunta dal sig. Parte_1
Quella in scrutinio è la terza vertenza intentata dal ricorrente per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico cat. VOART n. 335 222 88 sulla base delle statuizioni sentenziali del 2011 (pronuncia n.4275/2011, udienza 15 luglio 2011), assistite da giudicato. Entrambe le pregresse controversie sono esitate in sentenze, di secondo grado, negative.
All'indomani della costituzione dell' e della negativa presa di CP_1 posizione dell'ente previdenziale, essenzialmente basata sulla ripetitività del contenzioso, l'istante ha replicato che il novum della presente vertenza sarebbe costituito da una causa petendi diversa da quelle in precedenza valorizzate. Si legge nelle note sostitutive trasmesse il 15 luglio 2025. Alla fattispecie è applicabile … il comma 6 dell'art.59 della Legge n.449/97, tabella C il quale dispone, imperativamente, che … Pertanto, atteso che nei giudizi chiamati sibillinamente da controparte duplicati, tale fattispecie non era stata discussa in quanto mai evocata, chiedendosi espressamente all'intestata giustizia di prendere posizione sulla superiore norma ovvero
2 spiegare le motivazioni che conducono alla disapplicazione della stessa pur in presenza di un tenore letterale che non lascia spazio ad interpretazioni di alcunché. Il beneficio dell'amianto, a maggior ragione quello attuale di considerare i cinque anni - 1.5.76 - 31.12.1981 - mai e poi mai riconosciuti dall' (e su questo si vorrebbe comprendere dove sussista la CP_1 duplicazione di un diritto se lo stesso è stato riconosciuto incontrovertibilmente da una sentenza di accertamento passata in cosa giudicata disattesa dall' ) comporta innegabilmente un diverso perimetro CP_1 contributivo pensionistico il quale deve essere letto in combinato disposto con il comma 6 dell'art.59 della Legge n.449/97 tabella C che determina l'epoca in cui l'attuale ricorrente ha maturato, ora per allora( unica applicazione possibile del beneficio stesso), il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico … Tanto premesso, i deducenti avvocati chiedono … accogliere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, introitare la causa a sentenza, ovvero in subordine disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa all'accertamento dell'epoca in cui il diritto a pensione matura secondo legge nella sfera protetta previdenziale dell'attuale ricorrente …>
Ora, in disparte ogni ulteriore considerazione sulla ammissibilità del frazionamento in rivoli della causa petendi che sorregge la rivendicazione di un medesimo bene della vita, a più riprese rivendicato da prospettive diverse
-in odore peraltro di reciproca ed insanabile contrapposizione-, a seguito dell'esito infausto del “precedente” di turno, resta sul terreno l'ardua ricostruzione della perimetrazione dell'odierna domanda attorea.
Ed invero, le citate note sostitutive male interagiscono con l'atto introduttivo di lite nel quale sostanzialmente si assume che in virtù della rivalutazione -anche- del quinquennio dedotto il diritto a pensione ai sensi dell'art. 59 Lex n.449/1997, tab. C) resta acquisito dal in data Pt_1 diversa da quella prospettata dall' , tuttavia, che non viene CP_2 precisata in alcun passaggio del ricorso. Ragione per la quale, delle due l'una:
-- o il riferimento alla Legge del 1997, n.449, è inutile ai fini della individuazione di questa data per la quale valgono diverse coordinate, verosimilmente desumibili dalle pregresse iniziative giudiziali;
-- oppure quel riferimento è centrale con la conseguente necessità di allegarne le ricadute in tema di individuazione del momento a decorrere dal quale l'istante matura il diritto a pensione, individuazione che, evidentemente, non può essere affidata ad una perizia esplorativa.
Se non che, nella consecutio argomentativa attorea l'individuazione della data “diversa” è anche la premessa indefettibile per il calcolo del rateo pensionistico asseritamente erogabile a decorrere dal febbraio 2007.
Di qui l'ineludibile infondatezza della domanda attorea che, da questa prima prospettiva, funzionale a valorizzare il c.d. novum indicato dall'istante, si palesa priva dei dati minimi essenziali alla ricostruzione della
3 vicenda pensionistica veicolata con diversa causa petendi e all'esatta quantificazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 febbraio 2007. (3)
Resta la questione, in realtà centrale, del denunciato mancato ottemperamento alle statuizioni sentenziali del 2011.
Nella buona sostanza il ricorrente assume che l non avrebbe CP_1 preso in considerazione l'intero periodo contributivo stabilito dal Tribunale con la sentenza n.4275 resa a termine dell'udienza del 15 luglio 2011, id est il periodo 17 maggio 1976-31 gennaio 1997, ma solo quello successivo al 31 dicembre 1981. Siccome la rivalutazione contributiva direttamente incide sul momento di perfezionamento del diritto alla pensione, o per meglio dire sul calcolo da eseguirsi per l'individuazione di detto momento, l'inesatta ottemperanza alle citate statuizioni sentenziali si traduce in un vulnus ai criteri di calcolo a svantaggio del pensionato.
Come si vede, il problema vero è proprio questo. L'individuazione della data di emersione del diritto a pensione verificata attraverso il parametro dell'effettiva rivalutazione contributiva. Se non che, tale problema è stato sollevato dall'istante in ben due pregressi contenziosi. Definiti con esito sfavorevole al Pt_1
(4)
Una prima iniziativa giudiziale, risalente al 2017, aveva formalmente ad oggetto la rideterminazione della pensione cat. VOART n. 335 222 88 a decorrere dall'1 febbraio 2007 sulla base della sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA n.4275/2011. 4 A)
In detto contesto l'istante rivendica(va) l'emersione teorica anticipata del diritto al trattamento pensionistico quale conseguenza della esatta rivalutazione contributiva, la connessa rivalutazione economica della pensione, con adeguamento del rateo mensile e la corresponsione degli arretrati a decorrere dall'1 febbraio 2007. La struttura portante della pretesa all'epoca azionata era costituita dagli effetti della sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2011, grazie alla quale -denunciava il l lavoratore aveva raggiunto il massimo delle Pt_1 settimane utili alla pensione l'1 gennaio 1999. Ben prima cioè del pensionamento effettivo. L'interessato prende(va) esplicita posizione sul diniego opposto in sede amministrativa dall'ente previdenziale, basato proprio sulla lettura della parte dispositiva della sentenza n.4275/2011, asseritamente priva del riconoscimento del diritto alla retrodatazione della decorrenza della prestazione.
L'iter argomentativo privilegiato dall'istante ricalca pedissequamente quello seguito nel ricorso in attuale scrutinio. In breve.
4 Applicata, ex post rispetto alla data del pensionamento reale, la rivalutazione contributiva secondo le indicazioni contenute nella sentenza del 2011 si ottiene una retrodatazione virtuale -o teorica, se si preferisce- del diritto alla pensione e al relativo trattamento. Nella fattispecie de qua tale corretta applicazione avrebbe condotto al virtuale pensionamento del lavoratore alla data del 31 dicembre 1998. Una volta individuato il dies a quo del trattamento pensionistico virtuale, o teorico, nel giorno 1 gennaio 1999 bisognerebbe solo calcolare gli arretrati muovendo dalla data di effettiva erogazione di quel trattamento (1 febbraio 2007). Il calcolo delle retribuzioni utili sarebbe, peraltro, diverso a seconda dei periodi presi a riferimento. Ciò in quanto successivamente al raggiungimento, seppure calcolato ex post, del tetto massimo contributivo i dati retributivi e contributivi non interferiscono più sul diritto alla (ri)determinazione della pensione e, quindi, sui relativi meccanismi di calcolo. Sarebbe questo il precitato ultimo del principio di “neutralizzazione”. Per il periodo antecedente alla emersione virtuale del diritto alla pensione, invece, andrebbero considerate le retribuzioni utili al computo secondo lo schema delle quote A) e B). 4 B)
Impugnata la sentenza di primo grado sia dall'originario ricorrente che dall'ente previdenziale, la Corte di Appello di NAPOLI, con pronuncia n.1208/2024 del 14 giugno 2024, rigettava in toto la pretesa azionata dall'istante, parzialmente accolta dal Giudice di prime cure. Secondo i Giudici della Corte di merito partenopea il contenzioso verte(va) sulla sollecitata rideterminazione del trattamento pensionistico a seguito del riconoscimento giudiziale -naturalmente riferito alla sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2011- della rivalutazione contributiva per il periodo indicato dal lavoratore. Insomma -si legge in sentenza- la prospettiva attorea era la seguente: raggiunto, con la speciale rivalutazione per esposizione all'amianto di origine giudiziale, il massimo contributivo alla data dell'1 gennaio 1999 (in realtà 31 dicembre 1998), il periodo contributivo successivo non deve essere considerato in quanto comporta effetti deteriori sul trattamento pensionistico;
tale soluzione sarebbe possibile in applicazione del principio di
“neutralizzazione”.
Se non che, la Corte di merito partenopea ha disatteso l'intero impianto argomentativo attoreo sulla base di un tracciato motivazionale ben preciso. Che qui si riporta nei suoi passaggi di maggiore significazione. Osserva la Corte che il principio di neutralizzazione invocato da parte appellante è stato sancito dalla Corte Costituzionale in relazione al sistema pensionistico delineato dall'art 3, comma 8 della legge 29 maggio 1982, n.297. … Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni
5 di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. La suindicata norma è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che … hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico. Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art 3, comma 8 della legge 29 maggio 1982, n.297 è radicalmente mutato per effetto della legge di delegazione 23 ottobre 1992 n.421 attuata con i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 e 11 agosto 1993, n. 373. Nel sistema così delineato risulta dilatato il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, dalle ultime 260 settimane di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione (ex art. 3 legge n.297 del 1992 cit.), fino alla contribuzione dell'intera vita lavorativa (per i lavoratori iscritti dopo il 10 gennaio 1993). … In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (art.1 D.lgs. n.373 del 1993). … Dunque la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto la tesi tendente ad estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A, sostenendo che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma … . Ciò posto, nel caso di specie, in cui è pacifico
6 che il trattamento pensionistico del e di … si compongano, al pari di Pt_1 quelli liquidati dopo il 10 gennaio 1993, di una quota A e di una quota B, deve ritenersi che il principio di neutralizzazione non possa trovare applicazione neppure in relazione alla quota A. Ciò in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto risulta finalizzato esclusivamente a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità e non può quindi consentire la neutralizzazione dei contributi meno favorevoli. . In tal senso si è espressa, con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte (Cass. n. 783/2024) affermando che … . Dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, in quanto finalizzato unicamente a consentire un più rapido raggiungimento del trattamento pensionistico, impedisce l'applicazione del principio della neutralizzazione. … Alla luce dei principi enunciati innanzi, le domande formulate da e … con i rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio Parte_1 di primo grado vanno rigettate. Consegue, pertanto, anche il rigetto dell'appello formulato dal > Pt_1
4 C)
Come si vede la questione posta dall'istante nel 2017 e risolta dalla Corte di Appello di NAPOLI nei termini appena sintetizzati è del tutto sovrapponibile a quella riproposta oggi dal sig. al netto Parte_1 della chiave di lettura asseritamente “nuova” di cui si è data contezza nel par. 2). E ruota intorno alle conseguenze che il ricorrente vorrebbe far discendere dalle statuizioni sentenziali del 2011 lette alla luce del principio di
“neutralizzazione”. Pare, quindi, evidente che, una volta chiarita la reale pregnanza di quel principio e la sua solo residuale applicabilità alla vicenda lavorativa del il denunciato indissolubile legame delle rivendicazioni attoree con Pt_1 le statuizioni sentenziali del 2011 è solo suggestivo. Ed è altrettanto evidente l'esattezza dell'obiezione di fondo del resistente secondo cui la formale denuncia, sempre collegata alla sentenza del CP_1
2011, di mancato apprezzamento del quinquennio dedotto in giudizio (maggio 1976-dicembre 1981) ai fini del corretto conteggio della rivalutazione contributiva altro non cela che la valorizzazione di un meccanismo di calcolo interamente desunto dal principio di “neutralizzazione”.
Segnala all'uopo l nella memoria di costituzione. CP_1
… La pretesa di controparte di utilizzare i contributi relativi al periodo dal 17.5.1976 al 31.1.1997 (escludendo quelli più recenti) non ha alcun fondamento normativo. Essa porterebbe a “neutralizzare” (quindi non utilizzare) i contributi della quota B per i quali la neutralizzazione non è prevista;
a non considerare la quota B o a considerare la quota B pr meno dei previsti 10 anni, così falsando in maniera significativa il conteggio della retribuzione media settimanale (che la riforma del 1992 ha voluto contenere mediante il conteggio sulla media degli ultimi 10 anni di retribuzioni in luogo dei precedenti 5 anni).>
7 Ulteriormente precisando con le note sostitutive: Affermare, come fa il ricorrente, che l' non ha rivalutato le settimane CP_1 di contributi da maggio 1976 a dicembre 1981 non significa altro che chiedere che venga utilizzata, ai fini del calcolo della pensione, la contribuzione più remota, neutralizzando quella più recente! Tale richiesta di neutralizzazione è illegittima, come da copiosa giurisprudenza prodotta.>
Una tale obiezione, direttamente desunta dall'iter motivazionale della citata sentenza della Corte di Appello di NAPOLI e relazionata alle esplicitazioni attoree, si rivela concludente. Si legge, infatti, nell'atto introduttivo di lite. In concreto il modus operandi è alquanto semplice. 1) … 4) rispettare il limite massimo ed attribuire alle due quote retributive della pensione, “A” e
“B”, rispettivamente tutti i contributi presenti nel nuovo conto pensionistico sino al 31.12.1992 e successivamente al 31.12.1992 sino al massimo di 2.080; 5) calcolare le due quote della pensione nel limite delle 2.080 rideterminando in tal modo sia l'imponibile pensionistico che le retribuzioni medie settimanali per effetto del riconosciuto beneficio e del nuovo perimetro;
…>
La questione posta all'attualità trova, quindi, un ambito decisionale già delineato. Dal quale non è possibile discostarsi sia per ragioni processuali (l'istante non allega l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello) che sostanziali (evidente adesione della trama argomentativa seguita dai Giudici della Corte di merito al tracciato ermeneutico della Corte Regolatrice). (5)
Le conclusioni appena raggiunte trovano ulteriore conferma nell'esito della seconda iniziativa giudiziale promossa dal el 2020. Pt_1
Incentrata sulla medesima questione, seppure perimetrata in modo parzialmente diverso quanto a consecutio temporale. 5 A)
Si legge nel ricorso in disamina. Dunque … devono essere considerate nella ricostruzione della prestazione, con effetto dalla data dell'avvenuto pensionamento … le retribuzioni maturate antecedentemente alla data del raggiungimento della massima misura accreditabile (30 settembre 2001) e non quelle immediatamente pregresse al momento del collocamento a riposo … Da tanto consegue la regula iuris che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata … conseguendone l'esclusione dal computo della pensione dei periodi di contribuzione ridotta (ottobre 2001-dicembre 2006) … L'istituto, dunque, non ha escluso dal computo della pensione … i contributi non essenziali e peggiorativi …, pur in presenza del raggiungimento del requisito massimo previdenziale … L'oggetto del presente giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto dall' in modo parziale.> CP_1
8 Acquisita, cioè, la massima anzianità contributiva il 30 settembre 2001 le settimane successive a tale epoca e fino alla data dell'ultimo contributo accreditato non sono più utili né al diritto a pensione, già raggiunto, né … alla misura della stessa, in quanto trattasi di contribuzione in pejus … Il ricorrente ha maturato, in costanza di rapporto di lavoro, alla data del 30 settembre 2001, anche per effetto della rivalutazione contributiva dovuta alla riconosciuta esposizione all'amianto, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità (pari a 2.080 settimane) … >
Ragione per la quale -concludeva l'istante- la domanda va accolta perché basata sul principio di “neutralizzazione” del computo della retribuzione/contribuzione. Di qui il petitum finale, così sintetizzabile. L'istante al 30 settembre 2001 aveva maturato 2.080 settimane contributive ed il requisito massimo di anzianità contributiva (= 40 anni). La rivendicata ricostituzione del trattamento, a decorrere dall'1 febbraio 2007, deve valorizzare i -soli- contributi immediatamente precedenti il 30 settembre 2001, id est l'emersione del requisito massimo. Il rateo mensile pensionistico va conseguentemente ricalcolato nella misura di euro 1.323,80, all'1 febbraio 2007, e di euro 1.565,12, alla data del deposito del ricorso, o in quelle da accertarsi con perizia contabile. Residua pertanto una posta a credito del ari ad euro 62.944,80. Pt_1
5 B)
Dovrebbe, a questo punto, essere chiaro che il solo parziale mutamento di scenario di volta in volta privilegiato dall'istante è funzionale alla risistemazione apparente della stessa questione. Che, per vero, rimane sempre uguale con indicazione di parametri di riferimento, temporali e sostanziali, diversi a sua volta funzionale a veicolare un petitum apparentemente “leggibile” in termini non sovrapponibili. E la riprova viene nuovamente fornita dalla Corte di Appello di NAPOLI che con la sentenza n.4733/23 del 2 gennaio 2024 ha riformato la pronuncia del Giudice di prime cure. Si legge nella sentenza della Corte di merito. La controversia è stata instaurata dal titolare di pensione cat. Pt_1
VOART 33522288 dal 01.02.2007- al fine di ottenere la rideterminazione del rateo mensile di pensione e la liquidazione delle relative differenze economiche dal 2007 per effetto della neutralizzazione dell'ultimo quinquennio contributivo. … Ad avviso dell'Ente la neutralizzazione può avere effetto solo con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione per eventi verificatisi e cominciati durante tali ultime 260 settimane: nel gravame è stata confutata l'interpretazione sostenuta dal ricorrente, tendente all'estensione della neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. … Osserva il collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione
9 ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”(C. Cass.Sez. L, Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 - Rv. 662275-01; in senso conforme v. Sentenza n. 29967 del 13/10/2022 - Rv. 665826 – 03; v. anche Sez. L, Sentenza n. 4256 del 2023). … Quindi la Cassazione ha concluso ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse ritenuto che “la neutralizzazione della contribuzione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando dunque non neutralizzabile il montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo -come nella specie- a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”. Di tali principi, sorretti da convincente motivazione cui il collegio presta piena adesione, deve farsi applicazione nella fattispecie, … In conclusione, poichè la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione e deve ritenersi tuttora immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio, la pretesa del Pt_1 non è meritevole di accoglimento.>
Ancora una volta, quindi, la questione del corretto apprezzamento della rivalutazione contributiva viene risolta dalla Corte di Appello, investita della stessa da una prospettiva solo apparentemente diversa, in maniera incoerente rispetto alle trame argomentative attoree, ed in linea con le pronunzie dei Giudici di legittimità.
Ancora una volta, tutto ruota intorno alla esatta interpretazione, all'attualità, del principio di “neutralizzazione”. Per come verificato, malamente inteso anche nel contenzioso in scrutinio. (6)
Da ultimo.
Si è già chiarito che, in realtà, non è predicabile nessuna violazione delle statuizioni sentenziali del 2011, assistite dal giudicato, nella misura in cui le stesse risultano lette ed interpretate con la lente -deformata- del principio di “neutralizzazione”, valorizzato in termini non corretti. Tale assunto riceve “copertura” ermeneutica dalla Corte Regolatrice, come peraltro già segnalato dalla Corte di Appello di NAPOLI nella citata sentenza n.1201/2024. Dalla quale si estraggono i seguenti passaggi di Cass. n.528/23
10 <In ordine alla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare, questa Corte di legittimità (Cass. 18 ottobre 2022, n.30639; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo il riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità; in particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere;
anche la condanna dell nel pregresso contenzioso ha un contenuto generico CP_1 limitato all' "an", per cui l'accertamento del "quantum" rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 dei 2008)” ed ha poi concluso: “in tale quadro risulta ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati - ovvero siano incrementabili - per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione.” )>>.
Con tale ultimo passaggio motivazionale pare allo scrivente definitivamente chiusa la questione posta, nella impossibilità ermeneutica di una lettura delle situazioni paventate dall'istante coerente con la prospettazione attorea. (7)
La pretesa azionata va, pertanto, disattesa, evidentemente anche in riferimento alla subordinata risarcitoria così formulata nel solo petitum conclusivo: accertare … il diritto del ricorrente ad adeguato risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge per non avere l'Ente resistente adempiuto secondo i parametri previsti ex lege alla rideterminazione effettiva del trattamento pensionistico e condannare l al conseguente CP_1 risarcimento del danno>.
Sembra trattarsi di risarcimento c.d. per equivalente basato tuttavia sulle identiche premesse da cui muove la domanda principale. E già questo sarebbe sufficiente al rigetto dell'istanza risarcitoria che, notoriamente, ha una sua valenza autonoma, anche sostanziale, senza la quale si ridurrebbe
11 ad una sorta di tentativo esterno funzionale al recupero delle rivendicazioni veicolate in via principale.
In ogni caso, resta fermo che nessun inadempimento è predicabile nei confronti dell né in riferimento alla rideterminazione CP_1
“legale” del trattamento pensionistico, né in riferimento alla rideterminazione
“sentenziale” dello stesso.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza palese risultando che il presente contenzioso non è annoverabile fra quelli presi in considerazione dalla normativa sull'esenzione, avendo ad oggetto il denunciato inadempimento delle statuizioni sentenziali assistite da giudicato. Come del resto ulteriormente desumibile dalla formulazione della domanda risarcitoria. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito
.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 17.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.708 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 7/5/1948 in POMPEI ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
PONTECAGNANO FAIANO alla via PICENTINO n.27 presso lo studio degli avv.ti Salvatore NADDEO e Raffaella CAPUANO che lo rappresentano e difendono, come da mandato in atti versato RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che, giusta procura generale alle liti per atto notarile, lo rappresenta e difende RESISTENTE
OGGETTO: esatto adempimento sentenza n.4275/2011 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA;
ratei arretrati del trattamento pensionistico cat. VOART n.335 222 88 a decorrenza 1.2.2007.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 6.2.2025 il sig. Parte_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA rivendicando il diritto alla rivalutazione contributiva delle settimane relative al periodo dal 17 maggio 1976 al 31 dicembre 1981 come da pregresse statuizioni sentenziali assistite da “giudicato” con conseguente maturazione della pensione in data
1 diversa da quella prospettata dall'ente previdenziale e ricalcolo del rateo pensionistico all'1 febbraio 2007 e, per scorrimento algebrico, al 31 dicembre 2024. Concludeva, pertanto, l'istante sollecitando la condanna dell' ad CP_1 aggiornare il valore del rateo pensionistico e ad erogargli, per l'effetto, gli arretrati dovuti nell'ultimo quinquennio, pari ad euro 19.935,22. In subordine, il ormulava istanza risarcitoria nella misura prevista Pt_1 per mancato adempimento dell'obbligazione di rideterminazione effettiva del trattamento pensionistico secondo i parametri legali. Il tutto con beneficio di spese ed onorari e con attribuzione.
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che chiedeva il rigetto della pretesa ex adverso CP_1 azionata per asserita infondatezza della domanda ad essa sottesa, già come tale giudicata in pregressi contesti processuali incentrati sulla medesima questione sostanziale agitata dal ricorrente.
Stante la natura del contenzioso, ad evidenza documentale ed a soluzione giuridico-ermeneutica, lo stesso veniva mandato prontamente in decisione, come peraltro da richiesta di entrambe le parti.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 17 luglio 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso è infondato e le relative domande devono essere rigettate, avuto riguardo alla produzione documentale in scrutinio e alla posizione assunta dal sig. Parte_1
Quella in scrutinio è la terza vertenza intentata dal ricorrente per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico cat. VOART n. 335 222 88 sulla base delle statuizioni sentenziali del 2011 (pronuncia n.4275/2011, udienza 15 luglio 2011), assistite da giudicato. Entrambe le pregresse controversie sono esitate in sentenze, di secondo grado, negative.
All'indomani della costituzione dell' e della negativa presa di CP_1 posizione dell'ente previdenziale, essenzialmente basata sulla ripetitività del contenzioso, l'istante ha replicato che il novum della presente vertenza sarebbe costituito da una causa petendi diversa da quelle in precedenza valorizzate. Si legge nelle note sostitutive trasmesse il 15 luglio 2025. Alla fattispecie è applicabile … il comma 6 dell'art.59 della Legge n.449/97, tabella C il quale dispone, imperativamente, che … Pertanto, atteso che nei giudizi chiamati sibillinamente da controparte duplicati, tale fattispecie non era stata discussa in quanto mai evocata, chiedendosi espressamente all'intestata giustizia di prendere posizione sulla superiore norma ovvero
2 spiegare le motivazioni che conducono alla disapplicazione della stessa pur in presenza di un tenore letterale che non lascia spazio ad interpretazioni di alcunché. Il beneficio dell'amianto, a maggior ragione quello attuale di considerare i cinque anni - 1.5.76 - 31.12.1981 - mai e poi mai riconosciuti dall' (e su questo si vorrebbe comprendere dove sussista la CP_1 duplicazione di un diritto se lo stesso è stato riconosciuto incontrovertibilmente da una sentenza di accertamento passata in cosa giudicata disattesa dall' ) comporta innegabilmente un diverso perimetro CP_1 contributivo pensionistico il quale deve essere letto in combinato disposto con il comma 6 dell'art.59 della Legge n.449/97 tabella C che determina l'epoca in cui l'attuale ricorrente ha maturato, ora per allora( unica applicazione possibile del beneficio stesso), il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico … Tanto premesso, i deducenti avvocati chiedono … accogliere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, introitare la causa a sentenza, ovvero in subordine disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa all'accertamento dell'epoca in cui il diritto a pensione matura secondo legge nella sfera protetta previdenziale dell'attuale ricorrente …>
Ora, in disparte ogni ulteriore considerazione sulla ammissibilità del frazionamento in rivoli della causa petendi che sorregge la rivendicazione di un medesimo bene della vita, a più riprese rivendicato da prospettive diverse
-in odore peraltro di reciproca ed insanabile contrapposizione-, a seguito dell'esito infausto del “precedente” di turno, resta sul terreno l'ardua ricostruzione della perimetrazione dell'odierna domanda attorea.
Ed invero, le citate note sostitutive male interagiscono con l'atto introduttivo di lite nel quale sostanzialmente si assume che in virtù della rivalutazione -anche- del quinquennio dedotto il diritto a pensione ai sensi dell'art. 59 Lex n.449/1997, tab. C) resta acquisito dal in data Pt_1 diversa da quella prospettata dall' , tuttavia, che non viene CP_2 precisata in alcun passaggio del ricorso. Ragione per la quale, delle due l'una:
-- o il riferimento alla Legge del 1997, n.449, è inutile ai fini della individuazione di questa data per la quale valgono diverse coordinate, verosimilmente desumibili dalle pregresse iniziative giudiziali;
-- oppure quel riferimento è centrale con la conseguente necessità di allegarne le ricadute in tema di individuazione del momento a decorrere dal quale l'istante matura il diritto a pensione, individuazione che, evidentemente, non può essere affidata ad una perizia esplorativa.
Se non che, nella consecutio argomentativa attorea l'individuazione della data “diversa” è anche la premessa indefettibile per il calcolo del rateo pensionistico asseritamente erogabile a decorrere dal febbraio 2007.
Di qui l'ineludibile infondatezza della domanda attorea che, da questa prima prospettiva, funzionale a valorizzare il c.d. novum indicato dall'istante, si palesa priva dei dati minimi essenziali alla ricostruzione della
3 vicenda pensionistica veicolata con diversa causa petendi e all'esatta quantificazione del relativo trattamento a decorrere dall'1 febbraio 2007. (3)
Resta la questione, in realtà centrale, del denunciato mancato ottemperamento alle statuizioni sentenziali del 2011.
Nella buona sostanza il ricorrente assume che l non avrebbe CP_1 preso in considerazione l'intero periodo contributivo stabilito dal Tribunale con la sentenza n.4275 resa a termine dell'udienza del 15 luglio 2011, id est il periodo 17 maggio 1976-31 gennaio 1997, ma solo quello successivo al 31 dicembre 1981. Siccome la rivalutazione contributiva direttamente incide sul momento di perfezionamento del diritto alla pensione, o per meglio dire sul calcolo da eseguirsi per l'individuazione di detto momento, l'inesatta ottemperanza alle citate statuizioni sentenziali si traduce in un vulnus ai criteri di calcolo a svantaggio del pensionato.
Come si vede, il problema vero è proprio questo. L'individuazione della data di emersione del diritto a pensione verificata attraverso il parametro dell'effettiva rivalutazione contributiva. Se non che, tale problema è stato sollevato dall'istante in ben due pregressi contenziosi. Definiti con esito sfavorevole al Pt_1
(4)
Una prima iniziativa giudiziale, risalente al 2017, aveva formalmente ad oggetto la rideterminazione della pensione cat. VOART n. 335 222 88 a decorrere dall'1 febbraio 2007 sulla base della sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA n.4275/2011. 4 A)
In detto contesto l'istante rivendica(va) l'emersione teorica anticipata del diritto al trattamento pensionistico quale conseguenza della esatta rivalutazione contributiva, la connessa rivalutazione economica della pensione, con adeguamento del rateo mensile e la corresponsione degli arretrati a decorrere dall'1 febbraio 2007. La struttura portante della pretesa all'epoca azionata era costituita dagli effetti della sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2011, grazie alla quale -denunciava il l lavoratore aveva raggiunto il massimo delle Pt_1 settimane utili alla pensione l'1 gennaio 1999. Ben prima cioè del pensionamento effettivo. L'interessato prende(va) esplicita posizione sul diniego opposto in sede amministrativa dall'ente previdenziale, basato proprio sulla lettura della parte dispositiva della sentenza n.4275/2011, asseritamente priva del riconoscimento del diritto alla retrodatazione della decorrenza della prestazione.
L'iter argomentativo privilegiato dall'istante ricalca pedissequamente quello seguito nel ricorso in attuale scrutinio. In breve.
4 Applicata, ex post rispetto alla data del pensionamento reale, la rivalutazione contributiva secondo le indicazioni contenute nella sentenza del 2011 si ottiene una retrodatazione virtuale -o teorica, se si preferisce- del diritto alla pensione e al relativo trattamento. Nella fattispecie de qua tale corretta applicazione avrebbe condotto al virtuale pensionamento del lavoratore alla data del 31 dicembre 1998. Una volta individuato il dies a quo del trattamento pensionistico virtuale, o teorico, nel giorno 1 gennaio 1999 bisognerebbe solo calcolare gli arretrati muovendo dalla data di effettiva erogazione di quel trattamento (1 febbraio 2007). Il calcolo delle retribuzioni utili sarebbe, peraltro, diverso a seconda dei periodi presi a riferimento. Ciò in quanto successivamente al raggiungimento, seppure calcolato ex post, del tetto massimo contributivo i dati retributivi e contributivi non interferiscono più sul diritto alla (ri)determinazione della pensione e, quindi, sui relativi meccanismi di calcolo. Sarebbe questo il precitato ultimo del principio di “neutralizzazione”. Per il periodo antecedente alla emersione virtuale del diritto alla pensione, invece, andrebbero considerate le retribuzioni utili al computo secondo lo schema delle quote A) e B). 4 B)
Impugnata la sentenza di primo grado sia dall'originario ricorrente che dall'ente previdenziale, la Corte di Appello di NAPOLI, con pronuncia n.1208/2024 del 14 giugno 2024, rigettava in toto la pretesa azionata dall'istante, parzialmente accolta dal Giudice di prime cure. Secondo i Giudici della Corte di merito partenopea il contenzioso verte(va) sulla sollecitata rideterminazione del trattamento pensionistico a seguito del riconoscimento giudiziale -naturalmente riferito alla sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA del 2011- della rivalutazione contributiva per il periodo indicato dal lavoratore. Insomma -si legge in sentenza- la prospettiva attorea era la seguente: raggiunto, con la speciale rivalutazione per esposizione all'amianto di origine giudiziale, il massimo contributivo alla data dell'1 gennaio 1999 (in realtà 31 dicembre 1998), il periodo contributivo successivo non deve essere considerato in quanto comporta effetti deteriori sul trattamento pensionistico;
tale soluzione sarebbe possibile in applicazione del principio di
“neutralizzazione”.
Se non che, la Corte di merito partenopea ha disatteso l'intero impianto argomentativo attoreo sulla base di un tracciato motivazionale ben preciso. Che qui si riporta nei suoi passaggi di maggiore significazione. Osserva la Corte che il principio di neutralizzazione invocato da parte appellante è stato sancito dalla Corte Costituzionale in relazione al sistema pensionistico delineato dall'art 3, comma 8 della legge 29 maggio 1982, n.297. … Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni
5 di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. La suindicata norma è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che … hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico. Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art 3, comma 8 della legge 29 maggio 1982, n.297 è radicalmente mutato per effetto della legge di delegazione 23 ottobre 1992 n.421 attuata con i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 e 11 agosto 1993, n. 373. Nel sistema così delineato risulta dilatato il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, dalle ultime 260 settimane di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione (ex art. 3 legge n.297 del 1992 cit.), fino alla contribuzione dell'intera vita lavorativa (per i lavoratori iscritti dopo il 10 gennaio 1993). … In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (art.1 D.lgs. n.373 del 1993). … Dunque la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto la tesi tendente ad estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A, sostenendo che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma … . Ciò posto, nel caso di specie, in cui è pacifico
6 che il trattamento pensionistico del e di … si compongano, al pari di Pt_1 quelli liquidati dopo il 10 gennaio 1993, di una quota A e di una quota B, deve ritenersi che il principio di neutralizzazione non possa trovare applicazione neppure in relazione alla quota A. Ciò in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto risulta finalizzato esclusivamente a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità e non può quindi consentire la neutralizzazione dei contributi meno favorevoli. . In tal senso si è espressa, con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte (Cass. n. 783/2024) affermando che … . Dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, in quanto finalizzato unicamente a consentire un più rapido raggiungimento del trattamento pensionistico, impedisce l'applicazione del principio della neutralizzazione. … Alla luce dei principi enunciati innanzi, le domande formulate da e … con i rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio Parte_1 di primo grado vanno rigettate. Consegue, pertanto, anche il rigetto dell'appello formulato dal > Pt_1
4 C)
Come si vede la questione posta dall'istante nel 2017 e risolta dalla Corte di Appello di NAPOLI nei termini appena sintetizzati è del tutto sovrapponibile a quella riproposta oggi dal sig. al netto Parte_1 della chiave di lettura asseritamente “nuova” di cui si è data contezza nel par. 2). E ruota intorno alle conseguenze che il ricorrente vorrebbe far discendere dalle statuizioni sentenziali del 2011 lette alla luce del principio di
“neutralizzazione”. Pare, quindi, evidente che, una volta chiarita la reale pregnanza di quel principio e la sua solo residuale applicabilità alla vicenda lavorativa del il denunciato indissolubile legame delle rivendicazioni attoree con Pt_1 le statuizioni sentenziali del 2011 è solo suggestivo. Ed è altrettanto evidente l'esattezza dell'obiezione di fondo del resistente secondo cui la formale denuncia, sempre collegata alla sentenza del CP_1
2011, di mancato apprezzamento del quinquennio dedotto in giudizio (maggio 1976-dicembre 1981) ai fini del corretto conteggio della rivalutazione contributiva altro non cela che la valorizzazione di un meccanismo di calcolo interamente desunto dal principio di “neutralizzazione”.
Segnala all'uopo l nella memoria di costituzione. CP_1
… La pretesa di controparte di utilizzare i contributi relativi al periodo dal 17.5.1976 al 31.1.1997 (escludendo quelli più recenti) non ha alcun fondamento normativo. Essa porterebbe a “neutralizzare” (quindi non utilizzare) i contributi della quota B per i quali la neutralizzazione non è prevista;
a non considerare la quota B o a considerare la quota B pr meno dei previsti 10 anni, così falsando in maniera significativa il conteggio della retribuzione media settimanale (che la riforma del 1992 ha voluto contenere mediante il conteggio sulla media degli ultimi 10 anni di retribuzioni in luogo dei precedenti 5 anni).>
7 Ulteriormente precisando con le note sostitutive: Affermare, come fa il ricorrente, che l' non ha rivalutato le settimane CP_1 di contributi da maggio 1976 a dicembre 1981 non significa altro che chiedere che venga utilizzata, ai fini del calcolo della pensione, la contribuzione più remota, neutralizzando quella più recente! Tale richiesta di neutralizzazione è illegittima, come da copiosa giurisprudenza prodotta.>
Una tale obiezione, direttamente desunta dall'iter motivazionale della citata sentenza della Corte di Appello di NAPOLI e relazionata alle esplicitazioni attoree, si rivela concludente. Si legge, infatti, nell'atto introduttivo di lite. In concreto il modus operandi è alquanto semplice. 1) … 4) rispettare il limite massimo ed attribuire alle due quote retributive della pensione, “A” e
“B”, rispettivamente tutti i contributi presenti nel nuovo conto pensionistico sino al 31.12.1992 e successivamente al 31.12.1992 sino al massimo di 2.080; 5) calcolare le due quote della pensione nel limite delle 2.080 rideterminando in tal modo sia l'imponibile pensionistico che le retribuzioni medie settimanali per effetto del riconosciuto beneficio e del nuovo perimetro;
…>
La questione posta all'attualità trova, quindi, un ambito decisionale già delineato. Dal quale non è possibile discostarsi sia per ragioni processuali (l'istante non allega l'impugnazione della sentenza della Corte di Appello) che sostanziali (evidente adesione della trama argomentativa seguita dai Giudici della Corte di merito al tracciato ermeneutico della Corte Regolatrice). (5)
Le conclusioni appena raggiunte trovano ulteriore conferma nell'esito della seconda iniziativa giudiziale promossa dal el 2020. Pt_1
Incentrata sulla medesima questione, seppure perimetrata in modo parzialmente diverso quanto a consecutio temporale. 5 A)
Si legge nel ricorso in disamina. Dunque … devono essere considerate nella ricostruzione della prestazione, con effetto dalla data dell'avvenuto pensionamento … le retribuzioni maturate antecedentemente alla data del raggiungimento della massima misura accreditabile (30 settembre 2001) e non quelle immediatamente pregresse al momento del collocamento a riposo … Da tanto consegue la regula iuris che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata … conseguendone l'esclusione dal computo della pensione dei periodi di contribuzione ridotta (ottobre 2001-dicembre 2006) … L'istituto, dunque, non ha escluso dal computo della pensione … i contributi non essenziali e peggiorativi …, pur in presenza del raggiungimento del requisito massimo previdenziale … L'oggetto del presente giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto dall' in modo parziale.> CP_1
8 Acquisita, cioè, la massima anzianità contributiva il 30 settembre 2001 le settimane successive a tale epoca e fino alla data dell'ultimo contributo accreditato non sono più utili né al diritto a pensione, già raggiunto, né … alla misura della stessa, in quanto trattasi di contribuzione in pejus … Il ricorrente ha maturato, in costanza di rapporto di lavoro, alla data del 30 settembre 2001, anche per effetto della rivalutazione contributiva dovuta alla riconosciuta esposizione all'amianto, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità (pari a 2.080 settimane) … >
Ragione per la quale -concludeva l'istante- la domanda va accolta perché basata sul principio di “neutralizzazione” del computo della retribuzione/contribuzione. Di qui il petitum finale, così sintetizzabile. L'istante al 30 settembre 2001 aveva maturato 2.080 settimane contributive ed il requisito massimo di anzianità contributiva (= 40 anni). La rivendicata ricostituzione del trattamento, a decorrere dall'1 febbraio 2007, deve valorizzare i -soli- contributi immediatamente precedenti il 30 settembre 2001, id est l'emersione del requisito massimo. Il rateo mensile pensionistico va conseguentemente ricalcolato nella misura di euro 1.323,80, all'1 febbraio 2007, e di euro 1.565,12, alla data del deposito del ricorso, o in quelle da accertarsi con perizia contabile. Residua pertanto una posta a credito del ari ad euro 62.944,80. Pt_1
5 B)
Dovrebbe, a questo punto, essere chiaro che il solo parziale mutamento di scenario di volta in volta privilegiato dall'istante è funzionale alla risistemazione apparente della stessa questione. Che, per vero, rimane sempre uguale con indicazione di parametri di riferimento, temporali e sostanziali, diversi a sua volta funzionale a veicolare un petitum apparentemente “leggibile” in termini non sovrapponibili. E la riprova viene nuovamente fornita dalla Corte di Appello di NAPOLI che con la sentenza n.4733/23 del 2 gennaio 2024 ha riformato la pronuncia del Giudice di prime cure. Si legge nella sentenza della Corte di merito. La controversia è stata instaurata dal titolare di pensione cat. Pt_1
VOART 33522288 dal 01.02.2007- al fine di ottenere la rideterminazione del rateo mensile di pensione e la liquidazione delle relative differenze economiche dal 2007 per effetto della neutralizzazione dell'ultimo quinquennio contributivo. … Ad avviso dell'Ente la neutralizzazione può avere effetto solo con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione per eventi verificatisi e cominciati durante tali ultime 260 settimane: nel gravame è stata confutata l'interpretazione sostenuta dal ricorrente, tendente all'estensione della neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. … Osserva il collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione
9 ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”(C. Cass.Sez. L, Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 - Rv. 662275-01; in senso conforme v. Sentenza n. 29967 del 13/10/2022 - Rv. 665826 – 03; v. anche Sez. L, Sentenza n. 4256 del 2023). … Quindi la Cassazione ha concluso ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse ritenuto che “la neutralizzazione della contribuzione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando dunque non neutralizzabile il montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo -come nella specie- a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”. Di tali principi, sorretti da convincente motivazione cui il collegio presta piena adesione, deve farsi applicazione nella fattispecie, … In conclusione, poichè la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione e deve ritenersi tuttora immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio, la pretesa del Pt_1 non è meritevole di accoglimento.>
Ancora una volta, quindi, la questione del corretto apprezzamento della rivalutazione contributiva viene risolta dalla Corte di Appello, investita della stessa da una prospettiva solo apparentemente diversa, in maniera incoerente rispetto alle trame argomentative attoree, ed in linea con le pronunzie dei Giudici di legittimità.
Ancora una volta, tutto ruota intorno alla esatta interpretazione, all'attualità, del principio di “neutralizzazione”. Per come verificato, malamente inteso anche nel contenzioso in scrutinio. (6)
Da ultimo.
Si è già chiarito che, in realtà, non è predicabile nessuna violazione delle statuizioni sentenziali del 2011, assistite dal giudicato, nella misura in cui le stesse risultano lette ed interpretate con la lente -deformata- del principio di “neutralizzazione”, valorizzato in termini non corretti. Tale assunto riceve “copertura” ermeneutica dalla Corte Regolatrice, come peraltro già segnalato dalla Corte di Appello di NAPOLI nella citata sentenza n.1201/2024. Dalla quale si estraggono i seguenti passaggi di Cass. n.528/23
10 <In ordine alla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare, questa Corte di legittimità (Cass. 18 ottobre 2022, n.30639; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo il riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità; in particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere;
anche la condanna dell nel pregresso contenzioso ha un contenuto generico CP_1 limitato all' "an", per cui l'accertamento del "quantum" rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 dei 2008)” ed ha poi concluso: “in tale quadro risulta ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati - ovvero siano incrementabili - per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione.” )>>.
Con tale ultimo passaggio motivazionale pare allo scrivente definitivamente chiusa la questione posta, nella impossibilità ermeneutica di una lettura delle situazioni paventate dall'istante coerente con la prospettazione attorea. (7)
La pretesa azionata va, pertanto, disattesa, evidentemente anche in riferimento alla subordinata risarcitoria così formulata nel solo petitum conclusivo: accertare … il diritto del ricorrente ad adeguato risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge per non avere l'Ente resistente adempiuto secondo i parametri previsti ex lege alla rideterminazione effettiva del trattamento pensionistico e condannare l al conseguente CP_1 risarcimento del danno>.
Sembra trattarsi di risarcimento c.d. per equivalente basato tuttavia sulle identiche premesse da cui muove la domanda principale. E già questo sarebbe sufficiente al rigetto dell'istanza risarcitoria che, notoriamente, ha una sua valenza autonoma, anche sostanziale, senza la quale si ridurrebbe
11 ad una sorta di tentativo esterno funzionale al recupero delle rivendicazioni veicolate in via principale.
In ogni caso, resta fermo che nessun inadempimento è predicabile nei confronti dell né in riferimento alla rideterminazione CP_1
“legale” del trattamento pensionistico, né in riferimento alla rideterminazione
“sentenziale” dello stesso.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza palese risultando che il presente contenzioso non è annoverabile fra quelli presi in considerazione dalla normativa sull'esenzione, avendo ad oggetto il denunciato inadempimento delle statuizioni sentenziali assistite da giudicato. Come del resto ulteriormente desumibile dalla formulazione della domanda risarcitoria. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito
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Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
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