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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2193/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2193/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024, da
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Todi (PG), Vocabolo La Piana di Camerata n. 43:
e
(C.F. , nata a Milano (MI) in [...]_1 C.F._2
12.01.1969 e residente in Todi (PG), Vocabolo La Piana di Camerata n. 43; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Pellacchia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Via delle Prome n. 5, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio civile in Senigallia (AN) il 14.06.2008 (atto n. 87, parte II, Serie C, anno 2008);
con i figli: , nato il [...], e , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Affidamento, collocamento dei figli e assegnazione della casa familiare
Come accennato, dall'unione coniugale sono nati , maggiorenne ma non autosufficiente, e Per_1
, di anni quindici al momento della sottoscrizione del presente ricorso. Per_2
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con la madre presso la casa Per_2 familiare sita in Todi Vocabolo La Piana di Camerata n. 43.
La casa familiare – di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno – verrà assegnata alla madre fino al raggiungimento della autosufficienza economica dei figli.
3. Modalità di visita del padre e della madre
Entrambi i genitori avranno diritto di visita dei figli collocati presso l'altro coniuge previo accordo con quest'ultimo, nel rispetto del preminente interesse dei minori e senza creare nocumento alcuno alle condizioni di vita dei medesimi, nonché compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli stessi.
Solo nell'ipotesi in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo sulle modalità di visita, stabiliscono sin d'ora che:
a) il genitore non collocatario avrà diritto di visita ogni giorno, dalle ore 18.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese, dalle ore 13.00 (o in alternativa dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 22.00 della domenica;
b) i figli collocati con la madre potranno trascorrere con il padre, il quale provvederà all'integrale pagamento delle relative spese, le vacanze estive per un periodo di 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, da stabilire volta per volta in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e nel rispetto del preminente interesse dei minori;
c) le festività natalizie, di fine anno, pasquali e le altre festività saranno trascorse con i genitori modo alternato, compatibilmente con gli impegni lavorativi questi ultimi.
4. Assegno di mantenimento per i minori
, tenuto conto delle proprie capacità reddituali, provvederà a versare a a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento per la prole, e fino alla autosufficienza economica di ciascun figlio, la somma complessiva mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno di cui infra al punto 8. L'importo predetto dovrà essere versato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre. pagina 2 di 5 Le spese c.d. straordinarie che saranno comunque ripartite tra i coniugi in parti uguali nella misura del 50 % ciascuno.
Il padre si accollerà integralmente le utenze domestiche relative a elettricità, internet e acqua.
5. Spese straordinarie per i minori senza preventiva concertazione
Le spese straordinarie senza preventiva concertazione verranno divise in parti uguali tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi spese senza preventiva concertazione:
a) le spese mediche quali analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante qualora non coperte dal S.S.N., acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, acquisto di occhiali e protesi su prescrizione medica altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite da prescrizione o di attestazione di urgenza;
b) le spese scolastiche e formative come le spese di iscrizione scolastica obbligatoria, l'acquisto di libri di testo per il ciclo della scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
il corredo scolastico di inizio anno richiesto dalle insegnanti;
c) le spese educative ricreative e sportive prescritte dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
6. Spese straordinarie per i minori con preventivo accordo dei genitori
Le spese straordinarie devono essere preventivante concordate tra i genitori e verranno divise in parti uguali nella misura del 50% ciascuno.
Devono intendersi per spese che devono essere preventivamente concordate:
a) le spese mediche per esami visite interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
b) le spese scolastiche e formative quali: rette e spese di iscrizione a scuola o università private, corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, corsi di lingua ed informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerosi, occhiali e protesi particolarmente onerosi;
c) le spese educative ricreative e sportive quali: iscrizione ad attività sportiva o agonistica, attrezzatura, corsi educativi ludici ricreativi o artistici (ad esempio corsi di danza, musica pittura, informatica, lingua), centri estivi, campi estivi, gare sportive, vacanze e viaggi effettuati pagina 3 di 5 autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto di mezzi di locomozione e relative spese obbligatorie (bollo assicurazione) nonché di manutenzione/riparazione;
d) tutte le altre spese straordinarie non espressamente richiamate.
7. Modalità e documentazione di tutte le spese straordinarie.
Le spese straordinarie di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere tutte debitamente documentate e dovranno essere rimborsate al genitore che l'avesse anticipate entro 30 giorni dalla richiesta scritta;
quest'ultima dovrà essere avanzata entro 30 giorni dal maturarsi della spesa, al fine di evitare che il genitore si veda costretto a corrispondere l'ammontare di spese diverse in una unica soluzione.
Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente (punto 6 del presente ricorso), la mancata risposta scritta del genitore entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell'altro genitore, equivale ad accettazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.
8. Assegno per il nucleo familiare
Il padre percepisce un assegno mensile pari ad euro 183,00 che si impegna riversare alla madre con periodicità mensile.
9. Mantenimento dei coniugi
Nulla è dovuto.
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali
L'automobile fiat Panda CA 797 KH, intestata a , resterà in uso a;
Parte_1 CP_1
si accollerà i premi assicurativi e l'imposta di bollo annuale. Pt_1
si accollerà, senza facoltà di rivalsa o regresso, i prestiti in essere con e Pt_1 CP_2 Controparte_3
, come infra meglio specificati, contratti da questi per esigenze familiari”.
[...]
All'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
23.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Senigallia (AN) il 14.06.2008 (atto n. 87, parte II,
Serie C, anno 2008);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 6.10.2025
Il Presidente est.
LA TE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TE Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2193/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.12.2024, da
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Todi (PG), Vocabolo La Piana di Camerata n. 43:
e
(C.F. , nata a Milano (MI) in [...]_1 C.F._2
12.01.1969 e residente in Todi (PG), Vocabolo La Piana di Camerata n. 43; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Pellacchia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Via delle Prome n. 5, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio civile in Senigallia (AN) il 14.06.2008 (atto n. 87, parte II, Serie C, anno 2008);
con i figli: , nato il [...], e , nata il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Affidamento, collocamento dei figli e assegnazione della casa familiare
Come accennato, dall'unione coniugale sono nati , maggiorenne ma non autosufficiente, e Per_1
, di anni quindici al momento della sottoscrizione del presente ricorso. Per_2
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con la madre presso la casa Per_2 familiare sita in Todi Vocabolo La Piana di Camerata n. 43.
La casa familiare – di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno – verrà assegnata alla madre fino al raggiungimento della autosufficienza economica dei figli.
3. Modalità di visita del padre e della madre
Entrambi i genitori avranno diritto di visita dei figli collocati presso l'altro coniuge previo accordo con quest'ultimo, nel rispetto del preminente interesse dei minori e senza creare nocumento alcuno alle condizioni di vita dei medesimi, nonché compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli stessi.
Solo nell'ipotesi in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo sulle modalità di visita, stabiliscono sin d'ora che:
a) il genitore non collocatario avrà diritto di visita ogni giorno, dalle ore 18.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese, dalle ore 13.00 (o in alternativa dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 22.00 della domenica;
b) i figli collocati con la madre potranno trascorrere con il padre, il quale provvederà all'integrale pagamento delle relative spese, le vacanze estive per un periodo di 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, da stabilire volta per volta in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e nel rispetto del preminente interesse dei minori;
c) le festività natalizie, di fine anno, pasquali e le altre festività saranno trascorse con i genitori modo alternato, compatibilmente con gli impegni lavorativi questi ultimi.
4. Assegno di mantenimento per i minori
, tenuto conto delle proprie capacità reddituali, provvederà a versare a a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento per la prole, e fino alla autosufficienza economica di ciascun figlio, la somma complessiva mensile di € 200,00 (€ 100,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno di cui infra al punto 8. L'importo predetto dovrà essere versato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre. pagina 2 di 5 Le spese c.d. straordinarie che saranno comunque ripartite tra i coniugi in parti uguali nella misura del 50 % ciascuno.
Il padre si accollerà integralmente le utenze domestiche relative a elettricità, internet e acqua.
5. Spese straordinarie per i minori senza preventiva concertazione
Le spese straordinarie senza preventiva concertazione verranno divise in parti uguali tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi spese senza preventiva concertazione:
a) le spese mediche quali analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante qualora non coperte dal S.S.N., acquisto di farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, acquisto di occhiali e protesi su prescrizione medica altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite da prescrizione o di attestazione di urgenza;
b) le spese scolastiche e formative come le spese di iscrizione scolastica obbligatoria, l'acquisto di libri di testo per il ciclo della scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
il corredo scolastico di inizio anno richiesto dalle insegnanti;
c) le spese educative ricreative e sportive prescritte dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
6. Spese straordinarie per i minori con preventivo accordo dei genitori
Le spese straordinarie devono essere preventivante concordate tra i genitori e verranno divise in parti uguali nella misura del 50% ciascuno.
Devono intendersi per spese che devono essere preventivamente concordate:
a) le spese mediche per esami visite interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
b) le spese scolastiche e formative quali: rette e spese di iscrizione a scuola o università private, corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, corsi di lingua ed informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerosi, occhiali e protesi particolarmente onerosi;
c) le spese educative ricreative e sportive quali: iscrizione ad attività sportiva o agonistica, attrezzatura, corsi educativi ludici ricreativi o artistici (ad esempio corsi di danza, musica pittura, informatica, lingua), centri estivi, campi estivi, gare sportive, vacanze e viaggi effettuati pagina 3 di 5 autonomamente dal figlio, scuola guida, patente, acquisto di mezzi di locomozione e relative spese obbligatorie (bollo assicurazione) nonché di manutenzione/riparazione;
d) tutte le altre spese straordinarie non espressamente richiamate.
7. Modalità e documentazione di tutte le spese straordinarie.
Le spese straordinarie di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere tutte debitamente documentate e dovranno essere rimborsate al genitore che l'avesse anticipate entro 30 giorni dalla richiesta scritta;
quest'ultima dovrà essere avanzata entro 30 giorni dal maturarsi della spesa, al fine di evitare che il genitore si veda costretto a corrispondere l'ammontare di spese diverse in una unica soluzione.
Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente (punto 6 del presente ricorso), la mancata risposta scritta del genitore entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell'altro genitore, equivale ad accettazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.
8. Assegno per il nucleo familiare
Il padre percepisce un assegno mensile pari ad euro 183,00 che si impegna riversare alla madre con periodicità mensile.
9. Mantenimento dei coniugi
Nulla è dovuto.
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali
L'automobile fiat Panda CA 797 KH, intestata a , resterà in uso a;
Parte_1 CP_1
si accollerà i premi assicurativi e l'imposta di bollo annuale. Pt_1
si accollerà, senza facoltà di rivalsa o regresso, i prestiti in essere con e Pt_1 CP_2 Controparte_3
, come infra meglio specificati, contratti da questi per esigenze familiari”.
[...]
All'udienza del 17.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
23.07.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Senigallia (AN) il 14.06.2008 (atto n. 87, parte II,
Serie C, anno 2008);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 6.10.2025
Il Presidente est.
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