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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
composta dai Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1874/2024 r.g. promossa da
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Ospitaletto (Bs) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dagli avv.ti Michele Radici e Ileana Raza per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
NO ET (Treviso) – appellata contumace -
*** appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
In via principale: in totale riforma della sentenza 810/2024 del 11.04.2024, R.G. 1541/2023, Rep.
1135/2024, accertata la sussistenza del sinistro occorso, in data 17.02.2022, all'immobile di proprietà
condannare in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire a parte attrice il danno patito nella misura di € 5.500,00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia o che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di primo grado.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1.- Con citazione notificata, a seguito di rinnovo, il 9 giugno 2025 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...] Controparte_1
810/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 11 aprile 2024) che nella contumacia dell'assicuratore aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo non coperto dalla polizza il danneggiamento dei propri beni. Lamentava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2967 Cod.
Civ., 115 e 116 Cod. proc. Civ. rilevando che l'interpretazione delle clausole di polizza avrebbe dovuto consentire il riconoscimento dell'indennizzo il cui presupposto, ovverossia il compimento del fatto doloso di danneggiamento, era contemplato;
con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 1370 Cod. Civ. e 116 Cod. proc. Civ. in quanto l'interpretazione della clausola contrattuale, in caso di dubbio, avrebbe dovuto declinarsi nel senso fatto valere con il riconoscimento dell'indennizzo. Disposto il rinnovo della notifica, per errore materiale della vocatio in ius, non si costituiva CP_1
La causa veniva rimessa per la decisione all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025
dopo discussione previa declaratoria di contumacia dell'appellate.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato, la sentenza va riformata con l'accoglimento della domanda e con la condanna di alle spese dei due gradi. CP_1
4.1.- Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio del 2022 ignoti criminali si introdussero nel magazzino gestito da , di via Campolungo a Travagliato (BS); dapprima Parte_1
tagliarono la catena che bloccava il cancello carraio cercando di forzare sia la porta d'ingresso pedonale laterale che il portone principale danneggiandoli e, successivamente, non riuscendo ad entrare attraverso quella via, salirono sul tetto, ruppero il lucernario in plastica e si calarono all'interno dei locali del capannone attraverso i quali, praticando due buchi nella parete sud, si introdussero nelle stanze dell'attività commerciale di vendita bevande “Casa Del Bere s.r.l.”, attigua al magazzino,
sottraendo bottiglie di vini e liquori (come risultava dalle denunce sporte da Parte_4
amministratore delegato della ditta M.T. Plast s.r.l., e da titolare della ditta Casa del Parte_5
Bere s.r.l. - all. 02.1 – 02.2). In forza della polizza del 31 dicembre 1998, con Controparte_2
alla quale era subentrata, per acquisizione, successivamente integrata con Controparte_1
estensioni di garanzia, chiese l'indennizzo rilevando che la quantificazione del danno era stata Pt_1
effettuata dal perito di in €.
