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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7997/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Battaglia Barbara presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Leurini Giorgia Monica presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MB) (anno 2008, atto n. 5, parte II, serie A) in comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(C.F. , nato a [...] il [...], cittadino Persona_1 C.F._3 italiano;
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_3 C.F._4 italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Limbiate (MB) alla Via Stradivari Antonio n. 2 resta assegnata con tutto quanto l'arreda alla SI che la abiterà unitamente ai figli e che Parte_2 provvederà al pagamento dell'intero canone di locazione, delle spese condominiali e della manutenzione ordinaria;
il SI , attualmente conduttore insieme alla moglie, Parte_1 verrà eliminato dal contratto di locazione entro e non oltre il 31.12.2025;
2) il SI , che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà altrove la propria Parte_1 residenza ed asporterà beni ed effetti personali residui dalla casa familiare entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto per la separazione personale;
3) il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Pt_3 condiviso, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione materna;
4) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
5) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) quanto all'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, questi potrà tenerlo con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la madre
[...]
e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale Parte_2 contenuto minimo del diritto di visita: a. due pomeriggi infrasettimanalmente indicativamente dalle ore 18:30 alle ore 21:00; b. nei weekend a fine settimana alternati, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
c. le vacanze natalizie e pasquali in via alternata;
d. un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 15 giugno di ciascun anno;
7) il SI , a partire dal mese di maggio 2025 verserà a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minorenne e del figlio maggiorenne ma non Pt_3 economicamente autosufficiente la somma di euro 400,00 mensile, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026 e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_2
8) i genitori contribuiranno inoltre in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di sette giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9) il SI verserà entro e non oltre il 30.09.2025 la somma di euro 2.575,00, quale Parte_1
50% del saldo della spesa straordinaria del Corso Alma - Scuola Internazionale di cucina italiana in Colorno (Parma) del figlio;
Per_1
10) sempre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, i coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI e versato sul conto corrente Parte_2 intestato alla medesima;
all'uopo il SI rinuncia a percepire la sua quota del Parte_1
50% accettando che essa venga erogata totalmente alla moglie;
11) i SIi e , in considerazione delle rispettive capacità Parte_2 Parte_1 professionali, reddituali e patrimoniali, dell'età, dello stato di salute, dichiarano di essere autonomi, economicamente autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contribuzione al proprio mantenimento;
12) la SI pagherà interamente il finanziamento con Findomestic fino Parte_2 alla sua estinzione, così come il SI rimarrà unico obbligato al saldo delle Parte_1 rateizzazioni con INPS, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione in corso;
13) i coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto e degli altri documenti di espatrio;
14) i SIi e dichiarano espressamente di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni rapporto derivante dalla intercorsa relazione matrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Limbiate (MB), in data 12.04.2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese legali;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate (Mb), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.sa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Battaglia Barbara presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Leurini Giorgia Monica presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MB) (anno 2008, atto n. 5, parte II, serie A) in comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(C.F. , nato a [...] il [...], cittadino Persona_1 C.F._3 italiano;
(C.F. ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_3 C.F._4 italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Limbiate (MB) alla Via Stradivari Antonio n. 2 resta assegnata con tutto quanto l'arreda alla SI che la abiterà unitamente ai figli e che Parte_2 provvederà al pagamento dell'intero canone di locazione, delle spese condominiali e della manutenzione ordinaria;
il SI , attualmente conduttore insieme alla moglie, Parte_1 verrà eliminato dal contratto di locazione entro e non oltre il 31.12.2025;
2) il SI , che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà altrove la propria Parte_1 residenza ed asporterà beni ed effetti personali residui dalla casa familiare entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto per la separazione personale;
3) il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Pt_3 condiviso, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione materna;
4) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
5) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) quanto all'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, questi potrà tenerlo con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la madre
[...]
e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale Parte_2 contenuto minimo del diritto di visita: a. due pomeriggi infrasettimanalmente indicativamente dalle ore 18:30 alle ore 21:00; b. nei weekend a fine settimana alternati, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
c. le vacanze natalizie e pasquali in via alternata;
d. un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 15 giugno di ciascun anno;
7) il SI , a partire dal mese di maggio 2025 verserà a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minorenne e del figlio maggiorenne ma non Pt_3 economicamente autosufficiente la somma di euro 400,00 mensile, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica degli stessi. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026 e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_2
8) i genitori contribuiranno inoltre in misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di sette giorni, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9) il SI verserà entro e non oltre il 30.09.2025 la somma di euro 2.575,00, quale Parte_1
50% del saldo della spesa straordinaria del Corso Alma - Scuola Internazionale di cucina italiana in Colorno (Parma) del figlio;
Per_1
10) sempre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, i coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI e versato sul conto corrente Parte_2 intestato alla medesima;
all'uopo il SI rinuncia a percepire la sua quota del Parte_1
50% accettando che essa venga erogata totalmente alla moglie;
11) i SIi e , in considerazione delle rispettive capacità Parte_2 Parte_1 professionali, reddituali e patrimoniali, dell'età, dello stato di salute, dichiarano di essere autonomi, economicamente autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contribuzione al proprio mantenimento;
12) la SI pagherà interamente il finanziamento con Findomestic fino Parte_2 alla sua estinzione, così come il SI rimarrà unico obbligato al saldo delle Parte_1 rateizzazioni con INPS, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione in corso;
13) i coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto e degli altri documenti di espatrio;
14) i SIi e dichiarano espressamente di aver definito Parte_2 Parte_1 ogni rapporto derivante dalla intercorsa relazione matrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Limbiate (MB), in data 12.04.2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese legali;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate (Mb), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG