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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentata e difesa dagli avvocati PA P.IVA_1
EDOARDO PAOLINI, ANDREA NERVI e ENRICO MANCINI per procura allegata all'atto di citazione
- opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO VEZZOLI Controparte_1 P.IVA_2
per procura allegata alla comparsa di costituzione
- opposta - avente ad OGGETTO: vendita (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile PA
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria domanda, difesa, istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: (A) In via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Roma, quale Foro esclusivamente competente a decidere il presente giudizio, stante l'esistenza di una deroga pattizia alla competenza territoriale sottoscritta tra le parti e, per l'effetto, revocare il
D.I. n. 1175/2023. (B) Nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare che precede, revocare in ogni caso il D.I. n. 1175/2023, in quanto pronunciato in violazione dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. cpc e/o, comunque, non essendo fondate e/o provate le ragioni di credito e i titoli posti a fondamento del ricorso per ingiunzione. (C) In
1 via riconvenzionale, atteso il valido e corretto esercizio del diritto di reso da parte della accertare e pronunciare il conseguente inadempimento della ai propri Pt_1 Controparte_1 obblighi contrattuali e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di Euro 121.162,12 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cod. Civ.; (D) In via subordinata riconvenzionale, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il valido e corretto esercizio del diritto di reso da parte della accertare e/o Pt_1 pronunciare in ogni caso l'intervenuta compensazione ex artt. 1242 o 1243 del Cod. Civ, e per l'effetto condannare al pagamento della somma di Euro 101.188,86 oltre interessi di CP_1
mora ex art. 1284 c. 4 Cod. Civ. (E) In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della predetta domanda riconvenzionale e/o della predetta domanda riconvenzionale subordinata, condannare (ii) all'adempimento sulla stessa contrattualmente gravante CP_1 dell'immediato ritiro della merce presente giacente presso la e per la quale è stato Pt_1
esercitato il diritto di reso;
(iii) al risarcimento in favore di di tutti i danni subiti e Pt_1
subendi – anche a titolo di eventuale danno da ritardo e/o a titolo di ingiustificato arricchimento per aver illegittimamente usufruito dei magazzini dell'odierna opponente come deposito per le merci in sua proprietà – da determinarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia dall'ill.mo Tribunale anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate, trattandosi di credito risarcitorio e dunque di valore;
(F) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del vigente D.M. 55/2014, da maggiorarsi delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Per IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'eccezione d'incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale di Bergamo in favore del foro di Roma sollevata dall'opponente in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti o per quelle ritenute di giustizia e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Bergamo a decidere la presente controversia;
- rigettare l'eccezione d'incompetenza “in favore del Tribunale di Roma anche per continenza” proposta genericamente all'udienza del 16.01.2024 perché infondata in fatto ed in diritto;
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione si appalesa infondata e, comunque, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
NEL MERITO, in ordine alla domanda di pagamento proposta da CP_1
confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 1175/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento sommario n. 1917 R.G. o, in subordine, accertare e dichiarare che (c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_2
TR , alla data di deposito del ricorso monitorio era creditrice Parte_2
2 nei confronti di (c.f./p.iva ) della somma capitale di € PA P.IVA_1
19.973,26 (a saldo delle fatture n. 2623, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2931, 2932, 2933,
2934, 3076, 3077, 3078, 3079, 3216, 4873, 4874, 4875, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 5031,
5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039 e 5040, tutte del 2022 - già operata la compensazione dell'importo di € 1.190,76 portato dalla fattura n. 1977/2022 dell'opponente)
o di quella diversa somma che risulterà provata al termine del processo e, per l'effetto, condannare (c.f./p.iva a pagare alla (c.f. PA P.IVA_1 CP_1
) l'importo di € 19.973,26 o quella diversa somma che risulterà provata al P.IVA_2
termine del giudizio, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo. NEL MERITO, in ordine alle domande riconvenzionali proposte da (c.f./p.iva PA
) contro (c.f. : - rigettare ogni eccezione e domanda P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
riconvenzionale, principale e subordinata, svolta da (c.f./p.iva PA
) nel presente giudizio contro (c.f. ) poiché infondata P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
in fatto ed in diritto oltre che indimostrata, per le ragioni esposte in atti o per quelle ritenute di giustizia, o, in subordine, limitarne l'accoglimento nell'an e nel quantum a quanto risulterà Co provato al termine del giudizio. NEL MERITO, in ordine alla domanda di adempimento ( proposta da (c.f./p.iva ) contro (c.f. PA P.IVA_1 CP_1
): in via gradata si chiede: a-) in via principale, di rigettarla per effetto P.IVA_2 dell'accoglimento della domanda 1, lett. a-), proposta “In ogni caso” dall'opposta; b-) in via subordinata, di dichiarare, per le ragioni esposte in atti o per quelle ritenute di giustizia, la nullità dell'art. 5, lett. G, delle condizioni generali di fornitura prodotte con il n. 02 dall'opponente e, per l'effetto, rigettare la domanda di adempimento;
c-) in via ulteriormente subordinata, di rigettarla per effetto dell'accoglimento della domanda 1, lett. b2-), proposta
“In ogni caso” dall'opposta; d-) in via ancora subordinata, accertare e dichiarare che PA
, per le ragioni esposte in atti o per quelle che saranno ritenute al termine della
[...]
causa, ha abusato del diritto di reso previsto dall'art. 5, lett. G, delle condizioni generali di fornitura prodotte dall'opponente con il n. 02 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e l'improduttività di effetti del recesso esercitato da con pec del 03.02.2023 PA
e, comunque, oggetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; e-) in via da ultimo subordinata, rigettarla (i) in quanto il diritto di reso non è stato esercitato da PA
in conformità a quanto previsto dall'art. 5, lett. G, delle condizioni generali di
[...]
fornitura prodotte dall'opponente con il n. 02, per le ragioni esposte in atti o per quelle ritenute di giustizia al termine della causa o, (ii) in subordine, perché la domanda è infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata nell'an e nel quantum, per le ragioni esposte in atti o per
3 quelle ritenute di giustizia al termine della causa o, (iii) in ulteriore subordine, limitarne l'accoglimento a quanto risulterà provato nell'an e nel quantum al termine della causa, tenuto altresì conto che la merce deve essere resa da nelle medesime condizioni - PA
anche di confezionamento ed imballaggio - in cui l'ha ricevuta, del termine decadenziale per ciascun prodotto di 154 giorni decorrente dalla data di consegna di ogni merce a PA
ed in conformità a quanto l'adito Tribunale avrà deciso in ordine alla domanda n.
[...]
1, lett. B1, formulata “In ogni caso” dall'opposta. NEL MERITO, in ordine alla domanda risarcitoria (Eiii) proposta da (c.f./p.iva
contro
PA P.IVA_1 CP_1
(c.f. ): - rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto nell'an e nel
[...] P.IVA_2
quantum oltre che indimostrata o, in subordine, limitarne l'accoglimento a quanto risulterà provato al termine della causa. In ordine alla domanda proposta dall'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc “...stabilendo sin da ora in € 500,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua per ogni giorno di ritardo sino al ritiro, il quantum ex art. 614 bis cpc”: - in via principale dichiararla inammissibile in quanto tardivamente formulata;
- in via subordinata, rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto il provvedimento richiesto è iniquo;
- in via ulteriormente subordinata nel caso di suo accoglimento, ridurre la somma richiesta ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo o a quella diversa ritenuta congrua dal Giudice, per le ragioni esposte nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, e dichiarare la decorrenza della misura di coercizione non prima di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento della domanda avversaria o nel diverso termine ritenuto congruo dal Giudice. IN OGNI CASO: 1-) In relazione alle scritture private datate 30.09.2020 prodotte dall'opponente con il n. 02 (Accordo economico con condizioni generali di fornitura) ed il n. 03 (scrittura privata integrativa dell'accordo economico), si chiede: a-) in via principale, di accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti o per quelle che saranno ritenute di giustizia al termine della causa, che i contratti prodotti dall'opponente con i numeri 02 (Accordo economico con condizioni generali di vendita) e 03 (scrittura privata integrativa dell'accordo economico) non si sono mai perfezionati non essendo intervenuto tra l'opposta e l'opponente lo scambio delle copie da ciascuna sottoscritta e, per l'effetto, dichiararli inesistenti, inefficaci e, comunque, improduttivi di effetti nei rapporti intercorsi tra le parti;
b1-) in via subordinata (nel caso in cui l'adita Autorità ritenesse che i suddetti contratti ex adverso prodotti con i n. 02 e 03 siano stati validamente conclusi dall'opponente e dall'opposta ed efficaci), dichiarare inefficace e privo di effetto l'art. 11 (intitolato “Periodo di validità – Disdetta”) delle condizioni generali di fornitura per non essere stato specificatamente sottoscritto da e comunque dalle parti ai sensi e per gli effetti di CP_1
4 cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; per l'effetto, dichiarare che i predetti contratti sono cessati in data 31.12.2020 e che i rapporti intercorsi tra l'opponente e l'opposta dal 01.01.2021 ad oggi sono stati regolati dalle norme del codice civile e comunque previste dalla legge in tema di vendita e di fornitura di beni mobili;
b2-) dichiarare inefficace e privo di effetto l'art. 5, lett.
G, delle condizioni generali di fornitura avente ad oggetto il diritto di reso oggetto della domanda riconvenzionale di parte opponente per non essere stato specificatamente sottoscritto da e comunque dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 CP_1
c.c.; per l'effetto, dichiarare che non ha alcun diritto di rendere a PA CP_1
la merce invenduta ed a stock. 2-) Spese anticipate e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi, in aggiunta a quelli liquidati per il procedimento monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in PA favore di della somma di € 19.973,26 oltre agli interessi e alle spese. Controparte_1
All'esito dell'udienza di discussione del 19/2/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza del 25/2/2025 il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
1) L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo sollevata da n via preliminare è fondata. PA
La domanda di pagamento proposta da in via monitoria ha ad oggetto il Controparte_1
prezzo di vari prodotti (meglio individuati nella fatture azionate) da essa consegnati a
PA
A fondamento dell'eccezione di incompetenza l'opponente ha invocato l'art. 16 delle condizioni generali di fornitura disciplinanti l'Accordo Economico Anno 2020 di cui ha prospettato la perdurante vigenza in forza della clausola di rinnovo prevista dall'art. 11 delle stesse condizioni (doc. 2 del fascicolo dell'opponente).
La sottoscrizione da parte di dei documenti contenenti l'Accordo Economico Controparte_1
e le condizioni generali di fornitura non è in discussione.
Trattandosi di condizioni economiche e normative predisposte da Pt_1 PA
in mancanza di un'espressa previsione pattizia di necessità, ai fini della stessa formazione dell'accordo, anche della sottoscrizione della predisponente, la sottoscrizione dell'aderente deve ritenersi sufficiente per la conclusione dell'accordo commerciale.
Quindi, il mancato scambio della copia da ciascuna parte sottoscritta risulta irrilevante ai fini della conclusione del contratto.
5 La sottoscrizione per adesione da parte di è sufficiente anche ai fini della Controparte_1
validità delle clausole vessatore (Cass. 12739/2027; 4377/2017).
Tuttavia, la clausola n. 11 che prevede i rinnovo del contratto in mancanza di disdetta risulta invalida ai sensi degli artt. 1342 e 1341, secondo comma, c.c. stante la mancata inclusione di essa nell'elenco di clausole specificamente approvate da con ulteriore Controparte_1
sottoscrizione.
La mancanza di una valida pattuizione espressa di rinnovo per il caso di mancata disdetta, però, non esclude l'operatività di un rinnovo per fatti concludenti, trattandosi di rapporto contrattuale non assoggettato al requisito della forma scritta ad substantiam.
Nella specie, la prosecuzione di fatto delle forniture e l'applicazione ad esse delle condizioni economiche previste nell'accordo economico, incluse le specifiche scontistiche sulle future forniture ivi stabilite (punto g), manifesta “per fatti concludenti” la volontà delle parti di proseguire il rapporto alle stesse condizioni originariamente previste.
In particolare, anche dopo la prima scadenza, sono stati riconosciuti a PA
crediti per servizi maturati ai sensi del contratto quadro, i cui importi sono stati calcolati
[...]
sulla base del fatturato prodotto dal fornitore tramite i servizi di centrale acquisti e di marketing
(doc. 6 del fascicolo dell'opponente).
La stessa opponente, nel quantificare il credito ingiunto, ha detratto l'importo della fattura del
13/6/2022 emessa da per un addebito che trova giustificazione PA diretta nell'accordo commerciale: COME DA ACCORDI COMMERCIALI VI ADDEBITIAMO
4010060004 SERVIZI DI CENTRALE DIRETTI MAGGIO 2022 PARI AL 10% DI EURO
9760,25.
Al rapporto proseguito di fatto devono ritenersi applicabili le originarie condizioni generali, ivi inclusa la clausola sul foro convenzionale, specificamente sottoscritta, con cui le parti hanno pattuito la competenza esclusiva del Giudice del Foro di Roma per “Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei singoli Ordini e/o dalle Condizioni Generali e/o dall'Accordo
Economico e Commerciale, ivi incluse quelle inerenti alla loro validità, efficacia, risoluzione, estinzione, nonché all'applicazione delle penali”.
2. La domanda di pagamento del prezzo della merce fornita è compresa nell'ambito di operatività della clausola quale controversia derivante dall'esecuzione dei presupposti ordini di acquisto.
Pertanto, in virtù della competenza funzionale del Tribunale adito a decidere sull'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo in quanto emesso da giudice incompetente e,
6 sulla domanda di pagamento proposta da va dichiarata la competenza del Controparte_1
Tribunale di Roma.
3. Ne segue l'assorbimento delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza e delle conseguenti domande proposte nel merito dall'opposta.
4. L'incompetenza sussiste anche per le varie domande di accertamento proposte da CP_1
“in ogni caso”, trattandosi di domande riconducibili al perimetro della clausola sul foro
[...]
esclusivo che, come si è detto, comprende anche le controversie sulla stessa validità ed efficacia sia dell'accordo commerciale che delle relative condizioni generali.
L'accertamento sopra svolto in ordine al perfezionamento del contratto e all'applicabilità, nonostante la ritenuta inoperatività del rinnovo automatico, delle condizioni generali, deve intendersi compiuto solo incidenter tantum per il riscontro del fondamento dell'eccezione d'incompetenza e, quindi, al limitato fine della pronuncia su tale eccezione, senza pregiudizio dell'esito definitivo della controversia sulla validità del contratto e delle relative condizioni nella competente sede.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (nel senso di Corte cost. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese del presente giudizio, tenuto conto che l'applicabilità delle condizioni generali non è stata accertata in base all'invocata clausola di proroga risultata invalida, bensì in virtù di un comportamento concludente e che non si rinvengono specifici precedenti di legittimità sulla questione, nella specie risolta in senso affermativo, dell'applicabilità al rapporto prorogato di fatto anche della deroga alla competenza originariamente pattuita con le condizioni generali.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara la nullità per incompetenza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
1175/2023;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bergamo e la competenza del Tribunale di Roma sulle domande proposte da Controparte_1
- assegna termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente;
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 21/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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