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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1083/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 04.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Giovanni Paolo II, n. 90, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SGRIZZI LUCIANO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Giovanni Paolo II, n. C.F._3
90, presso lo studio dell'avv. SGRIZZI LUCIANO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 24.09.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 25.09.1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 234 – parte II – Serie A – anno 1999); di aver avuto tre figli, , Per_1
nata il [...], , nata il [...] ed , nato il [...]. Per_2 Per_3
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate e riportate nel contenuto del ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. il figlio affetto da disabilità, è affidato in regime di affidamento condiviso Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente verso la madre, signora Pt_1
, con la quale continuerà a convivere anche la figlia maggiorenne .
[...] Per_2
Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3. il padre, signor , potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta Parte_2
lo desideri previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole;
4. la casa coniugale sita in Crotone, alla via dei Bergamotti, n. 2, è assegnata alla signora , in quanto genitore collocatario del figlio minore e Parte_1 Per_3
convivente con la figlia maggiorenne;
Per_2
5. il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
per il mantenimento della prole ( e ), la somma mensile di euro Per_2 Per_3
300,00 da versare in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla beneficiaria, nonché, anche il 50% della sua parte sull'assegno unico. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. le spese straordinarie relative ai figli, previo accordo tra i genitori, saranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento;
8. i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, nonché per quelli dei figli minori.
*****
Con decreto del 04.10.2025, l'odierno Giudice estensore, in veste di Presidente del., disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03/11/2025, le parti, depositavano note scritte congiunte con le quali, dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso chiedendo la pronuncia della separazione consensuale.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 08.10.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 04.11.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era trattenuta per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto, pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi le quali, non risultano contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, apparendo anzi, conformi ex lege, nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nato il C.F._1 Parte_2
17/07/1965 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 25.09.1999, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 234 – parte II – Serie A – anno 1999 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1083/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 04.11.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Giovanni Paolo II, n. 90, C.F._1
presso lo studio dell'avv. SGRIZZI LUCIANO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Giovanni Paolo II, n. C.F._3
90, presso lo studio dell'avv. SGRIZZI LUCIANO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 24.09.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone (KR), il 25.09.1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 234 – parte II – Serie A – anno 1999); di aver avuto tre figli, , Per_1
nata il [...], , nata il [...] ed , nato il [...]. Per_2 Per_3
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate e riportate nel contenuto del ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. il figlio affetto da disabilità, è affidato in regime di affidamento condiviso Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente verso la madre, signora Pt_1
, con la quale continuerà a convivere anche la figlia maggiorenne .
[...] Per_2
Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3. il padre, signor , potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta Parte_2
lo desideri previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della prole;
4. la casa coniugale sita in Crotone, alla via dei Bergamotti, n. 2, è assegnata alla signora , in quanto genitore collocatario del figlio minore e Parte_1 Per_3
convivente con la figlia maggiorenne;
Per_2
5. il signor si obbliga a versare alla signora , a titolo di contributo Pt_2 Pt_1
per il mantenimento della prole ( e ), la somma mensile di euro Per_2 Per_3
300,00 da versare in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla beneficiaria, nonché, anche il 50% della sua parte sull'assegno unico. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. le spese straordinarie relative ai figli, previo accordo tra i genitori, saranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno;
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno di mantenimento;
8. i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, nonché per quelli dei figli minori.
*****
Con decreto del 04.10.2025, l'odierno Giudice estensore, in veste di Presidente del., disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03/11/2025, le parti, depositavano note scritte congiunte con le quali, dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso chiedendo la pronuncia della separazione consensuale.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 08.10.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 04.11.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era trattenuta per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto, pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi le quali, non risultano contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, apparendo anzi, conformi ex lege, nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] a Parte_1
CR (KR), cod. fisc. e , nato il C.F._1 Parte_2
17/07/1965 a CR (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con C.F._3
rito concordatario in Crotone (KR), il 25.09.1999, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 234 – parte II – Serie A – anno 1999 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 17.12.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli