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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1305/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCARDI Parte_1 BR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MARTINO FEDERICA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] ( TO ) il 10.01.2019. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di CP_1 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il figlio minore avrà la residenza anagrafica e abituale con Persona_1 la madre presso la quale sarà collocato.
DISPONE che salvo diversi migliorativi accordi, il padre vedrà e terrà con sé il figlio un fine settimana alternato dal sabato mattina con prelievo da casa della madre alle ore 10,00 sino alla domenica sera entro le ore 20,30 con accompagnamento a casa della madre;
un giorno durante la settimana, individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena, con accompagnamento entro le ore 20,30 a casa della madre.
Nelle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore -ad anni alterni -i giorni dal 24 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio. Natale 2024 dal 24 dicembre (dalle ore 10,00 della mattina) al 30 dicembre (con pernottamento) con il padre e dal 31 dicembre (dalle ore 10,00) al 6 gennaio con la madre.
Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà ogni anno, alternativamente con ciascun genitore, tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta. Pasqua 2025 con la madre.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno. DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quanto lo terranno con sé, inoltre, il padre verserà alla sig. -a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso- la somma Per_1 mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026 e sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie, facenti capo alla sig. , IBAN [...]. Per_1
DISPONE che i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, con specifico riferimento al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Torino e il Presidente del C.d.O. Avvocati di Torino del 15.3.2016. Le Parti concordano, pertanto, che, a tale scopo, provvederanno a trasmettersi mensilmente la rendicontazione delle spese che ciascuno ha sostenuto, procedendo conseguentemente alle opportune operazioni di compensazione e/o rimborso.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale INPS sarà percepito integralmente dalla sig. CP_1 mentre i genitori beneficeranno in pari misura delle detrazioni fiscali per figli a carico.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione nell'interesse del figlio minore.
DÀ ATTO che i genitori prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 1305/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCARDI Parte_1 BR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MARTINO FEDERICA CP_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] ( TO ) il 10.01.2019. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di CP_1 carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/01/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
DISPONE che il figlio minore avrà la residenza anagrafica e abituale con Persona_1 la madre presso la quale sarà collocato.
DISPONE che salvo diversi migliorativi accordi, il padre vedrà e terrà con sé il figlio un fine settimana alternato dal sabato mattina con prelievo da casa della madre alle ore 10,00 sino alla domenica sera entro le ore 20,30 con accompagnamento a casa della madre;
un giorno durante la settimana, individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena, con accompagnamento entro le ore 20,30 a casa della madre.
Nelle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore -ad anni alterni -i giorni dal 24 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio. Natale 2024 dal 24 dicembre (dalle ore 10,00 della mattina) al 30 dicembre (con pernottamento) con il padre e dal 31 dicembre (dalle ore 10,00) al 6 gennaio con la madre.
Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà ogni anno, alternativamente con ciascun genitore, tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta. Pasqua 2025 con la madre.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno. DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quanto lo terranno con sé, inoltre, il padre verserà alla sig. -a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso- la somma Per_1 mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026 e sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie, facenti capo alla sig. , IBAN [...]. Per_1
DISPONE che i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, con specifico riferimento al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Torino e il Presidente del C.d.O. Avvocati di Torino del 15.3.2016. Le Parti concordano, pertanto, che, a tale scopo, provvederanno a trasmettersi mensilmente la rendicontazione delle spese che ciascuno ha sostenuto, procedendo conseguentemente alle opportune operazioni di compensazione e/o rimborso.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale INPS sarà percepito integralmente dalla sig. CP_1 mentre i genitori beneficeranno in pari misura delle detrazioni fiscali per figli a carico.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione nell'interesse del figlio minore.
DÀ ATTO che i genitori prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.