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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE MO Presidente dott. UC MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4629/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALEGNO CRISTIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 07/03/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che le parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, ad alienare a terzi la casa coniugale sita in Torino, corso Adriatico 24, in comproprietà al 50% fra i coniugi, con suddivisione al 50% del ricavato, previa estinzione del mutuo. Sino alla vendita dell'immobile, le spese di mutuo e condominiali verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Al momento della stipula del contratto preliminare di vendita la moglie percepirà interamente la somma che verrà corrisposta dai compratori a titolo di cauzione/caparra, riconoscendo al marito la quota di competenza pari al 50% del prezzo che potrà percepire al momento del rogito notarile e/o del saldo;
DÀ ATTO che il signor proprietario in via esclusiva di una barca Cranchi Atlantique Parte_2 40 ormeggiata nel porto di Varazze, si impegna, nel più breve tempo possibile, ad alienarla a terzi. Il signor si impegna, altresì, previa produzione dell'atto di vendita della barca a pagare, Parte_2 entro dieci giorni dalla stipula dell'atto, le spese condominiali rimaste in sospeso della casa coniugale sita in Torino, corso Adriatico 24 ed entro lo stesso termine a versare alla signora a Parte_1 mezzo bonifico bancario il 50% della somma rimanente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi autonomi ed autosufficienti e, nessun assegno di mantenimento, viene dagli stessi reciprocamente preteso;
DÀ ATTO che il signor si impegna a non chiedere alla signora la Parte_2 Parte_1 restituzione della somma residua pari ad € 35.000 (trentacinquemila/00) relativa ad un bonifico dallo stesso eseguito a favore della moglie nel 2021 ed avente come causale “prestito per aumento di capitale”;
DÀ ATTO che il signor si impegna a contribuire al 50% delle spese di trasloco che Parte_2 si renderanno necessarie per la vendita della casa coniugale e ad asportare dalla stessa, prima della vendita, i propri effetti personali;
Spese di lite come da accordi tra le parti a carico del sig. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI BE MO
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE MO Presidente dott. UC MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4629/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALEGNO CRISTIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 07/03/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
DÀ ATTO che le parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, ad alienare a terzi la casa coniugale sita in Torino, corso Adriatico 24, in comproprietà al 50% fra i coniugi, con suddivisione al 50% del ricavato, previa estinzione del mutuo. Sino alla vendita dell'immobile, le spese di mutuo e condominiali verranno suddivise al 50% fra i coniugi. Al momento della stipula del contratto preliminare di vendita la moglie percepirà interamente la somma che verrà corrisposta dai compratori a titolo di cauzione/caparra, riconoscendo al marito la quota di competenza pari al 50% del prezzo che potrà percepire al momento del rogito notarile e/o del saldo;
DÀ ATTO che il signor proprietario in via esclusiva di una barca Cranchi Atlantique Parte_2 40 ormeggiata nel porto di Varazze, si impegna, nel più breve tempo possibile, ad alienarla a terzi. Il signor si impegna, altresì, previa produzione dell'atto di vendita della barca a pagare, Parte_2 entro dieci giorni dalla stipula dell'atto, le spese condominiali rimaste in sospeso della casa coniugale sita in Torino, corso Adriatico 24 ed entro lo stesso termine a versare alla signora a Parte_1 mezzo bonifico bancario il 50% della somma rimanente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi autonomi ed autosufficienti e, nessun assegno di mantenimento, viene dagli stessi reciprocamente preteso;
DÀ ATTO che il signor si impegna a non chiedere alla signora la Parte_2 Parte_1 restituzione della somma residua pari ad € 35.000 (trentacinquemila/00) relativa ad un bonifico dallo stesso eseguito a favore della moglie nel 2021 ed avente come causale “prestito per aumento di capitale”;
DÀ ATTO che il signor si impegna a contribuire al 50% delle spese di trasloco che Parte_2 si renderanno necessarie per la vendita della casa coniugale e ad asportare dalla stessa, prima della vendita, i propri effetti personali;
Spese di lite come da accordi tra le parti a carico del sig. . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI BE MO
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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