Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 548/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
CF. residente in [...] C.F._1
AN Amati 116/6 elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.
158, presso lo studio e la persona dell'Avvocato Afrikah De Mattia, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Venaria, Via Amati n. 90/4, rappresentata e difesa, dall'avv. Elena Casolasco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Donati n. 27 per delega in atti resistente
pagina 1 di 7
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“- dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario celebrato tra il Signor e la Signora Parte_1 Controparte_1
in Venaria Reale, in data 09/10/2005,
assegnare la casa coniugale e le relative pertinenze sita in Venaria Reale (TO), Via AN Amati
numero 90 lettera 4, con tutti gli arredi che la compongono alla Signora;
Controparte_1
-disporre l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza Per_1
anagrafica e dimora prevalente presso la madre,
-disporre che il padre tenga con sé il figlio secondo accordi diretti con la madre e con lo Per_1
stesso, avendo egli quasi diciassette anni e, in difetto, secondo accordi, secondo le seguenti modalità:
due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà
il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita
da scuola alle ore 21.00; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e
un anno dal 31 dicembre al sei gennaio e così di seguito); per metà delle vacanze pasquali, ad anni
alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro
genitore; durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli
quando li avrà con sé e che il Signor corrisponda alla Signora per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli:
- per la somma di € 250,00 direttamente alla stessa e la somma di € 100,00 alla madre;
Per_2
- per la somma di € 350,00 alla madre;
Per_1
pagina 2 di 7 da aggiornarsi a decorrere dal mese di novembre 2025 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza
economica da parte di entrambi i figli;
- Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative-
previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni documentate, saranno a carico del signor
nella misura del 60 % e della signora nella misura del 40%, come espressamente Pt_1 CP_1
previsto dal Protocollo d'intesa vigente tra il Tribunale ordinario e l'ordine degli Avvocati di Ivrea;
-L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in permanenza dei requisiti di erogazione;
- spese compensate.”
Per il P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.2.2024,
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- le parti contraevano matrimonio concordatario in Torino in data 9.10.2005 (cfr. copia integrale atto di matrimonio versata in atti);
- dall'unione sono nati in Torino, in data 03/08/2004 CA NC e, in data
28/06/2007, ; Persona_3
- i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nel procedimento per la separazione, venivano autorizzati a vivere separati (provvedimento presidenziale del
18.3.2021), e le condizioni della loro separazione venivano stabilite dal Tribunale di Ivrea,
con sentenza del 22/12/2021 numero 1163/2021 (cfr. doc. 4);
- da allora i coniugi non si erano mai riconciliati e non avevano ripreso la convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso del figlio minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, con obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei due figli con l'importo complessivo di € 400,00.
pagina 3 di 7 La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo, nonché a quella relativa all'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, chiedendo che il contributo al mantenimento dei figli fosse stabilito nella somma mensile di Euro
742,00 (371,00 per ogni figlio), già stabilita in sede di separazione (da aggiornarsi a decorrere dal mese di novembre 2024.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampio confronto e discussione, raggiunto l'accordo, previa rinuncia a provvedimenti provvisori, istanze istruttorie e termini ex art. 473bis.28 c.p.c., hanno discusso la causa e rassegnato conclusioni congiunte;
il giudice ha dunque disposto la rimessione della causa al Collegio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 25.11.2022), il P.M. ha chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni congiunte rese dalle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1163/2021, pubblicata il 27.12.2021, il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la separazione dei coniugi, sentenza passata in giudicato il 28.6.2022 (come da attestazione di Cancelleria in atti); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
pagina 4 di 7 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti economici tra loro;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura vanno compensate, secondo la volontà espressa dalle parti
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Torino in data 09/10/2005, atto trascritto il giorno Parte_1 Controparte_1
11.10.2005 al n. 766 P.II S.A;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. assegna la casa coniugale e le relative pertinenze sita in Venaria Reale (TO), Via AN
Amati numero 90 lettera 4, con tutti gli arredi che la compongono alla Signora CP_1
;
[...]
3. dispone l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con mantenimento della Per_1
residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre,
-dispone che il padre tenga con sé il figlio secondo accordi diretti con la madre e Per_1
con lo stesso, avendo egli quasi diciassette anni e, in difetto, secondo accordi, secondo le pagina 5 di 7 seguenti modalità: due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita da scuola alle ore 21.00; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al sei gennaio e così di seguito); per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari) da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno;
4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé e che il Signor corrisponda alla Signora per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli:
- per la somma di € 250,00 direttamente alla stessa e la somma di € 100,00 alla Per_2
madre;
- per la somma di € 350,00 alla madre;
Per_1
da aggiornarsi a decorrere dal mese di novembre 2025 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli;
- le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative-
previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni documentate, saranno a carico del signor nella misura del 60 % e della signora nella misura del 40%, Pt_1 CP_1
come espressamente previsto dal Protocollo d'intesa vigente tra il Tribunale ordinario e l'ordine degli Avvocati di Ivrea;
- l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in permanenza dei requisiti di erogazione;
pagina 6 di 7 5. compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7