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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1263/2025 R.V.G. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rossana Chiappetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale G. Mancini, n. 156; E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Barbara Erminia Bianco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rogliano, alla via Patinelli, n. 5; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: “a modifica delle condizioni della sentenza 1740/2024 del Tribunale di Cosenza pubbl. il 05.09.2024 eliminare l'obbligo posto a carico del Sig. di CP_1 corrispondere alla Sig.ra la somma di € 200,00 per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 ed il 50% per le spese straordinarie”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 12/3/2025 e Parte_1 [...]
hanno riferito che con sentenza non definitiva pronunciata il 7/4/2014 CP_1 il tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto e che con successiva sentenza n. 2484/2016 del 24/11/2016 lo stesso tribunale si è pronunciato sulle statuizioni accessorie al divorzio, prevedendo, fra l'altro, l'obbligo del , in qualità di genitore CP_1 non collocatario dei figli allora minorenni e di Persona_2 Per_1 2
corrispondere alla un assegno mensile di € 600,00 a titolo di Pt_1 mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente il si è rivolto al tribunale per chiedere la modifica delle CP_1 condizioni stabilite con la sentenza n. 2484/2016 mediante la revoca dell'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia
[...]
nel frattempo divenuta maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente. La non si è opposta alla richiesta e con sentenza n. Pt_1
1740/2024 il tribu ecependo l'accordo degli ex coniugi, ha revocato l'obbligo del di provvedere al mantenimento di e CP_1 Persona_2 rideterminato in € 200,00 l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio per tenere conto delle mutate condizioni economiche del che Per_1 CP_1 nelle more ha formato un nuovo nucleo familiare. I ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al tribunale di modificare le condizioni stabilite in tale ultima sentenza, mediante la revoca dell'obbligo a carico del di provvedere al mantenimento di che nel frattempo CP_1 Per_1
è divenut renne ed economicamente autosuf Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. per l'acquisizione del relativo parere, ha espresso parere favorevole in data 21/3/2025. L'accordo raggiunto può essere recepito in questa sede, tenuto conto della volontà manifestata da entrambi i coniugi e fermi restando gli ulteriori impegni assunti dalle parti relativamente agli arretrati dovuti dal a titolo di CP_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, revoca l'obbligo a carico di di provvedere al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
di un assegno di € 200,00 per il mantenimento del figlio
[...] Per_1
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma