Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2023, n. 24035
CASS
Sentenza 7 agosto 2023

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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il principio della necessaria correlazione tra incolpazione e sentenza si applica anche con riferimento alla sospensione cautelare facoltativa di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, con la conseguenza che, se nel procedimento penale è caduta l'accusa avente ad oggetto la commissione del fatto di reato in relazione al quale il magistrato era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, la Sezione disciplinare del C.S.M. non può, in sede di istanza di revoca dell'ordinanza cautelare chiesta dal magistrato, confermare quest'ultima sulla base di un fatto di reato diverso, senza che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o il Ministro della Giustizia abbia avanzato una nuova istanza cautelare e senza garantire all'incolpato il diritto di difesa in relazione al diverso fatto emerso nel corso del procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M., nonostante l'archiviazione del procedimento penale per riciclaggio nei confronti di un magistrato, aveva confermato il provvedimento cautelare di cui era stata chiesta la revoca, fondandolo sull'emersione, nel corso dello sviluppo del detto procedimento, di fatti di corruzione in relazione ai quali il P.G. presso la Corte di Cassazione non aveva chiesto l'emissione di una nuova misura cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2023, n. 24035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24035
    Data del deposito : 7 agosto 2023

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