Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/05/2025, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 09736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- del 28.8.2020 dell’intimato Ministero, di rigetto dell’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana;
- degli atti presupposti, preordinati o consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso (preceduto da un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio respinta con decreto n.-OMISSIS- del 10 settembre 2021) il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale l'intimato Ministero ha respinto la sua istanza del 26/03/2015, volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Tale diniego è stato motivato in ragione della carenza di adeguati mezzi economici di sostentamento e di precedenti pregiudizievoli.
Con particolare riguardo al primo profilo di diniego, l'amministrazione ha sostenuto che non vi sarebbe stata prova che l'interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito dagli anni d'imposta 2016 al 2018 redditi uguali o superiori a quelli fissati nei detti parametri assunti dall'Amministrazione (coincidenti con quelli che consentono l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).
Quanto, invece, ai precedenti pregiudizievoli, l'amministrazione ha dato conto delle seguenti vicende penali:
- 31/03/2012: notizia di reato per violazione degli arti. 594, 595 e 612 del C.P. "ingiuria, diffamazione e minacce" ;
- 8/10/2007: sentenza del Tribunale di Rovigo divenuta irrevocabile in data 8/04/2008 per la violazione dell'art. 186 comma 2 del D.Ivo 30/04/1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso dl bevande alcoliche);
- 8/11/2014: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444 e 445 c.p.p.) emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo, divenuta irrevocabile in data 1/12/2014 per la
violazione dell'art. 186 comma 2 lett. c) del D.lvo 30/04/1882 n. 285 (guida in stato di ebbrezza accertata mediante analisi dell'aria alveolare espirata).
Ancora, l'amministrazione ha dato conto che risulta altresì che carico del figlio convivente, una segnalazione alla locale A.G. in data 30/06/2014 per violazione dell'art. 648 del C.P. (ricettazione).
1.1. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del gravato decreto sulla scorta di due motivi di ricorso.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ( Violazione di legge in relazione all'art. 8, comma 2, L. 91/92 in quanto l'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando siano decorsi due anni dalla presentazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana corredata dalla prescritta documentazione ) ha contestato la tardività della conclusione del procedimento rispetto a quanto normativamente previsto.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ( Eccesso di potere: travisamento dei fatti - carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ) ha sostenuto che il diniego in questione sarebbe stato disposto sulla base di una carente istruttoria, posto che:
- quanto alla notizia di notizia di reato per ingiuria e diffamazione del 31/03/2012, non sarebbe stata valorizzata l’archiviazione del relativo procedimento;
- quanto alla notizia di reato notizia di reato per guida in stato di ebbrezza del 08/10/2007 e alla reiterazione del reato dopo 7 anni (2014), l’amministrazione non avrebbe considerato la circostanza che il ricorrente avrebbe seguito un lungo percorso di disintossicazione, ed avrebbe successivamente osservato un comportamento scevro da censure.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. Le parti, il 28 marzo 2025, hanno depositato documenti.
4. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente (art. 9, c. 1, lett. f, l. n. 91/1992), motivata in base a due condanne del ricorrente per guida in stato di ebbrezza, nonché alla presenza di due comunicazioni di reato (una riguardante il ricorrente medesimo e una il figlio convivente). L'amministrazione dell'interno ha altresì valorizzato la carenza dell'elemento reddituale.
2. Va, anzitutto, correttamente definito il compendio documentale alla base della presente decisione, dichiarando inutilizzabili i documenti depositati dalle parti il 28 marzo 2025, in violazione del disposto di cui all'art. 73, c. 1, c.p.a.
Tale norma impone – per quanto qui rileva – il rispetto del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti. La violazione di tale termine comporta l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti. Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell’estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517; Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie nessuna istanza è pervenuta dalle parti, che si sono limitate a depositare documenti in violazione del termine sopradetto.
Di talché non vi sono ragioni per escludere l'inutilizzabilità dei documenti in parola.
3. Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale.
Tale apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012).
Sintetizzando: il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
3.1. Con particolare riguardo alla condotta contestata a parte ricorrente, si rileva che la giurisprudenza del giudice amministrativo è nel senso di ritenere che anche condotte temporalmente risalenti possono comunque avere – anche superato il decennio di osservazione - valore “ sintomatico ” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali ostative alla concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022).
Nel caso di specie l'ultima condanna del ricorrente per guida in stato di ebbrezza risale al 2014 (vale a dire, all'anno prima della presentazione dell'istanza denegata con l'impugnato provvedimento); tale condanna - come ancora di recente ribadito da questo Tribunale, " denota una tendenza caratteriale della persona che desta particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità quali l’incolumità pubblica e privata " (TAR Lazio, sez. V-bis, 2 aprile 2025, n. 6641).
4. Quanto al requisito reddituale, va premesso che, come condivisibilmente affermato dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2022, n. 8042):
(i) il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992 è atto squisitamente discrezionale di " alta amministrazione ", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno " status illesae dignitatis " (morale e civile) di colui che lo richiede;
(ii) l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti;
(iii) in tale ottica, non può ritenersi in linea di principio censurabile che, in assenza di particolari benemerenze che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di cittadinanza anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro;
(iv) è infatti pacifico che quello della residenza legale dello straniero per almeno dieci anni, previsto dalla norma citata, sia solo il requisito di base, ossia una condicio sine qua non, che non esonera dall'accertamento di ulteriori condizioni valutabili discrezionalmente, fra le quali l'effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l'autosufficienza economica;
(v) tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole;
(vi) non può ritenersi irragionevole il riferimento all'ammontare per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prescritto dall'art. 3, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in L. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
L'onere di dimostrare un sufficiente reddito grava sul ricorrente, coerentemente con il generale principio di riparto dell'onere della prova che invera anche il giudizio amministrativo e con la circostanza che ben potrebbe il ricorrente dimostrare la sussistenza dell'elemento reddituale (cfr. TAR Lazio, sez. V-bis, 16 gennaio 2025, n. 717 e giurisprudenza ivi citata).
4.1. Nel caso di specie, parte ricorrente nulla ha detto e nulla ha allegato in ordine al menzionato requisito reddituale, con la conseguenza che - già sotto tale profilo - il ricorso andrebbe rigettato in quanto si discute di un provvedimento plurimotivato, rispetto al quale è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
5. Dalle precedenti considerazioni discende il rigetto di tutti i motivi di ricorso articolati da parte ricorrente.
5.1. Il primo, perché secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia: « alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo - salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato » (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1123).
La Corte costituzionale ha ancora di recente chiarito che il decorso del termine di cui all’art. 2, L. n. 241/1990, non comporta alcuna decadenza nell’esercizio del potere (Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151).
Con specifico riguardo ai provvedimenti di concessione della cittadinanza questo Tribunale ha ancora di recente affermato che: " per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013) " (TAR Lazio, sez. VS, 3 febbraio 2025, n. 2348).
5.2. Il secondo, in quanto non risulta dagli atti di causa alcuna carenza di istruttoria o di motivazione del provvedimento impugnato, né sotto il profilo della valutazione dei precedenti del ricorrente, né sotto il profilo della valutazione del requisito reddituale.
6. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione, tenuto conto della mancanza di difese scritte da parte della resistente amministrazione, che ha per di più prodotto documentazione oltre i termini consentiti dalla legge processuale.
La manifesta infondatezza del ricorso impone di confermare il rigetto dell'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Rigetta l’istanza di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.