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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9905/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9905/2022 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e pendente:
TRA P. IV , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore sig.ra C.F. giusta procura Controparte_2 CodiceFiscale_1 speciale per notaio in Milano del 22.12.2021 registrata in data Persona_1
12.1.2022 al n. 1397 serie 1T, con sede legale in Milano al Corso Como n° 17, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ma unito all'atto di appello mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata ai fini della notifica telematica e del deposito telematico in giudizio e/o in calce all'atto cartaceo dall'avv.to Luigi Tuccillo, C.F. ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino 15;
-appellante- CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
, rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di C.F._4 costituzione dall'Avv. Iannucci Gianluca (c.f. e con lui C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio professionale sito in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE);
-appellati- E
C.F. , convenuta contumace e Controparte_5 CodiceFiscale_6 residente in [...]
-appellata contumace- AVVERSO La sentenza n. 1084/22 depositata in data 25.7.2022, non notificata, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord.
***
n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 22.09.22 la come in Controparte_1 epigrafe rappresentata, conveniva in giudizio gli appellati in epigrafe indicati, per sentire riformare la sentenza n. 1084/22, resa all'esito del procedimento recante n.rg 4195/20 e depositata in data 25.7.2022, non notificata, dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del Dott. , con la quale il giudice di prime Parte_1 cure accoglieva le domande dell'attrice e dell'interventore Controparte_3 [...]
e condannava la compagnia , nella dispiegata qualità di impresa CP_4 CP_1 assicuratrice dell'autovettura Fiat Punto Tg. DR 016 LN di proprietà della sig.ra
, al pagamento della somma di € 11.864,00 nei confronti della sig.ra Controparte_5 ed € 14.258,00 nei confronti del sig. oltre interessi Controparte_3 CP_4 ed € 6.400,00 di spese legali (€ 3.200,00 nei confronti di ciascun legale costituito) per un totale di oltre 30.000,00 euro. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante, deduceva in merito al giudizio di primo grado, che: con atto di citazione notificato in data 7.10.2020 la sig.ra deduceva che il giorno 15.2.2018, alle ore 9.30 circa, in San Controparte_3
RO (Ce) alla Via S.P. 230, si verificava il sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Punto Tg. DR 016 LN di proprietà della sig.ra ed assicurata per la Controparte_5
RCA con la e l'autovettura Fiat Punto Tg. ED 710 FM e specificava che CP_6
a bordo della predetta Fiat Punto Tg. DR 016 LN viaggiava come trasportata, pertanto conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, l' e la sig.ra per sentir accertare e dichiarare: a) la responsabilità esclusiva del CP_5 conducente-non indicato- dell'autoveicolo sul quale viaggiava come trasportata (assicurato
nella determinazione dell'evento; b) la condanna solidale della convenuta responsabile civile e della compagnia di assicurazione al pagamento della somma di € 20.000, quale risarcimento dei danni a Lei occorsi. La causa veniva iscritta a ruolo con N.R.G. 4195/20 ed incardinata innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. . Si Parte_1 costituiva in giudizio la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda. In corso di causa spiegava intervento autonomo l'ulteriore presunto trasportato sul veicolo assicurato
, . Si procedeva all'istruzione del giudizio ed il Giudice di Pace CP_4 ammetteva la prova testimoniale per verificare la dinamica assunta da attore e interventore e l'asserita qualifica degli stessi. All'esito venivano conferiti due distinti incarichi C.T.U., per determinare il danno biologico riportato da ciascun soggetto n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
trasportato a bordo dell'autovettura Punto assicurata e chiarire l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria utilizzata ed il nesso di causalità tra le modalità dell'evento dannoso così come descritte in citazione e precisate in corso di causa ed i postumi residuati sui periziandi. Depositate le consulenze tecniche, il giudizio veniva rinviato per l'udienza di conclusioni e discussione del 21.4.2021 ed all'esito introitato in decisione e definito con l'impugnata sentenza, come in epigrafe riportato. Avverso la predetta sentenza, la rilevandone l'erroneità ed Controparte_1 iniquità, esperiva il dispiegato gravame evidenziando in via del tutto preliminare la pendenza, relativamente ai fatti di causa, del procedimento penale nrg. 9196/19 innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - p.m. dott.ssa Cozzolino. Sul punto l'appellante società deduceva che in relazione ai fatti e documenti di cui al processo di primo grado - sinistro AXA rubricato al n° 6818/99/2413 – aveva depositato, in data 25.5.2020, denuncia-querela, per mettere in luce vari aspetti “problematici” di 4 sinistri (di cui il primo è quello di cui al processo di primo grado) che, inseriti poi in un “maxi processo” con oltre 400 indagati, avevano fatto emergere un “quadro” di collegamenti minante la verosimiglianza degli esibiti referti ospedalieri dell' di RC (distante Pt_2 mediamente 30 km dai luoghi dei presunti sinistri stradali) tali da far scaturire più di una perplessità sulle effettive modalità e riscontrabilità delle lesioni descritte in sede medico-legale. L'appellante rilevava opportuno attendere la conclusione delle indagini preliminari del procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed assegnato al p.m. dott.ssa Cozzolino con nrg. 9196/19, prima che le somme di cui alla condanna di primo grado entrassero nella materiale disponibilità dei sigg. e/o dei propri legali. CP_4
