Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro - composta dai magistrati: dr. Pasquale CRISTIANO Presidente dr. Rosa LAROCCA Consigliere Rel. dr. Maria Domenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione iscritto al 41 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno
2024
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito
Dinoia, giusta procura generale in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza, alla via Pretoria n. 263; Pt_1
APPELLANTE/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 Persona_1
Marco, 9;
APPELLATI/RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: rivalutazione economica della pensione per esposizione a fibre di amianto - appello in riassunzione avverso la sentenza n. 178/2018, pubblicata il
13/03/2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosalba De
Bonis.
CONCLUSIONI
Per gli appellati in riassunzione Controparte_1 Parte_2
in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Per_1
"1) In via preliminare e pregiudiziale RIGETTARE l'appello proposto dell' Pt_1
avverso la sentenza n. 177/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, resa nel giudizio R.G. 429/2018- depositata in data 13/03/2018;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello originario, del giudizio di legittimità, e della presente fase di riassunzione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Per l'appellante in riassunzione in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t.: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In rito dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione;
- In via subordinata e salvo gravame, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto e diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado:
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 177/2018, pubblicata il 13/03/2018, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso proposto da per il Persona_1
riconoscimento nei confronti dell' dei benefici di cui all'art. 13, comma 8 L. Pt_1
n. 257/1992 alla rivalutazione contributiva dal 1/7/1969 al 31/10/1986 per l'esposizione alle fibre di amianto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., insistendo in ordine alla prescrizione del diritto e per l'infondatezza della pretesa per carenza della prova dell'esposizione ultradecennale del richiedente.
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 276/2018 del
20/12/2018, ha accolto il gravame e dunque rigettato la domanda azionata dal ricorrente in primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto che la data di pensionamento del ricorrente, avvenuto nell'ottobre del 2002, fosse il momento determinante per il decorso della prescrizione, poiché attimo determinante il perfezionamento dell'esposizione, che in tale momento veniva a cessare.
Dunque, verificato che la domanda amministrativa all' è stata proposta in data Pt_1
16/03/2012, la Corte ha ritenuto prescritto il diritto preteso.
Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione
[...]
ottenendo una pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente Per_1
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto che veniva affermato dagli ermellini era il seguente: “In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 Marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/2015); inoltre, tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. nn. 2856/2017, 14599/2022)”.
A fronte di ciò, il processo veniva riassunto da Controparte_1 [...]
, , in qualità di eredi di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
dinanzi alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, che Per_1
concludeva come da richieste in epigrafe riportate.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione.
Dopo il decreto depositato il 13.05.2024 che fissava l'udienza di discussione al successivo 25.03.2025, si costituiva nel giudizio di riassunzione l' , in persona Pt_1
del legale rappresentante p.t., riportandosi anch'egli alle conclusioni in epigrafe indicate.
All'udienza del 25 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta, la Corte
d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia la tempestività del ricorso in riassunzione iscritto in data 05 aprile 2024, in quanto avvenuto nel rispetto dei tre mesi previsti dall'art. 392 c.p.c. dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di
Cassazione, avvenuto in data 08 gennaio 2024.
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Sul tema della prescrizione del diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto si sono formati diversi orientamenti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato le sentenze di questo Collegio che ancoravano il dies a quo della prescrizione alla data del pensionamento, affermando, nella parte motiva, essere i ricorsi dei lavoratori “meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo,
Cass. n. 18254/2019 ma già Cass. n. 29635/2018 e Cass. n. 2856/2017) secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale il cui termine decorre "dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni”.
Ancora, da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito il suo orientamento, cassando con rinvio la sentenza di questa Corte territoriale n. 9/2021 del 11/5/2021, con la seguente affermazione di principio: “[omissis] Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020 in motivazione).
La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui
l'attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione [omissis], così Cass. Sez. L., sent. N.
36561 del 14/12/2022).
Nelle varie sentenze pronunciate da questo stesso Collegio e annullate con rinvio dalla Suprema Corte, era stato evidenziato che “il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, può, a prescindere della questione se sia o meno pensionato, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, rivolta all' , per far valere il suo autonomo diritto, non, dunque, per Pt_1
rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato, bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Da ultimo, va all'uopo richiamata l'ordinanza n. 28465/2022, depositata in data
30/09/2022, che ha annullato la sentenza di secondo grado inerente a tale giudizio per i medesimi motivi, ed il cui principio di diritto deve essere applicato al caso di specie.
Questo autonomo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è soggetto al termine di prescrizione decennale.
Si pone quindi il problema di individuare il dies a quo della decorrenza di tale termine.
L'art. 2935 c.c. dispone: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”. Come è noto, la disposizione deve essere intesa come riferita alla “possibilità legale” di far valere il diritto, a nulla rilevando eventuali ragioni di impossibilità di fatto, tra cui deve certamente annoverarsi l'ignoranza degli elementi costitutivi del diritto
Diversamente ragionando si finirebbe per attribuire rilevanza dirimente all'attitudine, più o meno consapevole, più o meno attenta alla cura dei propri interessi, del singolo lavoratore, svilendo la funzione di un istituto essenziale alla certezza dei rapporti giuridici.
Nell'ipotesi di riconoscimento della malattia professionale il dies a quo va individuato nel momento in cui le emergenze fattuali diano certezza dello stato morboso o della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, attribuendo pur sempre valore fondante alla manifestazione oggettiva del danno, conoscibile attraverso l'ordinaria diligenza (così, ad esempio, anche nel caso di indennizzo del danno da emotrasfusioni ex L. n. 210 del 1992).
Un tale ragionamento non può essere applicato nel caso di specie, ove certamente non si controverte del diritto al risarcimento di un danno, ma di una prestazione previdenziale.
Si tratta, infatti, di una situazione giuridica soggettiva attiva che può essere latamente intesa come un diritto di credito (nel senso che nell'ambito del rapporto obbligatorio con l'ente previdenziale il lavoratore vanterebbe un credito consistente nella rivalutazione della contribuzione), riconosciuta dalla legge anche ai lavoratori ancora in attività. Non vi è, in altre parole, nessun “danno” di cui occorra essere consci, perché non si tratta, con la prestazione in esame, di riconoscere un risarcimento.
La possibilità legale di domandare la rivalutazione deve essere riconosciuta sin dalla adozione della disciplina legislativa per i lavoratori ancora in attività all'epoca. Ovviamente ciò non può significare che il lavoratore sia tenuto a domandare l'accesso al beneficio entro il termine di prescrizione calcolato a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, poiché il diritto alla rivalutazione dei contributi matura di giorno in giorno, cumulandosi progressivamente in relazione al periodo di tempo in cui il lavoratore sia effettivamente esposto all'amianto, sino alla cessazione dell'esposizione.
Allo stesso tempo, non può essere il lavoratore obbligato a domandare il beneficio in epoca anteriore alla cessazione dell'esposizione: ciò perché sino all'ultimo giorno di attività lavorativa potrà far valere un vantaggio incrementale, rappresentando il numero di settimane contributive il coefficiente della moltiplicazione prevista dalla legge.
Il termine ultimo della maturazione del diritto è quello della cessazione dell'esposizione: da allora nessuna altra giornata potrà esser sommata al periodo oggetto di rivalutazione contributiva e pertanto da allora si può ritenere determinata la situazione giuridica soggettiva di vantaggio che dovrà essere esercitata entro il termine prescrizionale e tutto ciò chiaramente assume rilevanza salvo che il ricorrente deduca e provi che la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto sia avvenuta successivamente al pensionamento”.
Nei vari casi esaminati da questo Collegio il pensionamento era avvenuto ben oltre il decennio precedente alla presentazione della domanda all' , sempre Pt_1
o quasi la domanda all'INAIL aveva preceduto di pochi mesi quella all' e, Pt_1
circostanza questa assolutamente dirimente, nulla aveva dedotto il ricorrente nel suo atto introduttivo sul momento in cui era intervenuta, successivamente al pensionamento, non sempre questo coincidente con l'effettiva cessazione della sua esposizione all'amianto, di fatto ancora più risalente nel tempo, la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto.
Tutto ciò non solo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche alla prima udienza utile, dopo il deposito tempestivo della memoria difensiva da parte dell'istituto che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, ancorando il dies a quo del termine prescrizionale al pensionamento.
E' ben consapevole il Collegio che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, ma sempre sulla base di prove ritualmente acquisite al processo, prove, come detto, neanche allegate, salvo la generica affermazione: di aver avuto notizia di altri lavoratori a cui, per effetto di sentenze di primo grado, le prime risalenti agli anni immediatamente successivi al 2005, era stato riconosciuto lo stesso beneficio, come da allegati precedenti giurisprudenziali o consulenze ambientali espletate nei medesimi luoghi di lavoro.
A fronte del descritto impianto motivazionale, non potendosi aggiungere altro a quanto già illustrato e cassato dalla Suprema Corte, ritenendo, quindi, di non poter effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale, (il lavoratore, come detto, non ha allegato una diversa data di acquisizione della consapevolezza, diversa e antecedenti a quella desumibile dalla presentazione della domanda amministrativa), l'appello va respinto.
Infatti, il ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' in data Pt_1
16/03/2012. Al fine del dies a quo utile per il decorso della prescrizione, tale data
è determinante come giorno da cui la prescrizione comincia a decorrere.
La successiva domanda giudiziale è stata proposta in data 18/02/2015, dunque nel rispetto del termine decennale previsto per tale diritto.
Anche nel merito, la domanda dell' non può essere accolta. Pt_1 Infatti, è circostanza documentata, e non contestata, che il ricorrente abbia effettivamente lavorato alle dipendenze della società ex ANIC/ENICHEM S.p.A. di Pisticci Scalo. Le date lavorative possono essere individuate nel periodo fra il
19/7/1965 al 29/07/1990.
Risulta dunque, in primo luogo, provata l'attività lavorativa per come denunciata.
In secondo luogo, è stata provata dal anche la presenza di fibre di amianto Per_1
nei luoghi dove ha svolto la propria attività lavorativa, ed anche l'esposizione dei lavoratori alle medesime.
In effetti, dalla CTU a firma del dott. depositata nel corso del Persona_2
procedimento di primo grado e relativa ad altro giudizio relativo ai medesimi luoghi dove il ricorrente ha svolto attività lavorativa, è stata certificata l'esposizione a tali di fibre dei lavoratori prestanti le medesime attività lavorative, con rischio di contrazione di patologie al di sopra della soglia di rischio consentita.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., connesse alla complessità della vicenda in esame e al contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 41 del ruolo generale dell'anno 2024, all'esito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, promosso da , Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t. (appellante in riassunzione), nei confronti di: , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di eredi di (appellati in riassunzione), Parte_5 Persona_1
avverso la sentenza n. 177/2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio;
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento del doppio contributo unificato.
Potenza, 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano