TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11818/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.55 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
Il procuratore dell' rileva che con provvedimento in autotutela datato 8.5.2025 CP_1
l'istituto ha provveduto all'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta;
chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Sollena aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste nella condanna alle spese di lite con distrazione ex art 93 cpc.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11818/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di legale rappresentante dell'impresa “ Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Sollena ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, via
Principe Umberto n° 48, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
All'udienza del 18 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Annulla l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-002279982 (Prot.
.5500.24/06/2024.0546807). CP_1
2 ❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_1
850,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. GASPARE SOLLENA dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l proponendo CP_1
opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-002279982 (Prot.
.5500.24/06/2024.0546807) notificata in data 3.7.2024 con la quale l'ente CP_1
previdenziale intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di €
1.816,98 di cui € 1.807,93 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2019 ed €
9,05 a titolo di spese.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre alla preliminare omessa notifica dell'atto di accertamento, in ogni caso, l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n.
689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta con decreto del 20.8.2024, si costituiva in giudizio solo in fase di merito l'ente previdenziale che rilevava che la sanzione oggetto di causa era in corso di riesame da parte della Sede e, pertanto, chiedeva un rinvio per rappresentarne l'esito anche ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere
La causa, concesso il chiesto rinvio, esaminato il provvedimento di annullamento in autotutela depositato dall' , rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla CP_2
prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela: “Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario R.G. 011818/24 (pratica ) ha promosso CodiceFiscale_1
3 opposizione all'Ordinanza d'Ingiunzione n. OI-002279982, emessa per la sanzione amministrativa comminata a seguito dell'atto di accertamento
5500.11/10/2021.0831908 per omesso versamento ritenute previdenziali e CP_1
assistenziali per l'annualità 2019. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Nel caso di specie, l'illecito non è stato notificato entro i termini previsti dalla citata normativa. Alla luce delle superiori dichiarazioni, si propone l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione opposta in giudizio. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto. DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente espletata) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gaspare Sollena che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 18 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
4