Quale motivo di censura a supporto del dispiegato gravame indicava in primis la mancata e/o erronea valutazione della C.T.U. tanto sulle risultanze documentali esibite quanto sul nesso di causalità tra danni ed evento. All'uopo eccepiva essere rimasto del tutto indimostrato nel corso del giudizio di primo grado il nesso di causalità tra i danni lamentati dai sigg. e l'evento descritto in citazione, come rilevava CP_4 dedotto dal C.T.P. dott. nelle note di replica alle bozze di C.T.U. Persona_2 ricevute. Eccepiva l'assoluta “disattenzione” avverso le considerazioni esposte dal dott. rinvenirsi tanto nella stesura finale della C.T.U. quanto nella sentenza Per_2 redatta da parte del giudice di prossimitià per essersi limitato a riportare le conferme contenute nell'elaborato peritale da parte del C.T.U. frutto di un non ponderato e, soprattutto, non sereno esame delle risultanze istruttorie. Sul punto sottolineava la sperequazione sussistente tra il danno biologico riconosciuto in capo ai sigg. CP_4 del 6% ( e del 7% ( ) per i danni che venivano refertati come CP_3 CP_4 traumi contusivi con prognosi di 6 e 7 gg. senza che dalla documentazione medica esibita in atti emergesse l'esistenza di alcuna ecchimosi o lesione né tantomeno alcun esame strumentale per ricondurre le riscontrate inabilità all'incidente stradale del 15.2.2018. Pertanto, chiedeva rinnovazione della C.T.U. medico-legale, alla luce delle gravi anomalie riferite nella querela di cui al procedimento penale sovra indicato, per accertare i macroscopici errori e/o n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
omissioni commessi dal perito incaricato nel procedimento di prossimità, dott.
[...]
, che aveva dato luogo alla determinazione dell'ingente danno patrimoniale Per_3 riportato in sentenza. Quale secondo motivo di censura, indicava la mancata e/o erronea valutazione della prova testimoniale resa dall'unico teste escusso sig. . All'uopo impugnava, Testimone_1 la decisione del Giudice di Pace laddove a pagina 2, stante la lacunosa testimonianza resa dall'unico teste escusso (il sig. nato a [...] il Testimone_1
13.3.1992 e residente a [...]), statuiva “ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 141 del d.lgs. 209/05”, giacché eccepiva l'appellante che il testimone escusso non aveva fornito alcun dato sulla targa dei veicoli coinvolti nel sinistro né tantomeno che vi fosse alcuna certezza che i ragazzi individuati (soltanto con i nomi di e fossero gli attori del giudizio Per_4 CP_3 pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord. Da ultimo, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 16.01.2023, concludeva : In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1084/22, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord dr. il giorno 16.06.2021 e depositata in cancelleria in data Parte_1
25.07.2022, per i motivi sopra descritti;
b) Nel merito rinnovare la consulenza medico-legale espletata in primo grado e per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta dai sigg.
e perché non provata ovvero inammissibile, improponibile, CP_4 Controparte_3 improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) Annullare la sentenza n. 1084/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord dr. il giorno Parte_1
16.06.2021 e depositata in cancelleria in data 25.07.2022 ovvero riformarla con una diversa quantificazione dei danni, per i motivi sopra descritti;
d) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Si costituivano gli appellati, e contestando Controparte_3 CP_4 preliminarmente l'attivato procedimento inibitorio poiché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico. Riguardo la denuncia querela, gli appellati eccepivano che il documento depositato in sede di appello fosse in possesso dell'appellante, per stessa ammissione del procuratore, già durante il Giudizio di primo grado e pertanto eccepiva che la documentazione depositata dovesse ritenersi inammissibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 345 cpc. In ogni caso contestava fermamente quanto affermato dalla controparte in quanto riteneva l'eccezione e la querela frutto di un evidente errore di lettura della documentazione depositata dagli odierni appellati-attori. Sul punto deducevano evincersi dalla documentazione prodotta che i sigg. e si fossero recati presso il Controparte_3 CP_4
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa e non, come asserito nella denuncia di controparte, presso l'Ospedale di RC. Avverso le censure mosse alla statuizione di merito sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria, nonché alla consulenza tecnica espletata, deducevano essere stata provata in prime cure la dinamica così come esposta nell'atto introduttivo della lite. Altresì, opponevano che nella relazione di CTU depositata nel giudizio di primae curae contrariamente a quanto riferito dalla difesa di parte appellante, potesse n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
leggersi innanzitutto che i referti del pronto soccorso venivano rilasciati ai lesionati dall' di Aversa e non di RC come asserito dall'appellante e che la Pt_2 prognosi fosse per 8 gg. e 7 gg. con indicazione dei traumi riportati e dei successivi controlli ed esami strumentali praticati. A questo punto, rivendicavano sulla scorta anche delle note di riscontro del CTU alle osservazioni praticate dal Dott. Per_2 che la consulenza non potesse essere affetta da alcun vizio logico-deduttivo e che le richieste della compagnia assicurativa fossero sfornite di idonea argomentazione e documentazione. Ed ancora dibattevano che Il CTU officiato aveva fondato il proprio elaborato sui dati obiettivi riscontrati in sede di accesso peritale e, nella redazione dell'elaborato peritale, aveva offerto puntuale riscontro ai quesiti formulati dal Giudice di Pace. Pertanto, dall'esame critico delle acquisizioni processuali e della motivazione posta a base delle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice ritenevano emergere il buon governo del potere discrezionale dallo stesso operato e riconosciutogli dalla legge nella valutazione dei mezzi istruttori sui quali aveva fondato il proprio libero convincimento. Da ultimo dibatteva che gravi motivi richiesti per la concessione della inibitoria non potessero essere integrati solo da una valutazione di probabile fondatezza dell'appello e dalla sola eventuale esecuzione della sentenza ed eccepiva nella specie l'assoluta assenza di motivi dedotti tesi a supportare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 283 cpc. Concludevano chiedendo dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità o l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sentenza più sopra indicata proposta dalla . CP_8
Con vittoria di spese e competenze del procedimento e condanna alla prescritta pena pecuniaria. Disposta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. come da ordinanza emessa nel subprocedimento recante RG. N. 9905- 1/2022 in data 17.11.2022, disposta altresì la trattazione scritta della presente controversia in grado di appello, all'udienza cartolare del 16.01.23, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la cancelleria al reperimento dello stesso e facendo carico all'appellante di produrre copia dei verbali del processo di primo grado concernenti la prova testimoniale e copia della relazione di CTU espletata, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 26.6.23. Alla data di udienza da ultimo indicata, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuto necessario ai fini del decidere procedere all'acquisizione dei rispettivi fascicoli di parte di primo grado, onerando le parti alla produzione dei rispettivi fascicoli di parte di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la verifica all'udienza del 14.9.2023. All'esito, ritenuta la necessità, ai fini della decisione e tenuto conto dei motivi di appello proposti, di disporre rinnovazione della C.T.U. medico-legale, veniva all'uopo nominato quale consulente tecnico d'ufficio, il dott. iscritto all'albo dei CTU dell'intestato Tribunale e Persona_5 fissata, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, l'udienza del 30.10.2023. Nelle more, con istanza depositata in data 27.11.23 il consulente incaricato, dott.
dava atto di trovarsi impossibilitato ad esercitare il mandato di Persona_5
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consulenza richiesto, stante l'assenza nel foliario telematico della documentazione sanitaria circostanza palesatasi in sede di primo accesso nell'ambito dell'espletamento delle operazioni peritali. Revocata l'ordinanza istruttoria con la quale era stato ammesso l'espletamento della CTU medico legale sulle persone delle parti appellate, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025. Da ultimo all'udienza del 10.7.2025, il giudizio veniva riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190-352 c.p.c.
3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_5 invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti, quest'ultima non si è costituita nel presente processo di appello, di guisa che della stessa ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero più volte richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle ripetute richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'appellante prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, che non sono stati contestati da controparte, nonché il relativo fascicolo di produzione di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
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Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di cui alla motivazione che segue. Come fondatamente lamentato dalla odierna appellante con i motivi di gravame, le parti attrici ed interventrici in primo grado, sulle quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tra i quali l'accadimento del fatto storico del sinistro nelle sue specifiche e concrete modalità, non hanno, a fronte del deciso disconoscimento della controparte, assolto tale onere. Ed invero, come univocamente desumibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio attrice e interventore/appellati risultano aver attivato, nel caso di specie, la speciale azione risarcitoria disciplinata dall'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cod. ass.) sancita in favore del terzo trasportato. L'azione risarcitoria diretta in esame è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale. E' stato, infatti, osservato che lo scopo della norma “è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16181). L'obbligo risarcitorio sorge dunque in presenza dei seguenti presupposti di fatto: (a) esistenza di un contratto di assicurazione per la r.c.a. (coprente anche il trasportato a qualsiasi titolo ex art. 122 cod. ass.); (b) danno subito dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro. In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. 13/10/2016, n. 20654). Egli però non deve anche allegare e provare la responsabilità del vettore, incombendo piuttosto all'assicuratore di quest'ultimo, onde liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno, eccepire e provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dall'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo antagonista (cfr. Cass. 4147/2019). Ciò posto, la Suprema Corte di legittimità ha efficacemente osservato che nei giudizi instaurati ex art. 141, cod. ass. può accadere che: (a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato;
l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
(b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso;
l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
(c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del “caso fortuito”) (cfr. Cass. 14388/2019). Ora, nella specie, oltre alla mancata dimostrazione della verificazione del sinistro dedotto in lite, priva di riscontro è residuata la circostanza che i signori
[...]
e fossero effettivamente trasportati dell'autovettura Fiat Punto CP_4 CP_3
Tg. DR 016 LN di proprietà della (contumace), carenza che non può Controparte_5 che ridondare negativamente a carico degli attori di primo grado, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. La Suprema Corte ha invero chiarito, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (confermata da Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 e da Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016). Tale pronuncia, era stata preceduta da Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15759 del 10/07/2014 secondo la quale: “La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legitimatio ad causam", non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui "non egent probatione" i fatti pacifici o incontroversi”. Orbene, la circostanza che in primo grado il responsabile civile Controparte_5 risultasse contumace non poteva di certo esonerare parte attrice dalla dimostrazione della sussistenza di siffatto requisito dato che, nel nostro sistema processuale, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n.
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10947 del 11/07/2003). Siffatta dimostrazione inoltre non può certamente trarsi dalla difesa in primo grado della costituita compagnia assicurativa, dato che dalle argomentazioni difensive di quest'ultima non si può desumere alcuna mancata contestazione delle circostanze affermate dagli attori e, comunque, esse non sono opponibili al responsabile civile rimasto contumace. Venendo ad analizzare i motivi del proposto gravame, in primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio si evince che le dichiarazioni rese dal teste (nato a [...] il Testimone_1
13.3.1992 e residente a [...], C.I. Numero_1 nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado(cfr. verbale udienza, dell'8.2.21,n.rg.4195/20, produzione appellante depositata 17.05.23). Ed invero, quale dedotto testimone oculare, non ha collocato la dinamica, peraltro mnemonicamente riferita, in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese, oltreché la precisa dinamica dell'occorso. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi genericamente all'atto introduttivo del giudizio. Alla luce di tale criticità evidenziata oltre un già così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Fondate altresì le censure con le quali l'appellante ha lamentato l'acritica adesione mostrata dal giudice di prime cure alla CTU svolta in primo grado. Sul punto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado (in atti anche nel presente grado di gravame, deposito appellante 17.5.2023) è carente di idonea e logica motivazione giustificativa in ordine al riconoscimento del danno biologico riscontrato in capo agli attori a fronte della non meglio precisata documentazione medica di riscontro. Sul punto mette conto evidenziare che, pur resasi necessaria disporre nell'ambito del presente giudizio di gravame una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della stessa il nominato ausiliario (dott. si è trovato nell'impossibilità di Persona_5 espletamento dell'incarico per l'assenza nel foliario telematico della documentazione sanitaria (cfr. nota CTU del 27.11.23). Né le parti appellate, sulle quali pur n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
incombeva il relativo onere, si attivavano per il reperimento della documentazione sanitaria difettante, producendolo pur in copia. Gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto gli attori la prova convincente del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano;
in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sugli stessi, nel caso di specie ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. Ed invero nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio non solo l'esistenza del fatto storico, ma tali da ingenerare il convincimento che i danni patiti e rivendicati da parte attrice e interventore non si siano realmente verificati o comunque siano agli stessi occorsi con modalità o in conseguenza di circostanze diverse da quelle descritte e solo in parte documentate. L'appello va perciò accolto, non potendosi ritenere provate le domande avanzate in primo grado 6.L'accoglimento dell'appello sotto il profilo evidenziato assorbe la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti;
esso importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla e l'intervento del Controparte_3 [...]
, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado. CP_4
7. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dagli attori (odierni appellati), questi, in virtù del principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante.
8.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellata va condannata al pagamento delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti appellate costituite. Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellata, , nulla vi è da Controparte_5 statuire a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 9905/2022, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_5
-ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
e da , nelle dispiegate e rispettive qualità di odierni appellati, CP_4 nell'ambito del giudizio di primo grado;
-CONDANNA per l'ulteriore effetto, i predetti appellati e Controparte_3 [...]
, al pagamento, in favore dell'appellante, P. CP_4 Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del P.IVA_1 primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone le spese della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico degli appellati, con il conseguente diritto delle controparti di ripetere dal primo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U,
-condanna, inoltre, gli appellati costituiti soccombenti al pagamento, in favore dell'appellante P. IV , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, 02/12/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9905/2022 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e pendente:
TRA P. IV , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore sig.ra C.F. giusta procura Controparte_2 CodiceFiscale_1 speciale per notaio in Milano del 22.12.2021 registrata in data Persona_1
12.1.2022 al n. 1397 serie 1T, con sede legale in Milano al Corso Como n° 17, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ma unito all'atto di appello mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata ai fini della notifica telematica e del deposito telematico in giudizio e/o in calce all'atto cartaceo dall'avv.to Luigi Tuccillo, C.F. ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino 15;
-appellante- CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_3 C.F._3 CP_4
, rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di C.F._4 costituzione dall'Avv. Iannucci Gianluca (c.f. e con lui C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio professionale sito in Via dei Brignola n. 7 - 81100 - Caserta (CE);
-appellati- E
C.F. , convenuta contumace e Controparte_5 CodiceFiscale_6 residente in [...]
-appellata contumace- AVVERSO La sentenza n. 1084/22 depositata in data 25.7.2022, non notificata, resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord.
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MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 22.09.22 la come in Controparte_1 epigrafe rappresentata, conveniva in giudizio gli appellati in epigrafe indicati, per sentire riformare la sentenza n. 1084/22, resa all'esito del procedimento recante n.rg 4195/20 e depositata in data 25.7.2022, non notificata, dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del Dott. , con la quale il giudice di prime Parte_1 cure accoglieva le domande dell'attrice e dell'interventore Controparte_3 [...]
e condannava la compagnia , nella dispiegata qualità di impresa CP_4 CP_1 assicuratrice dell'autovettura Fiat Punto Tg. DR 016 LN di proprietà della sig.ra
, al pagamento della somma di € 11.864,00 nei confronti della sig.ra Controparte_5 ed € 14.258,00 nei confronti del sig. oltre interessi Controparte_3 CP_4 ed € 6.400,00 di spese legali (€ 3.200,00 nei confronti di ciascun legale costituito) per un totale di oltre 30.000,00 euro. A supporto della dispiegata impugnazione, l'impresa appellante, deduceva in merito al giudizio di primo grado, che: con atto di citazione notificato in data 7.10.2020 la sig.ra deduceva che il giorno 15.2.2018, alle ore 9.30 circa, in San Controparte_3
RO (Ce) alla Via S.P. 230, si verificava il sinistro stradale tra l'autovettura Fiat Punto Tg. DR 016 LN di proprietà della sig.ra ed assicurata per la Controparte_5
RCA con la e l'autovettura Fiat Punto Tg. ED 710 FM e specificava che CP_6
a bordo della predetta Fiat Punto Tg. DR 016 LN viaggiava come trasportata, pertanto conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, l' e la sig.ra per sentir accertare e dichiarare: a) la responsabilità esclusiva del CP_5 conducente-non indicato- dell'autoveicolo sul quale viaggiava come trasportata (assicurato
nella determinazione dell'evento; b) la condanna solidale della convenuta responsabile civile e della compagnia di assicurazione al pagamento della somma di € 20.000, quale risarcimento dei danni a Lei occorsi. La causa veniva iscritta a ruolo con N.R.G. 4195/20 ed incardinata innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. . Si Parte_1 costituiva in giudizio la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda. In corso di causa spiegava intervento autonomo l'ulteriore presunto trasportato sul veicolo assicurato
, . Si procedeva all'istruzione del giudizio ed il Giudice di Pace CP_4 ammetteva la prova testimoniale per verificare la dinamica assunta da attore e interventore e l'asserita qualifica degli stessi. All'esito venivano conferiti due distinti incarichi C.T.U., per determinare il danno biologico riportato da ciascun soggetto n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
trasportato a bordo dell'autovettura Punto assicurata e chiarire l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria utilizzata ed il nesso di causalità tra le modalità dell'evento dannoso così come descritte in citazione e precisate in corso di causa ed i postumi residuati sui periziandi. Depositate le consulenze tecniche, il giudizio veniva rinviato per l'udienza di conclusioni e discussione del 21.4.2021 ed all'esito introitato in decisione e definito con l'impugnata sentenza, come in epigrafe riportato. Avverso la predetta sentenza, la rilevandone l'erroneità ed Controparte_1 iniquità, esperiva il dispiegato gravame evidenziando in via del tutto preliminare la pendenza, relativamente ai fatti di causa, del procedimento penale nrg. 9196/19 innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - p.m. dott.ssa Cozzolino. Sul punto l'appellante società deduceva che in relazione ai fatti e documenti di cui al processo di primo grado - sinistro AXA rubricato al n° 6818/99/2413 – aveva depositato, in data 25.5.2020, denuncia-querela, per mettere in luce vari aspetti “problematici” di 4 sinistri (di cui il primo è quello di cui al processo di primo grado) che, inseriti poi in un “maxi processo” con oltre 400 indagati, avevano fatto emergere un “quadro” di collegamenti minante la verosimiglianza degli esibiti referti ospedalieri dell' di RC (distante Pt_2 mediamente 30 km dai luoghi dei presunti sinistri stradali) tali da far scaturire più di una perplessità sulle effettive modalità e riscontrabilità delle lesioni descritte in sede medico-legale. L'appellante rilevava opportuno attendere la conclusione delle indagini preliminari del procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed assegnato al p.m. dott.ssa Cozzolino con nrg. 9196/19, prima che le somme di cui alla condanna di primo grado entrassero nella materiale disponibilità dei sigg. e/o dei propri legali. CP_4
Quale motivo di censura a supporto del dispiegato gravame indicava in primis la mancata e/o erronea valutazione della C.T.U. tanto sulle risultanze documentali esibite quanto sul nesso di causalità tra danni ed evento. All'uopo eccepiva essere rimasto del tutto indimostrato nel corso del giudizio di primo grado il nesso di causalità tra i danni lamentati dai sigg. e l'evento descritto in citazione, come rilevava CP_4 dedotto dal C.T.P. dott. nelle note di replica alle bozze di C.T.U. Persona_2 ricevute. Eccepiva l'assoluta “disattenzione” avverso le considerazioni esposte dal dott. rinvenirsi tanto nella stesura finale della C.T.U. quanto nella sentenza Per_2 redatta da parte del giudice di prossimitià per essersi limitato a riportare le conferme contenute nell'elaborato peritale da parte del C.T.U. frutto di un non ponderato e, soprattutto, non sereno esame delle risultanze istruttorie. Sul punto sottolineava la sperequazione sussistente tra il danno biologico riconosciuto in capo ai sigg. CP_4 del 6% ( e del 7% ( ) per i danni che venivano refertati come CP_3 CP_4 traumi contusivi con prognosi di 6 e 7 gg. senza che dalla documentazione medica esibita in atti emergesse l'esistenza di alcuna ecchimosi o lesione né tantomeno alcun esame strumentale per ricondurre le riscontrate inabilità all'incidente stradale del 15.2.2018. Pertanto, chiedeva rinnovazione della C.T.U. medico-legale, alla luce delle gravi anomalie riferite nella querela di cui al procedimento penale sovra indicato, per accertare i macroscopici errori e/o n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
