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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5728/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LAMACCHIA ALESSANDRO Parte_1
e dall'avv. LAMACCHIA ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro corrente in Pinerolo, corso Controparte_1
Porporato 9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con diritto all'inquadramento nel 3^ livello CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, dal 29 giugno 2021 sino al 21 settembre 2023; dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la ditta individuale DARIO al pagamento della somma di Controparte_1
euro 30.493,47 risultante dal conteggio prodotto, o della diversa somma accertata dal giudice. Affermava che (dopo uno stage scuola-lavoro da dicembre 2020 sino a tutto maggio 2021), lavorava in assenza di regolarizzazione dal 1° giugno al 31 agosto
2021, il 1° settembre 2021 veniva assunta in stage-tirocinio sino al 31 gennaio 2022, dall'8 febbraio 2022 veniva assunta con un contratto di apprendistato pagina 1 di 3 professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di 3^ livello ex CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, a tempo parziale (80%); svolgeva tutte le attività indicate nel livello rivendicato (non apprendista), aveva le chiavi del negozio e provvedeva, in assenza del titolare, all'apertura e alla chiusura dell'esercizio; durante la giornata lavorativa, sovente rimaneva da sola nel negozio;
lavorava dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00, per un totale di 45 ore settimanali, a fronte di un orario contrattuale di 32 ore settimanali;
tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo della documentazione prodotta da parte ricorrente – buste paga da agosto 2021 a febbraio
2022 (ad eccezione di novembre e dicembre 2021), relative al periodo formalizzato come stagista/praticante; contratto individuale di lavoro del 7 febbraio 2022 formalizzato come apprendistato;
buste paga relative ai mesi da febbraio 2022 a luglio 2023; modulo di recesso per dimissioni con effetto dal 22 settembre 2023 -, ma anche delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, che confermava la prestazione di attività lavorativa con le mansioni e l'orario indicati in ricorso, in assenza di regolarizzazione del rapporto, situazione di fatto che comportava la costituzione fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anteriormente alla sua formalizzazione;
inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso
(differenze sulla retribuzione base, compenso per lavoro straordinario, retribuzione delle mensilità di agosto e settembre 2023, TFR e ratei di fine rapporto di lavoro);
parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento dell'importo desunto dal conteggio prodotto da parte ricorrente;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
pagina 2 di 3 la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 29 giugno 2021 al 21 settembre 2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento al 3^ livello del CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 30.493,47, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione del 30% ex art. 1, comma 1 bis, D.M. n.
37/2018, CU, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5728/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. LAMACCHIA ALESSANDRO Parte_1
e dall'avv. LAMACCHIA ROBERTO
PARTE RICORRENTE contro corrente in Pinerolo, corso Controparte_1
Porporato 9
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente chiedeva accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con diritto all'inquadramento nel 3^ livello CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, dal 29 giugno 2021 sino al 21 settembre 2023; dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la ditta individuale DARIO al pagamento della somma di Controparte_1
euro 30.493,47 risultante dal conteggio prodotto, o della diversa somma accertata dal giudice. Affermava che (dopo uno stage scuola-lavoro da dicembre 2020 sino a tutto maggio 2021), lavorava in assenza di regolarizzazione dal 1° giugno al 31 agosto
2021, il 1° settembre 2021 veniva assunta in stage-tirocinio sino al 31 gennaio 2022, dall'8 febbraio 2022 veniva assunta con un contratto di apprendistato pagina 1 di 3 professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di 3^ livello ex CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, a tempo parziale (80%); svolgeva tutte le attività indicate nel livello rivendicato (non apprendista), aveva le chiavi del negozio e provvedeva, in assenza del titolare, all'apertura e alla chiusura dell'esercizio; durante la giornata lavorativa, sovente rimaneva da sola nel negozio;
lavorava dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00, per un totale di 45 ore settimanali, a fronte di un orario contrattuale di 32 ore settimanali;
tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo della documentazione prodotta da parte ricorrente – buste paga da agosto 2021 a febbraio
2022 (ad eccezione di novembre e dicembre 2021), relative al periodo formalizzato come stagista/praticante; contratto individuale di lavoro del 7 febbraio 2022 formalizzato come apprendistato;
buste paga relative ai mesi da febbraio 2022 a luglio 2023; modulo di recesso per dimissioni con effetto dal 22 settembre 2023 -, ma anche delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, che confermava la prestazione di attività lavorativa con le mansioni e l'orario indicati in ricorso, in assenza di regolarizzazione del rapporto, situazione di fatto che comportava la costituzione fra le parti di un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anteriormente alla sua formalizzazione;
inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.;
la parte datoriale, sulla quale gravava il relativo onere, non forniva alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette indirette e differite richieste in ricorso
(differenze sulla retribuzione base, compenso per lavoro straordinario, retribuzione delle mensilità di agosto e settembre 2023, TFR e ratei di fine rapporto di lavoro);
parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento dell'importo desunto dal conteggio prodotto da parte ricorrente;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
pagina 2 di 3 la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 29 giugno 2021 al 21 settembre 2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento al 3^ livello del CCNL barbieri/parrucchieri/acconciature, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 30.493,47, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.388,00, oltre rimb. 15% spese generali, maggiorazione del 30% ex art. 1, comma 1 bis, D.M. n.
37/2018, CU, IVA e CPA;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3