5.500 e sulla base della denuncia. CP_1
4.2.- Il Tribunale rigettò la domanda osservando che:
-) era stato chiesto l'indennizzo in forza del documento n. 01.4 (estensioni di garanzia), che alla voce
A lettera b) prevede “altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”;
-) l'Assicuratore aveva eccepito che la garanzia per eventi sociopolitici e dolosi era prevista solo per i danni da incendio, esplosione e scoppio e non per quelli da furto;
-) nella sezione furto della polizza la garanzia era stata espressamente esclusa (doc. 10) sicché,
considerato che la dinamica era riconducibile al furto l'indennizzo non era dovuto;
-) né avrebbe potuto accogliersi la tesi attorea per la quale le condotte che la riguardavano siccome perpetrate dai malviventi, che si erano introdotti nei locali, erano da ricondursi non ad un furto, ma ad una condotta prodromica e strumentale alla consumazione dello stesso, che era avvenuto presso un altro immobile riconducibile ad un atto doloso di cui alla lettera b) dell'estensione di garanzia e senza che (sempre secondo l'attrice) potesse parlarsi di rapina, estorsione o saccheggio, tutte condotte soggette ad esclusione di garanzia;
-) infatti, in tal modo, tutte le fattispecie concrete di reato commesso con l'elemento soggettivo del dolo, compreso il furto, ed in generale tutte le condotte dolose avrebbero potuto essere sussunte nella nozione di “atto doloso”, con evidenti conseguenze sul piano della indennizzabilità;
-) in tal modo interpretando l'estensione di garanzia, che era relativa all'incendio, non sarebbe sussistita la necessità di assicurarsi anche per il furto o per il semplice danneggiamento, dal momento che tali condotte avrebbero potuto essere sussunte nella nozione di atto doloso;
-) sotto il profilo della interpretazione sistematica del contratto e dell'estensione di garanzia, la previsione invocata si collocava nel paragrafo A “Eventi sociopolitici e dolosi” la cui la lettera b)
aveva ad oggetto danni “causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”; -) in tale contesto l'aggettivo “dolosi” sembrava utilizzato quale clausola di chiusura, per ricomprendere al suo interno danni non solo causati in occasioni di tumulti, scioperi, sommosse, o a seguito di atti vandalici, ma anche danni che comunque che con i danni espressamente citati condividevano la natura violenta e particolarmente eccezionale;
-) in tale previsione non avrebbe potuto essere compresa la condotta prodromica all'esecuzione di un furto (comunque consumato sia pur non in danno dell'assicurata);
-) tra le cause di esclusione delle fattispecie di cui alla lettera b), oltre a rapina, estorsione e saccheggio, erano riportati anche danni imputabili ad “ammanchi di qualsiasi genere”;
-) i ladri avevano asportato degli scatoloni dal magazzino dell'attrice, locato ad MT, per poi rubare merce della società Casa del Bere sicché i danni lamentati dall'attrice erano anche (ma non solo,
essendosi il furto vero e proprio consumato presso altri locali) imputabili agli ammanchi degli scatoloni, essendo stata l'intrusione prodromica anche alla sottrazione degli stessi;
i malviventi si erano infatti introdotti nel magazzino della avevano prelevato degli scatoloni e si erano poi Pt_1
diretti presso i locali di Casa del Bere;
-) anche a ritenere che l'estensione di garanzia di cui alla lettera A – b) potesse prendere in considerazione la condotta prodromica al furto così come riportata (nella consapevolezza che la consumazione del furto era circostanza pacifica) quale “atto doloso” la garanzia era da escludere posto che si erano verificati degli ammanchi nei locali dell'assicurata.
4.3.- La motivazione non regge alle censure.
5.1.- Tanto sotto il profilo letterale, quanto sotto il profilo sistematico complessivo le clausole della polizza assicurativa non possono essere interpretate nel senso operato dal primo giudice sibbene come argomentato nei motivi di appello che, avvinti, appaiono fondati. 5.2.- Innanzi tutto si osserva che l'evento rappresentato dalla non era il furto ma il Pt_1
danneggiamento doloso di propri beni ad opera di ignoti come si evince dalla denuncia del 3 marzo
2022 con la quale erano stati dichiarati i seguenti danni al capannone di Travagliato “Danno alla
Catena che blocca il cancello carraio • Danni alla porta di ingresso pedonale laterale • Danni al portone principale • Danni ai lucernari del tetto ai colmi e alle lastre copertura • Danni al muro all'interno del capannone • Danni al controsoffitto • Danni alla porta interna” e possibili, ulteriori.
In secondo luogo si rileva che i danni ed il fatto storio, allegati dalla quindi il danneggiamento Pt_1
doloso di terzi, devono ritenersi dimostrati in forza dei seguenti elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti nel singolo e nel complesso: le convergenti denunce delle altre parti coinvolte (Casa del
Bere S.r.l. e M.T. Plast S.r.l.) che avevano subito il furto di beni ad opera di malviventi transitati nei locali della nelle ore dello stesso giorno oggetto della denuncia di questa e che rendono del tutto Pt_1
credibile la ricostruzione della la nota dell'assicuratore del 15 maggio 2022 che aveva denegato Pt_1
il risarcimento non tanto contestando il fatto storico ma solo per ragioni di copertura assicurativa e di qualifica dell'evento; le fotografie comprovanti i danni all'immobile ed i vari preventivi di spesa conducenti a comprovare i danni subiti;
la quantificazione del danno operata in conformità alla denuncia della dal perito di Pt_1 CP_1
5.3.- Alcun furto era stato denunciato dalla osservandosi che la polizza Parte_1
assicurativa inizialmente prevista per l'incendio, era stata poi estesa (cfr. infra) anche a coprire i danni di propri beni per atti dolosi di terzi e che proprio tali danni erano stati oggetto della denuncia.
5.3.1.- Il Tribunale di Treviso ha invece ritenuto che l'evento denunciato fosse da ricondurre al furto
“dal momento che la sottrazione di beni è avvenuta nei locali dell'attività commerciale di vendita bevande “Casa Del Bere s.r.l.”, attigua al magazzino e non nelle aree di pertinenza dell'assicurata”
ed in quanto la condotta dei ladri (che avevano danneggiato i beni dell'assicurata) era stata posta in essere con coscienza e volontà e diretta a perpetrare un furto nei confronti di una vittima diversa dall'odierna attrice. Trattasi di ragionamento non condivisibile in astratto e sotto il profilo giuridico, come rappresentato nel primo motivo di censura.
5.3.2.- In astratto in quanto il fatto che i malviventi avessero inteso sottrarre beni a terzi non rileva ai fini che occupano in quanto si verte del danneggiamento dei beni della (assicurata per tale Pt_1
evento) alla quale non possono essere attribuite intenzioni di terzi per escludere l'indennizzo.
In diritto in quanto la condotta e l'evento, denunciati dalla attenevano a fatti di danneggiamento Pt_1
rilevandosi, nel caso di specie, che il segmento di azione dei malviventi aveva importato proprio il danneggiamento (in violazione dell'art. 2043 Cod. Civ.). L'istituto della continuazione, richiamato implicitamente in sentenza, opera in sede penale, per fatti di reato, in sede tributaria e per le sanzioni amministrative ma essendo previsto ai fini sanzionatori per ridurre le conseguenze a favore del reo o dell'autore dell'illecito (tributario o amministrativo), richiede espressa copertura normativa che nel caso non appare predicabile posto l'effetto a sfavore della parte offesa. Alcuna disposizione di polizza e normativa, porta a tale risultato anche perché la condotta dei malviventi, anche finalizzata al furto,
ha importato un danneggiamento dei beni della garantito dalla polizza. Pt_1
5.3.3.- Non è condivisibile la pronuncia che, facendo leva sul furto a danno di terzi, ha negato l'indennizzo assumendo che il danneggiamento doloso dei beni della finalizzato al furto a Pt_1
danno di terzi, non avrebbe potuto essere risarcito proprio in quanto alcun furto ha denunciato l'appellante che ha rappresentato solo il danneggiamento dei propri beni come di fatto sopra dimostrato.
5.4.1.- Un secondo errore, compiuto dal primo giudice, è relativo alla interpretazione della estensione di garanzia e che è riferita al paragrafo A AD “Eventi sociopolitici e dolosi”. La lettera b),
dell'estensione, che qui occupa, e che riguarda danni “causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi –
da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi,
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”.
Trattasi ora di accertare se tra gli atti dolosi possa essere compreso, come sostiene il Pt_1
danneggiamento dei beni. Il Tribunale l'ha escluso assumendo che l'aggettivo sarebbe stato utilizzato come clausola di chiusura riferibile a tumulti, scioperi o sommesso o atti vandalici che condividessero, con questi, i requisiti della natura violante a particolarmente eccezionale ma l'interpretazione non appare condivisibile.
5.4.2.- Dalla lettura complessiva dell'estensione di garanzia emerge innanzi tutto che l'Assicuratore
aveva inteso rispondere verso per danni materiali alle cose e di vario genere, che nulla avevano Pt_1
a che vedere con l'incendio afferendo infatti ad eventi atmosferici (grandine, bufera etc.) a fumo, ad acqua condotta, ad urto tra veicoli e ad onda sonica con specifiche esclusioni. Da questo, si ricava che l'estensione di garanzia, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non era da ricondurre all'incendio essendo evidenti, i postulati di polizza, afferenti alle materie indennitarie più diverse.
Entro tale cornice (valutazione complessiva delle clausole) va esaminata la lettera b titolata “Eventi
sociopolitici e dolosi” e del seguente tenore “La Società risponde b) “degli altri danni materiali e diretti causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,
individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”.
Tanto l'intitolazione della clausola ove si usa la disgiuntiva “e” a distinguere gli eventi sociopolitici da quelli dolosi, quanto il contenuto di essa, ove si usa sempre la disgiuntiva “o” a distinguere atti vandalici e atti dolosi, comprovano che l'Assicuratore aveva inteso assumere il rischio tanto per eventi sociopolitici quanto per atti vandalici o dolosi distinti dai primi.
In mancanza di una letterale riconduzione degli atti dolosi ad eventi sociopolitici e rilevandosi che gli atti dolosi o vandalici sono riferibili – nella clausola – anche a persone singole, è evidente come il tutto comprovi una distinzione del bene giuridico garantito dall'assicuratore che appare duplice:
eventi causati da comportamenti sociopolitici;
eventi dolosi causati da singoli e distinti dai primi.
5.4.3.- Non si vede dunque come sia possibile escludere l'indennizzo assicurativi a fronte della copertura negoziale di polizza per fatti di danneggiamento doloso ad opera di terzi, come esattamente nel caso (ut supra).
5.5.- Nell'ermeneutica contrattuale dall'originario richiamo al principio in claris non fit interpretatio,
secondo cui l'interprete dovrebbe arrestare la propria attività interpretativa alla lettera del negozio, si
è progressivamente affermato il convincimento secondo cui è in ogni caso necessario indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull'effettiva portata delle clausole all'interno del testo: pertanto, ciò che assume valore rilevante, accanto alla lettera, è anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363
c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa;
e ciò, non potendo mai pretermettersi il criterio funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. ordinana n. 8630
del 26 marzo 2021).
Il tutto è da declinare nel caso tanto che la sentenza va riformata evincendosi, dal dato letterale e da quello sistematico, la piena copertura assicurativa per i fatti di danneggiamento.
6.- Il secondo motivo, in tema di violazione dell'art. 1370 Cod. civ. (interpretazione contro il predisponente) appare superato in quanto la norma di riferimento ha carattere sussidiario rispetto alle precedenti (Cass. n. 1028 del 13/02/1980 Rv. 404487 - 01) che appaiono chiare nel senso rappresentato dalla (Cass. ordinanza n. 28939 del 11 novembre 2024). Pt_1
7.- La domanda va accolta, essendo evidente la correlazione tra la denuncia del sinistro (ut supra) ed il danno quantificato dal perito assicurativo, di conseguenza, in €.
5.500 con la conseguente condanna di al pagamento oltre agli interessi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno con CP_1 decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso al saldo evidente essendo che la rivalutazione monetaria va riconosciuta d'ufficio (Cass. ordinanza n. 2716 del 18 marzo 2025)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
accoglie l'appello e riforma la sentenza del tribunale di Treviso;
condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo a in €.
5.500 oltre agli interessi CP_1 Pt_1
sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso al saldo;
condanna alle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in €.
4.000 per compensi per il CP_1
primo grado ed in €.
4.000 per compensi per l'appello oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., se dovuti;
Venezia lì 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
composta dai Magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1874/2024 r.g. promossa da
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Ospitaletto (Bs) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
dagli avv.ti Michele Radici e Ileana Raza per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
NO ET (Treviso) – appellata contumace -
*** appello sentenza del Tribunale di Treviso
***
Conclusioni per l'appellante
In via principale: in totale riforma della sentenza 810/2024 del 11.04.2024, R.G. 1541/2023, Rep.
1135/2024, accertata la sussistenza del sinistro occorso, in data 17.02.2022, all'immobile di proprietà
condannare in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire a parte attrice il danno patito nella misura di € 5.500,00, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia o che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di primo grado.
Motivi di fatto e diritto della decisione
1.- Con citazione notificata, a seguito di rinnovo, il 9 giugno 2025 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...] Controparte_1
810/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 11 aprile 2024) che nella contumacia dell'assicuratore aveva rigettato la domanda di indennizzo ritenendo non coperto dalla polizza il danneggiamento dei propri beni. Lamentava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2967 Cod.
Civ., 115 e 116 Cod. proc. Civ. rilevando che l'interpretazione delle clausole di polizza avrebbe dovuto consentire il riconoscimento dell'indennizzo il cui presupposto, ovverossia il compimento del fatto doloso di danneggiamento, era contemplato;
con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 1370 Cod. Civ. e 116 Cod. proc. Civ. in quanto l'interpretazione della clausola contrattuale, in caso di dubbio, avrebbe dovuto declinarsi nel senso fatto valere con il riconoscimento dell'indennizzo. Disposto il rinnovo della notifica, per errore materiale della vocatio in ius, non si costituiva CP_1
La causa veniva rimessa per la decisione all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025
dopo discussione previa declaratoria di contumacia dell'appellate.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato, la sentenza va riformata con l'accoglimento della domanda e con la condanna di alle spese dei due gradi. CP_1
4.1.- Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio del 2022 ignoti criminali si introdussero nel magazzino gestito da , di via Campolungo a Travagliato (BS); dapprima Parte_1
tagliarono la catena che bloccava il cancello carraio cercando di forzare sia la porta d'ingresso pedonale laterale che il portone principale danneggiandoli e, successivamente, non riuscendo ad entrare attraverso quella via, salirono sul tetto, ruppero il lucernario in plastica e si calarono all'interno dei locali del capannone attraverso i quali, praticando due buchi nella parete sud, si introdussero nelle stanze dell'attività commerciale di vendita bevande “Casa Del Bere s.r.l.”, attigua al magazzino,
sottraendo bottiglie di vini e liquori (come risultava dalle denunce sporte da Parte_4
amministratore delegato della ditta M.T. Plast s.r.l., e da titolare della ditta Casa del Parte_5
Bere s.r.l. - all. 02.1 – 02.2). In forza della polizza del 31 dicembre 1998, con Controparte_2
alla quale era subentrata, per acquisizione, successivamente integrata con Controparte_1
estensioni di garanzia, chiese l'indennizzo rilevando che la quantificazione del danno era stata Pt_1
effettuata dal perito di in €.
5.500 e sulla base della denuncia. CP_1
4.2.- Il Tribunale rigettò la domanda osservando che:
-) era stato chiesto l'indennizzo in forza del documento n. 01.4 (estensioni di garanzia), che alla voce
A lettera b) prevede “altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”;
-) l'Assicuratore aveva eccepito che la garanzia per eventi sociopolitici e dolosi era prevista solo per i danni da incendio, esplosione e scoppio e non per quelli da furto;
-) nella sezione furto della polizza la garanzia era stata espressamente esclusa (doc. 10) sicché,
considerato che la dinamica era riconducibile al furto l'indennizzo non era dovuto;
-) né avrebbe potuto accogliersi la tesi attorea per la quale le condotte che la riguardavano siccome perpetrate dai malviventi, che si erano introdotti nei locali, erano da ricondursi non ad un furto, ma ad una condotta prodromica e strumentale alla consumazione dello stesso, che era avvenuto presso un altro immobile riconducibile ad un atto doloso di cui alla lettera b) dell'estensione di garanzia e senza che (sempre secondo l'attrice) potesse parlarsi di rapina, estorsione o saccheggio, tutte condotte soggette ad esclusione di garanzia;
-) infatti, in tal modo, tutte le fattispecie concrete di reato commesso con l'elemento soggettivo del dolo, compreso il furto, ed in generale tutte le condotte dolose avrebbero potuto essere sussunte nella nozione di “atto doloso”, con evidenti conseguenze sul piano della indennizzabilità;
-) in tal modo interpretando l'estensione di garanzia, che era relativa all'incendio, non sarebbe sussistita la necessità di assicurarsi anche per il furto o per il semplice danneggiamento, dal momento che tali condotte avrebbero potuto essere sussunte nella nozione di atto doloso;
-) sotto il profilo della interpretazione sistematica del contratto e dell'estensione di garanzia, la previsione invocata si collocava nel paragrafo A “Eventi sociopolitici e dolosi” la cui la lettera b)
aveva ad oggetto danni “causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”; -) in tale contesto l'aggettivo “dolosi” sembrava utilizzato quale clausola di chiusura, per ricomprendere al suo interno danni non solo causati in occasioni di tumulti, scioperi, sommosse, o a seguito di atti vandalici, ma anche danni che comunque che con i danni espressamente citati condividevano la natura violenta e particolarmente eccezionale;
-) in tale previsione non avrebbe potuto essere compresa la condotta prodromica all'esecuzione di un furto (comunque consumato sia pur non in danno dell'assicurata);
-) tra le cause di esclusione delle fattispecie di cui alla lettera b), oltre a rapina, estorsione e saccheggio, erano riportati anche danni imputabili ad “ammanchi di qualsiasi genere”;
-) i ladri avevano asportato degli scatoloni dal magazzino dell'attrice, locato ad MT, per poi rubare merce della società Casa del Bere sicché i danni lamentati dall'attrice erano anche (ma non solo,
essendosi il furto vero e proprio consumato presso altri locali) imputabili agli ammanchi degli scatoloni, essendo stata l'intrusione prodromica anche alla sottrazione degli stessi;
i malviventi si erano infatti introdotti nel magazzino della avevano prelevato degli scatoloni e si erano poi Pt_1
diretti presso i locali di Casa del Bere;
-) anche a ritenere che l'estensione di garanzia di cui alla lettera A – b) potesse prendere in considerazione la condotta prodromica al furto così come riportata (nella consapevolezza che la consumazione del furto era circostanza pacifica) quale “atto doloso” la garanzia era da escludere posto che si erano verificati degli ammanchi nei locali dell'assicurata.
4.3.- La motivazione non regge alle censure.
5.1.- Tanto sotto il profilo letterale, quanto sotto il profilo sistematico complessivo le clausole della polizza assicurativa non possono essere interpretate nel senso operato dal primo giudice sibbene come argomentato nei motivi di appello che, avvinti, appaiono fondati. 5.2.- Innanzi tutto si osserva che l'evento rappresentato dalla non era il furto ma il Pt_1
danneggiamento doloso di propri beni ad opera di ignoti come si evince dalla denuncia del 3 marzo
2022 con la quale erano stati dichiarati i seguenti danni al capannone di Travagliato “Danno alla
Catena che blocca il cancello carraio • Danni alla porta di ingresso pedonale laterale • Danni al portone principale • Danni ai lucernari del tetto ai colmi e alle lastre copertura • Danni al muro all'interno del capannone • Danni al controsoffitto • Danni alla porta interna” e possibili, ulteriori.
In secondo luogo si rileva che i danni ed il fatto storio, allegati dalla quindi il danneggiamento Pt_1
doloso di terzi, devono ritenersi dimostrati in forza dei seguenti elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti nel singolo e nel complesso: le convergenti denunce delle altre parti coinvolte (Casa del
Bere S.r.l. e M.T. Plast S.r.l.) che avevano subito il furto di beni ad opera di malviventi transitati nei locali della nelle ore dello stesso giorno oggetto della denuncia di questa e che rendono del tutto Pt_1
credibile la ricostruzione della la nota dell'assicuratore del 15 maggio 2022 che aveva denegato Pt_1
il risarcimento non tanto contestando il fatto storico ma solo per ragioni di copertura assicurativa e di qualifica dell'evento; le fotografie comprovanti i danni all'immobile ed i vari preventivi di spesa conducenti a comprovare i danni subiti;
la quantificazione del danno operata in conformità alla denuncia della dal perito di Pt_1 CP_1
5.3.- Alcun furto era stato denunciato dalla osservandosi che la polizza Parte_1
assicurativa inizialmente prevista per l'incendio, era stata poi estesa (cfr. infra) anche a coprire i danni di propri beni per atti dolosi di terzi e che proprio tali danni erano stati oggetto della denuncia.
5.3.1.- Il Tribunale di Treviso ha invece ritenuto che l'evento denunciato fosse da ricondurre al furto
“dal momento che la sottrazione di beni è avvenuta nei locali dell'attività commerciale di vendita bevande “Casa Del Bere s.r.l.”, attigua al magazzino e non nelle aree di pertinenza dell'assicurata”
ed in quanto la condotta dei ladri (che avevano danneggiato i beni dell'assicurata) era stata posta in essere con coscienza e volontà e diretta a perpetrare un furto nei confronti di una vittima diversa dall'odierna attrice. Trattasi di ragionamento non condivisibile in astratto e sotto il profilo giuridico, come rappresentato nel primo motivo di censura.
5.3.2.- In astratto in quanto il fatto che i malviventi avessero inteso sottrarre beni a terzi non rileva ai fini che occupano in quanto si verte del danneggiamento dei beni della (assicurata per tale Pt_1
evento) alla quale non possono essere attribuite intenzioni di terzi per escludere l'indennizzo.
In diritto in quanto la condotta e l'evento, denunciati dalla attenevano a fatti di danneggiamento Pt_1
rilevandosi, nel caso di specie, che il segmento di azione dei malviventi aveva importato proprio il danneggiamento (in violazione dell'art. 2043 Cod. Civ.). L'istituto della continuazione, richiamato implicitamente in sentenza, opera in sede penale, per fatti di reato, in sede tributaria e per le sanzioni amministrative ma essendo previsto ai fini sanzionatori per ridurre le conseguenze a favore del reo o dell'autore dell'illecito (tributario o amministrativo), richiede espressa copertura normativa che nel caso non appare predicabile posto l'effetto a sfavore della parte offesa. Alcuna disposizione di polizza e normativa, porta a tale risultato anche perché la condotta dei malviventi, anche finalizzata al furto,
ha importato un danneggiamento dei beni della garantito dalla polizza. Pt_1
5.3.3.- Non è condivisibile la pronuncia che, facendo leva sul furto a danno di terzi, ha negato l'indennizzo assumendo che il danneggiamento doloso dei beni della finalizzato al furto a Pt_1
danno di terzi, non avrebbe potuto essere risarcito proprio in quanto alcun furto ha denunciato l'appellante che ha rappresentato solo il danneggiamento dei propri beni come di fatto sopra dimostrato.
5.4.1.- Un secondo errore, compiuto dal primo giudice, è relativo alla interpretazione della estensione di garanzia e che è riferita al paragrafo A AD “Eventi sociopolitici e dolosi”. La lettera b),
dell'estensione, che qui occupa, e che riguarda danni “causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi –
da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi,
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”.
Trattasi ora di accertare se tra gli atti dolosi possa essere compreso, come sostiene il Pt_1
danneggiamento dei beni. Il Tribunale l'ha escluso assumendo che l'aggettivo sarebbe stato utilizzato come clausola di chiusura riferibile a tumulti, scioperi o sommesso o atti vandalici che condividessero, con questi, i requisiti della natura violante a particolarmente eccezionale ma l'interpretazione non appare condivisibile.
5.4.2.- Dalla lettura complessiva dell'estensione di garanzia emerge innanzi tutto che l'Assicuratore
aveva inteso rispondere verso per danni materiali alle cose e di vario genere, che nulla avevano Pt_1
a che vedere con l'incendio afferendo infatti ad eventi atmosferici (grandine, bufera etc.) a fumo, ad acqua condotta, ad urto tra veicoli e ad onda sonica con specifiche esclusioni. Da questo, si ricava che l'estensione di garanzia, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, non era da ricondurre all'incendio essendo evidenti, i postulati di polizza, afferenti alle materie indennitarie più diverse.
Entro tale cornice (valutazione complessiva delle clausole) va esaminata la lettera b titolata “Eventi
sociopolitici e dolosi” e del seguente tenore “La Società risponde b) “degli altri danni materiali e diretti causati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,
individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio”.
Tanto l'intitolazione della clausola ove si usa la disgiuntiva “e” a distinguere gli eventi sociopolitici da quelli dolosi, quanto il contenuto di essa, ove si usa sempre la disgiuntiva “o” a distinguere atti vandalici e atti dolosi, comprovano che l'Assicuratore aveva inteso assumere il rischio tanto per eventi sociopolitici quanto per atti vandalici o dolosi distinti dai primi.
In mancanza di una letterale riconduzione degli atti dolosi ad eventi sociopolitici e rilevandosi che gli atti dolosi o vandalici sono riferibili – nella clausola – anche a persone singole, è evidente come il tutto comprovi una distinzione del bene giuridico garantito dall'assicuratore che appare duplice:
eventi causati da comportamenti sociopolitici;
eventi dolosi causati da singoli e distinti dai primi.
5.4.3.- Non si vede dunque come sia possibile escludere l'indennizzo assicurativi a fronte della copertura negoziale di polizza per fatti di danneggiamento doloso ad opera di terzi, come esattamente nel caso (ut supra).
5.5.- Nell'ermeneutica contrattuale dall'originario richiamo al principio in claris non fit interpretatio,
secondo cui l'interprete dovrebbe arrestare la propria attività interpretativa alla lettera del negozio, si
è progressivamente affermato il convincimento secondo cui è in ogni caso necessario indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull'effettiva portata delle clausole all'interno del testo: pertanto, ciò che assume valore rilevante, accanto alla lettera, è anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363
c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa;
e ciò, non potendo mai pretermettersi il criterio funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. ordinana n. 8630
del 26 marzo 2021).
Il tutto è da declinare nel caso tanto che la sentenza va riformata evincendosi, dal dato letterale e da quello sistematico, la piena copertura assicurativa per i fatti di danneggiamento.
6.- Il secondo motivo, in tema di violazione dell'art. 1370 Cod. civ. (interpretazione contro il predisponente) appare superato in quanto la norma di riferimento ha carattere sussidiario rispetto alle precedenti (Cass. n. 1028 del 13/02/1980 Rv. 404487 - 01) che appaiono chiare nel senso rappresentato dalla (Cass. ordinanza n. 28939 del 11 novembre 2024). Pt_1
7.- La domanda va accolta, essendo evidente la correlazione tra la denuncia del sinistro (ut supra) ed il danno quantificato dal perito assicurativo, di conseguenza, in €.
5.500 con la conseguente condanna di al pagamento oltre agli interessi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno con CP_1 decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso al saldo evidente essendo che la rivalutazione monetaria va riconosciuta d'ufficio (Cass. ordinanza n. 2716 del 18 marzo 2025)
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
accoglie l'appello e riforma la sentenza del tribunale di Treviso;
condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo a in €.
5.500 oltre agli interessi CP_1 Pt_1
sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso al saldo;
condanna alle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in €.
4.000 per compensi per il CP_1
primo grado ed in €.
4.000 per compensi per l'appello oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., se dovuti;
Venezia lì 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella