TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1950/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Fuzio Parte_1 presso il cui studio, sito ad Andria in via Regina Margherita n. 73, elettivamente domicilia;
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pietro Fuzio presso il cui studio, sito ad Andria in via Regina Margherita n. 73, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25.06.2009 ad Andria (reg. atto n. 13, anno
2009, parte I, volume 2) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.10.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta sentenza n. 315/2024 pubblicata il 15.02.2024, emessa dal Tribunale di
Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4296/2023 R.G., versata in atti e passata in giudicato, come da attestazione agli atti, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti anche nell'interesse della figlia minore nata ad [...] il [...], i ricorrenti hanno chiesto la ratifica delle condizioni Persona_1 di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, come sopra generalizzata, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.06.2009 ad Andria (reg. atto n. 13, anno
2009, parte I, volume 2) tra alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1 in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025, vertente su Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Fuzio Parte_1 presso il cui studio, sito ad Andria in via Regina Margherita n. 73, elettivamente domicilia;
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pietro Fuzio presso il cui studio, sito ad Andria in via Regina Margherita n. 73, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25.06.2009 ad Andria (reg. atto n. 13, anno
2009, parte I, volume 2) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.10.2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta sentenza n. 315/2024 pubblicata il 15.02.2024, emessa dal Tribunale di
Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4296/2023 R.G., versata in atti e passata in giudicato, come da attestazione agli atti, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti anche nell'interesse della figlia minore nata ad [...] il [...], i ricorrenti hanno chiesto la ratifica delle condizioni Persona_1 di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, come sopra generalizzata, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25.06.2009 ad Andria (reg. atto n. 13, anno
2009, parte I, volume 2) tra alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1 in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli