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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7000/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7000/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro nato a [...] il [...]- Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Rosario Carmine Rossi (C.F.:
) e dall'Avv. Carmelina Cappelli C.F._3
1 (C.F.: ) ed elett.te dom.ti presso lo studio del C.F._4
primo a Piedimonte Matese alla Via Cila, 55;
-appellato-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con citazione del 2021, conveniva il Controparte_1 Parte_1
chiedendo dichiararsi la prescrizione estintiva dei corrispettivi
[...]
portati dalle fatture idriche n. 89/2020 e n. 793/2020, emesse nel novembre 2020 per consumi 2017, e deducendo altresì il diritto all'indennizzo automatico previsto dalla regolazione . CP_2
Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con sentenza n. 348/2022, accoglieva la domanda, dichiarando non dovuto il credito comunale, condannando il al pagamento di € 90,00 a titolo di indennizzo e Pt_1
liquidando le spese, compensate per metà.
Con atto di appello, il ha censurato la decisione, Parte_1
deducendo in sintesi: l'inapplicabilità della prescrizione biennale alle fatture relative a consumi anteriori al 2020; l'illegittimità o comunque la non vincolatività delle delibere;
la non riconducibilità dei canoni CP_2
fissi alla prescrizione biennale;
la non debenza dell'indennizzo automatico liquidato in primo grado.
2 L'appellato si è costituito resistendo, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità
e, nel merito, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 20/12/2022, il Giudice d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
La causa è stata trattata in forma cartolare e posta in decisione all'udienza del 15/04/2025 con termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
L'art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017, per il settore idrico, fissa il termine biennale con riferimento alle fatture aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Nel caso concreto, le fatture controverse sono state emesse nel novembre 2020 con scadenza al settembre 2021: esse rientrano dunque nell'ambito di applicazione della nuova prescrizione biennale.
Il contrario assunto dell'appellante, volto a far prevalere il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., non può essere accolto, essendo sopravvenuta normativa speciale che prevale su quella codicistica.
3 Non sussiste alcun profilo di retroattività, atteso che la norma non incide su rapporti esauriti ma regola fatture con scadenza post 01/01/2020.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante è quindi manifestamente infondata.
La Delibera n. 547/2019/IDR costituisce esercizio di potere CP_2
regolatorio attribuito dalla L. 481/1995 e dalla stessa L. 205/2017. Non integra innovazione normativa ma disciplina attuativa delle tempistiche e delle misure di tutela. Non se ne ravvisa dunque la disapplicazione.
Inoltre, la distinzione proposta dall'appellante tra quota fissa e quota variabile del servizio idrico non rileva ai fini prescrizionali: entrambe costituiscono componenti del corrispettivo del contratto di fornitura e soggiacciono al medesimo termine.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha liquidato l'indennizzo automatico di € 90,00 ex art. 72, All. A, Delib. ARERA 655/2015, avendo il Comune superato di gran lunga i termini massimi per l'emissione della prima fatturazione utile.
Le doglianze dell'appellante sul punto sono generiche e non idonee a scalfire la decisione impugnata.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza n. 348/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella
4 causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, CPA al 4% e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7000/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro nato a [...] il [...]- Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Rosario Carmine Rossi (C.F.:
) e dall'Avv. Carmelina Cappelli C.F._3
1 (C.F.: ) ed elett.te dom.ti presso lo studio del C.F._4
primo a Piedimonte Matese alla Via Cila, 55;
-appellato-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con citazione del 2021, conveniva il Controparte_1 Parte_1
chiedendo dichiararsi la prescrizione estintiva dei corrispettivi
[...]
portati dalle fatture idriche n. 89/2020 e n. 793/2020, emesse nel novembre 2020 per consumi 2017, e deducendo altresì il diritto all'indennizzo automatico previsto dalla regolazione . CP_2
Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, con sentenza n. 348/2022, accoglieva la domanda, dichiarando non dovuto il credito comunale, condannando il al pagamento di € 90,00 a titolo di indennizzo e Pt_1
liquidando le spese, compensate per metà.
Con atto di appello, il ha censurato la decisione, Parte_1
deducendo in sintesi: l'inapplicabilità della prescrizione biennale alle fatture relative a consumi anteriori al 2020; l'illegittimità o comunque la non vincolatività delle delibere;
la non riconducibilità dei canoni CP_2
fissi alla prescrizione biennale;
la non debenza dell'indennizzo automatico liquidato in primo grado.
2 L'appellato si è costituito resistendo, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità
e, nel merito, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 20/12/2022, il Giudice d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
La causa è stata trattata in forma cartolare e posta in decisione all'udienza del 15/04/2025 con termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre in via preliminare, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
L'art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017, per il settore idrico, fissa il termine biennale con riferimento alle fatture aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Nel caso concreto, le fatture controverse sono state emesse nel novembre 2020 con scadenza al settembre 2021: esse rientrano dunque nell'ambito di applicazione della nuova prescrizione biennale.
Il contrario assunto dell'appellante, volto a far prevalere il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., non può essere accolto, essendo sopravvenuta normativa speciale che prevale su quella codicistica.
3 Non sussiste alcun profilo di retroattività, atteso che la norma non incide su rapporti esauriti ma regola fatture con scadenza post 01/01/2020.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante è quindi manifestamente infondata.
La Delibera n. 547/2019/IDR costituisce esercizio di potere CP_2
regolatorio attribuito dalla L. 481/1995 e dalla stessa L. 205/2017. Non integra innovazione normativa ma disciplina attuativa delle tempistiche e delle misure di tutela. Non se ne ravvisa dunque la disapplicazione.
Inoltre, la distinzione proposta dall'appellante tra quota fissa e quota variabile del servizio idrico non rileva ai fini prescrizionali: entrambe costituiscono componenti del corrispettivo del contratto di fornitura e soggiacciono al medesimo termine.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha liquidato l'indennizzo automatico di € 90,00 ex art. 72, All. A, Delib. ARERA 655/2015, avendo il Comune superato di gran lunga i termini massimi per l'emissione della prima fatturazione utile.
Le doglianze dell'appellante sul punto sono generiche e non idonee a scalfire la decisione impugnata.
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza n. 348/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella
4 causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, CPA al 4% e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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