Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2232 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VALENTINI DANIELE;
matrimonio celebrato in FORLI' il 14/12/2002 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
a) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e liberi ognuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno.
b) La figlia resterà collocata, in modo prevalente, presso la madre sig.ra Per_1 alla quale viene assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva Parte_1 del sig. sita a Forlì in Via dell'Unità di Italia n.13, CP_1
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d) Per ciò che attiene il piano genitoriale entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale esclusiva sulla figlia minorenne per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e frequentazione con la stessa. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative ad istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
e) Per ciò che attiene l'aspetto connesso al mantenimento delle figlie, i coniugi convengono che il sig. contribuirà al mantenimento di entrambe le figlie CP_1 versando, alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di e Pt_1 Per_2
, e fino a quando le medesime non raggiungeranno l'indipendenza Per_1 economica, la somma di € 600,00 (€ 300/00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie relative alla sanità, ad attività sportive e tasse scolastiche/universitarie che verranno dunque sostenute per intero dal sig. mentre le altre spese straordinarie (ricreative/ludiche, ecc.) CP_1 verranno divise al 50 % come da protocollo del Tribunale di Forlì.
f) Resteranno altresì interamente a carico del sig. le spese condominiali CP_1
(ordinarie e straordinarie), l'IMU, le tasse per i rifiuti e comunque tutte le utenze a lui già intestate relative alla casa coniugale (acqua, luce e gas) fino a quando entrambe le figlie coabiteranno stabilmente con la madre.
g) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico/patrimoniali connessi alla separazione, il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 il diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile di proprietà esclusiva del sig.
[...] ito a Forlì in Via dell'Unità di Italia n.13. CP_1
h) L'IMU, la Tari e le utenze dell'immobile sito a Milano Marittima resteranno intestate alla sola sig.ra che si fa carico delle medesime in via esclusiva, Pt_1 mentre resteranno interamente carico del solo sig. tutte le spese Controparte_1 condominiali (ordinarie e straordinarie) relative a detto immobile.
i) I sigg.ri e concordano che l'utilizzo dell'immobile sito a Milano CP_1 Pt_1
Marittima, che resterà in ogni caso in uso prevalente al sig. verrà comunque CP_1 regolato mediante accordi diretti tra gli odierni ricorrenti, fatta comunque salva la possibilità della sig.ra di poter utilizzare l'immobile continuativamente Pt_1 almeno per un mese all'anno da scegliersi nei mesi tra luglio ed agosto di ogni anno.
2 l) In merito a detto immobile i ricorrenti prestano fin da ora, uno nei confronti dell'altra e viceversa, il consenso alla vendita qualora uno di essi manifestasse la volontà di alienazione, fatto parimenti salvo il reciproco diritto di prelazione.
m) I ricorrenti dichiarano che, una volta che saranno state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, e viceversa, per alcuna ragione, titolo o motivo derivante dalla separazione e/o dal matrimonio tra loro a suo tempo in essere, né per nessun'altra ragione, titolo o motivo.
n) Le spese legali del presente procedimento verranno interamente sostenute dal signor Controparte_1
o) I coniugi si rilasciano, fin da ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto anche per ciò che attiene la figlia minorenne . Per_1
p) I coniugi concordano che le condizioni di separazione sottoscritte, abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 199 P. 2 S. A Anno 2002).
Forlì, 13/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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