omissioni commessi dal perito incaricato nel procedimento di prossimità, dott.
[...]
, che aveva dato luogo alla determinazione dell'ingente danno patrimoniale Per_3 riportato in sentenza. Quale secondo motivo di censura, indicava la mancata e/o erronea valutazione della prova testimoniale resa dall'unico teste escusso sig. . All'uopo impugnava, Testimone_1 la decisione del Giudice di Pace laddove a pagina 2, stante la lacunosa testimonianza resa dall'unico teste escusso (il sig. nato a [...] il Testimone_1
13.3.1992 e residente a [...]), statuiva “ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 141 del d.lgs. 209/05”, giacché eccepiva l'appellante che il testimone escusso non aveva fornito alcun dato sulla targa dei veicoli coinvolti nel sinistro né tantomeno che vi fosse alcuna certezza che i ragazzi individuati (soltanto con i nomi di e fossero gli attori del giudizio Per_4 CP_3 pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord. Da ultimo, citando le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 16.01.2023, concludeva : In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1084/22, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord dr. il giorno 16.06.2021 e depositata in cancelleria in data Parte_1
25.07.2022, per i motivi sopra descritti;
b) Nel merito rinnovare la consulenza medico-legale espletata in primo grado e per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria proposta dai sigg.
e perché non provata ovvero inammissibile, improponibile, CP_4 Controparte_3 improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
c) Annullare la sentenza n. 1084/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord dr. il giorno Parte_1
16.06.2021 e depositata in cancelleria in data 25.07.2022 ovvero riformarla con una diversa quantificazione dei danni, per i motivi sopra descritti;
d) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. Si costituivano gli appellati, e contestando Controparte_3 CP_4 preliminarmente l'attivato procedimento inibitorio poiché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico. Riguardo la denuncia querela, gli appellati eccepivano che il documento depositato in sede di appello fosse in possesso dell'appellante, per stessa ammissione del procuratore, già durante il Giudizio di primo grado e pertanto eccepiva che la documentazione depositata dovesse ritenersi inammissibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 345 cpc. In ogni caso contestava fermamente quanto affermato dalla controparte in quanto riteneva l'eccezione e la querela frutto di un evidente errore di lettura della documentazione depositata dagli odierni appellati-attori. Sul punto deducevano evincersi dalla documentazione prodotta che i sigg. e si fossero recati presso il Controparte_3 CP_4
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa e non, come asserito nella denuncia di controparte, presso l'Ospedale di RC. Avverso le censure mosse alla statuizione di merito sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria, nonché alla consulenza tecnica espletata, deducevano essere stata provata in prime cure la dinamica così come esposta nell'atto introduttivo della lite. Altresì, opponevano che nella relazione di CTU depositata nel giudizio di primae curae contrariamente a quanto riferito dalla difesa di parte appellante, potesse n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
leggersi innanzitutto che i referti del pronto soccorso venivano rilasciati ai lesionati dall' di Aversa e non di RC come asserito dall'appellante e che la Pt_2 prognosi fosse per 8 gg. e 7 gg. con indicazione dei traumi riportati e dei successivi controlli ed esami strumentali praticati. A questo punto, rivendicavano sulla scorta anche delle note di riscontro del CTU alle osservazioni praticate dal Dott. Per_2 che la consulenza non potesse essere affetta da alcun vizio logico-deduttivo e che le richieste della compagnia assicurativa fossero sfornite di idonea argomentazione e documentazione. Ed ancora dibattevano che Il CTU officiato aveva fondato il proprio elaborato sui dati obiettivi riscontrati in sede di accesso peritale e, nella redazione dell'elaborato peritale, aveva offerto puntuale riscontro ai quesiti formulati dal Giudice di Pace. Pertanto, dall'esame critico delle acquisizioni processuali e della motivazione posta a base delle conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice ritenevano emergere il buon governo del potere discrezionale dallo stesso operato e riconosciutogli dalla legge nella valutazione dei mezzi istruttori sui quali aveva fondato il proprio libero convincimento. Da ultimo dibatteva che gravi motivi richiesti per la concessione della inibitoria non potessero essere integrati solo da una valutazione di probabile fondatezza dell'appello e dalla sola eventuale esecuzione della sentenza ed eccepiva nella specie l'assoluta assenza di motivi dedotti tesi a supportare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 283 cpc. Concludevano chiedendo dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità o l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sentenza più sopra indicata proposta dalla . CP_8
Con vittoria di spese e competenze del procedimento e condanna alla prescritta pena pecuniaria. Disposta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. come da ordinanza emessa nel subprocedimento recante RG. N. 9905- 1/2022 in data 17.11.2022, disposta altresì la trattazione scritta della presente controversia in grado di appello, all'udienza cartolare del 16.01.23, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando la cancelleria al reperimento dello stesso e facendo carico all'appellante di produrre copia dei verbali del processo di primo grado concernenti la prova testimoniale e copia della relazione di CTU espletata, la causa veniva rinviata all'uopo all'udienza del 26.6.23. Alla data di udienza da ultimo indicata, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuto necessario ai fini del decidere procedere all'acquisizione dei rispettivi fascicoli di parte di primo grado, onerando le parti alla produzione dei rispettivi fascicoli di parte di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la verifica all'udienza del 14.9.2023. All'esito, ritenuta la necessità, ai fini della decisione e tenuto conto dei motivi di appello proposti, di disporre rinnovazione della C.T.U. medico-legale, veniva all'uopo nominato quale consulente tecnico d'ufficio, il dott. iscritto all'albo dei CTU dell'intestato Tribunale e Persona_5 fissata, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, l'udienza del 30.10.2023. Nelle more, con istanza depositata in data 27.11.23 il consulente incaricato, dott.
dava atto di trovarsi impossibilitato ad esercitare il mandato di Persona_5
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consulenza richiesto, stante l'assenza nel foliario telematico della documentazione sanitaria circostanza palesatasi in sede di primo accesso nell'ambito dell'espletamento delle operazioni peritali. Revocata l'ordinanza istruttoria con la quale era stato ammesso l'espletamento della CTU medico legale sulle persone delle parti appellate, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025. Da ultimo all'udienza del 10.7.2025, il giudizio veniva riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190-352 c.p.c.
3.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_5 invero nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti, quest'ultima non si è costituita nel presente processo di appello, di guisa che della stessa ne va dichiarata la contumacia.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, di guisa che va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del dispiegato gravame. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero più volte richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle ripetute richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'appellante prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, che non sono stati contestati da controparte, nonché il relativo fascicolo di produzione di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
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Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 5.Nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di cui alla motivazione che segue. Come fondatamente lamentato dalla odierna appellante con i motivi di gravame, le parti attrici ed interventrici in primo grado, sulle quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, tra i quali l'accadimento del fatto storico del sinistro nelle sue specifiche e concrete modalità, non hanno, a fronte del deciso disconoscimento della controparte, assolto tale onere. Ed invero, come univocamente desumibile dall'atto di citazione introduttivo del giudizio attrice e interventore/appellati risultano aver attivato, nel caso di specie, la speciale azione risarcitoria disciplinata dall'art. 141, D.Lgs. 209/2005 (cod. ass.) sancita in favore del terzo trasportato. L'azione risarcitoria diretta in esame è concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”, con evidente deroga ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale. E' stato, infatti, osservato che lo scopo della norma “è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16181). L'obbligo risarcitorio sorge dunque in presenza dei seguenti presupposti di fatto: (a) esistenza di un contratto di assicurazione per la r.c.a. (coprente anche il trasportato a qualsiasi titolo ex art. 122 cod. ass.); (b) danno subito dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro. In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. 13/10/2016, n. 20654). Egli però non deve anche allegare e provare la responsabilità del vettore, incombendo piuttosto all'assicuratore di quest'ultimo, onde liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno, eccepire e provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dall'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo antagonista (cfr. Cass. 4147/2019). Ciò posto, la Suprema Corte di legittimità ha efficacemente osservato che nei giudizi instaurati ex art. 141, cod. ass. può accadere che: (a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato;
l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
(b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso;
l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
(c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del “caso fortuito”) (cfr. Cass. 14388/2019). Ora, nella specie, oltre alla mancata dimostrazione della verificazione del sinistro dedotto in lite, priva di riscontro è residuata la circostanza che i signori
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e fossero effettivamente trasportati dell'autovettura Fiat Punto CP_4 CP_3
Tg. DR 016 LN di proprietà della (contumace), carenza che non può Controparte_5 che ridondare negativamente a carico degli attori di primo grado, in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. La Suprema Corte ha invero chiarito, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (confermata da Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 e da Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016). Tale pronuncia, era stata preceduta da Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15759 del 10/07/2014 secondo la quale: “La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legitimatio ad causam", non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui "non egent probatione" i fatti pacifici o incontroversi”. Orbene, la circostanza che in primo grado il responsabile civile Controparte_5 risultasse contumace non poteva di certo esonerare parte attrice dalla dimostrazione della sussistenza di siffatto requisito dato che, nel nostro sistema processuale, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n.
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10947 del 11/07/2003). Siffatta dimostrazione inoltre non può certamente trarsi dalla difesa in primo grado della costituita compagnia assicurativa, dato che dalle argomentazioni difensive di quest'ultima non si può desumere alcuna mancata contestazione delle circostanze affermate dagli attori e, comunque, esse non sono opponibili al responsabile civile rimasto contumace. Venendo ad analizzare i motivi del proposto gravame, in primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio si evince che le dichiarazioni rese dal teste (nato a [...] il Testimone_1
13.3.1992 e residente a [...], C.I. Numero_1 nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado(cfr. verbale udienza, dell'8.2.21,n.rg.4195/20, produzione appellante depositata 17.05.23). Ed invero, quale dedotto testimone oculare, non ha collocato la dinamica, peraltro mnemonicamente riferita, in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese, oltreché la precisa dinamica dell'occorso. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi genericamente all'atto introduttivo del giudizio. Alla luce di tale criticità evidenziata oltre un già così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento. Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Fondate altresì le censure con le quali l'appellante ha lamentato l'acritica adesione mostrata dal giudice di prime cure alla CTU svolta in primo grado. Sul punto la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in primo grado (in atti anche nel presente grado di gravame, deposito appellante 17.5.2023) è carente di idonea e logica motivazione giustificativa in ordine al riconoscimento del danno biologico riscontrato in capo agli attori a fronte della non meglio precisata documentazione medica di riscontro. Sul punto mette conto evidenziare che, pur resasi necessaria disporre nell'ambito del presente giudizio di gravame una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della stessa il nominato ausiliario (dott. si è trovato nell'impossibilità di Persona_5 espletamento dell'incarico per l'assenza nel foliario telematico della documentazione sanitaria (cfr. nota CTU del 27.11.23). Né le parti appellate, sulle quali pur n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
incombeva il relativo onere, si attivavano per il reperimento della documentazione sanitaria difettante, producendolo pur in copia. Gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto gli attori la prova convincente del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano;
in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sugli stessi, nel caso di specie ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. Ed invero nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio non solo l'esistenza del fatto storico, ma tali da ingenerare il convincimento che i danni patiti e rivendicati da parte attrice e interventore non si siano realmente verificati o comunque siano agli stessi occorsi con modalità o in conseguenza di circostanze diverse da quelle descritte e solo in parte documentate. L'appello va perciò accolto, non potendosi ritenere provate le domande avanzate in primo grado 6.L'accoglimento dell'appello sotto il profilo evidenziato assorbe la disamina delle ulteriori questioni prospettate dalle parti;
esso importa il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla e l'intervento del Controparte_3 [...]
, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado. CP_4
7. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dagli attori (odierni appellati), questi, in virtù del principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante.
8.In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellata va condannata al pagamento delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti appellate costituite. Attesa, invece, la contumacia dell'ulteriore appellata, , nulla vi è da Controparte_5 statuire a titolo di spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato n.9905/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 9905/2022 R.G.A.C.
spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 9905/2022, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_5
-ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
e da , nelle dispiegate e rispettive qualità di odierni appellati, CP_4 nell'ambito del giudizio di primo grado;
-CONDANNA per l'ulteriore effetto, i predetti appellati e Controparte_3 [...]
, al pagamento, in favore dell'appellante, P. CP_4 Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del P.IVA_1 primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone le spese della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico degli appellati, con il conseguente diritto delle controparti di ripetere dal primo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U,
-condanna, inoltre, gli appellati costituiti soccombenti al pagamento, in favore dell'appellante P. IV , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, 02/12/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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