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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1100040_2025 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento
Resistente: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 s.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina avverso l'atto di recupero in premessa indicato. Eccepisce: la nullità dell'atto di recupero del credito per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impugnato;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/73 in relazione alla mancata prova del potere del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto di accertamento per difetto della qualifica dirigenziale;
omessa notifica dello schema d'atto in violazione del d.lgs. 219/2023 e mancato rispetto del contraddittorio preventivo;
sulla posizione della società Società_1; relativamente alla società Società_2 SRL;
in relazione al necessario intervento del MIMIT;
in relazione alla carenza di investimenti nella tecnologia 4.0; erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente Società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare privo di fondamento. L'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per il 2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d.
“tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. L'art. 1, comma 48, in particolare, della L. n. 205/2017 prevede che: “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.” Tale normativa riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di formazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito di imposta pari al 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria
4.0. Quindi, nel caso di specie e nell'ambito di un'attività di analisi dedicata alle posizioni fiscali dei contribuenti che avevano utilizzato in compensazione il credito di imposta concesso per la c.d.
Formazione Industria 4.0, la Direzione Provinciale delle Entrate di Latina, ha rilevato che la Ricorrente_1 S.
r.l., esercente l'attività di “pulizia generale di edifici”, aveva utilizzato in compensazione negli anni 2021,
2022 e 2023 importi a credito con codice tributo 6897 “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56 della l. n. 205/2017 e art. 1 commi da 78 ad 81 della l. n. 145/2018” afferenti alla formazione 4.0. Dal controllo della documentazione contabile/amministrativa presentata dalla parte, la
Direzione delle Entrate aveva riscontrato che, per gli anni 2020, 2021 e 2022 per la formazione 4.0, la ricorrente si era avvalsa della Società_2 s.r.l. che non risultava ancora costituita. Infatti essa si era costituita, dai riscontri in anagrafe tributaria e presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del
Gran Sasso D'Italia, solo in data 18.12.2020 ed aveva iniziato l'attività di consulenza amministrativa e gestionale alle imprese solo in data 04.01.2021. Inoltre la stessa era amministrata dallo stesso sig.
Nominativo_3 (in qualità di amministratore unico), già amministratore della Ricorrente_1 S.r.l. dal
22.07.2014 al 03.05.2023 e dal 10.08.2023 in poi. Per l'anno d'imposta 2020 aveva presentato la dichiarazione fiscale SC2021 (dichiarazione n.19390232154 - 0000001 del 25/11/2021) senza indicare alcun reddito d'impresa e nello stesso bilancio di esercizio presentato al 31.12.2020, non erano indicati ricavi derivanti dalla vendita di prestazioni, non risultavano costi inerenti il personale dipendente e costi di strutture esistenti a disposizione della società. In considerazione dell'illecito riscontrato, l'Agenzia delle
Entrate ha provveduto ad emettere atto di recupero crediti indebitamente compensati per gli anni
2021-2022-2023. A tale atto la parte ricorrente ha chiesto in via preliminare, l'annullamento dell'atto di recupero per la mancanza di un contradditorio preventivo e per l'omessa notifica. Il motivo, a parere di questa Corte, è solo enunciato, ma non sviluppato e argomentato. L'eccezione è comunque priva di qualsiasi fondamento. In primo luogo non vi è norma che imponesse nella fattispecie l'obbligo del contradditorio preventivo. Infatti, la previsione di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, che ha introdotto tale obbligo generalizzato, ha riguardato tutti gli atti impositivi con specifica esclusione per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, tra i quali, come specificato dal DM 24 aprile 2024, anche l'atto di recupero ex art.38 bis
Tuir, come l'atto qui impugnato.
La ricorrente società, con il proprio ricorso, contesta puntualmente le ragioni che hanno determinato l'Agenzia ad escludere la sussistenza dei presupposti sottesi al riconoscimento del credito d'imposta per la “Formazione nel settore delle tecnologie 4.0” in ragione delle molteplici 'anomalie riscontrate. In primo luogo l'accusa di genericità del piano formativo e, inoltre, appare pretestuosa l'eccezione con cui si collega il tutto con una società di consulenza (Società_3), non assoggettabile con la ricorrente Ricorrente_1 Dalla documentazione in atti, si rileva, invece, il rapporto di connivenza tra le due società.
Infatti risulta che, la Società_3, sia direttamente coinvolta nel procedimento penale, dove la ricorrente, è parte dello stesso procedimento penale da cui è emerso il disegno fraudolento posto in essere per creare crediti fittizi e consentirne l'indebito utilizzo. In particolare, la Società_1 and Legal Advisor S.r.
l. (e per essa il suo amministratore Nominativo_4); Nominativo_5; Nominativo_4; La
Nominativo_9; Nominativo_6; Nominativo_7; Nominativo_8; Nominativo_3, in qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 S.r.l., nel capo d'imputazione n.254 sono accusati del
“delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., 483 c.p. in relazione all'art. 76 co. 1 D.P.R. n. 445/2000, 459 c.p. in relazione all'art. 453 c.p., 27, co. 1 e 2, d.lgs. n. 239/2010, 10-quater, co. 2, d.lgs., n. 74/2000, perché, in concorso tra loro, con pluralità di condotte poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, compensavano indebitamente partite debitorie in favore del fisco con crediti inesistenti;
segnatamente: Nominativo_4 quale amministratore e rappresentante legale p,t, della Società_1 S.r.l., Nominativo_5 quale amministratore di fatto, LA
Nominativo_9 e Nominativo_6 rispettivamente quali collaboratore e dipendente di tale società,predisponevano la documentazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 205/2017 (consistente, tra l'altro, in: registri didattici delle presenze dei lavoratori, autocertificazione del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria dell'incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati per le spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del "Piano Nazionale Industria relazione del docente sulla valutazione dell'attività del corso di formazione) attestante, contrariamente al vero, l' avvenuta formazione professionale nel settore delle "tecnologie 4.0" del personale dipendente della Ricorrente_1 S.
R.L.. il cui rappresentate legale p.t., Nominativo_3 - utilizzava la predetta documentazione falsa, asseverata dal revisore contabile Nominativo_8, portando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 241/1997 e mediante modelli F24 riportanti il codice "credito d'imposta 6897", l'inesistente credito d'imposta di per l'anno 2021, corrispondente alle spese documentate per la predetta formazione in realtà mai eseguita, così non versando somme da tale società dovute per pari importo;
con l'aggravante di cui all'art. 13-bis co. 3 d.lgs. n. 74/2000, essendo stato commesso il fatto attraverso l'elaborazione e la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”. E' evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierna ricorrente era del tutto coinvolta nel progetto fraudolento ai danni del
Fisco, così come coinvolta era anche la società che ha erogato la presunta attività di formazione.
Inoltre, la parte ricorrente eccepisce che la parte resistente non abbia prima di emettere il provvedimento impugnato chiesto il parere al Ministero dello sviluppo economico. Tale eccezione , a parere di queso
Collegio, risulta privo di fondamento in quanto: secondo la circolare dell'Agenzia n. 31/2020: ”In particolare, nell'articolo 8 del citato decreto attuativo è disposto che «l'Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto» e «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere». Ed ancora, la circolare n. 5/2016 Agenzia Entrate e la successiva n. 9/2021 prevedono “Nel caso in cui si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico
" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere ilproprio parere.”).
Orbene, nel caso che ci occupa i fatti e le circostanze sopra evidenziati depongono per l'inesistenza radicale del credito d'imposta utilizzato in compensazione, ragione per cui non era necessaria la valutazione nel merito della documentazione presentata, in quanto creata al solo scopo di beneficiare del credito d'imposta per la formazione 4.0, come specificato nell'atto di recupero.
Quanto detto assorbe pienamente tutte le altre eccezioni avanzate dalla parte ricorrente.
Si rigetta il ricorso e si condanna la parte ricorrente alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico di parte ricorrente che liquida in favore di
ADE - Direzione Provinciale di Latina nella misura di Euro 3.827,00, oltre oneri di legge. Latina 24 ottobre
2025.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKFCR1100040_2025 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 899/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento
Resistente: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 s.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina avverso l'atto di recupero in premessa indicato. Eccepisce: la nullità dell'atto di recupero del credito per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impugnato;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/73 in relazione alla mancata prova del potere del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto di accertamento per difetto della qualifica dirigenziale;
omessa notifica dello schema d'atto in violazione del d.lgs. 219/2023 e mancato rispetto del contraddittorio preventivo;
sulla posizione della società Società_1; relativamente alla società Società_2 SRL;
in relazione al necessario intervento del MIMIT;
in relazione alla carenza di investimenti nella tecnologia 4.0; erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina che rigetta in toto quanto eccepito dalla ricorrente Società.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare privo di fondamento. L'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per il 2018) ha introdotto un nuovo incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d.
“tecnologie abilitanti” e cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. L'art. 1, comma 48, in particolare, della L. n. 205/2017 prevede che: “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.” Tale normativa riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di formazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito di imposta pari al 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria
4.0. Quindi, nel caso di specie e nell'ambito di un'attività di analisi dedicata alle posizioni fiscali dei contribuenti che avevano utilizzato in compensazione il credito di imposta concesso per la c.d.
Formazione Industria 4.0, la Direzione Provinciale delle Entrate di Latina, ha rilevato che la Ricorrente_1 S.
r.l., esercente l'attività di “pulizia generale di edifici”, aveva utilizzato in compensazione negli anni 2021,
2022 e 2023 importi a credito con codice tributo 6897 “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56 della l. n. 205/2017 e art. 1 commi da 78 ad 81 della l. n. 145/2018” afferenti alla formazione 4.0. Dal controllo della documentazione contabile/amministrativa presentata dalla parte, la
Direzione delle Entrate aveva riscontrato che, per gli anni 2020, 2021 e 2022 per la formazione 4.0, la ricorrente si era avvalsa della Società_2 s.r.l. che non risultava ancora costituita. Infatti essa si era costituita, dai riscontri in anagrafe tributaria e presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del
Gran Sasso D'Italia, solo in data 18.12.2020 ed aveva iniziato l'attività di consulenza amministrativa e gestionale alle imprese solo in data 04.01.2021. Inoltre la stessa era amministrata dallo stesso sig.
Nominativo_3 (in qualità di amministratore unico), già amministratore della Ricorrente_1 S.r.l. dal
22.07.2014 al 03.05.2023 e dal 10.08.2023 in poi. Per l'anno d'imposta 2020 aveva presentato la dichiarazione fiscale SC2021 (dichiarazione n.19390232154 - 0000001 del 25/11/2021) senza indicare alcun reddito d'impresa e nello stesso bilancio di esercizio presentato al 31.12.2020, non erano indicati ricavi derivanti dalla vendita di prestazioni, non risultavano costi inerenti il personale dipendente e costi di strutture esistenti a disposizione della società. In considerazione dell'illecito riscontrato, l'Agenzia delle
Entrate ha provveduto ad emettere atto di recupero crediti indebitamente compensati per gli anni
2021-2022-2023. A tale atto la parte ricorrente ha chiesto in via preliminare, l'annullamento dell'atto di recupero per la mancanza di un contradditorio preventivo e per l'omessa notifica. Il motivo, a parere di questa Corte, è solo enunciato, ma non sviluppato e argomentato. L'eccezione è comunque priva di qualsiasi fondamento. In primo luogo non vi è norma che imponesse nella fattispecie l'obbligo del contradditorio preventivo. Infatti, la previsione di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, che ha introdotto tale obbligo generalizzato, ha riguardato tutti gli atti impositivi con specifica esclusione per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, tra i quali, come specificato dal DM 24 aprile 2024, anche l'atto di recupero ex art.38 bis
Tuir, come l'atto qui impugnato.
La ricorrente società, con il proprio ricorso, contesta puntualmente le ragioni che hanno determinato l'Agenzia ad escludere la sussistenza dei presupposti sottesi al riconoscimento del credito d'imposta per la “Formazione nel settore delle tecnologie 4.0” in ragione delle molteplici 'anomalie riscontrate. In primo luogo l'accusa di genericità del piano formativo e, inoltre, appare pretestuosa l'eccezione con cui si collega il tutto con una società di consulenza (Società_3), non assoggettabile con la ricorrente Ricorrente_1 Dalla documentazione in atti, si rileva, invece, il rapporto di connivenza tra le due società.
Infatti risulta che, la Società_3, sia direttamente coinvolta nel procedimento penale, dove la ricorrente, è parte dello stesso procedimento penale da cui è emerso il disegno fraudolento posto in essere per creare crediti fittizi e consentirne l'indebito utilizzo. In particolare, la Società_1 and Legal Advisor S.r.
l. (e per essa il suo amministratore Nominativo_4); Nominativo_5; Nominativo_4; La
Nominativo_9; Nominativo_6; Nominativo_7; Nominativo_8; Nominativo_3, in qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_1 S.r.l., nel capo d'imputazione n.254 sono accusati del
“delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., 483 c.p. in relazione all'art. 76 co. 1 D.P.R. n. 445/2000, 459 c.p. in relazione all'art. 453 c.p., 27, co. 1 e 2, d.lgs. n. 239/2010, 10-quater, co. 2, d.lgs., n. 74/2000, perché, in concorso tra loro, con pluralità di condotte poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, compensavano indebitamente partite debitorie in favore del fisco con crediti inesistenti;
segnatamente: Nominativo_4 quale amministratore e rappresentante legale p,t, della Società_1 S.r.l., Nominativo_5 quale amministratore di fatto, LA
Nominativo_9 e Nominativo_6 rispettivamente quali collaboratore e dipendente di tale società,predisponevano la documentazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 205/2017 (consistente, tra l'altro, in: registri didattici delle presenze dei lavoratori, autocertificazione del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria dell'incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati per le spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del "Piano Nazionale Industria relazione del docente sulla valutazione dell'attività del corso di formazione) attestante, contrariamente al vero, l' avvenuta formazione professionale nel settore delle "tecnologie 4.0" del personale dipendente della Ricorrente_1 S.
R.L.. il cui rappresentate legale p.t., Nominativo_3 - utilizzava la predetta documentazione falsa, asseverata dal revisore contabile Nominativo_8, portando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 241/1997 e mediante modelli F24 riportanti il codice "credito d'imposta 6897", l'inesistente credito d'imposta di per l'anno 2021, corrispondente alle spese documentate per la predetta formazione in realtà mai eseguita, così non versando somme da tale società dovute per pari importo;
con l'aggravante di cui all'art. 13-bis co. 3 d.lgs. n. 74/2000, essendo stato commesso il fatto attraverso l'elaborazione e la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”. E' evidente, pertanto, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'odierna ricorrente era del tutto coinvolta nel progetto fraudolento ai danni del
Fisco, così come coinvolta era anche la società che ha erogato la presunta attività di formazione.
Inoltre, la parte ricorrente eccepisce che la parte resistente non abbia prima di emettere il provvedimento impugnato chiesto il parere al Ministero dello sviluppo economico. Tale eccezione , a parere di queso
Collegio, risulta privo di fondamento in quanto: secondo la circolare dell'Agenzia n. 31/2020: ”In particolare, nell'articolo 8 del citato decreto attuativo è disposto che «l'Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto» e «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere». Ed ancora, la circolare n. 5/2016 Agenzia Entrate e la successiva n. 9/2021 prevedono “Nel caso in cui si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico
" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere ilproprio parere.”).
Orbene, nel caso che ci occupa i fatti e le circostanze sopra evidenziati depongono per l'inesistenza radicale del credito d'imposta utilizzato in compensazione, ragione per cui non era necessaria la valutazione nel merito della documentazione presentata, in quanto creata al solo scopo di beneficiare del credito d'imposta per la formazione 4.0, come specificato nell'atto di recupero.
Quanto detto assorbe pienamente tutte le altre eccezioni avanzate dalla parte ricorrente.
Si rigetta il ricorso e si condanna la parte ricorrente alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- pone le spese del giudizio a carico di parte ricorrente che liquida in favore di
ADE - Direzione Provinciale di Latina nella misura di Euro 3.827,00, oltre oneri di legge. Latina 24 ottobre
2025.