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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2692/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Parrini
- ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Controparte_1 C.F._2
Regoli e dall'Avv. Giulia Orsatti
- convenuto
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. la IG.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo, anche in via temporanea e urgente, “l'affidamento super-esclusivo della minore Per_1
alla madre , con collocazione della stessa minore presso la casa materna
[...] Parte_1
disponendo che tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore siano adottate dalla ricorrente in via esclusiva ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c.”, nonché di porre a carico del
IG. un contributo di mantenimento in favore della minore nella misura di € 400,00 mensili, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito in giudizio il IG. , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
3. All'udienza collegiale del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti sono addivenute ad un accordo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
2. Regime di affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre ER [...]
: il resistente nulla oppone circa la richiesta di affidamento super esclusivo della figlia Pt_1 minore da riconoscersi in capo alla madre e sul collocamento di questa presso la ER casa materna ubicata in Cascina (PI) via Giuseppe Cei n. 50. Pertanto la sig.ra Parte_1 potrà adottare tutte le decisioni per la figlia minore, anche di maggior interesse, nessuna esclusa, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 cc;
3. Diritto di visita e sul relativo calendario padre-figlia: il IG. accetta che la frequentazione, CP_1 finanche i meri contatti e gli scambi interpersonali di ogni tipo - che da oggi in poi saranno scambiati tra lui e la figlia minore - siano rimessi esclusivamente alla libera scelta, desiderio e volontà Per_1 della minore . Quanto precede vista l'età della minore e quanto è emerso ER dall'ascolto della stessa;
4. Contributo di mantenimento per la figlia minore: il IG. si obbliga a corrispondere in CP_1 favore della IG.ra la somma mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), a Parte_1 decorrere dal mese di marzo 2025, alle seguenti coordinate bancarie:
[...], entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento perequativo della figlia minore.
5. Dovere di contribuzione a titolo di spese straordinarie: il IG. si obbliga a rimborsare CP_1 alla IG.ra il 50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1 anticipate per il fabbisogno della figlia , come previsto dalle Linee Guida del CNF, ER che si seguito si trascrivono:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la preventiva concertazione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. Diritto al percepimento dell'Assegno Unico Universale: il IG. rinuncia al percepimento CP_1 del 50% dell'AUU, il quale sarà corrisposto dall'INPS integralmente ed esclusivamente alla IG.ra
a decorrere dal mese di marzo 2025. Ciò avverrà anche nell'ipotesi in cui l'AUU Parte_1 dovesse aumentare. Laddove l'INPS dovesse richiedere anche l'ISEE del sig. o, comunque, CP_1 dati e/o documenti relativi al sig. , il sig. si impegna e si obbliga fin da ora a fornire CP_1 CP_1 tempestivamente alla sig.ra tutti i dati e/o i documenti necessari per il disbrigo della Parte_1 pratica. In caso di inadempimento e, conseguente sospensione della erogazione dell'AUU, la sig.ra
si riterrà libera di procedere giudizialmente nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1 per i danni conseguenti e/o anche per la modifica in aumento del contributo di mantenimento perequativo per la figlia minore così come sopra concordato;
7. Prendere atto dei seguenti ulteriori accordi tra i genitori: La IG.ra , da parte sua, Parte_1 in virtù del presente accordo e per le causali di cui in premessa: a. Si obbliga fin da ora a provvedere in via totale ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore (fermo il contributo Per_1 di mantenimento perequativo a carico del sig. e a comunicare a mezzo e-mail al Controparte_1
IG. le relative richieste di rimborso delle spese straordinarie ovvero qualsivoglia richiesta CP_1 di pagamento nascente dai doveri di contribuzione del genitore entro il giorno ultimo di ogni mese.
b. Rinuncia ad accertare e a pretendere l'eventuale credito suo dovuto dal IG. a Controparte_1 titolo di rimborso delle spese di mantenimento, sia ordinarie, sia straordinarie, occorse per la figlia minore nei precedenti anni fino ad oggi, ferma restando la debenza del contributo ER di mantenimento perequativo nella misura di euro 350,00 mensile da marzo 2025 nonché l'obbligo del sig. di rimborsare la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute e maturate d'ora CP_1 in poi;
c. Rinuncia a promuovere nei confronti del sig. azioni civili e/o penali per Controparte_1
i fatti di cui alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, al R.G. n. 2692/2024.
8. Prendere atto che il IG. si intenderà decaduto dai concessi benefici di cui ai Controparte_1 punti 7, lett. b), 3, lett. c), qualora non rispetti le suddette previsioni, in particolare, nel caso di non corretto adempimento agli obblighi di mantenimento della figlia , ovvero la contatti ER contro la sua volontà e, al solo verificarsi di una delle siffatte ipotesi, conseguentemente, la IG.ra
sarà libera di agire immediatamente con apposita domanda giudiziale nelle Parte_1 opportune sedi, senza previo avvertimento.
9. Prendere atto che in caso di inadempimento del sig. dell'obbligo di versamento Controparte_1 del contributo di mantenimento perequativo e/o mancato rimborso pro quota spese straordinarie, e in particolare anche nel caso in cui si verifichi un ritardo di pagamento di oltre venti giorni (del contributo o della quota delle spese straordinarie) o l'omesso pagamento di un rateo mensile del contributo di mantenimento perequativo o di una quota di spesa straordinaria, la IG.ra Pt_1 potrà agire per il recupero coatto dei crediti pregressi a titolo di rimborso spese straordinarie, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia e dismissione di qualsivoglia diritto.
10. Tutte le comunicazioni tra le parti avverrà a mezzo mail salvo urgenze (in tal caso avverrà tramite messaggio o chiamata telefonica) e, all'uopo i sigg.ri dichiarano che i loro rispettivi Parte_1 indirizzi mail sono i seguenti: ; Email_1 E_2 [...] om>. Email_3
11. Mediante quanto sopra le parti intendono definite la controversia nascente dai fatti descritti nel
Giudizio sopra indicato ed ogni reciproca ragione o pretesa discendente dalle vicende di cui in premessa, e dichiarano che, salvo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo–non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa.
12. Spese legali compensate e sottoscritto i rispettivi procuratori anche per rinuncia alla solidarietà professionale forense”.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
5. Le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti devono essere accolte in quanto non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , anche tenuto conto dell'età di quest'ultima e di quanto dalla stessa dichiarato in sede Per_1 di ascolto all'udienza del 17/1/2025. Il Tribunale ritiene, altresì, congrue le previsioni concordate in punto di mantenimento, sia con riferimento agli interessi morali e materiali della minore, sia alla luce delle condizioni economiche di ambedue i genitori, coobbligati a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Parte_1
, con collocamento di questa presso la casa materna ubicata in Cascina (PI) via Giuseppe
[...]
Cei n. 50;
- dà atto che accetta che la frequentazione con la figlia, finanche i meri Controparte_1 contatti e gli scambi interpersonali di ogni tipo tra lui e la minore, siano rimessi esclusivamente alla libera scelta, desiderio e volontà di;
Per_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 350,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, alle seguenti coordinate
[...] bancarie: [...], entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate per il fabbisogno della figlia, come previsto dalle Linee Guida del
CNF, che si seguito si trascrivono:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la preventiva concertazione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente di a decorrere Parte_1 dal mese di marzo 2025;
- dà atto che:
▪ laddove l'INPS dovesse richiedere anche l'ISEE di o, comunque, Controparte_1 suoi dati e/o documenti, quest'ultimo si impegna e si obbliga fin da ora a fornire tempestivamente a tutti i dati e/o i documenti necessari per il disbrigo Parte_1 della pratica. In caso di inadempimento e, conseguente sospensione della erogazione dell'AUU, si riterrà libera di procedere giudizialmente nei confronti Parte_1 di per i danni conseguenti e/o anche per la modifica in aumento Parte_2 del contributo di mantenimento perequativo per la figlia minore così come sopra concordato;
▪ si obbliga: Parte_1
o a provvedere in via totale ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore
(fermo il contributo di mantenimento perequativo a carico di Per_1 [...]
e a comunicare a mezzo e-mail a le relative CP_1 Controparte_1 richieste di rimborso delle spese straordinarie ovvero qualsivoglia richiesta di pagamento nascente dai doveri di contribuzione del genitore entro il giorno ultimo di ogni mese;
o rinuncia ad accertare e a pretendere l'eventuale credito suo dovuto da
[...]
a titolo di rimborso delle spese di mantenimento, sia ordinarie, sia CP_1 straordinarie, occorse per la figlia minore nei precedenti anni fino ad oggi, Per_1 ferma restando la debenza del contributo di mantenimento perequativo nella misura di
€ 350,00 mensile da marzo 2025 nonché l'obbligo di di Controparte_1 rimborsare la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute e maturate d'ora in poi;
o rinuncia a promuovere nei confronti di azioni civili e/o Controparte_1 penali per i fatti di cui alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, al R.G. n.
2692/2024;
▪ si intenderà decaduto dai concessi benefici di cui ai punti Controparte_1 precedenti qualora non rispetti le suddette previsioni, in particolare, nel caso di non corretto adempimento agli obblighi di mantenimento della figlia , ovvero la contatti contro la Per_1 sua volontà e, al solo verificarsi di una delle siffatte ipotesi, conseguentemente, Parte_1 sarà libera di agire immediatamente con apposita domanda giudiziale nelle
[...] opportune sedi, senza previo avvertimento;
▪ in caso di inadempimento di dell'obbligo di versamento del Controparte_1 contributo di mantenimento perequativo e/o mancato rimborso pro quota spese straordinarie,
e in particolare anche nel caso in cui si verifichi un ritardo di pagamento di oltre venti giorni
(del contributo o della quota delle spese straordinarie) o l'omesso pagamento di un rateo mensile del contributo di mantenimento perequativo o di una quota di spesa straordinaria,
potrà agire per il recupero coatto dei crediti pregressi a titolo di Parte_1 rimborso spese straordinarie, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia e dismissione di qualsivoglia diritto;
▪ tutte le comunicazioni tra le parti avverranno a mezzo mail salvo urgenze (in tal caso avverrà tramite messaggio o chiamata telefonica) e, all'uopo e Parte_1 [...] dichiarano che i loro rispettivi indirizzi mail sono i seguenti: CP_1 [...]
om>.; Email_1 E_2 Email_3
▪ mediante quanto sopra le parti intendono definite la controversia nascente dai fatti descritti nel Giudizio sopra indicato ed ogni reciproca ragione o pretesa discendente dalle vicende di cui in premessa, e dichiarano che, salvo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo–non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 2692/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Parrini
- ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Controparte_1 C.F._2
Regoli e dall'Avv. Giulia Orsatti
- convenuto
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. la IG.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo, anche in via temporanea e urgente, “l'affidamento super-esclusivo della minore Per_1
alla madre , con collocazione della stessa minore presso la casa materna
[...] Parte_1
disponendo che tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore siano adottate dalla ricorrente in via esclusiva ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 c.c.”, nonché di porre a carico del
IG. un contributo di mantenimento in favore della minore nella misura di € 400,00 mensili, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito in giudizio il IG. , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
3. All'udienza collegiale del 13/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti sono addivenute ad un accordo e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
2. Regime di affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre ER [...]
: il resistente nulla oppone circa la richiesta di affidamento super esclusivo della figlia Pt_1 minore da riconoscersi in capo alla madre e sul collocamento di questa presso la ER casa materna ubicata in Cascina (PI) via Giuseppe Cei n. 50. Pertanto la sig.ra Parte_1 potrà adottare tutte le decisioni per la figlia minore, anche di maggior interesse, nessuna esclusa, ai sensi dell'art. 337-quater comma 3 cc;
3. Diritto di visita e sul relativo calendario padre-figlia: il IG. accetta che la frequentazione, CP_1 finanche i meri contatti e gli scambi interpersonali di ogni tipo - che da oggi in poi saranno scambiati tra lui e la figlia minore - siano rimessi esclusivamente alla libera scelta, desiderio e volontà Per_1 della minore . Quanto precede vista l'età della minore e quanto è emerso ER dall'ascolto della stessa;
4. Contributo di mantenimento per la figlia minore: il IG. si obbliga a corrispondere in CP_1 favore della IG.ra la somma mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), a Parte_1 decorrere dal mese di marzo 2025, alle seguenti coordinate bancarie:
[...], entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento perequativo della figlia minore.
5. Dovere di contribuzione a titolo di spese straordinarie: il IG. si obbliga a rimborsare CP_1 alla IG.ra il 50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1 anticipate per il fabbisogno della figlia , come previsto dalle Linee Guida del CNF, ER che si seguito si trascrivono:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la preventiva concertazione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. Diritto al percepimento dell'Assegno Unico Universale: il IG. rinuncia al percepimento CP_1 del 50% dell'AUU, il quale sarà corrisposto dall'INPS integralmente ed esclusivamente alla IG.ra
a decorrere dal mese di marzo 2025. Ciò avverrà anche nell'ipotesi in cui l'AUU Parte_1 dovesse aumentare. Laddove l'INPS dovesse richiedere anche l'ISEE del sig. o, comunque, CP_1 dati e/o documenti relativi al sig. , il sig. si impegna e si obbliga fin da ora a fornire CP_1 CP_1 tempestivamente alla sig.ra tutti i dati e/o i documenti necessari per il disbrigo della Parte_1 pratica. In caso di inadempimento e, conseguente sospensione della erogazione dell'AUU, la sig.ra
si riterrà libera di procedere giudizialmente nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1 per i danni conseguenti e/o anche per la modifica in aumento del contributo di mantenimento perequativo per la figlia minore così come sopra concordato;
7. Prendere atto dei seguenti ulteriori accordi tra i genitori: La IG.ra , da parte sua, Parte_1 in virtù del presente accordo e per le causali di cui in premessa: a. Si obbliga fin da ora a provvedere in via totale ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore (fermo il contributo Per_1 di mantenimento perequativo a carico del sig. e a comunicare a mezzo e-mail al Controparte_1
IG. le relative richieste di rimborso delle spese straordinarie ovvero qualsivoglia richiesta CP_1 di pagamento nascente dai doveri di contribuzione del genitore entro il giorno ultimo di ogni mese.
b. Rinuncia ad accertare e a pretendere l'eventuale credito suo dovuto dal IG. a Controparte_1 titolo di rimborso delle spese di mantenimento, sia ordinarie, sia straordinarie, occorse per la figlia minore nei precedenti anni fino ad oggi, ferma restando la debenza del contributo ER di mantenimento perequativo nella misura di euro 350,00 mensile da marzo 2025 nonché l'obbligo del sig. di rimborsare la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute e maturate d'ora CP_1 in poi;
c. Rinuncia a promuovere nei confronti del sig. azioni civili e/o penali per Controparte_1
i fatti di cui alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, al R.G. n. 2692/2024.
8. Prendere atto che il IG. si intenderà decaduto dai concessi benefici di cui ai Controparte_1 punti 7, lett. b), 3, lett. c), qualora non rispetti le suddette previsioni, in particolare, nel caso di non corretto adempimento agli obblighi di mantenimento della figlia , ovvero la contatti ER contro la sua volontà e, al solo verificarsi di una delle siffatte ipotesi, conseguentemente, la IG.ra
sarà libera di agire immediatamente con apposita domanda giudiziale nelle Parte_1 opportune sedi, senza previo avvertimento.
9. Prendere atto che in caso di inadempimento del sig. dell'obbligo di versamento Controparte_1 del contributo di mantenimento perequativo e/o mancato rimborso pro quota spese straordinarie, e in particolare anche nel caso in cui si verifichi un ritardo di pagamento di oltre venti giorni (del contributo o della quota delle spese straordinarie) o l'omesso pagamento di un rateo mensile del contributo di mantenimento perequativo o di una quota di spesa straordinaria, la IG.ra Pt_1 potrà agire per il recupero coatto dei crediti pregressi a titolo di rimborso spese straordinarie, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia e dismissione di qualsivoglia diritto.
10. Tutte le comunicazioni tra le parti avverrà a mezzo mail salvo urgenze (in tal caso avverrà tramite messaggio o chiamata telefonica) e, all'uopo i sigg.ri dichiarano che i loro rispettivi Parte_1 indirizzi mail sono i seguenti: ; Email_1 E_2 [...] om>. Email_3
11. Mediante quanto sopra le parti intendono definite la controversia nascente dai fatti descritti nel
Giudizio sopra indicato ed ogni reciproca ragione o pretesa discendente dalle vicende di cui in premessa, e dichiarano che, salvo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo–non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa.
12. Spese legali compensate e sottoscritto i rispettivi procuratori anche per rinuncia alla solidarietà professionale forense”.
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini per conclusionali e repliche.
4. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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5. Le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti devono essere accolte in quanto non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore , anche tenuto conto dell'età di quest'ultima e di quanto dalla stessa dichiarato in sede Per_1 di ascolto all'udienza del 17/1/2025. Il Tribunale ritiene, altresì, congrue le previsioni concordate in punto di mantenimento, sia con riferimento agli interessi morali e materiali della minore, sia alla luce delle condizioni economiche di ambedue i genitori, coobbligati a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Parte_1
, con collocamento di questa presso la casa materna ubicata in Cascina (PI) via Giuseppe
[...]
Cei n. 50;
- dà atto che accetta che la frequentazione con la figlia, finanche i meri Controparte_1 contatti e gli scambi interpersonali di ogni tipo tra lui e la minore, siano rimessi esclusivamente alla libera scelta, desiderio e volontà di;
Per_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 350,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, alle seguenti coordinate
[...] bancarie: [...], entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate per il fabbisogno della figlia, come previsto dalle Linee Guida del
CNF, che si seguito si trascrivono:
In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO, per le quali è richiesta la preventiva concertazione, suddivise nelle seguenti categorie:
1) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private).
3) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5) - Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente di a decorrere Parte_1 dal mese di marzo 2025;
- dà atto che:
▪ laddove l'INPS dovesse richiedere anche l'ISEE di o, comunque, Controparte_1 suoi dati e/o documenti, quest'ultimo si impegna e si obbliga fin da ora a fornire tempestivamente a tutti i dati e/o i documenti necessari per il disbrigo Parte_1 della pratica. In caso di inadempimento e, conseguente sospensione della erogazione dell'AUU, si riterrà libera di procedere giudizialmente nei confronti Parte_1 di per i danni conseguenti e/o anche per la modifica in aumento Parte_2 del contributo di mantenimento perequativo per la figlia minore così come sopra concordato;
▪ si obbliga: Parte_1
o a provvedere in via totale ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore
(fermo il contributo di mantenimento perequativo a carico di Per_1 [...]
e a comunicare a mezzo e-mail a le relative CP_1 Controparte_1 richieste di rimborso delle spese straordinarie ovvero qualsivoglia richiesta di pagamento nascente dai doveri di contribuzione del genitore entro il giorno ultimo di ogni mese;
o rinuncia ad accertare e a pretendere l'eventuale credito suo dovuto da
[...]
a titolo di rimborso delle spese di mantenimento, sia ordinarie, sia CP_1 straordinarie, occorse per la figlia minore nei precedenti anni fino ad oggi, Per_1 ferma restando la debenza del contributo di mantenimento perequativo nella misura di
€ 350,00 mensile da marzo 2025 nonché l'obbligo di di Controparte_1 rimborsare la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute e maturate d'ora in poi;
o rinuncia a promuovere nei confronti di azioni civili e/o Controparte_1 penali per i fatti di cui alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, al R.G. n.
2692/2024;
▪ si intenderà decaduto dai concessi benefici di cui ai punti Controparte_1 precedenti qualora non rispetti le suddette previsioni, in particolare, nel caso di non corretto adempimento agli obblighi di mantenimento della figlia , ovvero la contatti contro la Per_1 sua volontà e, al solo verificarsi di una delle siffatte ipotesi, conseguentemente, Parte_1 sarà libera di agire immediatamente con apposita domanda giudiziale nelle
[...] opportune sedi, senza previo avvertimento;
▪ in caso di inadempimento di dell'obbligo di versamento del Controparte_1 contributo di mantenimento perequativo e/o mancato rimborso pro quota spese straordinarie,
e in particolare anche nel caso in cui si verifichi un ritardo di pagamento di oltre venti giorni
(del contributo o della quota delle spese straordinarie) o l'omesso pagamento di un rateo mensile del contributo di mantenimento perequativo o di una quota di spesa straordinaria,
potrà agire per il recupero coatto dei crediti pregressi a titolo di Parte_1 rimborso spese straordinarie, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia e dismissione di qualsivoglia diritto;
▪ tutte le comunicazioni tra le parti avverranno a mezzo mail salvo urgenze (in tal caso avverrà tramite messaggio o chiamata telefonica) e, all'uopo e Parte_1 [...] dichiarano che i loro rispettivi indirizzi mail sono i seguenti: CP_1 [...]
om>.; Email_1 E_2 Email_3
▪ mediante quanto sopra le parti intendono definite la controversia nascente dai fatti descritti nel Giudizio sopra indicato ed ogni reciproca ragione o pretesa discendente dalle vicende di cui in premessa, e dichiarano che, salvo il corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo–non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 17/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina