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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1047/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 26 febbraio 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1047/2019 R.G.
T R A elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.04.2019 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2014 (per i periodi che in ricorso specificava) per un totale di 102 gg lavorative, alle dipendenze della Doctor Fruit srl; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la domanda, di poi, in sede di riesame la rigettava. CP_1
Avversava n. 4 avvisi di addebito n. 59420190000125801000, n. 59420190000115786000, n.
59420190000115685000, 59420190000115584000 (all.4) notificati in data 20.3.2019,
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite. L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Eccepiva la decadenza.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
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Va disattesa la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' , ritenendo questo giudice di CP_1
uniformarsi a quanto statuito da un recente arresto del Tribunale del Lavoro di NI
(sentenza n.6/2022 versata in atti dal ricorrente), che decidendo sul ricorso proposto avente ad oggetto proprio il disconoscimento delle giornate di lavoro svolte in agricoltura, ha respinto l'eccezione di
CP_ decadenza proposta dall' con la seguente motivazione che si richiama ex art 118 disp att. cpc “
CP_ In effetti quanto riferito dall' sulla durata della pubblicazione e l'impossibilità di conoscere i
provvedimenti di cancellazione successivamente al ristretto periodo di pubblicazione, ad avviso di
questo giudice comprimono in modo illegittimo situazioni giuridiche soggettive di rilievo
costituzionale soprattutto se si considera che la cancellazione può interessare anni diversi da quello
antecedente la pubblicazione, né vi è certezza sul momento in cui avverrà la pubblicazione. Né è
possibile avere informazioni successivamente alla pubblicazione circa i provvedimenti adottati
dall'ente in merito all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Pertanto la pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione per le modalità con cui è avvenuta ai
CP_ sensi della circolare n. 82 del 2012 è illegittima e come tale è inidonea a dare certezza e validità
alla pubblicazione, sicchè, in mancanza di ulteriori elementi, il primo momento da cui può essere
desunta la conoscenza del provvedimento di cancellazione è costituito dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto dell'indennità di disoccupazione e degli assegni per il nucleo familiare,
avvenuto con le raccomandate del marzo e dell'aprile 2019, cui ha fatto seguito la proposizione dei
ricorsi amministrativi. Per tali ragioni non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL n. 7/70. Sussistono, dunque, anche nel caso in esame, in cui i primi atti con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della cancellazione, sono gli avvisi di addebito ricevuti (notificati il 20.03.2019) tutti i
CP_ presupposti per il rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall'
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per la ditta indicata (Doctor Fruit) secondo le modalità
dettagliatamente indicate in ricorso e confermate dai testi, del rapporto di lavoro in oggetto risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della CP_1
pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della Doctor Fruit srl, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli
UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
escussi in giudizio.
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle CP_1
dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli elementi a supporto della tesi attorea che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio (dal 23.07. 2014 al 31.12.2014).
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo, per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dallo
. Tes_2
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Va disposto pertanto, l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- annulla gli avvisi di addebito opposti.
- Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1
in € 1195,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario
Enna, 26.02.2025.
Il Giudice del lavoro