TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1915/2025, promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da Pt_1 con avv. ROBERTA RUSTIA, e , con avv. MIRIAM MODUGNO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 16/03/2013, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione e poi il divorzio. In particolare, le parti hanno formulato le seguenti condizioni quanto alla separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento la somma di Parte_1 Parte_2
€ 200 mensili, riv. Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con inizio dei versamenti
a decorrere dal mese in cui il presente accordo viene sottoscritto dalle parti;
3. Le parti concordano sin d'ora che l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie sig.ra nei termini di cui al punto sub 2 avrà durata di 6 mesi alla scadenza dei Parte_2 quali ex lege il contributo verrà a cessare e diventerà immediatamente operativa l'obbligazione di pagamento della somma di € 6.500,00 già concordata tra le parti quale obbligo a carico del sig. di Parte_1 versamento in favore della sig.ra a titolo di liquidazione una tantum divorzile per la fase di divorzio Parte_2 che seguirà allo scadere del termine di legge.
4. Spese legali integralmente compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 1 di 2 nonché dichiarato di non volersi riconciliare, provveduto al deposito della documentazione prescritta e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno altresì dato atto di essersi già accordate che, alla decorrenza del termine previsto per legge, non appena sarà possibile, intendono chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, nei termini pure concordati ed esplicitati nel ricorso.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole e non ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311 del
16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 15/04/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 37 parte 1 anno 2013).
Così deciso in Trieste, il 17/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1915/2025, promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025 da Pt_1 con avv. ROBERTA RUSTIA, e , con avv. MIRIAM MODUGNO;
[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 16/03/2013, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la loro separazione e poi il divorzio. In particolare, le parti hanno formulato le seguenti condizioni quanto alla separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento la somma di Parte_1 Parte_2
€ 200 mensili, riv. Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, con inizio dei versamenti
a decorrere dal mese in cui il presente accordo viene sottoscritto dalle parti;
3. Le parti concordano sin d'ora che l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie sig.ra nei termini di cui al punto sub 2 avrà durata di 6 mesi alla scadenza dei Parte_2 quali ex lege il contributo verrà a cessare e diventerà immediatamente operativa l'obbligazione di pagamento della somma di € 6.500,00 già concordata tra le parti quale obbligo a carico del sig. di Parte_1 versamento in favore della sig.ra a titolo di liquidazione una tantum divorzile per la fase di divorzio Parte_2 che seguirà allo scadere del termine di legge.
4. Spese legali integralmente compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 1 di 2 nonché dichiarato di non volersi riconciliare, provveduto al deposito della documentazione prescritta e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno altresì dato atto di essersi già accordate che, alla decorrenza del termine previsto per legge, non appena sarà possibile, intendono chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, nei termini pure concordati ed esplicitati nel ricorso.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole e non ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311 del
16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 15/04/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 37 parte 1 anno 2013).
Così deciso in Trieste, il 17/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2