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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 1894/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Bovalino, Parte_1 CodiceFiscale_1 via XXIV Maggio n. 94, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa NAPOLI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971, della condizione di invalidità di cui all'art. 1 l. n.
18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI /
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 04.07.2024, Pt_1 ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento del
[...]
diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118/1971, ovvero dell'indennità di accompagno ex art. 1 l. n. 18/1980, nonché per l' accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, contestando le conclusioni
Pag. 1 a 6 formulate dal consulente tecnico, dott. , in fase di accertamento Persona_1
tecnico preventivo già introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
20.12.2024, l' non si è costituito e, pertanto, va dichiarato la contumacia. CP_1
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da renderla totalmente inabile al lavoro e ha accertato una percentuale di invalidità pari al
67% - 99% (grado medio -grave), rispetto a quella del 80% verificata in via amministrativa e ha confermato la condizione di cui all'art. 3 comma 1 l. n. 104/1992, già riconosciuta dalla commissione medica CP_1
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, laddove le patologie sono state valutate in maniera restrittiva senza tener conto dell'incidenza delle stesse sullo svolgimento delle attività quotidiane.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 6 In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l.n. 118/1971 la concessione della pensione di inabilità è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, oltre che al soddisfacimento di precisi requisiti di natura economica, che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi e che ai sensi dell'art. 3 comma
3 l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, il sostegno è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_1 agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Esiti sensitivo-motori emisoma dx in pz. con pregresso ictus ischemico cerebrale in sede temporo-parietale sottocorticale sx, con associate vertigini parossistiche e turbe dell'equilibrio (non presenti in atto). Disturbo ansioso-depressivo. Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica di grado moderato in buon compenso emodinamico in atto.
Tireopatia nodulare. Lieve ipoacusia mista bilaterale. Spondilo-disco-artrosi con ernia discale L5-S1”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, grado medio-grave (67%-99%). Pertanto, in atto, non si concretizza nessuno dei due requisiti sanitari voluti dal legislatore per la concessione del beneficio richiesto
(indennità di accompagnamento) (…) la periziata non si trova in atto nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa (non essendo invalida civile 100%). (…) è da considerare portatrice di handicap, in quanto presenta una
Pag. 3 a 6 minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (disabilità) (…) tuttavia, le infermità lamentate, documentate ed obiettivate, globalmente valutate non hanno carattere di gravità tale da ridurre l'autonomia personale della ricorrente in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (e, pertanto, la situazione non assume connotazione di gravità). La decorrenza della valutazione sopra riportata è da riferire a dicembre 2022, ovvero dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa”.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni, non oggetto di osservazioni ex art. 195 c.p.c., sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
La parte ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ha prodotto nuova documentazione medica, ovvero il referto RM spalla SN del 29.05.2024. Il Tribunale tuttavia evidenzia che la predetta documentazione è di per sé sovrapponibile a quella già versata in atti nel precedente giudizio di ATP, e non dà luogo all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie.
In tale sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni
Pag. 4 a 6 scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in
Pag. 5 a 6 sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore;
2.- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
3.- nulla per le spese;
4.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1 separato decreto.
Locri, 04.07.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6